Art. 7. Commissione straordinaria
E' istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed e' composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianita' di nomina non inferiore a 4 anni.
E' istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale.
La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed e' composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianita' di nomina non inferiore a 4 anni.