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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
MORELLI ITALO, Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante 29 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TR0014643 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte si riporta all'accordo conciliativo. Resistente/Appellato: L'Agenzia si riporta all'accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato con servizio telematico in data 25.07.2025 la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, quale procuratore speciale, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Terni al fine di ottenere l'annullamento dell' avviso di accertamento n. 2025TR0014643, notificato dall' Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale Territorio di Terni, in relazione all'immobile di proprietà sito in Amelia identificato catastalmente al Foglio Numero 1.
Nel merito sostiene, l'infondatezza della pretesa, lamentando, difetto di motivazione dell'avviso catastale;
violazione del principio di corrispondenza tra lo stato dei luoghi, il titolo edilizio e il classamento, da cui ne deriva un erroneo inquadramento catastale;
il mancato sopralluogo e contraddittorio.
Conclude con la richiesta di dichiarare nullo l'avviso impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Terni regolarmente costituita in giudizio, comunica che in data 17 ottobre 2025
è stato sottoscritto un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 dalla ricorrente e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Terni in riferimento all'avviso impugnato e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza rilevato che le parti depositano documentazione attestante la definizione agevolata, che pertanto il giudizio è da ritenersi estinto, per intervenuta cessata materia del contendere.
Questa Corte in concerto con quanto richiesto dalle parti, dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere e compensa le spese del grado tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Terni, li 14 gennaio 206. Il Presidente Giovanni Ariolli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARIOLLI GIOVANNI, Presidente
MORELLI ITALO, Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante 29 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TR0014643 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte si riporta all'accordo conciliativo. Resistente/Appellato: L'Agenzia si riporta all'accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato con servizio telematico in data 25.07.2025 la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, quale procuratore speciale, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Terni al fine di ottenere l'annullamento dell' avviso di accertamento n. 2025TR0014643, notificato dall' Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale Territorio di Terni, in relazione all'immobile di proprietà sito in Amelia identificato catastalmente al Foglio Numero 1.
Nel merito sostiene, l'infondatezza della pretesa, lamentando, difetto di motivazione dell'avviso catastale;
violazione del principio di corrispondenza tra lo stato dei luoghi, il titolo edilizio e il classamento, da cui ne deriva un erroneo inquadramento catastale;
il mancato sopralluogo e contraddittorio.
Conclude con la richiesta di dichiarare nullo l'avviso impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate di Terni regolarmente costituita in giudizio, comunica che in data 17 ottobre 2025
è stato sottoscritto un accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 del D.lgs. n. 546/1992 dalla ricorrente e dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Terni in riferimento all'avviso impugnato e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza rilevato che le parti depositano documentazione attestante la definizione agevolata, che pertanto il giudizio è da ritenersi estinto, per intervenuta cessata materia del contendere.
Questa Corte in concerto con quanto richiesto dalle parti, dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere e compensa le spese del grado tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Terni, li 14 gennaio 206. Il Presidente Giovanni Ariolli