Articolo 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 agosto 1991
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Versione
23 aprile 1995
Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le universita' non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni, quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle universita' statali.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le universita' non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall' articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo e' riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.
3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le universita' non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 . La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette universita' non statali, nonche' per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Il personale di cui al comma 1 e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando cio' sia previsto da apposita norma statutaria.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, le universita' non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennita' di anzianita', maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente.
Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreche' i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell' articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n.
23 .
6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi gia' riconoscuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le universita' non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennita' di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'universita' per l'indennita' maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 e' liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'universita' allo stesso titolo.
8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le universita' non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle universita' statali. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Le disposizioni dell' articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243 , si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa."
Entrata in vigore il 23 aprile 1995
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