TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4258 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
IN AD, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Chesi, dalla quale è rappresentata e difesa;
VA NA AD, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Chesi, dalla quale è rappresentata e difesa
OPPONENTI
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
TOMMASO NIDIACI dal quale è rappresentata e difesa;
OPPOSTO
E CONTRO
AD RL, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Spicchi, dalla quale è rappresentato e difeso
OPPOSTO
avente per OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso: per parte opponente: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti che le sig.re VA VA, VA AT
VA e il sig. LO VA sono eredi per successione testamentaria in forza del testamento olografo della defunta sig.ra LO ON, pubblicato a ministero del notaio Tommaso
Maurantonio in Sesto Fiorentino in data 20.11.2019 (numero repertorio 46042 registrato a
Firenze il 25.11.2019 con numero 21706 serie 1T), eredità accettata dalle attrici con beneficio di inventario, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza suindicata Tribunale di Firenze n. cronol. 880/2023 (NRG 769/2023) del 27.07.2023. Con ogni consequenziale pronuncia.
-ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, tra cui Firenze, Arezzo, e comunque ove risultano gli immobili del compendio ereditario di ON LO lasciati alle
Istanti la trascrizione della presente ordinanza.
Con salvezza di ogni diritto, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Cpa e spese generali come per legge.
Per parte opposta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA: ogni contraria istanza o eccezione e deduzione reietta,
MEL MERITO: respingere la domanda di revocazione proposta dalle signor VA LO avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 27.07.2023 , rep 4514/2023, nel procedimento RG 769/2023 perché improcedibile / inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Per parte opposta AD RL:
-accertare e dichiarare che le sig.re VA VA, VA AT VA e il sig.
LO VA sono eredi per successione testamentaria in forza del testamento olografo della defunta sig.ra LO ON, pubblicato a ministero del notaio Tommaso Maurantonio in
Sesto Fiorentino in data 20.11.2019 (numero repertorio 46042 registrato a Firenze il
25.11.2019 con numero 21706 serie 1T e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare
l'ordinanza suindicata Tribunale di Firenze n. cronol. 880/2023 (NRG 769/2023) del
27.07.2023. Con ogni consequenziale pronuncia.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, tra cui Firenze,
Arezzo, e comunque ove risultano gli immobili del compendio 18 ereditario di ON
LO lasciati alle Istanti la trascrizione della presente ordinanza.
Con salvezza di ogni diritto, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Cpa e spese generali come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, IN AD ed VA NA AD hanno convenuto in giudizio BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA SPA e RL AD, proponendo opposizione di terzo ordinaria avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., n. 880/2023, emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, la quale ha accertato che VA LO aveva acquisito la qualità di erede puro e semplice di
ON LO, sua madre, in virtù di accettazione tacita di successione legittima, con subentro di quest'ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché relativo ordine di trascrizione al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Le opponenti hanno dedotto di essere venute a conoscenza nel gennaio 2024 del provvedimento oggi impugnato;
di aver accettato con beneficio di inventario, in data
22.3.2024, l'eredità della propria nonna paterna LO ON, in virtù di testamento olografo del 20.6.2014, mediante il quale la de cuius ha istituito quali eredi non solo il figlio LO
VA, ma anche le due nipoti odierne opponenti;
di aver depositato in data 28.3.2024 istanza per la nomina di un Cancelliere per la redazione dell'inventario; di star subendo per effetto dell'ordinanza opposta un pregiudizio ai propri diritti autonomi ed incompatibili.
