CASS
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2025, n. 32942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32942 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2025 del Tribunale di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento emesso il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a AR CC è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, contestato al capo 2) della rubrica. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32942 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/09/2025 2. Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, AR NÒ si era aggiudicato lavori pubblici presso vari Comuni salentini con violazione della disciplina sui pubblici appalti e mediante interposizioni di società di comodo e fraudolento accredito di finanziamenti regionali o assistenziali. Ciò con l'aiuto di stretti collaboratori e grazie al benestare compiacente di amministratori e dirigenti pubblici, tra cui il ricorrente, Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e verde pubblico del Comune di Maglie. Con specifico riferimento al reato di cui al capo 2), è stato ritenuto accertato che AR NÒ, a fronte dei vantaggi conseguiti nella gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico nell'anzidetto Comune, fosse intervenuto nei confronti dell'Avv. Gorgoni, per una proficua intermediazione al fine della soluzione di una controversia civile dello stesso indagato con il fratello. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso ha lamentato la violazione o l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riferimento alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe ignorato le argomentazioni della difesa secondo cui dall'intervento di NÒ l'indagato avrebbe tratto solo l'utilità della fissazione di un incontro con l'Avv. Gorgoni, al fine di tentare di conoscere la verità circa il comportamento illegittimo tenuto dal fratello. Gli incontri con l'Avv. Gorgoni non avrebbero provocato alcun vantaggio vero e tra i fratelli sarebbe stata conclusa una transazione solo perché a tutti era sembrato ragionevole chiudere in quel modo una storia familiare e aziendale mortificante. 3.2. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione o l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi corruttiva contestata. Non sarebbero emersi elementi da cui trarre un interesse dell'indagato finalizzato a procurare vantaggi a AR NÒ. Tutti gli atti amministrativi rilevanti sarebbero stati emanati dai dirigenti e sarebbero legittimi, così da non potere rappresentare la contropartita di un accordo corruttivo. In particolare, con la delibera numero 124 del 18 maggio 2016, con cui è stato approvato l'atto di transazione sottoscritto tra il Comune e la società NÒ Appalti, l'amministrazione comunale non avrebbe procurato vantaggi al NÒ, dal momento che avrebbe concesso solo una proroga tecnica, che è un istituto ammissibile, ancorato al principio di continuità dell'azione amministrativa, 2 come riconosciuto dalla giurisprudenza. Inoltre, l'atto deliberativo sarebbe collegiale e fondato su un parere legale mai messo in discussione dagli inquirenti. Anche la deliberazione n. 16, con cui il Comune aveva deciso di archiviare il procedimento di project financing e di procedere alla redazione del piano del verde, con la contestuale indizione, nelle more, di una procedura ponte per garantire il servizio di manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico comunale, sarebbe collegiale e incompatibile con l'ipotizzato pactum sceleris, poiché avrebbe privato NÒ della possibilità di gestire il servizio di manutenzione del verde pubblico per i successivi trent'anni. Inoltre, dall'ottobre 2021 non risulterebbe più affidato alcun appalto ai fratelli NÒ. L'ulteriore somma, cui si fa menzione nel provvedimento impugnato, sarebbe stata solo oggetto di un impegno di spesa, ma non sarebbe stata liquidata. 3.3. Con il quarto motivo ha dedotto vizi della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, Il Tribunale non avrebbe considerato che l'indagato aveva subito intercettazioni telefoniche per circa due anni e gli inquirenti non avevano individuato episodi diversi dalla ricerca della fissazione di un appuntamento con l'Avvocato di controparte, per rappresentare le ragioni che potevano indurre a una conciliazione umana e familiare, prima che societaria. 4. Il 17 settembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare applicata all'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, stante la rinuncia presentata, con cui si è evidenziata la carenza di interesse all'impugnazione, in ragione della revoca, intervenuta il 12 settembre 2025, della misura cautelare applicata al ricorrente. 