Sentenza breve 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 08/04/2026, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2026, proposto da
TI CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Sallemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'avvocato Gianmattia Tidona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Lo Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Vittoria n. 0091307 in data 22 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione ha, da un lato, respinto l’istanza in data 16 settembre 2025 per la revoca della sospensione del permesso di costruire n. 60/2023 e il ripristino della sua efficacia e, dall’altro, ha posto fine alla sospensione del titolo edilizio disposta con provvedimento n. 16941 in data 12 aprile 2024, procedendo contestualmente all’annullamento del permesso di costruire e al rigetto dell’originaria istanza presentata in data 24 dicembre 2019.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. AN HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Vittoria n. 0091307 in data 22 dicembre 2025, con cui l’Amministrazione ha, da un lato, respinto l’istanza in data 16 settembre 2025 per la revoca della sospensione del permesso di costruire n. 60/2023 e il ripristino della sua efficacia e, dall’altro, ha posto fine alla sospensione del titolo edilizio disposta con provvedimento n. 16941 in data 12 aprile 2024, procedendo contestualmente all’annullamento del permesso di costruire e al rigetto dell’originaria istanza presentata in data 24 dicembre 2019.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 18 settembre 2023 il Comune intimato ha rilasciato il permesso di costruire n. 60/2023, avente ad oggetto la nuova edificazione di un punto di ristoro stagionale, con struttura precaria in legno, su suolo demaniale marittimo in località Scoglitti, zona Punta Zafaglione, per una superficie di metri quadri 100; b) il titolo era stato rilasciato (anche) sulla base del favorevole parere paesaggistico n. 6915 in data 18 settembre 2020 reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004; c) con nota n. 1954 in data 8 aprile 2024 la Soprintendenza ha revocato in autotutela il proprio provvedimento, rilevando una violazione delle prescrizioni impartite, con particolare riferimento all’esecuzione di scavi senza una preventiva indagine archeologica; d) a seguito di ciò il Comune, con provvedimento n. 16941 del 12 aprile 2024, ha disposto la sospensione del permesso di costruire; e) il ricorrente ha attivato il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e ha ottenuto, in data 25 settembre 2024, il favorevole provvedimento della Soprintendenza (n. 76546/2024), la quale ha rilevato l’assenza di un danno archeologico, ha disposto la rimessione in pristino e ha imposto il pagamento di un'indennità; f) in data 26 settembre 2024 il ricorrente ha trasmesso l'atto al Comune, sollecitando la revoca della sospensione del titolo edilizio; g) il Comune non ha tuttavia provveduto, nonostante una diffida in data 16 settembre 2025, e il ricorrente ha proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione il ricorso n. 2174/2025, definito con sentenza n. 75/2026, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Comune adottato, in corso di causa, il provvedimento in questa sede impugnato; h) il Comune di Vittoria ha ritenuto che il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in data 25 settembre 2024 non contenesse una determinazione chiara e univoca, sicché non poteva considerarsi superata la già intervenuta revoca del precedente nulla-osta; i) l'Amministrazione, inoltre, ha ritenuto che la successiva segnalazione certificata di inizio attività condizionata n. 46396/2023, presentata dal ricorrente, prevedesse un ampliamento incompatibile con i limiti dimensionali del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo per il lotto L18, potenzialmente in contrasto con gli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 16/2016; l) il Comune ha poi valorizzato la clausola contenuta nella concessione demaniale n. 36/2023 relativa alla decadenza dal titolo in caso di mancata attivazione dell’esercizio entro il termine di un anno, ritenendo che il mancato avvio fosse dipeso, non da causa di forza maggiore, ma dall’inosservanza delle prescrizioni paesaggistiche; m) il permesso di costruire era stato rilasciato in data 18 settembre 2023 e, pertanto, il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 21-nonies, nel testo vigente ratione temporis, è spirato in data 18 marzo 2024, sicché il provvedimento in data 22 dicembre 2025 è stato adottato tardivamente; n) l’atto impugnato non contiene un’effettiva e specifica valutazione delle concrete ragioni di interesse pubblico e dell’interesse del destinatario e dei controinteressati, limitandosi a richiamare in maniera generica la tutela del paesaggio e la pianificazione delle aree demaniali; o) la motivazione risulta quindi meramente tautologica e apparente; o) il Comune, inoltre, ha erroneamente valutato l’accertamento di compatibilità paesaggistica del 25 settembre 2024, il quale presenta in realtà efficacia sanante e in cui si dà dato atto in modo espresso dell’assenza di un danno archeologico, dell’intervenuta rimessione in pristino e del pagamento dell’indennità; p) l'Amministrazione