Ordinanza collegiale 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00541/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2025, proposto da
-ricorrente- e - ricorrente-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Giovanni Comaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borghetto di Borbera, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Borghetto di Borbera del -OMISSIS-, avente a oggetto « annullamento in autotutela ai sensi dell’articolo 21- nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. dell’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- » nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quello impugnato, ancorché non conosciuti, tra cui, ove occorrer possa, la comunicazione ex art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, formulata dalla Guardia di Finanza il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- i ricorrenti, comproprietari di un compendio immobiliare nel Comune di Borghetto di Borbera nell’ambito del quale viene esercitata l’attività di ristorazione, hanno presentato un’istanza per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1 e 2, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 per effettuare degli interventi di riqualificazione energetica nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, per un importo complessivo pari ad euro 143.114,00.
2. Il -OMISSIS-, a seguito dell’ottenimento del finanziamento, i ricorrenti hanno presentato istanza per ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una sala disabili, un magazzino, una cucina nonché per assicurare l’efficientamento energetico del locale; il-OMISSIS-hanno chiesto il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica semplificata ma, il successivo -OMISSIS-, hanno attivato la procedura ordinaria.
3. Il -OMISSIS- il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- e, il successivo 8 aprile, è stato rilasciato il permesso di costruire n. -OMISSIS-.
4. Il -OMISSIS- i ricorrenti hanno depositato la comunicazione di inizio lavori a far data dal giorno precedente.
5. Il -OMISSIS- sono state notificate ai ricorrenti le comunicazioni di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS- e dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- perché essi avrebbero iniziato i lavori prima del loro rilascio.
6. Il -OMISSIS- i ricorrenti hanno presentato le proprie controdeduzioni formulando, al contempo, un’istanza di accesso agli atti per visionare, in particolare, la comunicazione della Guardia di Finanza che avrebbe dato avvio ai procedimenti de quibus , che è stato concesso il successivo -OMISSIS-.
7. Il -OMISSIS- i provvedimenti autorizzatori sono stati annullati in autotutela.
8. Con ricorso, notificato il 6 maggio 2025 e depositato il successivo 21 maggio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti de quibus chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
9. All’udienza camerale del 12 giugno 2025 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione resistente (non costituita in giudizio); l’ordinanza è stata eseguita il successivo 23 giugno e, all’udienza camerale del 2 luglio 2025, l’istanza cautelare dei ricorrenti è stata respinta.
10. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21- septies , 21- octies e 21- nonies della legge n. 241/1990; 27 del d.P.R. 380/2001 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
In particolare, essi evidenziano che il controllo della guardia di Finanza che avrebbe dato avvio al procedimento sarebbe avvenuto quando i lavori erano già terminati, sicché l’avvio dei lavori sarebbe stato desunto dalla data della prima fattura.
Sul punto, i ricorrenti ritengono invece che i documenti contabili sarebbero stati emessi a intervalli regolari e le relative causali avrebbero un contenuto meramente formale, tant’è che la realizzazione delle fondamenta dell’opera e dei pilastri di sala accessibile ai disabili sarebbe stata fatturata per ultima.
A ciò si aggiungerebbe che dall’atto pubblico notarile del -OMISSIS-, con cui il vicino dei ricorrenti avrebbe autorizzato l’ampliamento della cucina a ridosso del confine.
Senza contare che l’amministrazione comunale non avrebbe neppure indicato quale interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità violata, avrebbe giustificato la rimozione dei titoli abilitativi.
12. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. 380/01 « Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso » mentre l’art. 181 del d.lgs. 42/04 sanziona, invece, la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Ebbene, nel caso di specie l’amministrazione procedente ha annullato in autotutela le autorizzazioni concesse perché i lavori sarebbero stati avviati prima dell’ottenimento dei titoli.
Invero, l’esame degli atti di causa dimostra che la valutazione dell’amministrazione procedente si fonda solo sulla relazione della Guardia di Finanza che, a sua volta, si basa su un ragionamento induttivo secondo cui i lavori sarebbero stati avviati quanto meno alla data di emissione della prima fattura.
