Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 30
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità dell'iscrizione ipotecaria

    L'iscrizione ipotecaria è un atto di garanzia, non di espropriazione, legittimamente adottabile in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile. La ricorrente ha avuto conoscenza di numerosi atti interruttivi dei termini.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle

    L'Agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, e la ricorrente non ha dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La ricorrente non ha indicato con precisione le date di notifica delle cartelle né dimostrato l'assenza di atti interruttivi. L'Agente della ON ha documentato l'esistenza di atti idonei a interrompere il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Illegittima proroga dei termini di accertamento

    La doglianza è generica e non supportata da idonea prova documentale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2,3,23,24,53 e 97 Cost., nonché degli artt. 6 e 8 della Convenzione Europea Dei Diritti Dell' Uomo

    Le censure di illegittimità costituzionale risultano manifestamente infondate e formulate in modo astratto, senza indicazione di uno specifico contrasto con i parametri costituzionali evocati.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c.

    L'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente ex art. 2697 c.c. non risulta assolto.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art 30 DPR 602/1973 per l'illegittimità delle somme pretese a titoli di interessi

    La contestazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973 non è accompagnata da alcuna dimostrazione di errata quantificazione.

  • Rigettato
    Silenzio assenso ai sensi della L. 228/212 co 537-540

    L'invocato silenzio-assenso ex L. n. 228/2012 non risulta applicabile alla fattispecie in esame.

  • Rigettato
    Avvenuto pagamento delle somme richieste

    L'asserito pagamento delle somme richieste non è stato comprovato mediante idonea documentazione.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art 30 DPR 602/1973 per l'illegittimità delle somme pretese a titoli di interessi

    La contestazione degli interessi ex art. 30 D.P.R. n. 602/1973 non è accompagnata da alcuna dimostrazione di errata quantificazione.

  • Rigettato
    Richiesta di regolamentazione spese e liquidazione danno

    Il ricorso è stato rigettato, pertanto la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa non può essere accolta. Le spese processuali sono a carico della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 30
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari
    Numero : 30
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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