ha fatto riferimento alla successiva segnalazione certificata di inizio attività condizionata n. 46396/2023 quale elemento idoneo a porre in discussione il permesso di costruire già rilasciato, ma la segnalazione certificata di inizio attività non presenta natura provvedimentale, consistendo in una dichiarazione del privato suscettibile semmai di innescare un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, distinto dal procedimento che aveva condotto al rilascio del permesso di costruire; q) ne consegue che l'esito negativo del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività non può comunque incidere sulla validità e sull’efficacia del titolo edilizio preesistente; r) in via subordinata si evidenzia che la segnalazione certificata di inizio attività non ha comunque prodotto effetti, anche in ragione della sospensione del titolo edilizio, e non si è verificata alcuna concreta violazione delle previsioni del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo; s) il mancato avvio dell’attività è stato poi determinato esclusivamente dal comportamento dell’Amministrazione e dal protrarsi della sospensione del permesso di costruire, nonostante l’intervenuto accertamento favorevole in ordine alla compatibilità paesaggistica e a dispetto delle ripetute istanze inoltrate al Comune dal ricorrente; t) risulta quindi contraddittoria e illogica sia l’affermazione secondo cui sarebbe maturata la decadenza per il mancato avvio dell’attività, sia l’ulteriore assunto secondo cui l’omesso avvio sarebbe dipeso dalla mancata osservanza delle prescrizioni paesaggistiche, in quanto la stessa Soprintendenza ha espresso il proprio avviso favorevole nell'ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
Il Comune di Vittoria si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’interessato ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un punto di ristoro con struttura precaria in legno in località Scoglitti, in area ricadente nel lotto L18 del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, ove era consentita l’edificazione per una superficie massima di metri quadri 100; b) con decreto n. 36/2023 è stata rilasciata la concessione demaniale marittima per l’occupazione di metri quadri 250 e il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 60/2023 in data 18 settembre 2023; c) successivamente il ricorrente ha presentato, in data 25 ottobre 2023, un’istanza per l’assegnazione in concessione di ulteriori metri quadri 360, nonché una segnalazione certificata di inizio attività condizionata (al rilascio della concessione in ampliamento), prevedendo la realizzazione di un intervento da realizzare su una superficie di metri quadri 610; d) la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, con provvedimento n. 1954 U.O.03 in data 8 aprile 2024, ha disposto la sospensione dei lavori e la revoca in autotutela del nulla-osta paesaggistico n. 6915 del 18 settembre 2020; e) il Comune, con nota n. 16941 del 12 aprile 2024, ha sospeso il permesso di costruire; f) il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica - nonché una successiva diffida in data 16 settembre 2025 - al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione; g) il Comune, con provvedimento n. 91307 del 22 dicembre 2025, ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione, ha posto fine a tale sospensione medesima ha annullato il permesso di costruire n. 60/2023, denegando l’originaria istanza edilizia del 24 dicembre 2019; h) non è stato impugnato il provvedimento della Soprintendenza in data 8 aprile 2024, né il provvedimento del Comune in data 12 aprile 2024 con cui è stato sospeso il permesso di costruire; i) la tesi in ordine al consolidamento del permesso di costruire alla data del 18 marzo 2024 è priva di fondamento, in quanto essa non tiene conto della revoca in autotutela del nulla-osta paesaggistico intervenuta in data 8 aprile 2024, né della successiva sospensione del permesso di costruire disposta dal Comune in data 12 aprile 2024; l) lo stesso comportamento del ricorrente, il quale, in data 26 settembre 2024, ha sollecitato la revoca della sospensione del permesso di costruire e che ha poi trasmesso l’autorizzazione paesaggistica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività condizionata, risulta incompatibile con la ritenuta esistenza di un titolo consolidato e intangibile; m) il provvedimento del Comune è congruamente motivato, come dimostrato dal fatto che l'interessato ha compreso le ragioni della decisione adottata; n) il parere della Soprintendenza in data 25 settembre 2024 non esprime una determinazione chiara, espressa e univoca sull’esito favorevole o negativo dell’accertamento, né in ordine ad eventuali prescrizioni e all’eventuale superamento della precedente revoca del nulla-osta paesaggistico; o) l’atto si limita a prendere atto degli interventi realizzati in difformità dal nulla-osta, demandando al Comune ogni successiva determinazione nell’ambito delle proprie competenze urbanistico-edilizie; p) il parere originario della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali era stato rilasciato con riferimento ai territori costieri di cui all’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e la successiva revoca in data 8 aprile 2024 aveva evidenziato l’irreversibile