Tuttavia, nel corso del presente giudizio i ricorrenti hanno dimostrato che i documenti de quibus non sono attendibili in quanto redatti a intervalli regolari con causali che non rispecchiamo l’effettivo stato di avanzamento dei lavori, tant’è che una delle ultime fatture ha come oggetto la realizzazione delle fondamenta dell’edificio.
Il difetto di istruttoria dell’amministrazione procedente è reso ancora più evidente se si considera che la menzionata comunicazione della Guardia di Finanza ha ellitticamente affermato che « All'esito delle operazioni di controllo, è stato accertato che i lavori sono iniziati in concomitanza della richiesta di permesso (indicativamente il -OMISSIS-, data della prima fattura emessa dal costruttore nei confronti del committente) », senza minimamente corroborare la propria asserzione con ulteriori elementi.
Ebbene, in assenza di ulteriori elementi non è possibile escludere con certezza che la ricorrente abbia pagato anticipatamente l’appaltatore per ragioni personali, anche perché l’atto notarile del -OMISSIS- rende ancora più inverosimile che i lavori siano stati avviati il -OMISSIS- (data di emissione della prima fattura).
Per tali ragioni, l’amministrazione procedete avrebbe dovuto approfondire la questione e individuare ulteriori elementi in grado di suffragare la propria tesi.
Nonostante tali considerazioni siano di per sé sufficienti a inficiare la validità degli atti impugnati, il Collegio evidenzia che la resistente non ha neppure indicato quale interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, legittimerebbe l’annullamento dei titoli dei ricorrenti.
Sul punto, rammenta infatti che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « Ai sensi dell'art. 21- nonies l. n. 241/1990, l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio delle autorizzazioni edilizie necessita di un'originaria illegittimità del provvedimento, nonché di un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel mero ripristino della legalità violata e, inoltre, deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell'atto » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 3 settembre 2024, n. 7367).
Del pari, anche in tema di autorizzazioni paesaggistiche è stato precisato che « La motivazione del provvedimento di autotutela consistente nell'affermazione della sussistenza di un interesse pubblico in re ipsa all'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, per la sola ragione del ravvisato contrasto con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, non corrisponde al paradigma normativo di riferimento per l'esercizio del potere di autotutela, costituito dall'art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990. Invero, la regola di cui all'art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990 non soffre eccezioni - in linea di principio - neppure nel caso in cui vengano in considerazione interessi di particolare rilievo, quale quello attinente alla tutela del paesaggio. La posizione di preminenza che l'interesse assume nell'ambito dell'ordinamento giuridico, in considerazione della sua consistenza di valore costituzionalmente primario, può invero attenuare l'onere motivatorio incombente sull'Amministrazione in sede di annullamento in autotutela dell'atto ampliativo, fino a rendere tale onere minimo in certe ipotesi (specialmente in presenza di opere di rilevante impatto o di interventi eseguiti in aree di pregio particolarmente importante). Tuttavia, tale preminenza non può elidere del tutto la necessità che sia data evidenza del compimento di una ponderazione idonea a mettere in luce la preminenza dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento dell'atto autorizzatorio illegittimamente rilasciato rispetto agli altri contrapposti interessi » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 13 agosto 2015, n. 1896).
Ebbene, nel caso di specie l’amministrazione procedente non ha rispettato i suddetti principi ma si è limitata ad affermare ellitticamente che « trattandosi di opera già eseguita la richiesta di titolo doveva rappresentare la sanatoria di interventi realizzati nei limiti degli articoli 36 e 36 bis del T.U. n. 380/2001 e articolo 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 » e che « sussistono i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- e del Permesso di Costruire n. -OMISSIS-, ai sensi dell’articolo 21 nonies della Legge 241/1990 ».
13. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. In virtù del contenuto della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
CA AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | FA ER |
IL SEGRETARIO