Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2025, proposto da
Il TI Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Serra, Riccardo Badia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Coop. Nautica Cala Feola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IE ER s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione dirigenziale n. 302 del 13 giugno 2025, notificata alla ricorrente in pari data, assunta dal Comune di Ponza, Settore 4 S.U.A.P. - Affari legali e contenzioso - avente ad oggetto l’“Avviso pubblico per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere ricadenti nel territorio del comune di ponza per le stagioni balneari 2025/2028 - approvazione verbali e graduatorie.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ponza e della Società Coop. Nautica Cala Feola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa FR MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato l’11 luglio 2025 e depositato il successivo 17 luglio, la società cooperativa Il TI ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 302 del 13 giugno 2025, notificata alla ricorrente in pari data, assunta dal Comune di Ponza e avente ad oggetto l’“ avviso pubblico per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere ricadenti nel territorio del comune di Ponza per le stagioni balneari 2025/2028 - approvazione verbali e graduatorie ”.
2. La ricorrente società espone di svolgere, fin dall’anno 2016, attività di noleggio di attrezzature balneari sugli arenili e scogliere libere del territorio del Comune di Ponza, risultando assegnataria dell’autorizzazione amministrativa finalizzata allo sfruttamento di porzione dell’arenile ubicato in Ponza, loc. Cala Feola, nei trienni 2016/2018, 2019/2021 e 2022/2024.
Con determinazione n.149 del 1° aprile 2025, pubblicata in pari data con avviso pubblico, prot. n. 5549, avente ad oggetto lo “ Svolgimento dell'attività di noleggio attrezzature balneari su arenili liberi del territorio comunale - stagioni balneari 2025-2028 - approvazione atti procedura ”, il Comune di Ponza ha indetto una gara ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari sugli arenili e/o scogliere libere del territorio comunale, suddivisi in otto distinti lotti denominati: i) Frontone; ii) Cala Feola; iii) Piscine Naturali; iv) La Caletta di Cala Feola; v) Cala dell’Acqua; vi) Giancos Grande; vii) Giancos Piccolo; viii) Sant’Antonio.
Più in particolare, per il lotto denominato “Cala Feola”, l’amministrazione resistente ha disposto l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni, denominate “A” e “B”.
Quanto ai criteri di assegnazione, il Comune di Ponza ha stabilito l’attribuzione di un punteggio massimo di 75 punti per l’offerta tecnica oltre a 25 punti per l’offerta economica.
La ricorrente presentava la propria offerta per il lotto denominato “Cala Feola”, per il quale, il Comune, come detto, ha disposto il rilascio di due autorizzazioni finalizzate all’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari.
All’esito dello scrutinio delle tre offerte ricevute per il lotto “Cala Feola”, con la determinazione impugnata, il Comune di Ponza, assegnava le due autorizzazioni previste alla Società Coop Nautica Cala Feola e al IE ER s.r.l., attribuendo rispettivamente alla prima il punteggio complessivo di 75 punti ed alla seconda 72 punti, escludendo pertanto l’odierna ricorrente alla quale veniva attribuito il minor punteggio complessivo di 67 punti.
In data 13 giugno 2025, la ricorrente con istanza ex art. 22, legge 241/90, formulava al Comune di Ponza richiesta di accesso agli atti e ai documenti presentati dalla concorrente IE ER s.r.l., ed in particolare “le autocertificazioni rese afferenti al possesso dei requisiti di ammissione e di partecipazione, la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente in questione e copia dei verbali della commissione in fase di valutazione delle offerte tecniche e copia di ogni altro documento utile a comprendere i criteri adottati nella valutazione dei titoli del IE ER s.r.l.”.
3. Avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di legittimità:
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 6.1 del disciplinare di gara. Omesso esame da parte della stazione appaltante delle dichiarazioni rese dalla concorrente IE ER s.r.l.. Omessa esclusione e/o revoca dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima ai sensi dell’art. 98 comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/2023.
IE ER ha ottenuto il punteggio massimo di 6 punti per il requisito dell’esperienza professionale, mentre, secondo la ricorrente, non avrebbe documentato lo svolgimento effettivo di alcuna attività di noleggio.
II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o motivazione. Violazione dell’art. 4, lett. f) del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
Dall’interrogazione delle Banche dati dell’INAIL e dell’INPS da parte della ricorrente, sarebbe emerso che la IE ER s.r.l., pur avendo attestato il possesso del requisito della regolarità contributiva all’atto del deposito della offerta in data 16 aprile 2025, assunta a prot. 6443 del Comune di Ponza, avrebbe ottenuto la relativa certificazione soltanto in data 4 giugno 2025 e dunque oltre diciotto giorni dopo la presentazione dell’offerta.
III. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023. Omesso controllo da parte della stazione appaltante della sostenibilità dell’offerta economica presentata dell’aggiudicatario.
IV. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di libera concorrenza, trasparenza e legittimo affidamento.
Una porzione di arenile sito in Ponza loc. Cala Feola, di superfice pari a circa 310 mq non sarebbe usufruibile dagli aggiudicatari del bando di gara, in quanto risulta già in concessione al sig. CI ER, figlio dell’attuale amministratore della IE ER S.r.l. nonché socio della stessa.
In considerazione della mancata individuazione nel disciplinare di gara, delle aree ad esclusivo uso degli operatori economici aggiudicatari, è presumibile, secondo la ricorrente, che in virtù della gravata determina di aggiudicazione, la società IE ER potrebbe godere in via esclusiva dell’utilizzo della porzione di arenile pari a 310.50 mq in concessione al sig. ER, con ciò procurandosi un ingiusto vantaggio economico in danno dell’altra aggiudicataria Società Coop Nautica Cala Feola.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Ponza depositando in atti tutta la documentazione afferente al procedimento per cui è causa chiedendo, poi, nel merito, la reiezione del gravame.
5. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria Società Cooperativa Nautica Cala Feola chiedendo di limitare la pronuncia di annullamento alla sola parte dell’aggiudicazione concernente la controinteressata IE Sert s.r.l., avverso la quale si dirigono tutti i motivi di ricorso.
6. All’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2025, con ordinanza cautelare n. 245/2025, cautelare è stata respinta la domanda per insussistenza del periculum in mora necessario per la concessione dell’invocata misura cautelare stante l’imminente chiusura della stagione balneare (30 settembre 2025).
7. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Nel merito, il ricorso è fondato.
1.1. Meritevole di accoglimento è, innanzitutto, il primo motivo di gravame con il quale parte ricorrente contesta il punteggio massimo attribuito alla società IE ER per il criterio di valutazione dell’offerta tecnica, previsto all’art. 6 del disciplinare di gara, per l’“esperienza tecnica e professionale già acquisita dal soggetto istante per l’attività oggetto di autorizzazione”.
Più in particolare, il disciplinare di gara ha previsto, al punto 6.1 dell’art. 6, l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per il criterio dell’esperienza pregressa, con l’assegnazione del punteggio massimo di 6 punti “ per ogni periodo non inferiore a tre mesi continuativi di effettivo esercizio dell’attività nelle stagioni balneari degli anni precedenti: punti 2, con un max di punti 6 ”.
La IE ER s.r.l., alla quale è stato attribuito il punteggio massimo di 6 punti per il criterio suddetto, come dedotto da parte ricorrente, non ha dimostrato di aver effettivamente svolto attività analoga a quella oggetto di autorizzazione nelle stagioni balneari degli anni precedenti a quelli relativi alla gara de qua .
All’esito dell’accesso alla documentazione di gara, la ricorrente ha prodotto, infatti, l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria dalla quale si evince come la IE ER s.r.l. si sia limitata ad affermare che la visura societaria mostra che “ l’attività di posizionamento dei lettini e degli ombrelloni sia iniziata nel lontano 2015 ”, senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine all’effettivo esercizio dell’attività di noleggio in questione.
Dalla visura camerale depositata in atti risulta che l’attività della società è iniziata in data 15 marzo 2020 e che, alla voce “attività esercitata”, “ dal 20/4/2015 è iniziata l’attività di gestione pontile per ormeggio natanti ”, risultante come attività principale.