modificazione del sedime per effetto dell’escavazione della roccia; q) permaneva, quindi, un quadro autorizzativo paesaggistico incompleto e incerto, ostativo alla piena efficacia del titolo edilizio; r) la segnalazione certificata di inizio attività condizionata prospetta un ampliamento dell’intervento su una superficie di metri quadri 610, in contrasto con i limiti dimensionali del lotto; s) il progetto assentito con il permesso di costruire n. 60/2023 riguardava un punto di ristoro per una superficie massima di metri quadri 100; t) si richiama il contenuto della concessione demaniale marittima n. 36/2023, rilasciata per l’occupazione di metri quadri 250 allo scopo di realizzare un punto di ristoro e si rileva che la concessione e il permesso di costruire presupponevano il rispetto dei limiti dimensionali del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo; u) l’argomento secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività condizionata non potrebbe costituire oggetto di valutazione nell’ambito del diniego e dell’annullamento del permesso di costruire appare inconferente, assumendo rilievo il dato sostanziale dell’ampliamento dell’intervento oltre i limiti consentiti e la conseguente emersione di profili di illegittimità del quadro autorizzativo complessivo; v) l'art. 4 della concessione demaniale e il relativo atto d’obbligo prevedevano che: - il mancato avvio dell’attività entro un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata forza maggiore, costituisse motivo di decadenza ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione; - ogni ritardo o sospensione nell’esercizio della concessione dovesse essere previamente autorizzato dall’autorità concedente.
Con memoria in data 23 marzo 2026 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente precisato le proprie difese.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare manifestamente fondato nei termini di seguito specificati, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
La segnalazione certificata di inizio attività condizionata, a giudizio della Sezione, non assume rilievo nel caso in esame, trattandosi, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla possibilità di realizzare l’intervento ivi contemplato, di atto inefficace, in quanto subordinato al rilascio di un provvedimento per l’ampliamento della concessione demaniale che non risulta essere mai stato rilasciato dalla competente autorità.
L’art. 4 dell’atto d’obbligo allegato alla concessione demaniale n, 36 in data 20 marzo 2023 stabiliva che “la mancata messa in esercizio dell’attività entro il termine di un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore” avrebbe costituito motivo “di decadenza dalla concessione ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione”.
Ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione l’Amministrazione “può dichiarare la decadenza del concessionario: a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati”.
Trattasi, quindi, di potere discrezionale che l’autorità concedente ha facoltà di esercitare, restando escluso qualsiasi automatismo ex lege.
Non risulta che tale potere sia stato esercitato nel caso di specie.
La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, dopo aver disposto la sospensione dei lavori e la revoca in autotutela del nulla-osta paesaggistico n. 6915 in data 18 settembre 2020 con atto n. 1954 U.O.03 in data 8 aprile 2024, ha adottato il provvedimento n. 202400765456/N.060.100 in data 25 settembre 2024 (“accertamento di compatibilità paesaggistica dello scavo per l’interramento dei presidi depurativi e della riserva idrica al servizio del punto di ristoro in struttura precaria in legno a carattere stagionale da realizzare in Scoglitti su suol demaniale in zona Punta Faraglione, in difformità dal parere n. 6915 del 18 settembre 2022”).
L’atto da ultimo citato contiene le sole premesse ed è privo del dispositivo, né in altro modo è possibile desumere un suo eventuale contenuto provvedimentale.
Quindi, avuto riguardo alle motivazioni poste a fondamento dell’atto impugnato, la Sezione deve osservare che: a) il riferimento al citato art. 4 dell’atto d’obbligo non appare conferente in assenza della previa declaratoria di decadenza dalla concessione demaniale marittima; b) l’atto della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali n. 202400765456/N.060.100 in data 25 settembre 2024 appare perplesso, in quanto, a dispetto della “descrizione” (“accertamento di compatibilità paesaggistica, etc.”), esso non contiene statuizioni; c) pertanto, il Comune avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria, sollecitando la Soprintendenza a meglio esplicitare - o, più correttamente, ad esplicitare - la sua posizione.
Per le ragioni indicate il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Ogni altra questione può restare assorbita.
Restano salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intimata riterrà di adottare.
Tenuto conto della particolarità della questione e anche della sollecita definizione della controversia all’esito dell’incidente cautelare, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e annulla l’atto impugnato; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN HE, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN HE |
IL SEGRETARIO