Hanno pertanto domandato l'annullamento e/o la revoca e/o la modifica dell'ordinanza impugnata, con accertamento della qualità di eredi con beneficio di inventario rispetto a LO
ON, per successione testamentaria, in capo alle attrici;
nonché con ordine di relativa trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
1.2 Si è costituita la banca convenuta, deducendo che l'accettazione posta in essere dalle odierne opponenti è stata compiuta con la piena consapevolezza di creare un pregiudizio
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
alle pretese creditorie della banca, in quanto le opponenti hanno agito a distanza di nove anni e mezzo dalla morte della ON, nonostante il cospicuo patrimonio ereditario oggetto del testamento, dopo che il Tribunale aveva già disposto sull'accettazione dell'eredità da parte del LO VA, e dopo che era già stata iniziata un'esecuzione immobiliare nei confronti di quest'ultimo. Ha pertanto domandato il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 All'esito dell'udienza cartolare svolta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti hanno precisato le conclusioni, con ordinanza del 29.1.2025 la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
2.1 L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2.2 Ai sensi dell'art. 404 co. 1 c.p.c., l'opposizione di terzo ordinaria è ammessa avverse pronunce passate in giudicato o comunque esecutive.
Il provvedimento impugnato costituisce statuizione di accertamento, per cui, per giurisprudenza consolidata, esso non è suscettibile di esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 282 c.p.c. prima del suo passaggio in giudicato (“L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (principio affermato dalla S.C. per negare che la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado resa in sede di accoglimento di un'azione ex art. 2932 proposta dal promissario acquirente di un immobile potesse risultare ostativa all'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promittente venditore, della facoltà di recedere dal contratto preliminare, giusta disposto dell'art. 72 legge fall.)” – vd. Cass. 1037/1999).
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Presupposto per l'impugnabilità del provvedimento qui opposto è dunque il suo passaggio in giudicato. Parte opponente non ha fornito nel presente giudizio idonea prova della suddetta circostanza.
2.3 La formazione del giudicato non è stata infatti tempestivamente allegata e provata dalle parti, mentre non è ammissibile, in quanto tardiva, l'allegazione e la produzione documentale successiva alla prima udienza del 21.11.2024, dunque oltre il termine preclusivo fissato dall'art. 281-duodecies c.p.c., non essendo stata avanzata in tale sede istanza di cui all'art. 281-duodecies co. 4, di concessione dei termini per ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie ritenute necessarie dalle parti.
L'interpretazione logica e sistematica della norma in questione, volta a garantire speditezza di un procedimento caratterizzato dalla semplicità delle questioni sottoposte dal ricorrente (v. art. 281-decies co. 1 c.p.c.), configura un procedimento finalizzato a concentrare già nella prima udienza la cristallizzazione del thema probandum e del thema decidendum, come confermato dal dato letterale della norma, che richiede, al fine di attività istruttorie successive alla prima udienza, la concessione di termini perentori.
La questione circa il mancato passaggio in giudicato del provvedimento impugnato è del resto già emersa prima dell'udienza stessa, nell'istanza di fissazione d'udienza di parte opponente del 23.5.2024 (pag. 2): “[…] si fa altresì presente che dall'accesso effettuato nel fascicolo 769/2023 relativo all'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze supra richiamata risulta che gli atti sono stati trasmessi in Corte di Appello: questa circostanza conferma ancor di più l'urgenza di veder definito il procedimento di primo grado, perché non sia vanificato il ricorso per opposizione di terzo ex art. 404 cpc depositato dalle Istanti. […]”, per cui le parti hanno potuto tempestivamente rappresentarsi il pieno quadro fattuale, dal quale emergeva la necessità di provare la sussistenza del presupposto dell'opposizione in esame.
2.3 In data 20.1.2025, unitamente alle note scritte per l'udienza di decisione della causa, parte opponente ha prodotto attestazione datata 7.1.2025 del Tribunale di Firenze, in cui si certifica che l'ordinanza oggetto di opposizione non risulta impugnata nei termini di legge (doc. b). Il documento è inammissibile, seppur di formazione successiva alla decorrenza
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
delle preclusioni istruttorie, in quanto il ritardo nella sua formazione non risulta ricollegabile ad una circostanza indipendente dalla volontà della parte interessata (cfr. Cass. ord. n.
21080/2024 “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.”). Le medesime considerazioni valgono per l'attestazione della Corte d'Appello (doc. a).
