Articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 464
Articolo 3
Versione
11 maggio 1968
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1968 in lire 78.000.000, si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147 , concernente disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 maggio 1968