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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa il giorno 04.06.2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_5 Parte_4 Parte_6
,rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Mariano e Marisa Parte_7
Biasella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Mariano in
Campobasso, in Via Garibaldi n. 48;
RICORRENTI
E
domiciliato in Campobasso, Controparte_1
Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTE- Contumace
Oggetto: carta docente Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09.01.2024, i Sig.ri Parte_1 Parte_2
[...]
,
Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_4 Parte_6 con contratti premettendo di essere dipendenti del Controparte_1 te, adivano il di lavoro a tempo determinato ed ap Tribunale di IS, per chiedere: “1)Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente, ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la "Carta elettronica del docente" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli Anni Scolastici di servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte, per tutte le motivazioni innanzi riportate;
2)Per l'effetto, condannare il
,in persona del CP_2 legale Controparte_1 rappresentante p.t., ad erogare elettronica del d altro equipollente), con le somme già oggetto di maturazione, per ciascun anno Scolastico di servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti;
,in persona del CP_2 3) Condannare, altresì, il Controparte_1 legale giudizio da distra ore dei rappresentante p.t., al paga sottoscritti procuratori antistatari."
Rispettivamente le posizioni dei Sig.ri ricorrenti erano le seguenti:
I.) Parte_1 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,
- nell'a.s. 2021-2022, dal 10.11.2021 al 30.06.2022, presso IIS "Fermi Mattei" di IS;
- nell'a.s. 2022-2023, dal 02.09.2022 al 31-08.2023, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso IO “D'Agnillo” di ON (totale anni tre); II.) Parte_2 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, nell'a.s. 2016-2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017, presso IIS "Patini-Liberatore” di Castel di Sangro;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 18.01.2021 al 24.06.2021, presso IC "Croce" di Pescasseroli;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso ISS “Patini-Liberatore” di Castel
di Sangro;
-nell'a.s. 2022-2023, dal 1.09.2022 al 30.06.2023, presso ISS "Cuoco-Manuppella” di IS.
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 1.09.2023 al 30.06.2024, presso ISS "Cuoco-Manuppella" di IS (totale anni cinque);
III.) ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, Parte_3
- nell'a.s. 2020-2021, dal 18.09.2020 al 30.06.2021, presso CP_3 di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso IO "D'Agnillo” di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 30.06.2024, presso IO Per_1 di RO (totale anni tre); " Parte_4 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, IV.)
- nell'a.s. 2019-2020, dal 23.09.2019 al 30.06.2020, presso CP_3 "di ON;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 31.08.2022, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- nell'a.s. 2022-2023, dal 9.09.2022 al 31.08.2023, presso IO “D'Agnillo" di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
-
1.09.2023 al 31.08.2024, presso IO "D'Agnillo" di ON (totale anni cinque);
V.) Parte_5 presta servizio in favore dell'Amministrazione resistente, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 1.09.2023 al 30.06.2024, CP_3 di ON (totale anno uno).presso
VI.) Parte_6 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,
- nell'a.s. 2018-2019, dal 17.09.2018 al 30.06.2019, presso IIS “Giordano” di RO;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 15.09.2020 al 30.06.2021, presso di ON;
CP_3
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2023, presso IIS "Majorana – Fascitelli” di
IS;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 31.08.2024, presso IIS "Cuoco – Manuppella” di IS (totale anni quattro).
VII.) ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,Parte_7
- nell'a.s. 2018-2019, dal 5.10.2018 al 30.06.2019, presso CP_3_gnillo” di ON;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 17.09.2020 al 30.06.2021, presso IO "D'Agnillo” di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- E' attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 31.08.2024, presso di ON (totale anni quattro). CP_3
, seppur regolarmente citato, non si costituiva alla Il Controparte_1 data odierna, restando contumace.
La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 04.06.2025.
,per la
2. Il ricorso deve essere accolto, per tutti i ricorrenti tranne Parte_1 motivazione che segue.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 corsi di laurea, di
,a laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.". Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4 assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al c
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al [...] secondo le modalità da quest'ultimo individuate, I Controparte_4
,
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico
[...]di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente Controparte_4 inato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_4 di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio."; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che "1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti Controparte_4 attraverso i quali è e degli enti accreditati presso il prevede l'emissione, possibile utilizzare la Carta sec nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7", sub art. 3 che "1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.". La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_4 docente a tempo determinato di tale CP_4 il beneficio rio dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine e la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.";
La Corte ha aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
2. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla Carta docente.
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Invero è che l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo" inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Potrebbero esservi però, motivi oggettivi, che porterebbero ad un diverso trattamento verso soggetto docente;
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Persona_2 e C-
456/09, Persona_3 ; né nel fatto che il datore di la blica a circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una Amminis norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, Persona_4 ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordina causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. È irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo.
Ed infatti, a fronte di una supplenza che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. Inoltre, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). In forma mentis generale, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore.
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).
3. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che la ricorrente risulta ad oggi non cancellato dalle graduatorie di merito, nonché esercente il lavoro di insegnante in continuità con le stesse annualità
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto dei ricorrenti a fruire della Carta docenti, occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessato può unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
4. Ne deriva per l'effetto che la domanda dei ricorrenti ancora interni al sistema scolastico debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto dei medesimi solamente per il periodo provato e documentato nel ricorso stesso con conseguente condanna della parte
,
convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di quanto specificato prima, ogni importo non potrà essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 5. Poiché ha ammesso di non essere più interno al sistema scolastico, e Parte_1 non ha i gato il pregiudizio concreto che sia derivato dal mancato esercizio dell'attività di formazione in detto periodo, la sua domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite tengono conto della serialità dell'argomento trattato, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è rimasta contumace, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere ai procuratori di parte ricorrente la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso dei sig.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 na il CP_4 re dei ric
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- funzionalità di cu
2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari per di € 2500,00, per Parte_3 Parte_2
[...] di € 1500,00, per Parte_4 di € il Parte_6 di €500,00 e per la Parte_7 di € 2000,00 da per Parte_5 decorrente dalla data a Carta stessa;
spe 3) rigetta il ricorso di Parte_1 ne delle 2) condanna parte re spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 1.500,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario.
IS, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa il giorno 04.06.2025 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_5 Parte_4 Parte_6
,rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Mariano e Marisa Parte_7
Biasella ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mario Mariano in
Campobasso, in Via Garibaldi n. 48;
RICORRENTI
E
domiciliato in Campobasso, Controparte_1
Insorti d'Ungheria n. 74, presso L'avvocatura Dello Stato Di Campobasso che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTE- Contumace
Oggetto: carta docente Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09.01.2024, i Sig.ri Parte_1 Parte_2
[...]
,
Parte_5 Parte_7 Parte_3 Parte_4 Parte_6 con contratti premettendo di essere dipendenti del Controparte_1 te, adivano il di lavoro a tempo determinato ed ap Tribunale di IS, per chiedere: “1)Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente, ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la "Carta elettronica del docente" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli Anni Scolastici di servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte, per tutte le motivazioni innanzi riportate;
2)Per l'effetto, condannare il
,in persona del CP_2 legale Controparte_1 rappresentante p.t., ad erogare elettronica del d altro equipollente), con le somme già oggetto di maturazione, per ciascun anno Scolastico di servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, a partire dall'anno Scolastico 2016/2017, come in premessa analiticamente riportati per ciascuno di essi ricorrenti;
,in persona del CP_2 3) Condannare, altresì, il Controparte_1 legale giudizio da distra ore dei rappresentante p.t., al paga sottoscritti procuratori antistatari."
Rispettivamente le posizioni dei Sig.ri ricorrenti erano le seguenti:
I.) Parte_1 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,
- nell'a.s. 2021-2022, dal 10.11.2021 al 30.06.2022, presso IIS "Fermi Mattei" di IS;
- nell'a.s. 2022-2023, dal 02.09.2022 al 31-08.2023, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 22.09.2023 al 30.06.2024, presso IO “D'Agnillo” di ON (totale anni tre); II.) Parte_2 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, nell'a.s. 2016-2017, dal 1.12.2016 al 30.06.2017, presso IIS "Patini-Liberatore” di Castel di Sangro;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 18.01.2021 al 24.06.2021, presso IC "Croce" di Pescasseroli;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso ISS “Patini-Liberatore” di Castel
di Sangro;
-nell'a.s. 2022-2023, dal 1.09.2022 al 30.06.2023, presso ISS "Cuoco-Manuppella” di IS.
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 1.09.2023 al 30.06.2024, presso ISS "Cuoco-Manuppella" di IS (totale anni cinque);
III.) ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, Parte_3
- nell'a.s. 2020-2021, dal 18.09.2020 al 30.06.2021, presso CP_3 di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso IO "D'Agnillo” di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 30.06.2024, presso IO Per_1 di RO (totale anni tre); " Parte_4 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, IV.)
- nell'a.s. 2019-2020, dal 23.09.2019 al 30.06.2020, presso CP_3 "di ON;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 14.09.2020 al 30.06.2021, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 31.08.2022, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- nell'a.s. 2022-2023, dal 9.09.2022 al 31.08.2023, presso IO “D'Agnillo" di ON;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
-
1.09.2023 al 31.08.2024, presso IO "D'Agnillo" di ON (totale anni cinque);
V.) Parte_5 presta servizio in favore dell'Amministrazione resistente, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal 1.09.2023 al 30.06.2024, CP_3 di ON (totale anno uno).presso
VI.) Parte_6 ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,
- nell'a.s. 2018-2019, dal 17.09.2018 al 30.06.2019, presso IIS “Giordano” di RO;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 15.09.2020 al 30.06.2021, presso di ON;
CP_3
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2023, presso IIS "Majorana – Fascitelli” di
IS;
- È attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 31.08.2024, presso IIS "Cuoco – Manuppella” di IS (totale anni quattro).