2.4 La formazione del giudicato non può nel caso di specie neppure essere rilevata d'ufficio, non costituendo un'eccezione volta a paralizzare un'avversa pretesa, già stabilmente decisa con forza di giudicato, bensì il presupposto di un'autonoma domanda;
per tali ragioni non può ritenersi trasponibile all'ipotesi in esame la consolidata giurisprudenza in merito alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e fase del giudizio di merito dell'eccezione di giudicato esterno;
a conferma si evidenzia che non sussiste, nell'ambito della presente impugnazione straordinaria, un interesse pubblicistico ad impedire il potenziale contrasto tra più giudicati, riguardando invece la suddetta prova un interesse esclusivamente privatistico della parte opponente. Quest'ultima deve pertanto ritenersi gravata, in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo civile, dei relativi oneri di tempestiva allegazione e prova.
2.7. Le spese di lite seguono la soccombenza e il principio di causalità; vanno pertanto poste a carico di parte opponente le spese di parte opposta Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., emergendo dall'atto l'inequivocabile volontà di quest'ultima di chiedere il rigetto dell'opposizione nonostante l'errore materiale contenuto nelle conclusioni precisate nell'atto di costituzione, non più modificabile in sede di udienza di discussione;
suddette spese si liquidano, in ragione dell'entità e natura documentale della causa, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, secondo il parametro minimo, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Deve invece dichiararsi la compensazione delle spese tra parte opponente e parte opposta LO VA, atteso che quest'ultima si è associata alle richieste delle opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pronunciando sentenza nella causa promossa da IN AD e VA NA AD
contro
BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. e
contro
RL AD
1. dichiara inammissibile l'opposizione di terzo promossa da IN AD ed
VA NA AD
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e
contro
RL AD per le motivazioni esposte in parte narrativa;
2. e per l'effetto condanna le parti opponenti in solido a rimborsare a parte opposta
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. le spese di lite, quantificate in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra parte opponente IN AD/VA NA
AD e parte opposta RL AD.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 28.02.2025 Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Ingold, M.O.T.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4258 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
IN AD, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Chesi, dalla quale è rappresentata e difesa;
VA NA AD, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Chesi, dalla quale è rappresentata e difesa
OPPONENTI
CONTRO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
TOMMASO NIDIACI dal quale è rappresentata e difesa;
OPPOSTO
E CONTRO
AD RL, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Spicchi, dalla quale è rappresentato e difeso
OPPOSTO
avente per OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso: per parte opponente: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-accertare e dichiarare per tutti i motivi suesposti che le sig.re VA VA, VA AT
VA e il sig. LO VA sono eredi per successione testamentaria in forza del testamento olografo della defunta sig.ra LO ON, pubblicato a ministero del notaio Tommaso
Maurantonio in Sesto Fiorentino in data 20.11.2019 (numero repertorio 46042 registrato a
Firenze il 25.11.2019 con numero 21706 serie 1T), eredità accettata dalle attrici con beneficio di inventario, e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare l'ordinanza suindicata Tribunale di Firenze n. cronol. 880/2023 (NRG 769/2023) del 27.07.2023. Con ogni consequenziale pronuncia.
-ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, tra cui Firenze, Arezzo, e comunque ove risultano gli immobili del compendio ereditario di ON LO lasciati alle
Istanti la trascrizione della presente ordinanza.
Con salvezza di ogni diritto, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Cpa e spese generali come per legge.
Per parte opposta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA: ogni contraria istanza o eccezione e deduzione reietta,
MEL MERITO: respingere la domanda di revocazione proposta dalle signor VA LO avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Firenze in data 27.07.2023 , rep 4514/2023, nel procedimento RG 769/2023 perché improcedibile / inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Per parte opposta AD RL:
-accertare e dichiarare che le sig.re VA VA, VA AT VA e il sig.
LO VA sono eredi per successione testamentaria in forza del testamento olografo della defunta sig.ra LO ON, pubblicato a ministero del notaio Tommaso Maurantonio in
Sesto Fiorentino in data 20.11.2019 (numero repertorio 46042 registrato a Firenze il
25.11.2019 con numero 21706 serie 1T e per l'effetto annullare e/o revocare e/o modificare
l'ordinanza suindicata Tribunale di Firenze n. cronol. 880/2023 (NRG 769/2023) del
27.07.2023. Con ogni consequenziale pronuncia.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
-ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di competenza, tra cui Firenze,
Arezzo, e comunque ove risultano gli immobili del compendio 18 ereditario di ON
LO lasciati alle Istanti la trascrizione della presente ordinanza.