2. Va ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01) 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 18 settembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 marzo 2025 il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento emesso il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a AR CC è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, contestato al capo 2) della rubrica. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32942 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/09/2025 2. Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, AR NÒ si era aggiudicato lavori pubblici presso vari Comuni salentini con violazione della disciplina sui pubblici appalti e mediante interposizioni di società di comodo e fraudolento accredito di finanziamenti regionali o assistenziali. Ciò con l'aiuto di stretti collaboratori e grazie al benestare compiacente di amministratori e dirigenti pubblici, tra cui il ricorrente, Assessore ai lavori pubblici, urbanistica e verde pubblico del Comune di Maglie. Con specifico riferimento al reato di cui al capo 2), è stato ritenuto accertato che AR NÒ, a fronte dei vantaggi conseguiti nella gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico nell'anzidetto Comune, fosse intervenuto nei confronti dell'Avv. Gorgoni, per una proficua intermediazione al fine della soluzione di una controversia civile dello stesso indagato con il fratello. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso ha lamentato la violazione o l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riferimento alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 2) dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe ignorato le argomentazioni della difesa secondo cui dall'intervento di NÒ l'indagato avrebbe tratto solo l'utilità della fissazione di un incontro con l'Avv. Gorgoni, al fine di tentare di conoscere la verità circa il comportamento illegittimo tenuto dal fratello. Gli incontri con l'Avv. Gorgoni non avrebbero provocato alcun vantaggio vero e tra i fratelli sarebbe stata conclusa una transazione solo perché a tutti era sembrato ragionevole chiudere in quel modo una storia familiare e aziendale mortificante. 3.2. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione o l'erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi corruttiva contestata. Non sarebbero emersi elementi da cui trarre un interesse dell'indagato finalizzato a procurare vantaggi a AR NÒ. Tutti gli atti amministrativi rilevanti sarebbero stati emanati dai dirigenti e sarebbero legittimi, così da non potere rappresentare la contropartita di un accordo corruttivo. In particolare, con la delibera numero 124 del 18 maggio 2016, con cui è stato approvato l'atto di transazione sottoscritto tra il Comune e la società NÒ Appalti, l'amministrazione comunale non avrebbe procurato vantaggi al NÒ, dal momento che avrebbe concesso solo una proroga tecnica, che è un istituto ammissibile, ancorato al principio di continuità dell'azione amministrativa, 2 come riconosciuto dalla giurisprudenza. Inoltre, l'atto deliberativo sarebbe collegiale e fondato su un parere legale mai messo in discussione dagli inquirenti. Anche la deliberazione n. 16, con cui il Comune aveva deciso di archiviare il procedimento di project financing e di procedere alla redazione del piano del verde, con la contestuale indizione, nelle more, di una procedura ponte per garantire il servizio di manutenzione ordinaria e programmata del verde pubblico comunale, sarebbe collegiale e incompatibile con l'ipotizzato pactum sceleris, poiché avrebbe privato NÒ della possibilità di gestire il servizio di manutenzione del verde pubblico per i successivi trent'anni. Inoltre, dall'ottobre 2021 non risulterebbe più affidato alcun appalto ai fratelli NÒ. L'ulteriore somma, cui si fa menzione nel provvedimento impugnato, sarebbe stata solo oggetto di un impegno di spesa, ma non sarebbe stata liquidata. 3.3. Con il quarto motivo ha dedotto vizi della motivazione in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, Il Tribunale non avrebbe considerato che l'indagato aveva subito intercettazioni telefoniche per circa due anni e gli inquirenti non avevano individuato episodi diversi dalla ricerca della fissazione di un appuntamento con l'Avvocato di controparte, per rappresentare le ragioni che potevano indurre a una conciliazione umana e familiare, prima che societaria. 4. Il 17 settembre 2025 è pervenuta rinuncia al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare applicata all'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, stante la rinuncia presentata, con cui si è evidenziata la carenza di interesse all'impugnazione, in ragione della revoca, intervenuta il 12 settembre 2025, della misura cautelare applicata al ricorrente. 2. Va ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01) 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 18 settembre 2025.