Sentenza 30 dicembre 2025
Decreto collegiale 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Ministero dell'Interno
(Prefettura di Milano) sulla richiesta presentata in data 10/01/2025 a mezzo di diffida ad adempiere
nell'ambito della proc. P-MI/L/Q/2023/-OMISSIS-per la convocazione ai fini della stipula del contratto di soggiorno.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 17.6.2025 :
per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta relativo alla pratica p-mi/l/q/2023/-OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. BR NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) -OMISSIS- espone che nel mese di maggio 2024 faceva ingresso in Italia, essendo in possesso di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Milano su richiesta dell'azienda "T-OMISSIS-s.r.l.".
Dopo aver tentato invano di contattare il datore di lavoro per regolarizzare la propria posizione e sottoscrivere il contratto di soggiorno, il ricorrente si era recato presso la Prefettura di Milano, il 9 ottobre 2024, ove veniva invitato a ripresentarsi previo appuntamento.
Il 10 gennaio 2025, il ricorrente, per il tramite di un Avvocato, inoltrava una diffida alla Prefettura, al fine di consentire la stipula del contratto di soggiorno e regolarizzare la propria posizione.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, proponeva il ricorso principale in esame, contestando l’inerzia dell’amministrazione ex art. 117 c.p.a.
Nondimeno, il nulla osta rilasciato al ricorrente era stato revocato dall’Amministrazione con provvedimento del 13 marzo 2025, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti indicato in epigrafe, mediante il quale si deduce la violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 241/90, nonché l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria.
In particolare, si contesta che tale atto non sarebbe stato notificato né al ricorrente, né al suo difensore con conseguente violazione delle garanzie partecipative.
2) Il ricorso introduttivo, avverso il silenzio, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'adozione del provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta.
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., l’azione avverso il silenzio può essere proposta soltanto fintanto che perdura l’inadempimento dell’Amministrazione, deve ritenersi che l’adozione di qualsivoglia provvedimento espresso da parte dell’ente competente determini l’improcedibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
3) Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto.
Il procedimento relativo al rilascio e alla conseguente revoca del visto è disciplinato - a seguito della recente riforma legislativa - dall’art. 4, comma 7-bis, del D.lgs. 286/1998, il quale esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 10-bis della L. 241/1990 ai procedimenti concernenti i visti di ingresso, nonché ai provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto.
Il provvedimento gravato è stato adottato in data 13 marzo 2025, successivamente all’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 4 del D.lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.
Orbene, la novella stabilisce chiaramente che l’art. 10-bis della L. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, né ai rifiuti o alle revoche del permesso di soggiorno derivanti dalla revoca del visto.
Il nulla osta costituisce un atto presupposto indispensabile per il rilascio del visto; ne consegue che, l’omissione del preavviso non si traduce in un profilo di illegittimità, essendo la fattispecie pienamente riconducibile alla disciplina di cui al citato comma 7-bis, per identità di ratio.
Ne deriva che l’Amministrazione non era tenuta a procedere alla comunicazione del preavviso di rigetto.
La parte ricorrente contesta, inoltre, che il provvedimento di revoca è stato notificato ad indirizzi di posta elettronica non riconducibili né al ricorrente, né al suo difensore; nonostante ciò, la Prefettura non avrebbe fornito alcuna prova dell’effettiva riferibilità di tali recapiti al destinatario legittimo.
Le censure non possono essere condivise e la mancata notifica del provvedimento di revoca del nulla osta non vizia l’atto impugnato.
Ciò in quanto lo scopo della notifica, consistente nel porre il destinatario a conoscenza del contenuto dell'atto per lui lesivo, è stato comunque raggiunto, atteso che il ricorrente è venuto a conoscenza del provvedimento di revoca e lo ha impugnato con il ricorso in esame.
Tale esito interpretativo, del resto, collima con il consolidato orientamento, secondo cui “un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di avere raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Peraltro, il principio dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi: per cui, in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 9 settembre 2025, n. 1447).
Pertanto, non sussiste alcuna violazione delle garanzie partecipative, contrariamente a quanto asserito nel ricorso.
Sotto altro profilo, va evidenziato che l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno è stata presentata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 1998 n. 286, nondimeno negli atti difensivi neppure si deduce che l’interessato fosse effettivamente inserito nell’elenco previsto dalla norma citata, come messo in luce dall’Amministrazione.
La procedura disciplinata dall’articolo 23 TUI riguarda programmi di formazione professionale e civico-linguistica dei lavoratori stranieri nei Paesi di origine, approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e solo ai cittadini stranieri effettivamente iscritti e partecipanti a programmi approvati nei Paesi di origine è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato. Pertanto, in assenza di tale presupposto, il nulla osta non può considerarsi validamente rilasciato e la sua revoca deve ritenersi un atto dovuto.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
4) In definitiva, il ricorso principale è improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.
La considerazione delle complessive condizioni di vita riferibili al ricorrente consente di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale;
2) respinge il ricorso per motivi aggiunti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
BR NA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR NA | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.