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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/07/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5307/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5307/2016 avente ad oggetto contratto di assicurazione, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , nella Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a Persona_1 Modica (RG) il 11/03/2002, C.F. con il patrocinio della dott.ssa C.F._3 CP_1
e dell'avv. GIANNONE STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,
[...] giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, con sede in Controparte_2 Milano via Della Chiusa n. 2, P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SIGNORELLO P.IVA_1 GIULIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cassì Enrico, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, con sede Controparte_3 in Ostia Lido via dei Sandolini n. 79, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO P.IVA_2 GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliano Giuseppe, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI Piaccia al Tribunale adito
- accertare e dichiarare che in data 24.05.2015, durante lo svolgimento della gara di judo,
ha subito un danno fisico;
Persona_1 pagina 1 di 8 - ritenere e dichiarare che a seguito del descritto sinistro ha subito un Persona_1 danno permanente pari al 6% - o quell'altra ritenuta di giustizia - e una invalidità temporanea pari a giorni 60, di cui 30 al 100%, 15 al 50%, 15 al 25% o quell'altra che verrà riconosciuta;
- condannare, pertanto, la al pagamento, in Controparte_2 favore degli attori nella spiegata qualità, della somma di € 21.694,87 (con massima personalizzazione) o, comunque, al pagamento del maggiore o minore importo stabilito dal Tribunale adito, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare la anche in solido con la ON
, al pagamento in favore degli attori nella Controparte_5 spiegata qualità, della somma di € 21.694,87 (con massima personalizzazione) o, comunque, al pagamento del maggiore o minore importo stabilito di giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, per le motivazioni addotte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_2 Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via preliminare nel rito ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la sua estrema genericità e contraddittorietà;
2) In via principale nel merito, nella ipotesi in cui l'azione promossa dovesse essere intesa quale azione di responsabilità aquiliana, ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla Società
e del suo assicurato;
Controparte_2
3) In via principale nel merito, nella ipotesi in cui dovesse risultare azionato il diritto a conseguire l'indennizzo contrattualmente previsto con la polizza infortuni ritenere improcedibili le domande spiegate stante l'obbligo di promuovere una perizia contrattuale e comunque rigettare le domande spiegate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e successive occorrenti, con IVA e CPA in rivalsa.
CP_3 Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accertati i fatti e ritenute fondate le eccezioni esposte in narrativa, pregiudizialmente: dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della
[...]
e, per l'effetto, estrometterla dal presente Controparte_6 giudizio;
nel merito: respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2016 e in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia , convenivano in giudizio la Persona_1 [...]
esponendo che: Controparte_2 in data 24.05.2015, in Alcamo, durante lo svolgimento di una gara di judo, , Persona_1 tesserata presso la società sportiva “JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI”, licenza federale n. Num_1 veniva proiettata a terra dall'avversaria in seguito all'esecuzione di una Parte_3 tecnica chiamata Yokotomoe; a causa di tale proiezione, rovinava al suolo e riportava un grave trauma alla spalla Persona_1 sinistra, per cui veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero San Vito Santo Spirito di Alcamo;
la minore veniva, quindi, sottoposta ad una radiografia della clavicola e della spalla sinistra che evidenziava la sussistenza di una frattura scomposta nel terzo medio della clavicola sinistra con prognosi di trenta giorni;
in data 27.5.2015 la minore veniva sottoposta a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale veniva confermata la diagnosi di frattura della clavicola sinistra;
il 5.6.2016 la minore veniva sottoposta ad ulteriore visita specialistica, con prescrizione di un ciclo di fisiokinesiterapia alla spalla sinistra;
a causa del sinistro, la riportava esiti permanenti, tra i quali una grossolana alterazione del Per_1 profilo anatomico, dolore alla digitopressione, articolarità della spalla ridotta di 1/3 ed ipoergia dell'arto superiore sinistro;
a seguito di denuncia del sinistro, in data 1.3.2016 gli attori inviavano alla
[...]
compagnia incaricata della gestione e liquidazione del sinistro per Controparte_7 cui è causa in nome e per conto della , l'ulteriore documentazione ai fini della Controparte_2 liquidazione;
nonostante le suddette allegazioni documentali, la compagnia convenuta non riscontrava la richiesta risarcitoria né sottoponeva a perizia. Persona_1 Chiedevano pertanto al Tribunale di condannare la Controparte_2
al pagamento della somma di € 21.694,87, con la personalizzazione massima, o di quell'altra
[...] maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_2
esponendo che il sinistro era dovuto ad un caso accidentale e fortuito, essendo
[...] l'infortunio avvenuto durante una gara di judo, senza che sia stato oltrepassato il rischio consentito della competizione sportiva;
in ogni caso, la polizza infortunistica nella specie applicabile prevedeva una franchigia del 5%, mentre la frattura della clavicola comportava una percentuale di invalidità del 4% come da tabella allegata alla polizza. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree perché infondate, con vittoria di spese e compensi. A seguito di chiamata in causa da parte degli attori autorizzata dal G.I. all'udienza del 17/03/2017, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_8
(di seguito ) deducendo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto
[...] CP_3 di chiamata in causa per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, la piena liceità del contratto di assicurazione stipulato dalla con la . CP_3 Controparte_2 Chiedeva pertanto al Tribunale in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
nel merito chiedeva di CP_3 respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 8 Espletata CTU medico legale, all'udienza del 15/04/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda di indennizzo assicurativo proposta dagli attori, quali genitori di , nei Persona_1 confronti della convenuta è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta Controparte_2 per quanto di ragione, mentre è infondata e deve essere rigettata la domanda proposta nei confronti della . CP_3 Giova innanzitutto osservare dal punto di vista processuale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo;
è infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, che si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo e che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Nel caso di specie, il procuratore degli attori non ha dichiarato il raggiungimento della maggiore età di ex art. 300 c.p.c., per cui permane la rappresentanza processuale in capo ai genitori Persona_1 nel presente grado di giudizio. Ciò posto, è necessario preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta . Controparte_2 La domanda proposta dagli attori ha natura di azione contrattuale, basata sulla polizza di assicurazione Con stipulata dalla con la , come si evince dal riferimento in citazione alla polizza CP_3 infortunistica. Va, per contro, escluso che gli attori abbiano agito per il risarcimento basato su responsabilità aquiliana. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, nella pratica sportiva in generale, “il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge (Cass. n. 12012 del 2002; conformi Cass. n. 20597 del 2004 e n. 11270 del 2018). Nel caso ricorra la detta compatibilità l'illecito sportivo non ha natura di illecito civile perché l'evento di danno trova giustificazione nel riconoscimento che l'ordinamento giuridico compie dell'attività sportiva, confinando nell'ambito dell'ordinamento sportivo la rilevanza dell'illecito di origine sportiva. Discende da ciò che l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto. Il quid pluris richiesto attiene sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa, la quale acquista, alla stregua di colpa generica, la consistenza di regola cautelare di prudenza e diligenza, non riducibile quindi alla mera inosservanza della regola sportiva prevista dal regolamento della federazione in questione. L'illecito civile non è desumibile, come chiarito sempre dalla giurisprudenza penale, dall'entità delle lesioni (Cass. n. 3284 del 2022), ma dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo. Caratteristica di questa eccedenza è la rottura del confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva perché l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo. (…) La natura di disciplina sportiva "a violenza necessaria" non muta il quadro dei principii illustrati, perché anche in questo ambito non è predicabile la coincidenza mera di illecito sportivo ed illecito civile. Anche nel campo di uno sport caratterizzato da un contatto fisico assai elevato si pone la questione di un uso della violenza sproporzionato rispetto alla violenza postulata dalla disciplina sportiva e tale da renderla estranea allo scopo sportivo. Si pensi al caso dei colpi vietati - sotto la cintola, sulla nuca - nel pugilato: se tali colpi sono inferti nel corso dell'incontro fra i due contendenti pagina 4 di 8 nel pieno dell'attività agonistica è sicuramente consumato l'illecito sportivo, ma non può dirsi che si verifichi automaticamente l'illecito civile;
se quei colpi sono inferti invece, sempre sull'onda dell'aggressività indotta dall'agonismo, con il contendente già al tappeto, emerge la configurabilità dell'illecito non solo sportivo, ma anche civile, per la non funzionalità dell'aggressione allo scopo sportivo, essendo il contendente già al tappetto. La presenza dell'illecito civile dipende quindi anche in questa tipologia di attività sportiva da un esercizio sproporzionato della violenza, in violazione del parametro della diligenza e prudenza, avuto riguardo alle caratteristiche della disciplina ed al particolare contesto in cui si è svolta la specifica pratica sportiva. La valutazione non può dunque essere svolta in astratto” (Cass. Sez. III n. 4707/2023). Orbene, nel caso di specie gli attori non deducono alcun profilo di illecito civile nei confronti dell'atleta che durante la gara di judo con ha eseguito la tecnica di proiezione Persona_1 (“Yokotomoe”) da cui è derivato l'infortunio alla stessa, quali una violazione delle regole dell'attività sportiva del judo ovvero di altre regole generiche di prudenza;
non viene mosso alcun addebito neanche nei confronti degli organizzatori della gara. I danni dedotti in citazione, pertanto, non sono la conseguenza di un fatto illecito compiuto ai danni della quanto piuttosto danni fisiologicamente derivanti da un'azione sportiva consentita Per_1 nell'ambito di una gara di judo. Tanto premesso sulla qualificazione dell'azione, deve essere dichiarata l'inammissibilità della contestazione degli attori relativa alla mancanza di sottoscrizione del contratto di assicurazione e alla conseguente mancanza di valore probatorio dello stesso, trattandosi di contestazione tardivamente sollevata solo con la terza memoria istruttoria. La doglianza in esame è in ogni caso inammissibile sotto il profilo dell'interesse in quanto, trattandosi di azione contrattuale, è onere degli attori provare la fonte negoziale del credito, in mancanza della quale la loro domanda dovrebbe essere rigettata. Ancora in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione secondo cui gli attori non avrebbero azione diretta nei confronti della . Controparte_2 Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel contratto a favore di terzo, qualora la stipulazione sia idonea a far acquisire al terzo il diritto che ne è oggetto senza bisogno di un'attività esecutiva del promittente, una volta verificatasi la sua efficacia a favore del terzo (mediante adesione alla stipulazione ed a maggior ragione per effetto di dichiarazione di volerne profittare anche in confronto del promittente), soltanto il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuitogli, dovendosi escludere che sussista una legittimazione concorrente dello stipulante, giacché la prestazione oggetto del contratto a favore del terzo, rappresentata dall'attribuzione del diritto al medesimo, risulta già realizzata” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14985 del 2022). La Suprema Corte ha chiarito che “L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 cod. civ. integra un contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. cod. civ., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo” (Cass. n. 13058/2007). La polizza stipulata tra la e la MP , riguarda le garanzie contro CP_3 Controparte_9 gli infortuni, nonché la responsabilità civile generale a favore della , delle società affiliate e CP_3 dei suoi tesserati (cfr. polizza prodotta dalla convenuta). Come precisato all'art. 6 si tratta di un'assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., per cui i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, mentre il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto. Nelle condizioni di contratto si precisa che “L'assicurazione vale per tutti i tesserati, gli appartenenti al Club Azzurro, i Soggetti A ed i Soggetti B della Controparte_10
(art. 22) e che “L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle
[...]
pagina 5 di 8 clausole successive, vale per gli infortuni che l' subisca nello svolgimento dell'attività Parte_4 sportiva organizzata sotto l'egida della ivi Controparte_10 compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento” (art. 23). Nella specie l'assicurato è – atleta tesserata della società sportiva “Judo Club Persona_1 Koizumi Scicli” affiliato alla che ha subito un infortunio nello svolgimento di una gara di CP_3 judo organizzata sotto l'egida della federazione – per cui la stessa è legittimata ad agire direttamente nei confronti della per ottenere la prestazione contrattualmente prevista. Controparte_2 Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 39 del contratto di assicurazione a mente del quale: “in caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo”. Invero, la presente controversia non ha ad oggetto né la natura né la causa né l'entità né la conseguenza delle lesioni indennizzabili né l'applicazione dei criteri di indennizzabilità, non essendo contestata tra le parti in causa la dinamica del fatto e le conseguenze dannose che ne sono derivate a carico della
In particolare, non può ritenersi controversa l'entità delle lesioni e l'applicazione dei criteri Per_1 di indennizzabilità in quanto, trattandosi di azione contrattuale, si deve fare riferimento alla tabella A allegata al contratto di assicurazione ove è previsto, per la frattura della clavicola, un infortunio nella misura del 4%. Nel merito, va rilevato che non è contestata tra le parti la dinamica del sinistro, già sopra esposta:
, durante una gara di judo svoltasi il 24.5.2015 ad Alcamo, veniva proiettata a terra Persona_1 dall'avversaria in seguito all'esecuzione di una tecnica chiamata Yokotomoe e, Parte_3 cadendo sul tappeto, si fratturava la clavicola sinistra (cfr. verbale di gara, doc. 2 degli attori). La tabella sulle lesioni allegata al contratto di assicurazione prevede per la frattura della clavicola una lesione pari al 4% (cfr. allegato A – tabella lesioni D.M. 3 novembre 2010). Tale valutazione è stata confermata dal CTU nominato in corso di causa, il quale:
- ha formulato la diagnosi di “Esiti di frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra trattata incruentemente”;
- ha evidenziato la sussistenza di “una sindrome algico-disfunzionale di media entità a carico della spalla sinistra che si estrinseca tramite una limitazione dei movimenti di circa un quarto, associata a lieve ipotonotrofia muscolare. Inoltre, si è appalesata un'alterazione del profilo anatomico della clavicola per presenza di protuberanza ossea al terzo medio”;
- ha concluso che “Per quanto attiene la valutazione in ambito infortunistico si ritiene equo valutare la sussistenza di un'invalidità permanente nella misura del 4% (quattro per cento), così come previsto dalle tabelle allegate alle condizioni di polizza”. L'art. 37 del contratto di assicurazione prevede che “Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art.36 lett. c) non supera il 5%”. In conclusione, gli attori non hanno diritto all'indennizzo assicurativo per le lesioni subite dalla figlia a causa dell'infortunio occorsole in data 24.5.2015 in quanto l'invalidità Persona_1 permanente del 4% dalla stessa riportata per la frattura della clavicola rientra nella franchigia del 5% contrattualmente prevista. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute dagli attori a seguito dell'infortunio della figlia e dichiarate congrue e necessarie dal CTU, documentate nella misura di € 379,87.
pagina 6 di 8 L'art. 42 del contratto di assicurazione prevede: “Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per evento”. La deve pertanto rimborsare agli attori la Controparte_2 somma di € 229,87 (€ 379,87 - € 150,00). Trattandosi di credito di valore, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato dal momento del fatto (24.5.2015) e sulla somma, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, ottenendo così € 308,69. Alla luce di quanto esposto, la deve essere Controparte_2 condannata a versare in favore di e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia , la somma di € 308,69 oltre agli interessi Persona_1 legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Passando ad esaminare la domanda proposta nei confronti di , gli attori hanno chiamato in CP_3 causa la deducendo la violazione dell'obbligo previsto dal DPCM del 3/11/2010 di CP_10 stipulare un contratto di assicurazione per conto terzi calibrato alle peculiarità ed ai rischi della disciplina sportiva praticata dai propri atleti tesserati e chiedendo il risarcimento del danno biologico per invalidità permanente e temporanea subito da per le lesioni riportate a seguito Persona_1 della gara di judo di cui sopra. Ritiene questo Giudice che la doglianza circa la inadeguatezza del contratto di assicurazione a tutelare gli atleti sia infondata in quanto il DPCM del 03/11/2010, sull'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, prevede all'art. 11 comma 1 che “In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto” e all'art. 11 comma 2, che “I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%”; la tabella lesioni in allegato al DPCM stabilisce una percentuale del 4% per la frattura alla clavicola. Orbene, la polizza oggetto di causa ha stabilito la percentuale del 4% per la frattura alla clavicola e ha previsto una franchigia per gli infortuni che determinano un'invalidità permanente nella misura del 5%, inferiore alla soglia del 10%, in modo conforme alle disposizioni del DPCM sopra richiamate. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno sarebbe comunque infondata sotto altro profilo, in quanto i danni richiesti non sono conseguenza immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c. della violazione dedotta riguardante la stipula di un contratto di assicurazione idoneo. Invero, gli attori, per quanto in precedenza ampiamente esposto, non hanno agito per il risarcimento del danno basato su responsabilità aquiliana, non avendo dedotto alcuna condotta colposa rispetto all'organizzazione della gara di judo in cui è avvenuto l'infortunio, eventualmente ascrivibile alla
, per cui manca il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno alla persona. CP_3 L'asserita violazione dell'obbligo di stipula dell'assicurazione non ha certamente influito sulla determinazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento. La domanda nei confronti di deve pertanto essere rigettata. CP_3
In considerazione della soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della domanda di rimborso delle spese mediche e il rigetto della domanda di indennizzo per l'infortunio, le spese tra gli attori e la Con convenuta vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Le spese tra gli attori e il terzo chiamato seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si CP_3 liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente alla somma richiesta in domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5307/2016: pagina 7 di 8 CONDANNA a versare in favore di Controparte_2 e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia , la somma € 308,69 oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino Persona_1 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta;
RIGETTA la domanda di parte attrice nei confronti della Controparte_6
[...] Con COMPENSA per intero le spese tra gli attori e la convenuta;
CONDANNA gli attori a rimborsare alla Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
[...] Iva e Cpa. Ragusa, 11/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5307/2016 avente ad oggetto contratto di assicurazione, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , nella Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a Persona_1 Modica (RG) il 11/03/2002, C.F. con il patrocinio della dott.ssa C.F._3 CP_1
e dell'avv. GIANNONE STEFANO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,
[...] giusta procura in atti;
ATTORI CONTRO
, con sede in Controparte_2 Milano via Della Chiusa n. 2, P.IVA , con il patrocinio dell'avv. SIGNORELLO P.IVA_1 GIULIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cassì Enrico, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, con sede Controparte_3 in Ostia Lido via dei Sandolini n. 79, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUARINO P.IVA_2 GIANCARLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuliano Giuseppe, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/04/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI Piaccia al Tribunale adito
- accertare e dichiarare che in data 24.05.2015, durante lo svolgimento della gara di judo,
ha subito un danno fisico;
Persona_1 pagina 1 di 8 - ritenere e dichiarare che a seguito del descritto sinistro ha subito un Persona_1 danno permanente pari al 6% - o quell'altra ritenuta di giustizia - e una invalidità temporanea pari a giorni 60, di cui 30 al 100%, 15 al 50%, 15 al 25% o quell'altra che verrà riconosciuta;
- condannare, pertanto, la al pagamento, in Controparte_2 favore degli attori nella spiegata qualità, della somma di € 21.694,87 (con massima personalizzazione) o, comunque, al pagamento del maggiore o minore importo stabilito dal Tribunale adito, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare la anche in solido con la ON
, al pagamento in favore degli attori nella Controparte_5 spiegata qualità, della somma di € 21.694,87 (con massima personalizzazione) o, comunque, al pagamento del maggiore o minore importo stabilito di giustizia dal Tribunale adito, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, per le motivazioni addotte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.
Controparte_2 Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via preliminare nel rito ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la sua estrema genericità e contraddittorietà;
2) In via principale nel merito, nella ipotesi in cui l'azione promossa dovesse essere intesa quale azione di responsabilità aquiliana, ritenere e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo alla Società
e del suo assicurato;
Controparte_2
3) In via principale nel merito, nella ipotesi in cui dovesse risultare azionato il diritto a conseguire l'indennizzo contrattualmente previsto con la polizza infortuni ritenere improcedibili le domande spiegate stante l'obbligo di promuovere una perizia contrattuale e comunque rigettare le domande spiegate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e successive occorrenti, con IVA e CPA in rivalsa.
CP_3 Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accertati i fatti e ritenute fondate le eccezioni esposte in narrativa, pregiudizialmente: dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della
[...]
e, per l'effetto, estrometterla dal presente Controparte_6 giudizio;
nel merito: respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2016 e in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia , convenivano in giudizio la Persona_1 [...]
esponendo che: Controparte_2 in data 24.05.2015, in Alcamo, durante lo svolgimento di una gara di judo, , Persona_1 tesserata presso la società sportiva “JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI”, licenza federale n. Num_1 veniva proiettata a terra dall'avversaria in seguito all'esecuzione di una Parte_3 tecnica chiamata Yokotomoe; a causa di tale proiezione, rovinava al suolo e riportava un grave trauma alla spalla Persona_1 sinistra, per cui veniva trasportata presso il Presidio Ospedaliero San Vito Santo Spirito di Alcamo;
la minore veniva, quindi, sottoposta ad una radiografia della clavicola e della spalla sinistra che evidenziava la sussistenza di una frattura scomposta nel terzo medio della clavicola sinistra con prognosi di trenta giorni;
in data 27.5.2015 la minore veniva sottoposta a visita specialistica ortopedica, a seguito della quale veniva confermata la diagnosi di frattura della clavicola sinistra;
il 5.6.2016 la minore veniva sottoposta ad ulteriore visita specialistica, con prescrizione di un ciclo di fisiokinesiterapia alla spalla sinistra;
a causa del sinistro, la riportava esiti permanenti, tra i quali una grossolana alterazione del Per_1 profilo anatomico, dolore alla digitopressione, articolarità della spalla ridotta di 1/3 ed ipoergia dell'arto superiore sinistro;
a seguito di denuncia del sinistro, in data 1.3.2016 gli attori inviavano alla
[...]
compagnia incaricata della gestione e liquidazione del sinistro per Controparte_7 cui è causa in nome e per conto della , l'ulteriore documentazione ai fini della Controparte_2 liquidazione;
nonostante le suddette allegazioni documentali, la compagnia convenuta non riscontrava la richiesta risarcitoria né sottoponeva a perizia. Persona_1 Chiedevano pertanto al Tribunale di condannare la Controparte_2
al pagamento della somma di € 21.694,87, con la personalizzazione massima, o di quell'altra
[...] maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_2
esponendo che il sinistro era dovuto ad un caso accidentale e fortuito, essendo
[...] l'infortunio avvenuto durante una gara di judo, senza che sia stato oltrepassato il rischio consentito della competizione sportiva;
in ogni caso, la polizza infortunistica nella specie applicabile prevedeva una franchigia del 5%, mentre la frattura della clavicola comportava una percentuale di invalidità del 4% come da tabella allegata alla polizza. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande attoree perché infondate, con vittoria di spese e compensi. A seguito di chiamata in causa da parte degli attori autorizzata dal G.I. all'udienza del 17/03/2017, si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la Controparte_8
(di seguito ) deducendo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto
[...] CP_3 di chiamata in causa per mancanza dei presupposti di legge e, nel merito, la piena liceità del contratto di assicurazione stipulato dalla con la . CP_3 Controparte_2 Chiedeva pertanto al Tribunale in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
nel merito chiedeva di CP_3 respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 8 Espletata CTU medico legale, all'udienza del 15/04/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. La domanda di indennizzo assicurativo proposta dagli attori, quali genitori di , nei Persona_1 confronti della convenuta è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta Controparte_2 per quanto di ragione, mentre è infondata e deve essere rigettata la domanda proposta nei confronti della . CP_3 Giova innanzitutto osservare dal punto di vista processuale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo;
è infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, che si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo e che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Nel caso di specie, il procuratore degli attori non ha dichiarato il raggiungimento della maggiore età di ex art. 300 c.p.c., per cui permane la rappresentanza processuale in capo ai genitori Persona_1 nel presente grado di giudizio. Ciò posto, è necessario preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta . Controparte_2 La domanda proposta dagli attori ha natura di azione contrattuale, basata sulla polizza di assicurazione Con stipulata dalla con la , come si evince dal riferimento in citazione alla polizza CP_3 infortunistica. Va, per contro, escluso che gli attori abbiano agito per il risarcimento basato su responsabilità aquiliana. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, nella pratica sportiva in generale, “il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso si svolge (Cass. n. 12012 del 2002; conformi Cass. n. 20597 del 2004 e n. 11270 del 2018). Nel caso ricorra la detta compatibilità l'illecito sportivo non ha natura di illecito civile perché l'evento di danno trova giustificazione nel riconoscimento che l'ordinamento giuridico compie dell'attività sportiva, confinando nell'ambito dell'ordinamento sportivo la rilevanza dell'illecito di origine sportiva. Discende da ciò che l'illecito civile ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l'emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto. Il quid pluris richiesto attiene sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, come è evidente, ma anche della colpa, la quale acquista, alla stregua di colpa generica, la consistenza di regola cautelare di prudenza e diligenza, non riducibile quindi alla mera inosservanza della regola sportiva prevista dal regolamento della federazione in questione. L'illecito civile non è desumibile, come chiarito sempre dalla giurisprudenza penale, dall'entità delle lesioni (Cass. n. 3284 del 2022), ma dalla evidenziata eccedenza dell'illecito civile rispetto all'illecito sportivo. Caratteristica di questa eccedenza è la rottura del confinamento dell'illecito nei margini della pratica sportiva perché l'azione si presenta come non funzionale allo scopo sportivo o comunque non compatibile con quest'ultimo. (…) La natura di disciplina sportiva "a violenza necessaria" non muta il quadro dei principii illustrati, perché anche in questo ambito non è predicabile la coincidenza mera di illecito sportivo ed illecito civile. Anche nel campo di uno sport caratterizzato da un contatto fisico assai elevato si pone la questione di un uso della violenza sproporzionato rispetto alla violenza postulata dalla disciplina sportiva e tale da renderla estranea allo scopo sportivo. Si pensi al caso dei colpi vietati - sotto la cintola, sulla nuca - nel pugilato: se tali colpi sono inferti nel corso dell'incontro fra i due contendenti pagina 4 di 8 nel pieno dell'attività agonistica è sicuramente consumato l'illecito sportivo, ma non può dirsi che si verifichi automaticamente l'illecito civile;
se quei colpi sono inferti invece, sempre sull'onda dell'aggressività indotta dall'agonismo, con il contendente già al tappeto, emerge la configurabilità dell'illecito non solo sportivo, ma anche civile, per la non funzionalità dell'aggressione allo scopo sportivo, essendo il contendente già al tappetto. La presenza dell'illecito civile dipende quindi anche in questa tipologia di attività sportiva da un esercizio sproporzionato della violenza, in violazione del parametro della diligenza e prudenza, avuto riguardo alle caratteristiche della disciplina ed al particolare contesto in cui si è svolta la specifica pratica sportiva. La valutazione non può dunque essere svolta in astratto” (Cass. Sez. III n. 4707/2023). Orbene, nel caso di specie gli attori non deducono alcun profilo di illecito civile nei confronti dell'atleta che durante la gara di judo con ha eseguito la tecnica di proiezione Persona_1 (“Yokotomoe”) da cui è derivato l'infortunio alla stessa, quali una violazione delle regole dell'attività sportiva del judo ovvero di altre regole generiche di prudenza;
non viene mosso alcun addebito neanche nei confronti degli organizzatori della gara. I danni dedotti in citazione, pertanto, non sono la conseguenza di un fatto illecito compiuto ai danni della quanto piuttosto danni fisiologicamente derivanti da un'azione sportiva consentita Per_1 nell'ambito di una gara di judo. Tanto premesso sulla qualificazione dell'azione, deve essere dichiarata l'inammissibilità della contestazione degli attori relativa alla mancanza di sottoscrizione del contratto di assicurazione e alla conseguente mancanza di valore probatorio dello stesso, trattandosi di contestazione tardivamente sollevata solo con la terza memoria istruttoria. La doglianza in esame è in ogni caso inammissibile sotto il profilo dell'interesse in quanto, trattandosi di azione contrattuale, è onere degli attori provare la fonte negoziale del credito, in mancanza della quale la loro domanda dovrebbe essere rigettata. Ancora in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione secondo cui gli attori non avrebbero azione diretta nei confronti della . Controparte_2 Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel contratto a favore di terzo, qualora la stipulazione sia idonea a far acquisire al terzo il diritto che ne è oggetto senza bisogno di un'attività esecutiva del promittente, una volta verificatasi la sua efficacia a favore del terzo (mediante adesione alla stipulazione ed a maggior ragione per effetto di dichiarazione di volerne profittare anche in confronto del promittente), soltanto il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione oggetto del diritto attribuitogli, dovendosi escludere che sussista una legittimazione concorrente dello stipulante, giacché la prestazione oggetto del contratto a favore del terzo, rappresentata dall'attribuzione del diritto al medesimo, risulta già realizzata” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14985 del 2022). La Suprema Corte ha chiarito che “L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 cod. civ. integra un contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. cod. civ., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo” (Cass. n. 13058/2007). La polizza stipulata tra la e la MP , riguarda le garanzie contro CP_3 Controparte_9 gli infortuni, nonché la responsabilità civile generale a favore della , delle società affiliate e CP_3 dei suoi tesserati (cfr. polizza prodotta dalla convenuta). Come precisato all'art. 6 si tratta di un'assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., per cui i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, mentre il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto. Nelle condizioni di contratto si precisa che “L'assicurazione vale per tutti i tesserati, gli appartenenti al Club Azzurro, i Soggetti A ed i Soggetti B della Controparte_10
(art. 22) e che “L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle
[...]
pagina 5 di 8 clausole successive, vale per gli infortuni che l' subisca nello svolgimento dell'attività Parte_4 sportiva organizzata sotto l'egida della ivi Controparte_10 compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento” (art. 23). Nella specie l'assicurato è – atleta tesserata della società sportiva “Judo Club Persona_1 Koizumi Scicli” affiliato alla che ha subito un infortunio nello svolgimento di una gara di CP_3 judo organizzata sotto l'egida della federazione – per cui la stessa è legittimata ad agire direttamente nei confronti della per ottenere la prestazione contrattualmente prevista. Controparte_2 Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione dell'art. 39 del contratto di assicurazione a mente del quale: “in caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo”. Invero, la presente controversia non ha ad oggetto né la natura né la causa né l'entità né la conseguenza delle lesioni indennizzabili né l'applicazione dei criteri di indennizzabilità, non essendo contestata tra le parti in causa la dinamica del fatto e le conseguenze dannose che ne sono derivate a carico della
In particolare, non può ritenersi controversa l'entità delle lesioni e l'applicazione dei criteri Per_1 di indennizzabilità in quanto, trattandosi di azione contrattuale, si deve fare riferimento alla tabella A allegata al contratto di assicurazione ove è previsto, per la frattura della clavicola, un infortunio nella misura del 4%. Nel merito, va rilevato che non è contestata tra le parti la dinamica del sinistro, già sopra esposta:
, durante una gara di judo svoltasi il 24.5.2015 ad Alcamo, veniva proiettata a terra Persona_1 dall'avversaria in seguito all'esecuzione di una tecnica chiamata Yokotomoe e, Parte_3 cadendo sul tappeto, si fratturava la clavicola sinistra (cfr. verbale di gara, doc. 2 degli attori). La tabella sulle lesioni allegata al contratto di assicurazione prevede per la frattura della clavicola una lesione pari al 4% (cfr. allegato A – tabella lesioni D.M. 3 novembre 2010). Tale valutazione è stata confermata dal CTU nominato in corso di causa, il quale:
- ha formulato la diagnosi di “Esiti di frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra trattata incruentemente”;
- ha evidenziato la sussistenza di “una sindrome algico-disfunzionale di media entità a carico della spalla sinistra che si estrinseca tramite una limitazione dei movimenti di circa un quarto, associata a lieve ipotonotrofia muscolare. Inoltre, si è appalesata un'alterazione del profilo anatomico della clavicola per presenza di protuberanza ossea al terzo medio”;
- ha concluso che “Per quanto attiene la valutazione in ambito infortunistico si ritiene equo valutare la sussistenza di un'invalidità permanente nella misura del 4% (quattro per cento), così come previsto dalle tabelle allegate alle condizioni di polizza”. L'art. 37 del contratto di assicurazione prevede che “Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i criteri stabiliti nell'art.36 lett. c) non supera il 5%”. In conclusione, gli attori non hanno diritto all'indennizzo assicurativo per le lesioni subite dalla figlia a causa dell'infortunio occorsole in data 24.5.2015 in quanto l'invalidità Persona_1 permanente del 4% dalla stessa riportata per la frattura della clavicola rientra nella franchigia del 5% contrattualmente prevista. Deve, invece, trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese mediche sostenute dagli attori a seguito dell'infortunio della figlia e dichiarate congrue e necessarie dal CTU, documentate nella misura di € 379,87.
pagina 6 di 8 L'art. 42 del contratto di assicurazione prevede: “Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per evento”. La deve pertanto rimborsare agli attori la Controparte_2 somma di € 229,87 (€ 379,87 - € 150,00). Trattandosi di credito di valore, l'importo sopra indicato deve essere rivalutato dal momento del fatto (24.5.2015) e sulla somma, rivalutata anno per anno, devono essere calcolati gli interessi compensativi al tasso legale, ottenendo così € 308,69. Alla luce di quanto esposto, la deve essere Controparte_2 condannata a versare in favore di e in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia , la somma di € 308,69 oltre agli interessi Persona_1 legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo. Passando ad esaminare la domanda proposta nei confronti di , gli attori hanno chiamato in CP_3 causa la deducendo la violazione dell'obbligo previsto dal DPCM del 3/11/2010 di CP_10 stipulare un contratto di assicurazione per conto terzi calibrato alle peculiarità ed ai rischi della disciplina sportiva praticata dai propri atleti tesserati e chiedendo il risarcimento del danno biologico per invalidità permanente e temporanea subito da per le lesioni riportate a seguito Persona_1 della gara di judo di cui sopra. Ritiene questo Giudice che la doglianza circa la inadeguatezza del contratto di assicurazione a tutelare gli atleti sia infondata in quanto il DPCM del 03/11/2010, sull'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, prevede all'art. 11 comma 1 che “In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto” e all'art. 11 comma 2, che “I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%”; la tabella lesioni in allegato al DPCM stabilisce una percentuale del 4% per la frattura alla clavicola. Orbene, la polizza oggetto di causa ha stabilito la percentuale del 4% per la frattura alla clavicola e ha previsto una franchigia per gli infortuni che determinano un'invalidità permanente nella misura del 5%, inferiore alla soglia del 10%, in modo conforme alle disposizioni del DPCM sopra richiamate. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno sarebbe comunque infondata sotto altro profilo, in quanto i danni richiesti non sono conseguenza immediata e diretta ai sensi dell'art. 1223 c.c. della violazione dedotta riguardante la stipula di un contratto di assicurazione idoneo. Invero, gli attori, per quanto in precedenza ampiamente esposto, non hanno agito per il risarcimento del danno basato su responsabilità aquiliana, non avendo dedotto alcuna condotta colposa rispetto all'organizzazione della gara di judo in cui è avvenuto l'infortunio, eventualmente ascrivibile alla
, per cui manca il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno alla persona. CP_3 L'asserita violazione dell'obbligo di stipula dell'assicurazione non ha certamente influito sulla determinazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento. La domanda nei confronti di deve pertanto essere rigettata. CP_3
In considerazione della soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della domanda di rimborso delle spese mediche e il rigetto della domanda di indennizzo per l'infortunio, le spese tra gli attori e la Con convenuta vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. Le spese tra gli attori e il terzo chiamato seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si CP_3 liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di valore del DM n. 55/2014 corrispondente alla somma richiesta in domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5307/2016: pagina 7 di 8 CONDANNA a versare in favore di Controparte_2 e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 Parte_2 figlia , la somma € 308,69 oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino Persona_1 all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda di parte attrice nei confronti della convenuta;
RIGETTA la domanda di parte attrice nei confronti della Controparte_6
[...] Con COMPENSA per intero le spese tra gli attori e la convenuta;
CONDANNA gli attori a rimborsare alla Controparte_8
le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali,
[...] Iva e Cpa. Ragusa, 11/07/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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