Con salvezza di ogni diritto, anche in via istruttoria.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, Cpa e spese generali come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, IN AD ed VA NA AD hanno convenuto in giudizio BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA SPA e RL AD, proponendo opposizione di terzo ordinaria avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., n. 880/2023, emessa il 27.7.2023 dal Tribunale di Firenze, la quale ha accertato che VA LO aveva acquisito la qualità di erede puro e semplice di
ON LO, sua madre, in virtù di accettazione tacita di successione legittima, con subentro di quest'ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché relativo ordine di trascrizione al
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Le opponenti hanno dedotto di essere venute a conoscenza nel gennaio 2024 del provvedimento oggi impugnato;
di aver accettato con beneficio di inventario, in data
22.3.2024, l'eredità della propria nonna paterna LO ON, in virtù di testamento olografo del 20.6.2014, mediante il quale la de cuius ha istituito quali eredi non solo il figlio LO
VA, ma anche le due nipoti odierne opponenti;
di aver depositato in data 28.3.2024 istanza per la nomina di un Cancelliere per la redazione dell'inventario; di star subendo per effetto dell'ordinanza opposta un pregiudizio ai propri diritti autonomi ed incompatibili.
Hanno pertanto domandato l'annullamento e/o la revoca e/o la modifica dell'ordinanza impugnata, con accertamento della qualità di eredi con beneficio di inventario rispetto a LO
ON, per successione testamentaria, in capo alle attrici;
nonché con ordine di relativa trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari.
1.2 Si è costituita la banca convenuta, deducendo che l'accettazione posta in essere dalle odierne opponenti è stata compiuta con la piena consapevolezza di creare un pregiudizio
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
alle pretese creditorie della banca, in quanto le opponenti hanno agito a distanza di nove anni e mezzo dalla morte della ON, nonostante il cospicuo patrimonio ereditario oggetto del testamento, dopo che il Tribunale aveva già disposto sull'accettazione dell'eredità da parte del LO VA, e dopo che era già stata iniziata un'esecuzione immobiliare nei confronti di quest'ultimo. Ha pertanto domandato il rigetto dell'avversa domanda.
1.3 All'esito dell'udienza cartolare svolta ex art. 127-ter c.p.c., in cui le parti hanno precisato le conclusioni, con ordinanza del 29.1.2025 la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.
2.1 L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
2.2 Ai sensi dell'art. 404 co. 1 c.p.c., l'opposizione di terzo ordinaria è ammessa avverse pronunce passate in giudicato o comunque esecutive.
Il provvedimento impugnato costituisce statuizione di accertamento, per cui, per giurisprudenza consolidata, esso non è suscettibile di esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 282 c.p.c. prima del suo passaggio in giudicato (“L'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (principio affermato dalla S.C. per negare che la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado resa in sede di accoglimento di un'azione ex art. 2932 proposta dal promissario acquirente di un immobile potesse risultare ostativa all'esercizio, da parte del curatore del fallimento del promittente venditore, della facoltà di recedere dal contratto preliminare, giusta disposto dell'art. 72 legge fall.)” – vd. Cass. 1037/1999).
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Presupposto per l'impugnabilità del provvedimento qui opposto è dunque il suo passaggio in giudicato. Parte opponente non ha fornito nel presente giudizio idonea prova della suddetta circostanza.
2.3 La formazione del giudicato non è stata infatti tempestivamente allegata e provata dalle parti, mentre non è ammissibile, in quanto tardiva, l'allegazione e la produzione documentale successiva alla prima udienza del 21.11.2024, dunque oltre il termine preclusivo fissato dall'art. 281-duodecies c.p.c., non essendo stata avanzata in tale sede istanza di cui all'art. 281-duodecies co. 4, di concessione dei termini per ulteriori deduzioni e produzioni istruttorie ritenute necessarie dalle parti.
