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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa
Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3061/2018 Reg.
Gen.
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) e nata a [...] l'[...] (C.F. C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via del C.F._2
Gelsomino n.8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Quattrone, giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F: ) CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Simone Furnari n. 21/C P.T., presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Falzea che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
CONTRO
nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Simone Furnari C.F._4 n. 21/C P.T., presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Falzea che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta-
Nonché contro
, , CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , (classe CP_6 CP_7 CP_8 CP_1
1962), , , , CP_9 CP_10 CP_11 [...]
CP_12
-convenuti contumaci-
OGGETTO: usucapione
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. e convenivano dinnanzi al Tribunale di Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria gli odierni convenuti al fine di sentire dichiarare, in loro favore, l'acquisto per usucapione del terreno con annesso corpo di fabbrica sito in Reggio Calabria, C. da Crocevia-
Vinco, identificato al NCT sez. di RC foglio n.97, part. n. 469, part. n. 1049 (ex part. 146) e part. n. 1048.
Esponevano:
- che sin dalla fine degli anni '50, hanno posseduto ininterrottamente, in modo pieno ed esclusivo, il predetto fondo sul quale hanno edificato, agli inizi degli anni '60, un immobile a tre elevazioni fuori terra, costituito da un garage e due abitazioni poste al primo e secondo piano (ricadente sulle particelle 469 e 146, oggi part. 1049) oltre lastrico solare e corte circostante (gravante sulla part. 146 e part. 147, quest'ultima non oggetto del presente giudizio);
- che più precisamente, come meglio illustrato nella consulenza tecnica di parte a firma del Dott. (all. 32 atto di citazione) gli usucapendi corpi di fabbrica Persona_1 insistono su porzioni di terreno facenti parte di più ampie particelle indentificate segnatamente nella part. 469 di (155 mq) nonché sulla porzione limitrofa identificata nella part. n. 1049 (di 17 mq, oggetto di frazionamento della originaria part. 146) ed, infine, sulla part. 1048 (di 62 mq) che costituisce parte della corte circostante dell'immobile e rampa d'accesso pedonale (identificata nella prenotata part. 1029, originata dalla proposta di frazionamento che determinerebbe la soppressione dell'usucapenda part. 1048 con la costituzione delle neo particelle n.1029 e part. n.1030);
- che per il predetto corpo di fabbrica gli istanti presentavano domanda di condono edilizio (Prot. n.11847 del 30.4.1984) presso l'Ufficio Pianificazione Urbanistica del Comune di Reggio Calabria il quale, in data 10.5.2005, rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n.541;
- che tale circostanza conferma ulteriormente che gli attori hanno sempre considerato la porzione di terreno in questione di loro esclusiva proprietà tanto da costruirvi la loro abitazione;
- che sussistono i presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.;
- che dalle visure catastali, le usucapende particelle risultano intestate nella misura di
½ a e , deceduti, i cui eredi sono: , , Persona_2 Persona_3 CP_3 CP_4
, (classe 1962), CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_1 CP_8
, , , , CP_9 CP_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_2
(classe 1958). CP_1
Tutto ciò premesso, gli odierni attori chiedevano al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e statuire l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà , in capo ai sigg. e ,del terreno sito in Reggio Parte_1 Parte_2
Calabria , C.da Crocevia – Vinco, riportato nel NTC del Comune di Reggio Calabria sul foglio di mappa 97, part 469 ( di mq 155 con l'immobile ivi realizzato), n. 1049 (parte della ex 146 di mq 17) e n. 1048 (corrispondente alla prenotata particella 1029 di 62 mq); 2) ordinare, in forza dell'emittenda sentenza, alla Conservazione del Registri Immobiliari di
Reggio Calabria di eseguire la relativa trascrizione ad all'UTE di Reggio Calabria di eseguire la voltura di accatastamento;
3) con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio in caso di opposizione alla domanda”.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di CP_2 nonché degli eredi di - quest'ultimo inizialmente citato e,
[...] Controparte_13
successivamente, risultato deceduto in sede di notifica dell'atto introduttivo, come da attestazione apposta sulla relata di notifica dall'Ufficiale Giudiziario - all'udienza del
5.2.2019 veniva dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_3 CP_10 [...] , , , CP_4 Controparte_6 CP_5 Controparte_12 CP_9 CP_11
, (classe 1958) e (classe 1962), i quali, sebbene
[...] CP_1 CP_1 ritualmente citati, non si costituivano.
