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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1232/2021
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1232/2021 R.G.A.C.C., promossa da
, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Parte_1
come in atti dall'avv. Lucia Lorusso
- Appellante -
nei confronti di
Rev.mo Saverio, in qualità di Presidente del TO Cattedrale di CP_1
in , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Saverio Verna Pt_1 Pt_1
- Appellato -
OGGETTO: “Usucapione-1159 bis”.
dell'udienza del 28.01.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La controversia è sorta a seguito del ricorso proposto da , in Parte_2
qualità di Presidente del TO Cattedrale di per l'accertamento Pt_1 Parte_1
dell'usucapione speciale ex art. 1159-bis cod. civ., in considerazione del possesso “uti dominus”,
in maniera ininterrotta e pacifica, per almeno trentotto anni, di un terreno della superficie censuaria di 650 mq., non edificabile, attualmente incolto e non sistemato, ubicato in una zona centrale prossima al centro storico di riportato in catasto al fg. 103, p.lla 3736, e Parte_1
ricadente, secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico, in zona “G2-parco privato”,
con vincolo di assoluta inedificabilità ed obbligo di conservazione dell'attuale configurazione ambientale.
2. – Con provvedimento del 23.02.2019 il Tribunale di Bari ha disposto, ai sensi dell'art. 3 L.
n. 346/1976, l'affissione dell'istanza per novanta giorni all'albo del Comune in cui è situato il fondo interessato, all'albo del Tribunale di Bari nonché la sua pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro quindici giorni dall'affissione nei due albi, oltre che la notifica a coloro che nei registri immobiliari risultassero titolari di diritti reali sul bene, al fine di consentire a qualunque interessato di proporre la relativa opposizione.
2.1. – In ottemperanza all'onere imposto, il ricorrente in data 4.04.2019 ha provveduto alle suddette affissioni e alla notificazione al Comune di in di altra copia degli atti. Pt_1 Pt_1
3. – Con atto di citazione in opposizione a ricorso per usucapione speciale del 30.09.2019, il ha convenuto in giudizio l'aspirante usucapente, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Bari, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Dichiarare la
improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 28/2010, per mancato esperimento
del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) Dichiarare la inammissibilità della medesima
2 domanda, per la mancata ricorrenza dei presupposti per l'azione di cui all'art. 1159 bic c.p.c.;
Nel merito: A. Accogliere l'opposizione proposta, con conseguente revoca dell'opposto
provvedimento di usucapione emesso dal Tribunale di Bari in data 23.02.2019 e rigetto del ricorso
ex adverso proposto in quanto infondato in facto e de iure, per tutte le ragioni ampiamente esposte
in atti;
B. in ogni caso rigettare l'avversa domanda, trattandosi di un bene non usucapibile
rientrando nell'ambito del patrimonio indisponibile del Comune di in;
C. Con Pt_1 Pt_1
vittoria di spese di lite.”.
3.1. – In particolare, l'opponente ha contestato l'avversa pretesa, deducendone l'inammissibilità per assenza della destinazione del fondo ad attività agricola nonché
l'infondatezza nel merito, stante la titolarità in capo al del diritto di Parte_1
proprietà sulla particella oggetto della lite alla luce dell'attuale quadro normativo, rappresentato dalle leggi regionali n. 17 del 1978 e n. 17 del 1983 che disponevano la soppressione degli Enti
Comunali di Assistenza (a loro volta subentrati alle Congregazioni di Carità) e il trasferimento ai
Comuni delle attribuzioni, dei rapporti economici e delle situazioni patrimoniali attive e passive,
nonché, nello specifico, dalla determinazione n. 72/2008 del Dirigente del Settore Sistema
Integrato Servizi Sociali della Regione , attuativa dell'art. 13 L.R. n. 15/2004, con la quale Pt_1
era dichiarata l'estinzione di diritto dell' con Pt_3 Controparte_2
attribuzione in proprietà al dei residui beni patrimoniali dell'ente Parte_1
estinto con vincolo di destinazione ai servizi sociali. Detta finalità, secondo la prospettazione dell'Amministrazione comunale, sarebbe idonea a ricomprendere il bene immobile nel patrimonio indisponibile comunale, determinandone l'inusucapibilità.
