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Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00896/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato
Marco Cardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Istituto Comprensivo “A. Criscuolo”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 00896/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Istituto Comprensivo “A.
Criscuolo”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. -OMISSIS- Maria
ST;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
L'appellante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -
OMISSIS-, frequentante la classe prima della scuola secondaria di primo grado Istituto
Comprensivo “A. Criscuolo” e affetto da patologia che ha determinato il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, ha impugnato il provvedimento a mezzo del quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente ha riconosciuto al minore soltanto 18 ore di sostegno, a fronte di un orario curricolare di 30 ore.
Il Giudice di primo grado, ha riconosciuto la manifesta fondatezza della domanda di annullamento formulata in ricorso.
Tuttavia, nella regolamentazione delle spese processuali il Giudice tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare, ravvisava i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Impugnata la sentenza in parte qua l'appellante deduce error in iudicando e in procedendo. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, c.p.a., 91 c.p.c. N. 00896/2025 REG.RIC.
- 26 c.p.a. e 111 comma 6 Cost. – motivazione insufficiente, carente e/o apparente relativamente alla compensazione delle spese di lite.
Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la compensazione sulla base di una motivazione del tutto apparente, che nulla aveva a che vedere con le ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che solo avrebbero potuto giustificare una compensazione delle spese legali.
Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, l'Istituto Comprensivo “A. Criscuolo” per opporsi all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
La statuizione sulla compensazione delle spese legali è erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dallo stesso art. 26 c.p.a.
Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti.
In particolare, in caso di compensazione delle spese l'onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. VII, 23 maggio 2025, n. 4519, Cons. St., sez. VII, 18 maggio 2023 n.
4953). N. 00896/2025 REG.RIC.
Orbene, tenendo presenti queste indispensabili premesse in diritto, le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della compensazione delle spese di lite, « tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare », non rispettano il predetto onere rinforzato di motivazione gravante sul giudice che decida di compensare le spese, né, più in generale, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425, Cons. St., sez. IV, 12 luglio
2024, n. 6262, Cons. St., sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201, Cons. St., sez. III, 31 gennaio
2024, n. 950, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274, Cons. St., sez. VI, 20 gennaio
2022, n. 362).
Invero, nel caso di specie l'erroneità della statuizione si rinviene nella circostanza che viene illogicamente valorizzata la velocità del giudizio, resosi necessario per ottenere il bene della vita richiesto, attinente al diritto allo studio e agli aiuti alla disabilità, definito già in sede cautelare solo per effetto dalla solerzia del Giudice.
Ciò, a maggior ragione, tenuto conto del fatto che la domanda risultava manifestamente fondata, circostanza sintomatica di un agere amministrativo non conforme ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A.
Risulta evidente la violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a. da parte del primo giudice, che ha compensato le spese, nonostante la manifesta fondatezza della domanda.
Si osservi che con l'approvazione dell'art. 17, comma 8-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 ("Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili. La ratio del provvedimento perseguita dal legislatore è stata di consentire alle famiglie con soggetti disabili di N. 00896/2025 REG.RIC.
rivolgersi al T.A.R., nel caso di lesione dei propri diritti, senza dovere sostenere gravosi costi.
L'appello per le assorbenti ragioni sin qui esposte va dunque accolto per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene di liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura di € 1500,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Sempre per il già richiamato principio della soccombenza, devono essere liquidate anche le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato, e in favore degli odierni appellanti, nella misura forfettaria di €2500,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza appellata liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura di
€ 1500,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore degli odierni appellanti, nella misura forfettaria di €2500,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, N. 00896/2025 REG.RIC.
dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
-OMISSIS- Maria ST, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI Maria ST RT CH
IL SEGRETARIO N. 00896/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00608 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00896/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato
Marco Cardito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
Istituto Comprensivo “A. Criscuolo”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma N. 00896/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Istituto Comprensivo “A.
Criscuolo”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. -OMISSIS- Maria
ST;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
FATTO e DIRITTO
L'appellante, nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -
OMISSIS-, frequentante la classe prima della scuola secondaria di primo grado Istituto
Comprensivo “A. Criscuolo” e affetto da patologia che ha determinato il riconoscimento della situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, ha impugnato il provvedimento a mezzo del quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente ha riconosciuto al minore soltanto 18 ore di sostegno, a fronte di un orario curricolare di 30 ore.
