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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4045/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 4045/2023 avente per oggetto la modifica delle condizioni mantenimento di prole maggiorenne, promossa da:
(C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Filosa e
AL NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Albalonga n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IC NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 85, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, il sig. Parte_1 ha chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento della
[...] figlia maggiorenne , nata il [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio intrattenuta con la sig.ra disciplinate con decreto del Controparte_1
Tribunale di Tivoli n. 5794/2023 del 9 agosto 2023. In particolare, il ricorrente ha chiesto la riduzione ad euro 200 dell'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, determinato dal
Tribunale di Tivoli nella misura di euro 300, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale (proposta nel mese di gennaio 2022, cfr. doc.
n. 1 prodotto da entrambe le parti).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso ed istando per il suo rigetto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 16 settembre 2024, la giudice delegata - in precedenza assegnataria del procedimento - ha ordinato alle parti di “depositare le dichiarazioni fiscali successive a quelle in atti, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza” e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., disponendone la sostituzione con note scritte fino al 25 novembre 2024.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
16 gennaio 2025, la precedente giudice delegata ha confermato “allo stato, i provvedimenti vigenti” e ha rinviato la causa “all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20-10-2025 disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta da depositarsi fino alle ore 09:00 del giorno dell'udienza”.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
22 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
2. Il procedimento di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. non ha natura di revisio prioris instantiae bensì di novum iudicium.
2 In particolare, presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nella precedente pronuncia, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte istante.
3. Nel caso di specie, non sussistono circostanze sopravvenute tali da giustificare l'accoglimento della domanda di modifica.
Il ricorrente ha infatti allegato di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali “a luglio 2023”, dopo aver ricevuto “il 3.7.23”
“una comunicazione dalla Agora Investments” con la quale veniva informato “che a seguito della ristrutturazione aziendale la figura dal medesimo ricoperta di consigliere con delega è stata soppressa e pertanto a far data dal 1 luglio 2023 non gli sarebbe più stato corrisposto il compenso annuale di cui all'art. 13 punto 2 del contratto di consulente” (doc. n. 2 del ricorso).
Va però osservato che, dal raffronto tra le condizioni economiche e reddituali del sig. valutate dal Tribunale di Tivoli nel 2023 e considerate ai fini della Pt_1 decisione oggetto della domanda di modifiche (le uniche rilevanti ai fini della decisione) e quelle attuali, non risulta l'allegato peggioramento.
All'epoca, infatti, il Tribunale aveva accertato che l'odierno ricorrente aveva percepito “negli anni 2018-2020 (…) un reddito mensile netto di euro 700,00 e nell'anno 2022 un reddito mensile netto di euro 1.700,00 circa” (cfr. pag. n. 3 decreto oggetto di modifica) e, sulla scorta di tali elementi di fatto, aveva quantificato l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura mensile di euro 300.
Dall'esame degli estratti conto prodotti dal ricorrente in data 23 maggio 2024 (doc.
n. 4) risulta, però, che costui ha percepito:
- nel mese di agosto 2023 (mese nel quale, secondo quanto allegato dal ricorrente, si sarebbe verificato l'allegato peggioramento delle sue condizioni economiche): la somma di euro 1.585 con bonifico disposto da Csi Roma Flaminio società Sportiva
a titolo di compensi;
la somma di euro 2.841,09 dalla società Agora Investements;
- nel mese di settembre 2023: la somma di euro 697,98 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo;
3 - nel mese di ottobre 2023 (data di deposito del ricorso): la somma di euro 2.615,60 con bonifico disposto da Csi Roma Flaminio società Sportiva a titolo di compensi;
la somma di euro 693,58 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile
Sviluppo e la somma di euro 668,89 dalla società Agora Investements;
- nel mese di novembre 2023: la somma di euro 1.274 con bonifico disposto da Csi
Roma Flaminio società Sportiva a titolo di compensi;
la somma di euro 650,79 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo.
È evidente, dunque, che, al momento del deposito del ricorso, non sussisteva l'allegato peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente.
Dall'esame degli ultimi estratti conto prodotti dal ricorrente (che, ad ogni modo, non ha prodotto l'estratto conto del primo trimestre del 2024) risulta poi che, nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2024 e il mese di settembre 2024, costui ha ricevuto accrediti a titolo di compensi per l'attività lavorativa svolta per la complessiva somma di circa 11.573 euro (doc. all. C e D prodotti in data 24 ottobre
2024) pari ad una somma mensile di 1.928,90 euro.
Non si ravvisa, quindi, tutt'ora, un peggioramento delle condizioni economiche e reddituali dell'istante tali da giustificare l'accoglimento della domanda di modifica proposta.