4. – Con ordinanza del 29.7.2021 l'adito giudice del Tribunale di Bari ha dichiarato estinto il giudizio, sul rilievo della tardività dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di novanta giorni previsto dalla normativa speciale sopra indicata, decorrente dalla data di notifica del ricorso del TO avvenuta nei confronti del il 4.04.2019. CP_3 Parte_1
3 5. – Avverso l'ordinanza estintiva il ha proposto appello, Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo, con la conseguente rimessione della causa al giudice del primo grado ex art. 354 co. 2 cpc.
6. – Al gravame ha resistito , il quale, eccepita l'inammissibilità Parte_2
dell'appello per omissione degli avvisi di legge, per violazione dei principi di autosufficienza
(difettando l'indicazione dei punti e capi del provvedimento impugnato), per assenza dei requisiti di forma di cui all'art. 342 co. 1 n. 1 cpc (stante la genericità della doglianza), nonché ex art. 348-
bis cpc (per manifesta infondatezza dell'appello), ha dedotto la correttezza logico-giuridica della motivazione del Tribunale di Bari, rimarcando l'atteggiamento ondivago e contraddittorio dell' , il quale, in primo grado, si è dichiarato proprietario della particella in Controparte_4
contesa, mentre in sede di gravame ha individuato il titolare del diritto reale sul fondo nell'Ente
Ecclesiastico denominato “Congregazione di Carità di Gravina Sant'Antonio da Padova”, al fine di beneficiare del diverso “dies a quo” di decorrenza del termine per proporre formale opposizione,
riservato ai soggetti interessati diversi dai titolari di diritti reali sul bene. Pertanto, ha concluso per il rigetto dell'appello e la condanna ex art. 96 cpc per lite temeraria, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93
cpc.
7. – Con ordinanza del 14.12.2021 la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 348-bis cpc proposta dall'appellato, stante l'assenza dei presupposti previsti dalla legge.
8. – In assenza di attività istruttoria e venuta meno la possibilità per le parti di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, all'udienza del 28.01.2025 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l'unico motivo di appello il si duole della violazione e Parte_1
falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 346/1976, deducendo che il giudice di prime cure, con l'ordinanza di estinzione impugnata, avrebbe ritenuto tardiva l'opposizione facendo erroneamente
4 decorrere il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, prevista per coloro che figurano nei registri immobiliari come titolari di diritti reali su bene, e non dalla diversa data di scadenza del termine di affissione all'albo pretorio previsto per tutti gli altri soggetti interessati;
tanto in virtù
della circostanza secondo cui, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, dalla visura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate sarebbe agevolmente desumibile che il soggetto intestatario dell'immobile è la Congregazione di Carità di Gravina sotto il titolo di di e CP_2 CP_2
CP_ non già l territoriale. Sicché, il GU avrebbe dovuto computare il termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione dalla data di scadenza del termine di affissione del ricorso nell'albo pretorio.
2. – In via pregiudiziale di rito, deve essere rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da , per l'omissione degli avvisi Parte_2
relativi alla proponibilità dell'impugnazione incidentale e alle preclusioni di cui all'art. 345 cpc. In
particolare, la disciplina codicistica, “ratione temporis” applicabile al caso di specie, non impone in capo all'appellante alcuno dei suddetti obblighi, come si evince dall'art. 342 cpc, il quale,
attraverso la tecnica del rinvio all'art. 163 cpc, onera l'appellante di inserire i soli avvertimenti di cui al comma 7. L'assenza di questi ultimi, peraltro, non è stata ritenuta idonea ad inficiare l'ammissibilità dell'atto di gravame in diverse pronunce della Suprema Corte (cfr. ad es. Cass. del
10.03.2022 n. 7772; Cass. SU 18.4.2013 n. 9407); di conseguenza, “mutatis mutandis”, tale effetto non può essere certamente ricondotto alla mancanza di avvertimenti non espressamente previsti dalla legge.