Con comparse di costituzione e risposta del 26.6.2020 e del 21.7.2020, si costituivano le convenute (classe 1958) e le quali, sebbene CP_1 Controparte_2
dichiaravano di essere entrambe comproprietarie “iure ereditario” del terreno oggetto di causa, aderivano alla domanda attorea rappresentando di non aver mai utilizzato e considerato come proprio il suddetto bene e confermando, in particolare, che gli odierni istanti hanno posseduto animo domini l'usucapendo terreno ancor prima che le stesse lo ereditassero.
All'udienza del 6.12.2021, il G.I. dichiarava la contumacia di che, CP_7
sebbene ritualmente citata, non si costituiva.
Seguivano una serie di rinvii dovuti al cambio del giudice titolare del ruolo e, all'udienza dell'1.10.2024, prima celebrata dalla scrivente, veniva rilevata la mancata produzione della documentazione necessaria al fine di verificare l'integrità e corretta instaurazione del contraddittorio e parte attrice veniva onerata al relativo deposito.
All'esito della disposta integrazione, questo Giudice, attesa l'impossibilità di parte attrice di reperire la prova della notifica ex art. 140 c.p.c. eseguita nei confronti di CP_8
disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della
[...] predetta convenuta.
All'udienza dell'8.7.2025, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e dichiarata la contumacia della convenuta il Giudice autorizzava il procuratore CP_8 presente a precisare le proprie conclusioni ed esaurita la discussione orale, assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Preliminarmente dev'essere revocata la dichiarazione di contumacia resa nei confronti della convenuta all'udienza del 5.2.2019 attesa la sua costituzione in CP_1 giudizio con comparsa depositata il 26.6.2020.
3. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, in punto di legittimazione passiva ed integrità del contraddittorio, gli attori hanno correttamente citato in giudizio i proprietari degli immobili oggetto di causa, per come risultanti dalle certificazioni catastali ed ipocatastali in atti. 4. Tanto premesso, la domanda attorea è fondata, pertanto, va accolta.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr. ex multis Cass. civ. sez. II,
09/07/2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio. Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui
2697c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis,
Cass. civ. sez. II, 03.11.2021, n. 31238, È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene'').
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene che gli odierni attori abbiano assolto l'onere probatorio sugli stessi incombente.
Più precisamente, nel presente giudizio, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, nello specifico, dalle deposizioni dei testi di parte attrice, e Testimone_1 Testimone_2
nonché dalla documentazione prodotta dagli attori.
Orbene, entrambi i testi escussi - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso delle dichiarazioni prive di contraddizioni e avendo dimostrato di essere a conoscenza dei luoghi di causa - hanno confermato: i) che a partire dal 1950, gli attori sono entrati nel possesso del terreno sito in Reggio Calabria, c.da Crocevia - Vinco;
ii) che negli anni 1960- 1970, hanno edificato sul predetto fondo, un fabbricato a tre elevazioni costituito da un garage e due piani fuori terra ove vi risiedono stabilmente;
iii) che hanno provveduto a recintare il suddetto terreno, realizzando inoltre una rampa che consente di accedere alla parte retrostante dell'immobile; vi) che sono gli unici ad avere le chiavi dell'immobile e a potervi accedere (cfr. verbale di udienza del 21.3.2022);
Più precisamente, il teste , dopo aver premesso di conoscere gli attori in Testimone_1
quanto abita vicino ai luoghi di causa, ha dichiarato: “Confermo che gli attori posseggono il terreno sito nella contrada Crocevia-Vinco. Abitano lì da una vita ed hanno costruito il fabbricato con garage al piano e terra e due appartamenti (uno al primo piano e uno al secondo piano). Ero piccolo quando hanno costruito e, quindi, ricordo erano gli anni '60”.
(Cfr. verbale di udienza del 21.3.2022).