VII.) ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente,Parte_7
- nell'a.s. 2018-2019, dal 5.10.2018 al 30.06.2019, presso CP_3_gnillo” di ON;
- nell'a.s. 2020-2021, dal 17.09.2020 al 30.06.2021, presso IO "D'Agnillo” di ON;
- nell'a.s. 2021-2022, dal 4.09.2021 al 30.06.2022, presso IO "D'Agnillo" di ON;
- E' attualmente in servizio, per l'a.s. 2023-2024, con contratto a tempo determinato dal
1.09.2023 al 31.08.2024, presso di ON (totale anni quattro). CP_3
, seppur regolarmente citato, non si costituiva alla Il Controparte_1 data odierna, restando contumace.
La causa di natura prettamente documentale è giunta a decisione il giorno 04.06.2025.
,per la
2. Il ricorso deve essere accolto, per tutti i ricorrenti tranne Parte_1 motivazione che segue.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4 corsi di laurea, di
,a laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.". Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_4 assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al c
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al [...] secondo le modalità da quest'ultimo individuate, I Controparte_4
,
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico
[...]di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente Controparte_4 inato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso Controparte_4 di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio."; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che "1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti Controparte_4 attraverso i quali è e degli enti accreditati presso il prevede l'emissione, possibile utilizzare la Carta sec nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7", sub art. 3 che "1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La
Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.". La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_4 docente a tempo determinato di tale CP_4 il beneficio rio dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine e la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.";
La Corte ha aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo deterinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
2. Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla Carta docente.
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Invero è che l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo". Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo" inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. Potrebbero esservi però, motivi oggettivi, che porterebbero ad un diverso trattamento verso soggetto docente;
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015).
La Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Persona_2 e C-
456/09, Persona_3 ; né nel fatto che il datore di la blica a circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una Amminis norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, Persona_4 ); né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordina causa C-393/11).
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. È irrilevante, al fine della corresponsione del bonus in questione, la circostanza che l'impegno orario richiesto sia stato inferiore a limite minimo del 50% del part time previsto per i docenti di ruolo.
Ed infatti, a fronte di una supplenza che si è protratta per oltre 180 giorni fino alla fine delle attività didattiche, e che dunque viene parificata all'intero anno scolastico ai sensi dell'art. 11 comma 14 del D. lgs. 124/1999, si ritiene che le esigenze di formazione del docente a tempo determinato siano state le medesime dei docenti di ruolo o dei docenti con un numero di ore di insegnamento maggiore, dovendo l'amministrazione curare anche in tale caso un'adeguata qualità dell'insegnamento fornito agli utenti. Inoltre, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). In forma mentis generale, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore.
Peraltro, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi. Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali - quelli interessati da supplenze di breve periodo - il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere (così in Trib. Milano, 5 aprile 2023, n. 1208).
3. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente, essendo un beneficio che può essere corrisposto solo in forma specifica quale oggetto di domanda di adempimento, non sia più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa, in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Peraltro, è stato provato che la ricorrente risulta ad oggi non cancellato dalle graduatorie di merito, nonché esercente il lavoro di insegnante in continuità con le stesse annualità
Allo stesso modo, non rileva la circostanza che il ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso, poiché la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto dei ricorrenti a fruire della Carta docenti, occorre osservare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto l'interessato può unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono, peraltro, essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre
2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
4. Ne deriva per l'effetto che la domanda dei ricorrenti ancora interni al sistema scolastico debba trovare accoglimento, ed accertato il diritto dei medesimi solamente per il periodo provato e documentato nel ricorso stesso con conseguente condanna della parte
,
convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione impresso dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). In ragione di quanto specificato prima, ogni importo non potrà essere maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 5. Poiché ha ammesso di non essere più interno al sistema scolastico, e Parte_1 non ha i gato il pregiudizio concreto che sia derivato dal mancato esercizio dell'attività di formazione in detto periodo, la sua domanda deve essere rigettata.
6. Le spese di lite tengono conto della serialità dell'argomento trattato, e della circostanza che l'amministrazione resistente si è rimasta contumace, si stima equo condannare tale amministrazione a rifondere ai procuratori di parte ricorrente la metà delle spese processuali, con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di IS, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso dei sig.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 na il CP_4 re dei ric
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- funzionalità di cu
2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari per di € 2500,00, per Parte_3 Parte_2
[...] di € 1500,00, per Parte_4 di € il Parte_6 di €500,00 e per la Parte_7 di € 2000,00 da per Parte_5 decorrente dalla data a Carta stessa;
spe 3) rigetta il ricorso di Parte_1 ne delle 2) condanna parte re spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in euro 1.500,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore antistatario.
IS, 10.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Elvira Puleio