L'interpretazione logica e sistematica della norma in questione, volta a garantire speditezza di un procedimento caratterizzato dalla semplicità delle questioni sottoposte dal ricorrente (v. art. 281-decies co. 1 c.p.c.), configura un procedimento finalizzato a concentrare già nella prima udienza la cristallizzazione del thema probandum e del thema decidendum, come confermato dal dato letterale della norma, che richiede, al fine di attività istruttorie successive alla prima udienza, la concessione di termini perentori.
La questione circa il mancato passaggio in giudicato del provvedimento impugnato è del resto già emersa prima dell'udienza stessa, nell'istanza di fissazione d'udienza di parte opponente del 23.5.2024 (pag. 2): “[…] si fa altresì presente che dall'accesso effettuato nel fascicolo 769/2023 relativo all'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze supra richiamata risulta che gli atti sono stati trasmessi in Corte di Appello: questa circostanza conferma ancor di più l'urgenza di veder definito il procedimento di primo grado, perché non sia vanificato il ricorso per opposizione di terzo ex art. 404 cpc depositato dalle Istanti. […]”, per cui le parti hanno potuto tempestivamente rappresentarsi il pieno quadro fattuale, dal quale emergeva la necessità di provare la sussistenza del presupposto dell'opposizione in esame.
2.3 In data 20.1.2025, unitamente alle note scritte per l'udienza di decisione della causa, parte opponente ha prodotto attestazione datata 7.1.2025 del Tribunale di Firenze, in cui si certifica che l'ordinanza oggetto di opposizione non risulta impugnata nei termini di legge (doc. b). Il documento è inammissibile, seppur di formazione successiva alla decorrenza
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
delle preclusioni istruttorie, in quanto il ritardo nella sua formazione non risulta ricollegabile ad una circostanza indipendente dalla volontà della parte interessata (cfr. Cass. ord. n.
21080/2024 “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.”). Le medesime considerazioni valgono per l'attestazione della Corte d'Appello (doc. a).
2.4 La formazione del giudicato non può nel caso di specie neppure essere rilevata d'ufficio, non costituendo un'eccezione volta a paralizzare un'avversa pretesa, già stabilmente decisa con forza di giudicato, bensì il presupposto di un'autonoma domanda;
per tali ragioni non può ritenersi trasponibile all'ipotesi in esame la consolidata giurisprudenza in merito alla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e fase del giudizio di merito dell'eccezione di giudicato esterno;
a conferma si evidenzia che non sussiste, nell'ambito della presente impugnazione straordinaria, un interesse pubblicistico ad impedire il potenziale contrasto tra più giudicati, riguardando invece la suddetta prova un interesse esclusivamente privatistico della parte opponente. Quest'ultima deve pertanto ritenersi gravata, in ossequio al principio dispositivo che caratterizza il processo civile, dei relativi oneri di tempestiva allegazione e prova.
2.7. Le spese di lite seguono la soccombenza e il principio di causalità; vanno pertanto poste a carico di parte opponente le spese di parte opposta Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., emergendo dall'atto l'inequivocabile volontà di quest'ultima di chiedere il rigetto dell'opposizione nonostante l'errore materiale contenuto nelle conclusioni precisate nell'atto di costituzione, non più modificabile in sede di udienza di discussione;
suddette spese si liquidano, in ragione dell'entità e natura documentale della causa, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, secondo il parametro minimo, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Deve invece dichiararsi la compensazione delle spese tra parte opponente e parte opposta LO VA, atteso che quest'ultima si è associata alle richieste delle opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pronunciando sentenza nella causa promossa da IN AD e VA NA AD
contro
BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. e
contro
RL AD
1. dichiara inammissibile l'opposizione di terzo promossa da IN AD ed
VA NA AD
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. e
contro
RL AD per le motivazioni esposte in parte narrativa;
2. e per l'effetto condanna le parti opponenti in solido a rimborsare a parte opposta
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. le spese di lite, quantificate in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisoria, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra parte opponente IN AD/VA NA
AD e parte opposta RL AD.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 28.02.2025 Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca Ingold, M.O.T.
7