2.1. – D'altronde, l'eccezione risulta parimenti inammissibile, difettando un concreto interesse dell'appellato, il quale non ha neppure allegato né l'intenzione di proporre appello incidentale, né il contenuto delle doglianze che sarebbero state addotte con l'anzidetto rimedio impugnatorio “secondario”.
3. – Del pari infondate si appalesano le ulteriori eccezioni di inammissibilità dell'appello, per le quali può procedersi ad un esame congiunto, vertendo entrambe sulla presunta violazione dei
5 requisiti formali richiesti dall'art. 342 cpc. In primo luogo, deve osservarsi che l'atto di gravame, a differenza di quanto sostenuto dall'appellato, richiama espressamente alcuni passaggi dell'ordinanza del Tribunale di Bari (cfr. ad es. pag. 7) in conformità alla formulazione letterale dell'art. 342 cpc “ratione temporis” applicabile alla fattispecie in esame;
inoltre, la sinteticità del provvedimento impugnato e l'unicità del motivo di gravame hanno reso agevolmente comprensibile alla controparte, senza alcuno sforzo interpretativo, sia le doglianze dedotte dall'Ente e sia le modifiche richieste al Collegio. Tanto risulta confermato dall'esame delle difese dell'appellato, le cui argomentazioni, specifiche ed approfondite, dimostrano che lo stesso ha compreso la correlazione tra le censure addotte dal e l'iter logico- Parte_1
giuridico seguito dal giudice di primo grado per pervenire alla resa statuizione in rito.
3.1. – Infine, non merita accoglimento neppure l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di un “progetto alternativo di decisione”, posto che per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
4. – Tanto premesso, l'unico motivo di gravame è destituito di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – Invero, non può essere condivisa la doglianza con la quale il Parte_1
sostiene di non essere titolare, sulla base dei registri immobiliari, di diritti reali
[...]
sull'immobile per cui è causa, al fine di individuare il “dies a quo” del termine di novanta giorni
6 nella data di scadenza del termine di affissione all'albo pretorio e, conseguentemente, di dimostrare la tempestività della propria opposizione. Detta censura ruota intorno alla titolarità della posizione giuridica soggettiva dell'opponente-odierno appellante, ossia quella di diritto reale cui è
connesso l'onere dell'usucapente ex art. 3 L. 346/1976 di notificare il relativo ricorso unitamente al decreto del Tribunale. Al riguardo, giova in primo luogo rammentare che “La contestazione
della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non
è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei
fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un
criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a
supporto della mera difesa possono emergere” (Cass. del 17/06/2024 n. 16814). Nel caso di specie, la qualificazione della contestazione in termini di mera difesa consente, dunque, al Collegio
di procedere all'esame della censura dedotta per la prima volta in questa sede dal
[...]
, nonché di soppesare il valore probatorio della visura catastale prodotta dall'Ente Parte_1
poiché la stessa già facente parte della documentazione tempestivamente versata in atti dall'opponente (doc. n. 3 fascicolo di parte di primo grado), ancorché nel rispetto delle regole del riparto dell'onere probatorio.
4.2. – Detta soluzione è conforme al principio, enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite e al quale il Collegio aderisce, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o
passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. SU 16.02.2016 n. 2951).
Pertanto, nella specie, ricade su chi effettua l'opposizione (il ) l'onere Parte_1
di dimostrarne la tempestività, ossia di fornire la prova dell'assenza della titolarità di diritti reali,
così da usufruire del diverso “dies a quo” previsto dall'art. 3 L. n. 346/1976 per la generalità dei consociati.
7 4.3. – Ciò posto, ritiene il Collegio che il non abbia assolto tale Parte_1
onere probatorio, sia avendo riguardo al comportamento processuale assunto nel corso del giudizio di primo grado e sia tenuto conto del regime probatorio vigente in materia di diritti reali.
