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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/11/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1101/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
AL DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
18.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1101/2024
r.g.l., vertente
TRA
con avv. ANNA D'AURIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con avv. PATRIZIA BONTEMPO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 12.04.2024 parte ricorrente citava in giudizio l' e CP_1 chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE/DICHIARARE che la malattia indicata nel presente ricorso, da cui era affetto in vita il sig. è da ritenersi malattia professionale e per l'effetto 2) Persona_1
ACCERTARE/DICHIARARE il diritto della ricorrente, nella qualità, a percepire la rendita finalizzata a sostenere economicamente i superstiti dei lavoratori deceduti a causa di una malattia professionale;
3) CONDANNARE l' alla corrispondente costituzione della CP_1 rendita da determinarsi secondo legge, in favore della ricorrente coniuge superstite ed al
PAGAMENTO dei ratei arretrati da corrispondersi dalla data dell'accertamento o da altra data che sarà stabilita dal Tribunale, oltre accessori come per legge. Interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge.” A fondamento della domanda deduceva che il coniuge nato a Cervaro (FR) in [...]
06.05.1947 e deceduto a Cervaro (FR) in data 19.02.2001 aveva lavorato dal 1973 fino al
2001 presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano con la qualifica di operaio CP_2 addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti termici, lavorando in uno stabilimento ove l'amianto era massivamente presente ed ove il coniuge era stato per tutta la sua vita lavorativa a stretto contatto con fibre di amianto e asbesto, motivo per cui in data 14.04.2021 , coniuge sopravvissuto, aveva inoltrato domanda Parte_1 all' per il riconoscimento della malattia professionale (carcinoma pancreatico CP_1 metastatico).
Instaurato in contraddittorio si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva in via CP_1 preliminare la prescrizione per decorso del termine di tre anni e 150 giorni di prescrizione, stabilito dall'art.112 del dpr n.1124/1965 e nel merito contestava a domanda.
L'eccezione dell' è fondata. CP_1
In tema di prescrizione del diritto al riconoscimento della malattia professionale, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 576/2008, e successivamente con la sentenza n. 2285/2013 hanno così statuito: “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”.
La Suprema Corte con sentenza n. 10806/2023 ha così argomentato “Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n.
16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio
2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale
(Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del
2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche… I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti. Si è affermato che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perchè possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante “iure proprio”, nella qualità, e quindi, CP_1 perchè possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile – non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità – il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del 2000; Cass. n. 6828 del 2000)”
Ne deriva che per stabilire il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 112 del dpr n.1124/1965 occorre verificare quando parte ricorrente ha avuto consapevolezza della esistenza della malattia professionale.
Nel caso in esame il è deceduto il 18.05.2001, quando la diagnosi di carcinoma Per_1 pancreatico metastatico era già stata effettuata;
in data 31.03.2016 l'attuale parte ricorrente ha depositato un ricorso avanti al Tribunale di Cassino per ottenere il riconoscimento dei benefici amianto, nel corpo del quale è di tutta evidenza la consapevolezza della ricorrente sia dell'esistenza della malattia che dell'eziologia professionale.
Il deposito del ricorso del 31.03.2016 è il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione che è ampiamente decorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 19.11.2025
Il Giudice Onorario
AL DA
Sezione Lavoro
R.G. 1101/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
AL DA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
18.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1101/2024
r.g.l., vertente
TRA
con avv. ANNA D'AURIA Parte_1
RICORRENTE
E
, con avv. PATRIZIA BONTEMPO CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 12.04.2024 parte ricorrente citava in giudizio l' e CP_1 chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) ACCERTARE/DICHIARARE che la malattia indicata nel presente ricorso, da cui era affetto in vita il sig. è da ritenersi malattia professionale e per l'effetto 2) Persona_1
ACCERTARE/DICHIARARE il diritto della ricorrente, nella qualità, a percepire la rendita finalizzata a sostenere economicamente i superstiti dei lavoratori deceduti a causa di una malattia professionale;
3) CONDANNARE l' alla corrispondente costituzione della CP_1 rendita da determinarsi secondo legge, in favore della ricorrente coniuge superstite ed al
PAGAMENTO dei ratei arretrati da corrispondersi dalla data dell'accertamento o da altra data che sarà stabilita dal Tribunale, oltre accessori come per legge. Interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori come per legge.” A fondamento della domanda deduceva che il coniuge nato a Cervaro (FR) in [...]
06.05.1947 e deceduto a Cervaro (FR) in data 19.02.2001 aveva lavorato dal 1973 fino al
2001 presso lo stabilimento di Piedimonte San Germano con la qualifica di operaio CP_2 addetto alla conduzione e manutenzione degli impianti termici, lavorando in uno stabilimento ove l'amianto era massivamente presente ed ove il coniuge era stato per tutta la sua vita lavorativa a stretto contatto con fibre di amianto e asbesto, motivo per cui in data 14.04.2021 , coniuge sopravvissuto, aveva inoltrato domanda Parte_1 all' per il riconoscimento della malattia professionale (carcinoma pancreatico CP_1 metastatico).
Instaurato in contraddittorio si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva in via CP_1 preliminare la prescrizione per decorso del termine di tre anni e 150 giorni di prescrizione, stabilito dall'art.112 del dpr n.1124/1965 e nel merito contestava a domanda.
L'eccezione dell' è fondata. CP_1
In tema di prescrizione del diritto al riconoscimento della malattia professionale, le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 576/2008, e successivamente con la sentenza n. 2285/2013 hanno così statuito: “a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”.
La Suprema Corte con sentenza n. 10806/2023 ha così argomentato “Punto di arrivo della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n.
16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio
2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale
(Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del
2018; Cass. 13284 del 2010) è che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche… I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti. Si è affermato che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perchè possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante “iure proprio”, nella qualità, e quindi, CP_1 perchè possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile – non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità – il realizzarsi di entrambi i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa (Cass. n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del 2000; Cass. n. 6828 del 2000)”
Ne deriva che per stabilire il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 112 del dpr n.1124/1965 occorre verificare quando parte ricorrente ha avuto consapevolezza della esistenza della malattia professionale.
Nel caso in esame il è deceduto il 18.05.2001, quando la diagnosi di carcinoma Per_1 pancreatico metastatico era già stata effettuata;
in data 31.03.2016 l'attuale parte ricorrente ha depositato un ricorso avanti al Tribunale di Cassino per ottenere il riconoscimento dei benefici amianto, nel corpo del quale è di tutta evidenza la consapevolezza della ricorrente sia dell'esistenza della malattia che dell'eziologia professionale.
Il deposito del ricorso del 31.03.2016 è il dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione che è ampiamente decorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Cassino 19.11.2025
Il Giudice Onorario
AL DA