TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PICCIONE MARIA GABRIELLA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
UL TO;
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 05/02/2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa
26.05.2023. Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1 rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari, tuttavia, facendo partire (anche a seguito delle osservazioni formulare dalla parte ricorrente) la decorrenza dal giugno
2024. Parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario. Veniva rinnovata la CTU con la nomina della dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “ Cardiopatia aritmica, Ipoacusia bilaterale,Deficit deambualtorio “ Il CTU ha precisato che la ricorrente è invalida al 100% e ha diritto alla indennità di accompagnamento a far data da maggio 2023 ( data della domanda amministrativa). Tanto, si evince infatti dalla documentazione clinica da cui emerge che la ricorrente aveva già un deficit strumentale e funzionale causato sia dal deterioramento cognitivo che dal deficit deambulatorio.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione,
CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (maggio 2023).
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'indennità di accompagnamento a far data da maggio 2023.
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO ”, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PICCIONE MARIA GABRIELLA Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
UL TO;
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 05/02/2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dei requisiti sanitari onde ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa
26.05.2023. Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il CP_1 rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari, tuttavia, facendo partire (anche a seguito delle osservazioni formulare dalla parte ricorrente) la decorrenza dal giugno
2024. Parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario. Veniva rinnovata la CTU con la nomina della dott.ssa . Persona_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalle seguenti patologie: “ Cardiopatia aritmica, Ipoacusia bilaterale,Deficit deambualtorio “ Il CTU ha precisato che la ricorrente è invalida al 100% e ha diritto alla indennità di accompagnamento a far data da maggio 2023 ( data della domanda amministrativa). Tanto, si evince infatti dalla documentazione clinica da cui emerge che la ricorrente aveva già un deficit strumentale e funzionale causato sia dal deterioramento cognitivo che dal deficit deambulatorio.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione,
CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa (maggio 2023).
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente, a percepire l'indennità di accompagnamento a far data da maggio 2023.
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.200,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 10.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)