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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
SA IN, RE
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 607/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento iscrizione ipotecaria. Con vittoria di spese a favore difensore antistatario.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) in data 27.06.25 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, Foro di Roma in forza di procura ex art. 83 c.p.c. in atti, presso il di cui studio in Indirizzo_1 KM 17.600, Roma eleggeva domicilio e presso il quale dichiarava di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
Agenzia Entrate-ON e Agenzia delle Entrate, avverso l'atto di iscrizione ipotecaria del 13-05-2011 inerenti le seguenti cartelle sottese:
- n. 10220040026403413000;
- n. 10220110038345488000;
- n. 10220120033907957000;
- n. 10220130023999190000.
Parte ricorrente ut sopra difesa e rappresentata depositava una corposa memoria con la quale eccepiva
1) Violazione degli artt. 2,3,23,24,53 e 97 Cost., nonché la violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione
Europea Dei Diritti Dell' Uomo;
2) Violazione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c.;
3) Errata applicazione dell'art 30 DPR 602/1973 per l'illegittimità delle somme pretese a titoli di interessi ed indicati nelle cartelle di pagamento;
4) Violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. sulle notificazioni delle cartelle;
5) Estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art 2948 c.c.
6) Intervenuto silenzio assenso ai sensi della L. 228/212 co 537-540;
7) Avvenuto pagamento delle somme richieste;
8) Illegittima proroga dei termini di accertamento. A conclusione dell'atto depositato chiedeva a questa Corte:
- nel merito il suo accoglimento integrale e per questo annullare i provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, ovvero il suo accoglimento parziale e per questo annullare le sanzioni gli interessi addebitati.
- in ogni caso voler rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati.
- in via gradata la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte.
Con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in data 24.09.2025 l'Agenzia delle Entrate-ON con sede in Roma alla Indirizzo_2
, codice fisc. e p. iva P.IVA_1, in persona della Dott.ssa Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Contenzioso Sardegna, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate -
ON, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza dell'art. 1 comma 8 del DL n. 193/2016
(conv. con L. n. 225/2016), della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 193/2016
(conv. con L. n. 225/2016) dal Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate ON in data 17/12/18, dall'Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) – PEC: Email_3) con studio in Roma alla Indirizzo_3, presso cui è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura apposta in calce all'atto depositato.
Con proprie controdeduzioni l'ADER in via preliminare ed assorbente, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso essendo lo stesso tardivo in quanto tutte le pretese doglianze sono riferite a presunti vizi delle cartelle di pagamento di cui la ricorrente ha ricevuto rituale notifica e ha comunque avuto conoscenza a seguito della notificazione di numerosi successivi atti della riscossione.
Eccepiva ritenendola infondata e inammissibile l'eccezione della prescrizione stante l'intervenuto consolidamento della pretesa tributaria, per effetto della omessa impugnazione dei numerosi atti prodromici di cui diversi di essi atti di intimazione di pagamento e interruttivi dei termini e la omessa eccezione entro il termine decadenziale previsto. Infondate ed inammissibili anche le altre doglianze di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte previo rigetto in via cautelare della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nel merito in via principale rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Si costituiva altresì in giudizio il 24.09.2025 anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Anche l'ADE con proprie controdeduzioni riteneva il ricorso non meritevole di essere accolto. Per i motivi indicati ai numeri 1,2,3,4 e 10 del ricorso di parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 18
D. Lgs. 546/1992 a causa della mancata indicazione e / o assoluta incertezza e genericità dei motivi specifici dell'impugnazione.
Per le altre doglianze eccepiva che l'atto impugnato è un atto di competenza del solo ente incaricato della
ON e, pertanto, non poteva che rinviare al contenuto della costituzione in giudizio e alla documentazione depositata dall'Agente della ON il quale, con riferimento ad essi, risulta unico soggetto passivo legittimato a contraddire. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso infondato e per questo deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria impugnata risulta adottata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ed iscritta con atto del 13.05.2011 a fronte di cartelle e debiti tributari divenuti definitivi e non impugnati.
L'Agente della ON ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, comprovandone la rituale formazione e la riferibilità alla ricorrente.
Deve ricordarsi che l'iscrizione ipotecaria costituisce atto di garanzia e non di espropriazione forzata, legittimamente adottabile in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, senza necessità di preventiva intimazione di pagamento, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
V'è di più nella fattispecie trattasi di un atto consolidato da numerosi atti di intimazione di pagamento interruttivi dei termini dei quali alla pari della notifiche delle cartelle solo oggi la ricorrente ne eccepisce la mancata notifica e ne ravvisa la loro conoscenza.
2. Sull'eccepita nullità delle notifiche
L'eccezione è infondata.
L'Agente della riscossione ha fornito idonea prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, mediante produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento, conformi alle disposizioni degli artt. 137 e ss. c.p.c.
La ricorrente, a fronte di tale produzione, non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa limitandosi semplicemente a un semplice riporto discorsivo.
3. Sulla dedotta prescrizione dei crediti
La ricorrente si è limitata ad affermare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., senza indicare con precisione le date di notifica delle singole cartelle né dimostrare l'assenza dei numerosi atti interruttivi come già anticipato al punto 1 e precisamente:
-Avviso Intimazione di pagamento n. 10220139006452213000 notificato in data 23/08/2013,
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220139006455445000 notificato in data 23/08/2013,
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220179000130460000 notificato in data 25/02/2017;
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220179006373285000 notificato in data 22/01/2018,;
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220219001905876000 notificato in data 19/02/2022; -Avviso Intimazione di pagamento n. 10220249003966377000 notificato in data 30/01/2025.
Consolidato orientamento della Corte di Cassazione, asserisce che l'eccezione di prescrizione, deve essere specificamente allegata e circostanziata, con l'indicazione delle date di notifica dei titoli e del decorso del termine prescrizionale, non potendo il giudice supplire alle carenze difensive della parte (cfr. Cass. civ., sez.
V, n. 12263/2019; Cass. civ., sez. VI-5, n. 19969/2018).
Va anche detto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei crediti tributari è soggetta a interruzione a seguito di atti idonei, quali intimazioni di pagamento, solleciti o atti cautelari,
Pertanto, avendo l'Agente della ON documentato l'esistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, ne consegue che l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente ex art. 2697
c.c. non risulta assolto avendo solo eccepito di non aver mai ricevuto nessuno atto. Per questo anche questa eccezione di prescrizione non può essere accolta.
4. Sulle ulteriori censure (interessi, silenzio-assenso, pagamento)
Anche le ulteriori doglianze risultano generiche e non supportate da idonea prova documentale.
In particolare:
la contestazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973 non è accompagnata da alcuna dimostrazione di errata quantificazione;
l'invocato silenzio-assenso ex L. n. 228/2012 non risulta applicabile alla fattispecie in esame;
l'asserito pagamento delle somme richieste non è stato comprovato mediante idonea documentazione.
5. Sulle dedotte violazioni costituzionali
Le censure di illegittimità costituzionale risultano manifestamente infondate e formulate in modo astratto, senza indicazione di uno specifico contrasto tra le norme applicate e i parametri costituzionali evocati.
Per tutte queste ragioni, assorbita ogni ulteriore doglianza la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 1.500,00 a favore di ciascun ente convenuto.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
SA IN, RE
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 607/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento iscrizione ipotecaria. Con vittoria di spese a favore difensore antistatario.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorso con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) in data 27.06.25 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, Foro di Roma in forza di procura ex art. 83 c.p.c. in atti, presso il di cui studio in Indirizzo_1 KM 17.600, Roma eleggeva domicilio e presso il quale dichiarava di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
Agenzia Entrate-ON e Agenzia delle Entrate, avverso l'atto di iscrizione ipotecaria del 13-05-2011 inerenti le seguenti cartelle sottese:
- n. 10220040026403413000;
- n. 10220110038345488000;
- n. 10220120033907957000;
- n. 10220130023999190000.
Parte ricorrente ut sopra difesa e rappresentata depositava una corposa memoria con la quale eccepiva
1) Violazione degli artt. 2,3,23,24,53 e 97 Cost., nonché la violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione
Europea Dei Diritti Dell' Uomo;
2) Violazione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c.;
3) Errata applicazione dell'art 30 DPR 602/1973 per l'illegittimità delle somme pretese a titoli di interessi ed indicati nelle cartelle di pagamento;
4) Violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. sulle notificazioni delle cartelle;
5) Estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art 2948 c.c.
6) Intervenuto silenzio assenso ai sensi della L. 228/212 co 537-540;
7) Avvenuto pagamento delle somme richieste;
8) Illegittima proroga dei termini di accertamento. A conclusione dell'atto depositato chiedeva a questa Corte:
- nel merito il suo accoglimento integrale e per questo annullare i provvedimenti impugnati per tutte le motivazioni esposte, ovvero il suo accoglimento parziale e per questo annullare le sanzioni gli interessi addebitati.
- in ogni caso voler rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati.
- in via gradata la regolamentazione delle spese di lite e la liquidazione del danno in via equitativa, per tutte le ragioni esposte.
Con vittoria di spese in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in data 24.09.2025 l'Agenzia delle Entrate-ON con sede in Roma alla Indirizzo_2
, codice fisc. e p. iva P.IVA_1, in persona della Dott.ssa Nominativo_1 in qualita' di Responsabile Contenzioso Sardegna, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_2
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da Agenzia delle Entrate -
ON, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza dell'art. 1 comma 8 del DL n. 193/2016
(conv. con L. n. 225/2016), della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DL n. 193/2016
(conv. con L. n. 225/2016) dal Comitato di Gestione della Agenzia delle Entrate ON in data 17/12/18, dall'Avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) – PEC: Email_3) con studio in Roma alla Indirizzo_3, presso cui è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura apposta in calce all'atto depositato.
Con proprie controdeduzioni l'ADER in via preliminare ed assorbente, eccepiva l'inammissibilità dell'avverso ricorso essendo lo stesso tardivo in quanto tutte le pretese doglianze sono riferite a presunti vizi delle cartelle di pagamento di cui la ricorrente ha ricevuto rituale notifica e ha comunque avuto conoscenza a seguito della notificazione di numerosi successivi atti della riscossione.
