Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3657/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/07/2022, parte ricorrente, contestando le risultanze del verbale di accertamento n. 20200007077/DDL del 22/02/2021 con cui era stato disconosciuto il rapporto di lavoro di natura subordinata dalla stessa instaurato con la società e CP_2 da cui ne era conseguita l'iscrizione nella gestione commercianti quale collaboratore della succitata impresa, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: dichiarare nullo il verbale di accertamento n. 20200007077/DDL del 22/02/2021 e tutti gli atti ad esso conseguenziali e cioè CP_ il provvedimento modello RK2 n° 68977891507-0 avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta iscrizione della ricorrente presso la gestione commercianti per il periodo tra il 05/ 05/
2017 ed il 04/ 03/ 2019; cancellare il nominativo della ricorrente dalla gestione commercianti nel periodo 5/5/2017 – 4/3/2019 e per l'effetto annullare il carico contributivo iscritto in suo danno.
CP_ L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
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CP_ dall' all'alveo della collaborazione familiare.
Come in termini del tutto condivisibili puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 19.1.2021,
n. 809, “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche CP_ amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione”.
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 26.6.2020, n. 12871, cui questo giudice appieno aderisce,
l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). Altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante, costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso. CP_ 2.2 Tanto premesso, a fronte del disconoscimento operato dall' le emergenze processuali non valgono ad asseverare la natura subordinata delle prestazioni lavorative che vengono in rilievo. Innanzi tutto, occorre evidenziare come la stessa ricorrente, in sede di accertamento ispettivo, abbia del tutto significativamente reso dichiarazioni inconciliabili con la ricostruzione fattuale a fondamento del ricorso (vds. verbale di accertamento in atti), riferendo in particolare:
“Sono la moglie convivente dell'ex amministratore unico della società dove ho anche CP_2
prestato attività lavorativa, dedicandomi a procacciare clienti per la società stessa. Essendo
2 coniuge del sig. , legale rappresentante, mi gestivo il lavoro in piena Controparte_4 autonomia dovendo, peraltro, anche assolvere ai miei compiti di madre”. Così ha dichiarato
: “Nella società ha lavorato anche mia moglie , che faceva le Controparte_4 Parte_1
mie veci quando io non ero presente. Ovviamente, lei aveva una certa libertà nello svolgimento del suo lavoro dovendo anche dedicarsi ad accudire la famiglia e i figli”.
A fronte di quanto specificatamente evincibile dalle dichiarazioni che precedono le risultanze della prova testimoniale espletata (l'unico teste ascoltato, , ha dichiarato: Testimone_1
“sono commercialista, lavoro come libero professionista. La ricorrente è una cliente dello studio. È stata titolare di azienda agricola, poi ha ridimensionato l'azienda agricola e a fasi alterne ha lavorato come dipendente per delle aziende, mi pare che operassero nel settore della
CP_ pubblicità. La ricorrente ha lavorato per la società 72, poi mi ha prodotto un
CP_ provvedimento dell' che le contestava il rapporto di lavoro subordinato, lei ha fatto ricorso CP_ amministrativo, la ho aiutata anche io. L' non le aveva notificato nessun verbale di accertamento circa l'attività ispettiva. Non so di cosa si occupasse la ricorrente nello specifico CP_ presso la 72. So questo perché io le facevo la dichiarazione dei redditi e mi portava il
CU”) non consentono di addivenire ad un diverso risultato.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, è, in conclusione, da escludere che le prestazioni lavorative in questione si siano svolte con l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro. In ragione di quanto dappresso evidenziato, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato.
3. La controvertibilità dell'accertamento fattuale induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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