L’unica annotazione nella visura camerale, concernente l’attività di noleggio delle attrezzature per la balneazione in località Cala Feola, è del 27 maggio 2015, ma in atti non risulta essere stato depositato alcun documento, né da parte della IE ER che non si è costituita in giudizio, né da parte del Comune di Ponza attestante l’effettivo esercizio dell’attività oggetto di gara “nelle stagioni balneari degli anni precedenti” da parte dell’aggiudicataria.
Le eccezioni sollevate dal Comune di Ponza, al riguardo, sono destituite di ogni fondamento.
Innanzitutto, l’eccezione secondo cui la sottoposizione di parte dell’arenile di Cala Feola a sequestro giudiziario priverebbe la ricorrente dell’interesse al ricorso è infondata in quanto, innanzitutto, l’autorizzazione posta a gara non concerne solo l’anno 2025 bensì un periodo pluriennale, essendo valevole per gli anni 2025/2028; in secondo luogo, è stato, inoltre, depositato in atti il provvedimento di dissequestro dell’8 agosto 2025 dell’area spiaggia di Cala Feola ad eccezione dell’area posta a monte, risultando solo in tale porzione di terreno residui di rifiuti ancora da smaltire.
Il Comune ritiene poi che l’interesse difetterebbe, per l’ulteriore ragione che il controllo dei requisiti della società IE ER non è stata ancora effettuato dall’ente concedente, non essendo stata ad essa ancora rilasciata alcuna autorizzazione, risultando, alla data dell’aggiudicazione, l’area ad essa destinata ancora sottoposta a sequestro.
L’eccezione è anch’essa priva di pregio.
Con la determinazione n. 302 del 13 giugno 2025 è stata definitivamente approvata la graduatoria della selezione pubblica per cui è causa.
L’art. 183, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, nel disciplinare il procedimento da seguire per l’aggiudicazione delle concessioni stabilisce che “ l'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva ”.
In ossequio ai principi fondamentali in materia di procedure competitive e, in modo particolare al principio del risultato, è necessario che la verifica dei requisiti di partecipazione relativi alle capacità tecniche e professionali sia effettuata prima dell’aggiudicazione definitiva.
Ciò si evince chiaramente dall’art. 17, comma 5, d. lgs. n. 36/2023, che per le procedure di appalto in generale prevede oggi espressamente che “ l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ”.
Tale disposizione, giova precisare, contiene delle significative novità rispetto al precedente codice appalti, novità che riguardano proprio la collocazione temporale della fase di verifica dei requisiti, che ora si situa tra la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione stessa, nonché l’immediata efficacia dell’aggiudicazione a seguito di tale verifica.
La nuova disciplina, dunque, prevede che alla proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala faccia seguito una valutazione circa la sua legittimità e la sua conformità all’interesse pubblico e che, in questo momento della sequenza procedimentale, si ponga la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente.
Per garantire il rispetto del principio del risultato deve ritenersi che, anche nelle procedure di affidamento delle concessioni la verifica dei requisiti di partecipazione, requisiti che come tali devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta, debba svolgersi prima dell’aggiudicazione definitiva.
D’altra parte, proprio nel caso di specie, dove è stato previsto il rilascio dell’autorizzazione in un momento successivo all’intervento del dissequestro dell’area, risulta essere contrario ai principi della certezza del risultato, di trasparenza e di correttezza della procedura non aver svolto la verifica delle autodichiarazioni rese dalla concorrente risultata aggiudicataria della concessione al momento dell’aggiudicazione definitiva.
Ciò posto, deve quindi, innanzitutto, ritenersi illegittimo il provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui non è stato preceduto dalla verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria IE serto s.r.l.
In secondo luogo, né l’aggiudicataria IE ER, che non si è costituita in giudizio, né la stazione appaltante, che ha dichiarato di non aver svolto la verifica dei requisiti, hanno dimostrato documentalmente lo svolgimento di servizi analoghi negli anni precedenti.
La stazione appaltante, più in particolare, ha affermato nelle proprie memorie che IE ER avrebbe comunque avuto diritto ad almeno due punti per l’offerta tecnica, avendo svolto un servizio analogo nel 2015 e, comunque, avendo beneficiato della concessione demaniale marittima n. 794 del 1° luglio 2022.
Tali affermazioni non possono essere condivise in quanto:
- non è stata fornito alcun riscontro documentale di una concessione demaniale rilasciata alla IE ER nell’anno 2015;
- la concessione demaniale n. 794 del 1° luglio 2022 è stata rilasciata a ER CI, soggetto diverso dalla IE ER s.r.l.
Il primo motivo di gravame deve quindi essere accolto in quanto, in difetto di qualsiasi riscontro documentale dell’ottenimento negli anni precedenti, da parte della IE ER, di concessioni demaniali per servizi analoghi a quelli oggetto di gara analoghe, il punteggio, di punti sei, ottenuto per il criterio 6.1, si palesa illegittimo.
1.2. Fondato risulta, altresì, il secondo motivo di gravame.
Il disciplinare di gara prevede tra i requisiti di ammissione, l’“ essere in regola con gli obblighi di carattere contributivo (DURC) ” (art. 4, comma 1, lett. f), specificando altresì, al successivo comma, che “ i suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda ”.
L’aggiudicataria, nella domanda presentata in data 16 aprile 2025, ha dichiarato di essere in possesso di un Durc attestante la regolarità contributiva, mentre, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente emerge che la IE ER ha ottenuto la certificazione di regolarità contributiva solo in data 4 giugno 2025, motivo per cui avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Al riguardo devono rammentarsi i principi generali affermati dall’Adunanza Plenaria in merito alle dichiarazioni rese in materia di regolarità contributiva, ed applicabili anche al caso di specie, dove il disciplinare di gara imponeva il possesso di tale requisito al momento della presentazione dell’offerta, secondo cui:
a) con riguardo al regime sostanziale dei requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis , tra i quali più in particolare sono compresi i requisiti di regolarità contributiva, deve affermarsi la necessità che gli stessi siano posseduti dal concorrente a partire dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale ( ex plurimis , Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Sez. V, 2 maggio 2022, n. 3439; 12 febbraio 2018, n. 856; Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 2113).
“ Il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e ha l’onere di dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, l’eventuale carenza di uno qualunque dei requisiti e di informare, tempestivamente, la stazione appaltante di qualsivoglia sopravvenienza tale da privarlo degli stessi ”.
b) “ Poiché i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali), discende, de plano, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all’intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482) ”.
c) “ Indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l’aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l’aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest’ultima in corso di gara.
Per quanto riguarda la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dagli enti previdenziali e assistenziali (DURC), per la consolidata giurisprudenza compete al giudice amministrativo accertare, in via incidentale (ossia senza efficacia di giudicato nel rapporto tributario o previdenziale/assistenziale), nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, la idoneità e la completezza della certificazione presa in considerazione, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1339; 26 aprile 2021, n. 3366; 14 giugno 2019, n. 4023) ” (Ad. Pl., 24 aprile 2024, n. 7).
2. L’accoglimento dei primi due motivi di gravame, rendendo superfluo l’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, comporta l’annullamento dell’aggiudicazione della gara de qua alla IE ER s.r.l., con conseguente obbligo per la stazione appaltante di riformulare la graduatoria per l’assegnazione del secondo lotto per “Cala Feola” alla ricorrente società Il TI, che segue in graduatoria, previe le necessarie verifiche del possesso dei requisiti richiesti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti del Comune di Ponza mentre sono compensate nei confronti della Società Coop. Nautica Cala Feola, non avendo la stessa svolta una difesa sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il gravato provvedimento di aggiudicazione nei confronti della società IE ER s.r.l., ai sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ponza al pagamento, nei confronti della Società Cooperativa Il TI, alle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.000 (euro tremila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della Società Coop. Nautica Cala Feola.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
FR MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR MA | NA SC |
IL SEGRETARIO