4.4. – Infatti, con riferimento al primo profilo, non può trascurarsi il contegno processuale ambiguo e mutevole dell'Amministrazione in ordine all'aspetto rilevante della controversia costituito dall'appartenenza del cespite: essa con l'atto di opposizione non soltanto non ha fornito la prova dell'altruità della proprietà per dimostrare la tempestività del proprio atto introduttivo, ma ha persino rivendicato espressamente la titolarità della proprietà del fondo, descrivendo puntualmente l'excursus storico nonché le leggi speciali da cui desumere il proprio diritto dominicale sul bene, in tal modo spiegando una difesa totalmente incompatibile con il disconoscimento di quello stesso diritto.
4.5. – Con il motivo di appello oggetto di scrutinio, il invece, Parte_1
ha modificato in modo sostanziale l'impostazione difensiva, sostenendo contraddittoriamente l'insussistenza della posizione giuridica soggettiva, viceversa rivendicata in primo grado, seppur al solo fine di dimostrare la tempestività della propria opposizione.
4.6. – Inoltre, la doglianza non può trovare accoglimento neppure sotto il secondo dirimente profilo sopra indicato, non avendo l'appellante concretamente fornito la prova dell'altruità della titolarità della posizione giuridica sostanziale. Infatti, a fronte del riferimento espresso dell'art. 3
della L. n. 346/1976 ai registri immobiliari, dai quali poter individuare i soggetti titolari di diritti reali e destinatari della relativa notifica, l'impugnante ha inteso dimostrare l'altrui proprietà del fondo tramite la produzione della visura catastale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Sennonché,
la norma sopra menzionata richiama espressamente i registri immobiliari, per essi intendendo quei registri, tenuti presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nei quali sono contenute tutte le informazioni aggiornate relative a un determinato bene immobile e sono obbligatoriamente trascritte tutte le operazioni giuridiche, ivi comprese quelle traslative della proprietà dello stesso bene, al fine di garantire la certezza dei traffici giuridici. Al contrario, le iscrizioni catastali, stante
8 l'assenza di un preciso obbligo di comunicazione delle operazioni giuridiche, perseguono uno scopo principalmente di carattere fiscale, sicché, per costante orientamento della giurisprudenza
(cfr., “ex multis”, Cass. 26.04.2010 n. 9896), il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali,
non può essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che possono avere in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi. Nel caso di specie, la rigida formulazione letterale della predetta disposizione normativa, la “ratio” di certezza ad essa sottesa,
la propugnata titolarità del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione in primo grado e l'assenza di altri elementi di natura presuntiva idonei a corroborare il dato risultante dalla visura catastale escludono valenza, anche indiziaria, a quest'ultimo documento isolatamente prodotto in giudizio dal Di conseguenza, l'insieme delle suesposte Parte_1
argomentazioni conduce alla reiezione dell'appello e alla conferma dell'ordinanza impugnata di estinzione del giudizio per tardività dell'opposizione.
5. – Deve, infine, essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. proposta dall'appellato, non essendo stato dimostrato che il Parte_1
abbia agito con mala fede o colpa grave, la cui sussistenza richiede elementi ulteriori rispetto all'infondatezza della pretesa e al rigetto del gravame.
6. – Quanto alle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza – non “intaccata” dal rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata giacché la statuizione principale di rigetto dell'appello, nell'economia complessiva della decisione, assume esclusiva rilevanza sotto il profilo pratico e giuridico, che finisce per relegare in un ambito di insignificanza il rigetto dell'accessoria domanda dell'appellato – e sono liquidate, in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate dalle parti e della definizione della causa sulla base di una questione di rito. Nello specifico, il valore della controversia è determinato moltiplicando per
9 duecento il reddito dominicale della particella in questione (€ 7,72) per un totale di € 1.544,00, in ossequio alla disciplina prevista dall'art. 15 cpc.
7. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall'art. 13 co.
1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1
persona del Sindaco p.t., nei confronti di Rev.mo Saverio, in qualità di Presidente del Parte_2
TO , avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari emessa il Controparte_5
29.07.2021, con atto di citazione notificato il 06.08.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.458,00 per compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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