La domanda proposta dal ricorrente deve quindi essere rigettata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia e considerato il mancato espletamento di attività istruttoria e la decisione della causa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c. (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per fase di istruttoria e trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il sig. rifondere alla sig.ra Parte_2 le spese di lite che liquida in euro 5.261 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
4
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI IU CO PI
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO PI Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero r.g. 4045/2023 avente per oggetto la modifica delle condizioni mantenimento di prole maggiorenne, promossa da:
(C.F. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Filosa e
AL NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Albalonga n. 13, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IC NA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 85, giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2023, il sig. Parte_1 ha chiesto la modifica delle condizioni di mantenimento della
[...] figlia maggiorenne , nata il [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio intrattenuta con la sig.ra disciplinate con decreto del Controparte_1
Tribunale di Tivoli n. 5794/2023 del 9 agosto 2023. In particolare, il ricorrente ha chiesto la riduzione ad euro 200 dell'importo dell'assegno perequativo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, determinato dal
Tribunale di Tivoli nella misura di euro 300, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla domanda giudiziale (proposta nel mese di gennaio 2022, cfr. doc.
n. 1 prodotto da entrambe le parti).
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra contestando la Controparte_1 fondatezza del ricorso ed istando per il suo rigetto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 16 settembre 2024, la giudice delegata - in precedenza assegnataria del procedimento - ha ordinato alle parti di “depositare le dichiarazioni fiscali successive a quelle in atti, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata e contenente tutte le indicazioni di cui al decreto di fissazione d'udienza” e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., disponendone la sostituzione con note scritte fino al 25 novembre 2024.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
16 gennaio 2025, la precedente giudice delegata ha confermato “allo stato, i provvedimenti vigenti” e ha rinviato la causa “all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20-10-2025 disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta da depositarsi fino alle ore 09:00 del giorno dell'udienza”.
Lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del
22 ottobre 2025, la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c.
2. Il procedimento di cui all'art. 473-bis.29 c.p.c. non ha natura di revisio prioris instantiae bensì di novum iudicium.
2 In particolare, presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nella precedente pronuncia, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi inizialmente determinato.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della parte istante.
3. Nel caso di specie, non sussistono circostanze sopravvenute tali da giustificare l'accoglimento della domanda di modifica.
Il ricorrente ha infatti allegato di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche e reddituali “a luglio 2023”, dopo aver ricevuto “il 3.7.23”
“una comunicazione dalla Agora Investments” con la quale veniva informato “che a seguito della ristrutturazione aziendale la figura dal medesimo ricoperta di consigliere con delega è stata soppressa e pertanto a far data dal 1 luglio 2023 non gli sarebbe più stato corrisposto il compenso annuale di cui all'art. 13 punto 2 del contratto di consulente” (doc. n. 2 del ricorso).
Va però osservato che, dal raffronto tra le condizioni economiche e reddituali del sig. valutate dal Tribunale di Tivoli nel 2023 e considerate ai fini della Pt_1 decisione oggetto della domanda di modifiche (le uniche rilevanti ai fini della decisione) e quelle attuali, non risulta l'allegato peggioramento.
All'epoca, infatti, il Tribunale aveva accertato che l'odierno ricorrente aveva percepito “negli anni 2018-2020 (…) un reddito mensile netto di euro 700,00 e nell'anno 2022 un reddito mensile netto di euro 1.700,00 circa” (cfr. pag. n. 3 decreto oggetto di modifica) e, sulla scorta di tali elementi di fatto, aveva quantificato l'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura mensile di euro 300.
Dall'esame degli estratti conto prodotti dal ricorrente in data 23 maggio 2024 (doc.
n. 4) risulta, però, che costui ha percepito:
- nel mese di agosto 2023 (mese nel quale, secondo quanto allegato dal ricorrente, si sarebbe verificato l'allegato peggioramento delle sue condizioni economiche): la somma di euro 1.585 con bonifico disposto da Csi Roma Flaminio società Sportiva
a titolo di compensi;
la somma di euro 2.841,09 dalla società Agora Investements;
- nel mese di settembre 2023: la somma di euro 697,98 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo;
3 - nel mese di ottobre 2023 (data di deposito del ricorso): la somma di euro 2.615,60 con bonifico disposto da Csi Roma Flaminio società Sportiva a titolo di compensi;
la somma di euro 693,58 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile
Sviluppo e la somma di euro 668,89 dalla società Agora Investements;
- nel mese di novembre 2023: la somma di euro 1.274 con bonifico disposto da Csi
Roma Flaminio società Sportiva a titolo di compensi;
la somma di euro 650,79 a titolo di rimborso quote dalla Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo.
È evidente, dunque, che, al momento del deposito del ricorso, non sussisteva l'allegato peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente.
Dall'esame degli ultimi estratti conto prodotti dal ricorrente (che, ad ogni modo, non ha prodotto l'estratto conto del primo trimestre del 2024) risulta poi che, nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2024 e il mese di settembre 2024, costui ha ricevuto accrediti a titolo di compensi per l'attività lavorativa svolta per la complessiva somma di circa 11.573 euro (doc. all. C e D prodotti in data 24 ottobre
2024) pari ad una somma mensile di 1.928,90 euro.
Non si ravvisa, quindi, tutt'ora, un peggioramento delle condizioni economiche e reddituali dell'istante tali da giustificare l'accoglimento della domanda di modifica proposta.
La domanda proposta dal ricorrente deve quindi essere rigettata.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità bassa della controversia e considerato il mancato espletamento di attività istruttoria e la decisione della causa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c. (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per fase di istruttoria e trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il sig. rifondere alla sig.ra Parte_2 le spese di lite che liquida in euro 5.261 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge.
4
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI IU CO PI
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