Eccepiva ritenendola infondata e inammissibile l'eccezione della prescrizione stante l'intervenuto consolidamento della pretesa tributaria, per effetto della omessa impugnazione dei numerosi atti prodromici di cui diversi di essi atti di intimazione di pagamento e interruttivi dei termini e la omessa eccezione entro il termine decadenziale previsto. Infondate ed inammissibili anche le altre doglianze di parte ricorrente.
Concludeva chiedendo a questa On.le Corte previo rigetto in via cautelare della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, nel merito in via principale rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile e/o comunque infondato. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Si costituiva altresì in giudizio il 24.09.2025 anche l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Anche l'ADE con proprie controdeduzioni riteneva il ricorso non meritevole di essere accolto. Per i motivi indicati ai numeri 1,2,3,4 e 10 del ricorso di parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 18
D. Lgs. 546/1992 a causa della mancata indicazione e / o assoluta incertezza e genericità dei motivi specifici dell'impugnazione.
Per le altre doglianze eccepiva che l'atto impugnato è un atto di competenza del solo ente incaricato della
ON e, pertanto, non poteva che rinviare al contenuto della costituzione in giudizio e alla documentazione depositata dall'Agente della ON il quale, con riferimento ad essi, risulta unico soggetto passivo legittimato a contraddire. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Sassari, sez. 2, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso infondato e per questo deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
1. Sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria impugnata risulta adottata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ed iscritta con atto del 13.05.2011 a fronte di cartelle e debiti tributari divenuti definitivi e non impugnati.
L'Agente della ON ha prodotto in giudizio le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, comprovandone la rituale formazione e la riferibilità alla ricorrente.
Deve ricordarsi che l'iscrizione ipotecaria costituisce atto di garanzia e non di espropriazione forzata, legittimamente adottabile in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, senza necessità di preventiva intimazione di pagamento, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
V'è di più nella fattispecie trattasi di un atto consolidato da numerosi atti di intimazione di pagamento interruttivi dei termini dei quali alla pari della notifiche delle cartelle solo oggi la ricorrente ne eccepisce la mancata notifica e ne ravvisa la loro conoscenza.
2. Sull'eccepita nullità delle notifiche
L'eccezione è infondata.
L'Agente della riscossione ha fornito idonea prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, mediante produzione delle relate e degli avvisi di ricevimento, conformi alle disposizioni degli artt. 137 e ss. c.p.c.
La ricorrente, a fronte di tale produzione, non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa limitandosi semplicemente a un semplice riporto discorsivo.
3. Sulla dedotta prescrizione dei crediti
La ricorrente si è limitata ad affermare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., senza indicare con precisione le date di notifica delle singole cartelle né dimostrare l'assenza dei numerosi atti interruttivi come già anticipato al punto 1 e precisamente:
-Avviso Intimazione di pagamento n. 10220139006452213000 notificato in data 23/08/2013,
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220139006455445000 notificato in data 23/08/2013,
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220179000130460000 notificato in data 25/02/2017;
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220179006373285000 notificato in data 22/01/2018,;
- Avviso Intimazione di pagamento n. 10220219001905876000 notificato in data 19/02/2022; -Avviso Intimazione di pagamento n. 10220249003966377000 notificato in data 30/01/2025.
Consolidato orientamento della Corte di Cassazione, asserisce che l'eccezione di prescrizione, deve essere specificamente allegata e circostanziata, con l'indicazione delle date di notifica dei titoli e del decorso del termine prescrizionale, non potendo il giudice supplire alle carenze difensive della parte (cfr. Cass. civ., sez.
V, n. 12263/2019; Cass. civ., sez. VI-5, n. 19969/2018).
Va anche detto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dei crediti tributari è soggetta a interruzione a seguito di atti idonei, quali intimazioni di pagamento, solleciti o atti cautelari,
Pertanto, avendo l'Agente della ON documentato l'esistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale, ne consegue che l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente ex art. 2697
c.c. non risulta assolto avendo solo eccepito di non aver mai ricevuto nessuno atto. Per questo anche questa eccezione di prescrizione non può essere accolta.
4. Sulle ulteriori censure (interessi, silenzio-assenso, pagamento)
Anche le ulteriori doglianze risultano generiche e non supportate da idonea prova documentale.
In particolare:
la contestazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973 non è accompagnata da alcuna dimostrazione di errata quantificazione;
l'invocato silenzio-assenso ex L. n. 228/2012 non risulta applicabile alla fattispecie in esame;
l'asserito pagamento delle somme richieste non è stato comprovato mediante idonea documentazione.
5. Sulle dedotte violazioni costituzionali
Le censure di illegittimità costituzionale risultano manifestamente infondate e formulate in modo astratto, senza indicazione di uno specifico contrasto tra le norme applicate e i parametri costituzionali evocati.
Per tutte queste ragioni, assorbita ogni ulteriore doglianza la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 1.500,00 a favore di ciascun ente convenuto.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau