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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4087/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4087/2024 promossa da:
, in persona dell'avv. Costanza Burgio Parte_1
parte ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il PM: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2024, l'avv. Costanza Burgio in qualità di Tutore di
[...] previamente autorizzata dal Giudice Tutelare con decreto del 10.11.2023 (doc. Parte_1
11), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la revoca dell'interdizione nei confronti di
[...] disposta con sentenza n. 5952/2016 emessa dal Tribunale di Torino in data Parte_1
21.11.2016, in quanto venuti meno i presupposti che ne avevano giustificato la pronuncia.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati all'interdetto ed ai prossimi congiunti del medesimo. I sig.ri e fratelli dell'interdetto, dichiaravano di non Pt_2 Parte_3 opporsi alla revoca dell'interdizione.
In data 31.05.2024, dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdetto alla presenza del suo Tutore e della di lui sorella.
pagina 1 di 3 Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte.
Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano le proprie conclusioni.
Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disposto che il ricorso fosse notificato all'interdetto e veniva fissata successiva udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 06.03.2025, presente il sig. personalmente, cui il ricorso veniva ritualmente Pt_1 notificato, parte ricorrente instava nelle conclusioni di cui al ricorso e, all'esito, il Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dalla CTU psichiatrica prodotta sub doc. 10, disposta dal Giudice Tutelare con decreto in data 29.3.2023 nell'ambito del procedimento di tutela n. 6612/2016 aperto a favore di Parte_1
, quest'ultimo risulta affetto dall'età giovanile da un disturbo psicotico diagnosticato come
[...]
“disturbo schizoaffettivo” ed in carico da anni al CSM di zona ove regolarmente si reca per l'assunzione della terapia antipsicotica (pag. 7 elaborato peritale).
Il Consulente ha accertato che il sig. “è affetto da un'infermità mentale consistente in un Pt_1 Disturbo Schizoaffettivo, attualmente compensato sintomatologicamente, senza coscienza di malattia”, che tale infermità mentale è “abituale”, che l'esaminando “è in parte incapace di provvedere ai propri interessi” e “si trova comunque nell'impossibilità di provvedere in parte ai propri interessi”, che “è in grado di compiere, senza l'assistenza o la rappresentanza di una persona terza, solo atti di natura ordinaria e di gestione del quotidiano come la gestione di moderate somme di denaro, cura dell'appartamento, piccole spese per provvedere ai suoi bisogni essenziali” mentre “necessita […] di rappresentanza di una terza persona in tutti gli atti di natura straordinaria come compravendite, mutui, prestiti, gestione del patrimonio immobiliare, pagamento bollette dell'alloggio, gestione del conto corrente”. che “il beneficiario non ha coscienza della malattia mentale da cui è affetto, non è consapevole delle proprie condizioni di salute mentale e oggi non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari che riguardano la patologia mentale;
assume spontaneamente e consapevolmente solo una terapia farmacologica orale non psicofarmacologica preparata da altri ma accetta una terapia psicofarmacologica per via iniettiva solo perché obbligato, in caso di scompenso farmacologico non appare oggi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze”, che “è parzialmente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del proprio quotidiano, in relazione alla propria infermità psichica” (cfr. conclusioni CTU dr. sub doc. 10). Per_1
Sulla base di tale quadro, il Consulente ha concluso, ritenendo che la misura dell'amministrazione di sostegno sia sufficiente a tutelare il sig. adeguatamente ed a consentirgli di provvedere ai Pt_1 propri interessi di natura ordinaria (pag. 9 elaborato peritale).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del Consulente che appaiono fondate su un'accurata analisi empirica e su un adeguato apparato logico-motivazionale.
Il Consulente ha riportato che lo stesso dr. , psichiatra curante del CSM di riferimento da egli Per_2 sentito, ha espresso l'opinione che “obiettivamente, allo stato attuale la misura di protezione potrebbe esser rivalutata nella sede competente con delineazione di una eventuale definizione meno restrittiva e vincolante” (pag. 8 elaborato peritale).
pagina 2 di 3 Le predette risultanze diagnostiche appaiono conformi all'esito dell'esame giudiziale, essendo il sig.
apparso orientato spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente Pt_1 congrue e pertinenti alle domande che gli sono state rivolte (v. verbale d'udienza del 31.05.2024).
Il sig. , per il quadro clinico che presenta, appare persona bisognosa di assistenza e di Pt_1 protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere, alla luce delle emergenze istruttorie, che la tutela degli interessi del medesimo possa essere adeguatamente assicurata mediante la misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la, pur parziale, capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Si evidenzia che il sig. , all'ultima udienza, ha dichiarato di accettare “in via provvisoria Pt_1 un'amministrazione di sostegno” ma di volere “una nuova perizia psichiatrica, fatta da un perito scelto dal Tribunale in modo accurato”, assumendo di essere stato “ingannato” (cfr. verbale d'udienza 6.3.25).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa e l'assenza di parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di nato a [...] il Parte_1
04.07.1957, con sentenza n. 5952/2016 emessa dal Tribunale di Torino;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.4.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4087/2024 promossa da:
, in persona dell'avv. Costanza Burgio Parte_1
parte ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO parte resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per il PM: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2024, l'avv. Costanza Burgio in qualità di Tutore di
[...] previamente autorizzata dal Giudice Tutelare con decreto del 10.11.2023 (doc. Parte_1
11), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la revoca dell'interdizione nei confronti di
[...] disposta con sentenza n. 5952/2016 emessa dal Tribunale di Torino in data Parte_1
21.11.2016, in quanto venuti meno i presupposti che ne avevano giustificato la pronuncia.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano ritualmente notificati all'interdetto ed ai prossimi congiunti del medesimo. I sig.ri e fratelli dell'interdetto, dichiaravano di non Pt_2 Parte_3 opporsi alla revoca dell'interdizione.
In data 31.05.2024, dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdetto alla presenza del suo Tutore e della di lui sorella.
pagina 1 di 3 Concluso l'esame, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa sostituita dal deposito di note scritte.
Nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato, le parti precisavano le proprie conclusioni.
Con ordinanza del 15.11.2024 veniva disposto che il ricorso fosse notificato all'interdetto e veniva fissata successiva udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 06.03.2025, presente il sig. personalmente, cui il ricorso veniva ritualmente Pt_1 notificato, parte ricorrente instava nelle conclusioni di cui al ricorso e, all'esito, il Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
La domanda di revoca dell'interdizione è fondata per i motivi che seguono.
Dalla CTU psichiatrica prodotta sub doc. 10, disposta dal Giudice Tutelare con decreto in data 29.3.2023 nell'ambito del procedimento di tutela n. 6612/2016 aperto a favore di Parte_1
, quest'ultimo risulta affetto dall'età giovanile da un disturbo psicotico diagnosticato come
[...]
“disturbo schizoaffettivo” ed in carico da anni al CSM di zona ove regolarmente si reca per l'assunzione della terapia antipsicotica (pag. 7 elaborato peritale).
Il Consulente ha accertato che il sig. “è affetto da un'infermità mentale consistente in un Pt_1 Disturbo Schizoaffettivo, attualmente compensato sintomatologicamente, senza coscienza di malattia”, che tale infermità mentale è “abituale”, che l'esaminando “è in parte incapace di provvedere ai propri interessi” e “si trova comunque nell'impossibilità di provvedere in parte ai propri interessi”, che “è in grado di compiere, senza l'assistenza o la rappresentanza di una persona terza, solo atti di natura ordinaria e di gestione del quotidiano come la gestione di moderate somme di denaro, cura dell'appartamento, piccole spese per provvedere ai suoi bisogni essenziali” mentre “necessita […] di rappresentanza di una terza persona in tutti gli atti di natura straordinaria come compravendite, mutui, prestiti, gestione del patrimonio immobiliare, pagamento bollette dell'alloggio, gestione del conto corrente”. che “il beneficiario non ha coscienza della malattia mentale da cui è affetto, non è consapevole delle proprie condizioni di salute mentale e oggi non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato a trattamenti sanitari che riguardano la patologia mentale;
assume spontaneamente e consapevolmente solo una terapia farmacologica orale non psicofarmacologica preparata da altri ma accetta una terapia psicofarmacologica per via iniettiva solo perché obbligato, in caso di scompenso farmacologico non appare oggi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze”, che “è parzialmente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del proprio quotidiano, in relazione alla propria infermità psichica” (cfr. conclusioni CTU dr. sub doc. 10). Per_1
Sulla base di tale quadro, il Consulente ha concluso, ritenendo che la misura dell'amministrazione di sostegno sia sufficiente a tutelare il sig. adeguatamente ed a consentirgli di provvedere ai Pt_1 propri interessi di natura ordinaria (pag. 9 elaborato peritale).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del Consulente che appaiono fondate su un'accurata analisi empirica e su un adeguato apparato logico-motivazionale.
Il Consulente ha riportato che lo stesso dr. , psichiatra curante del CSM di riferimento da egli Per_2 sentito, ha espresso l'opinione che “obiettivamente, allo stato attuale la misura di protezione potrebbe esser rivalutata nella sede competente con delineazione di una eventuale definizione meno restrittiva e vincolante” (pag. 8 elaborato peritale).
pagina 2 di 3 Le predette risultanze diagnostiche appaiono conformi all'esito dell'esame giudiziale, essendo il sig.
apparso orientato spazio-temporalmente ed in grado di fornire risposte sufficientemente Pt_1 congrue e pertinenti alle domande che gli sono state rivolte (v. verbale d'udienza del 31.05.2024).
Il sig. , per il quadro clinico che presenta, appare persona bisognosa di assistenza e di Pt_1 protezione e, tuttavia, si conviene nel ritenere, alla luce delle emergenze istruttorie, che la tutela degli interessi del medesimo possa essere adeguatamente assicurata mediante la misura dell'amministrazione di sostegno, in considerazione della natura più elastica, duttile e flessibile di tale istituto.
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice Tutelare potrà dare sembrano adeguate a garantire la protezione degli interessi personali e patrimoniali della resistente, consentendo in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la, pur parziale, capacità di agire ed autonomia di cui gode.
Si evidenzia che il sig. , all'ultima udienza, ha dichiarato di accettare “in via provvisoria Pt_1 un'amministrazione di sostegno” ma di volere “una nuova perizia psichiatrica, fatta da un perito scelto dal Tribunale in modo accurato”, assumendo di essere stato “ingannato” (cfr. verbale d'udienza 6.3.25).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso è accolto e, per l'effetto, dev'essere disposta la revoca della misura dell'interdizione e contestualmente la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa e l'assenza di parti resistenti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
REVOCA l'interdizione pronunciata nei confronti di nato a [...] il Parte_1
04.07.1957, con sentenza n. 5952/2016 emessa dal Tribunale di Torino;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429 co. 3 cc;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 18.4.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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