Il Giudice di primo grado, ha riconosciuto la manifesta fondatezza della domanda di annullamento formulata in ricorso.
Tuttavia, nella regolamentazione delle spese processuali il Giudice tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare, ravvisava i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
Impugnata la sentenza in parte qua l'appellante deduce error in iudicando e in procedendo. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, c.p.a., 91 c.p.c. N. 00896/2025 REG.RIC.
- 26 c.p.a. e 111 comma 6 Cost. – motivazione insufficiente, carente e/o apparente relativamente alla compensazione delle spese di lite.
Lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, in quanto il Tribunale avrebbe disposto la compensazione sulla base di una motivazione del tutto apparente, che nulla aveva a che vedere con le ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che solo avrebbero potuto giustificare una compensazione delle spese legali.
Si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, l'Istituto Comprensivo “A. Criscuolo” per opporsi all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
La statuizione sulla compensazione delle spese legali è erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza stabilito dalla legge e, in particolare, dall'art. 26 c.p.a. e dall'art. 91 c.p.c., richiamato dallo stesso art. 26 c.p.a.
Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, la soccombenza e in tal evenienza non richiede in sentenza un'ampia motivazione, mentre un onere di più specifica motivazione sussiste ove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti.
In particolare, in caso di compensazione delle spese l'onere di motivazione è rinforzato, onde mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. VII, 23 maggio 2025, n. 4519, Cons. St., sez. VII, 18 maggio 2023 n.
4953). N. 00896/2025 REG.RIC.
Orbene, tenendo presenti queste indispensabili premesse in diritto, le ragioni poste dalla sentenza a fondamento della compensazione delle spese di lite, « tenuto anche conto della definizione del giudizio in fase cautelare », non rispettano il predetto onere rinforzato di motivazione gravante sul giudice che decida di compensare le spese, né, più in generale, la regola in base alla quale il giudice gode sì di ampia discrezionalità nel pronunciare sulle spese, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio e di non poter emettere statuizioni abnormi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 25 novembre 2024, n. 9425, Cons. St., sez. IV, 12 luglio
2024, n. 6262, Cons. St., sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201, Cons. St., sez. III, 31 gennaio
2024, n. 950, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2024, n. 274, Cons. St., sez. VI, 20 gennaio
2022, n. 362).
Invero, nel caso di specie l'erroneità della statuizione si rinviene nella circostanza che viene illogicamente valorizzata la velocità del giudizio, resosi necessario per ottenere il bene della vita richiesto, attinente al diritto allo studio e agli aiuti alla disabilità, definito già in sede cautelare solo per effetto dalla solerzia del Giudice.
Ciò, a maggior ragione, tenuto conto del fatto che la domanda risultava manifestamente fondata, circostanza sintomatica di un agere amministrativo non conforme ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A.
Risulta evidente la violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.a. da parte del primo giudice, che ha compensato le spese, nonostante la manifesta fondatezza della domanda.
Si osservi che con l'approvazione dell'art. 17, comma 8-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 ("Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili. La ratio del provvedimento perseguita dal legislatore è stata di consentire alle famiglie con soggetti disabili di N. 00896/2025 REG.RIC.
rivolgersi al T.A.R., nel caso di lesione dei propri diritti, senza dovere sostenere gravosi costi.
L'appello per le assorbenti ragioni sin qui esposte va dunque accolto per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene di liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura di € 1500,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Sempre per il già richiamato principio della soccombenza, devono essere liquidate anche le spese di questo grado del giudizio a carico del Ministero appellato, e in favore degli odierni appellanti, nella misura forfettaria di €2500,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in parziale riforma della sentenza appellata liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura di
€ 1500,00, oltre alle spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore degli odierni appellanti, nella misura forfettaria di €2500,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, N. 00896/2025 REG.RIC.
dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
-OMISSIS- Maria ST, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI Maria ST RT CH
IL SEGRETARIO N. 00896/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.