Parimenti, la teste ha riferito: “Quando ero piccola passavo Testimone_2 spesso vicino al terreno degli attori e cominciarono a costruire negli anni '60/inizi anni '70 ed abitavano già lì in una casa che poi hanno demolito per costruirne una nuova. Attualmente il fabbricato ivi costruito è costituito da un garage a piano terra e da due piani, con un appartamento per piano. Di lato c'è anche un cortile” (cfr. verbale di udienza del 21.3.2022).
Le superiori deposizioni appaiono senz'altro sufficienti ai fini del raggiungimento della prova dell'avvenuta usucapione essendo precise e circostanziate nella descrizione dei luoghi di causa, nella individuazione del possesso idoneo ad usucapire, delle modalità di estrinsecazione dello stesso nonché nella specificazione del dies a quo avendo i testi dichiarato che gli attori si trovano nel possesso dell'immobile già dagli anni 1960 - 1970 con conseguente decorso del termine ultraventennale di cui all'art.1158 c.c.
Ed ancora, sempre in merito ai presunti comportamenti degli odierni istanti potenzialmente idonei a disvelare una signoria sull'immobile in questione, il teste ha Tes_1 inoltre precisato: “il terreno è stato recintato dagli attori, ma non ricordo precisamente quando. Confermo che gli attori hanno realizzato una rampa che consente di accedere a piedi al cortile. Confermo anche che hanno realizzato un barbecue in pietra, mi pare da circa un paio di anni”. (Cfr. verbale di udienza del 21.3.2022).
Le dichiarazioni sopra riportate trovano pieno riscontro nella deposizione resa della la quale, al riguardo, ha riferito: “Io ricordo il terreno sempre recintato e vi è anche Tes_2 una rampa, di lato alla casa, che fa salire nel cortiletto e dietro casa. C'è anche un barbecue in pietra, ma non ricordo quando è stato costruito”. (Cfr. verbale di udienza del 21.3.2022).
Quanto all'asserito possesso uti dominus entrambi i testi hanno affermato che gli attori sono gli unici ad avere le chiavi dell'immobile dagli stessi edificato nonché gli unici a potervi accedere, comportandosi come proprietari. Pertanto, le suesposte deposizioni sono pienamente idonee a provare in capo agli attori l'esercizio di un possesso esclusivo, protrattosi pacificamente per più di vent'anni ed estrinsecatosi in circostanze (edificazione sul terreno di un immobile adibito ad abitazione, possesso in via esclusiva delle chiavi dell'unità immobiliare, recinzione del terreno) che, unitamente considerate, dimostrano che gli attori godono da oltre vent'anni dell'usucapendo immobile con la volontà di possedere uti dominus e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
La prospettazione attorea, atta a giustificare il possesso utile ad usucapire in favore degli istanti, trova altresì supporto nella produzione documentale versata in atti e precisamente nella domanda di condono edilizio relativo all'usucapendo immobile, presentata dagli istanti il 30.4.1986, correlata dal permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal
Comune di Reggio Calabria in data 10.5.2005.
Si evidenzia, ancora, che l'esercizio del possesso da parte degli attori è stato confermato dalle convenute e - entrambe comproprietarie CP_1 Controparte_2
“iure ereditario” del terreno oggetto di causa - le quali hanno dichiarato di non aver mai utilizzato e considerato come proprio del terreno oggetto di causa riconoscendo negli attori gli unici proprietari e precisando che i predetti hanno esercitano, animo domini, un possesso, pubblico e pacifico sul citato terreno ancor prima che le stesse lo ereditassero.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali, complessivamente considerate, deve ritenersi raggiunta, in favore degli attori, la prova di un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale del terreno con annesso corpo di fabbrica oggetto di causa, con la conseguenza che la domanda attorea di usucapione merita accoglimento.
5. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione delle parti convenute, può disporsi la compensazione integrale tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3061/2018 R.G. così dispone:
1. Dichiara e proprietari, per maturata usucapione, del Parte_1 Parte_2
terreno sito in Reggio Calabria, C. da Crocevia – Vinco, riportato nel NTC del Comune di
Reggio Calabria sul foglio di mappa 97, part 469 (di mq 155 con l'immobile ivi realizzato), n. 1049 (parte della ex 146 di mq 17) e n. 1048 (corrispondente alla prenotata particella 1029 di 62 mq);
2. compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 15 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)