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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/09/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 148/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. PONTIERI Parte_1
GIUSI;
Ricorrente
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver,a seguito di domanda presentata in data
12.4.2022, ottenuto il reddito di cittadinanza dal maggio
2022per un importo mensile di € 499,99;che detta prestazione veniva sospesa a decorrere dal mese di aprile
2023 per mancanza del requisito di residenza per 10 anni;
che in data 6.12.2023 l' richiedeva la restituzione CP_1 della somma di € 5499,85 corrisposta dal mese di maggio
2022 al mese di marzo 2023.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' CP_1 concludeva che fosse dichiarata illegittima la comunicazione dell' CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art.127 ter cpc la causa veniva decisa
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha motivato sulle CP_1 ragioni dell'indebito e in particolare l' ha dedotto CP_1
(e documentato) di aver revocato la prestazione precedentemente erogata per non aver la ricorrente risieduto in Italia per almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda.
Dalla documentazione prodotta risulta infatti che la ricorrente risiede in Italia dal 2013 (estratto ANPR)
Non avendo parte ricorrente comprovato (e per la verità neppure dedotto) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. in L. n. 28 marzo 2019, n. 26 per poter legittimamente fruire della prestazione richiesta (e ottenuta) il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 28.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino