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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile, 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 RUOL.515/2024 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/000515 CUT 2022
- RUOLO n. 2024/000515 CUT 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'agente della Riscossione la cartella di pagamento n. n. 29120240004480226, notificata a mezzo pec il 03/04/2024 e il ruolo n. 515/2024 con i quali veniva intimato il pagamento complessivo di € 1.202,38 a titolo di omesso pagamento contributo unificato – Invito al pagamento RG 24396 notificato in data 28/10/2022.
Il ricorrente ha affidato l'impugnazione del ricorso con i seguenti motivi:
1) Invalidità insanabile titolo esecutivo. Illegittimità iscrizione e formazione ruolo esattoriale.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato.
3) Richiesta produzione documentale ex at. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia. Disconoscimento ex art. 2712 e 2719 c.c. Inadempimento. Adozione ordinanza ex art. 22, 5° comma, D. Lgs. 546/92. Omessa prova contestata notificazione.:
4) Insussistenza pretesa creditoria;
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 lett. c) DPR 602/1973.
Per i superiori motivi il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L'agente della Riscossione si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali ha controdedotto in merito alla regolarità della notificazione dell'atto impugnato, contestando le altre eccezioni formulate da parte ricorrente, concludendo per la legittimità della procedura di riscossione e per il rigetto del ricorso, col favore delle spese del giudizio.
Si costituiva, con intervento volontario, l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che insisteva per il rigetto del ricorso stante la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria integrativa parte ricorrente rilevava la inammissibilità della costituzione in giudizio di DE indicando articolati motivi in cui ritiene contestabile la procura allegata dall'ente resistente.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 27 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Ancora preliminarmente viene disattesa le eccezioni indicate nella memoria integrativa di parte ricorrente in cui eccepisce essersi formata la inammissibilità della costituzione in giudizio di DE, attesa l'ammissibilità della procura che legittimano la regolarità del contraddittorio.
Nel merito dei motivi indicati nel ricorso introduttivo, si rileva che la dedotta invalidità dei titoli esecutivi per violazione degli artt. 16 e 248 DPR n. 115/2002 e insussistenza della pretesa creditoria, rilievi di cui ai numeri
1) e 5) non sono meritevoli di accoglimento.
La segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ha versato in atti la prova della regolare notifica degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo, avvenuta in perfetta aderenza alle disposizioni di cui al DPR n. 115/2002, decidendo che decadono le eccezioni formulate con i detti rilievi.
Osserva che il contributo unificato è dovuto per legge, per ciascun grado del giudizio e sul presupposto dell'azione giurisdizionale promossa, ai sensi degli artt. 9 e 14 DPR n. 115/2002, e controparte non può negare di avere instaurato controversia in Cassazione, a seguito della quale non ha assolto al pagamento del contributo dovuto ed in relazione al quale, fino ad oggi, non ha fornito prova contraria.
Lamenta il ricorrente con il terzo motivo, la mancata produzione documentale ex at. 26, comma 5, DPR
602/73 con cui chiede disporsi l'adozione di ordinanza ex art. 22, 5° comma, D. Lgs. 546/92 essendo omessa la prova contestata di notificazione. Sul punto il Giudice ritiene tale eccezione irrilevante, perché il ricorrente si è regolarmente opposto e quindi era chiara ed individuata la notifica sull'atto successivamente opposto.
Con ultimo motivo si oppone la violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 lett. c) DPR 602/1973.
La regolare notifica degli atti presupposti alla cartella oggi impugnata, determina l'infondatezza anche di tale ultimo rilievo, avendo certamente comportato l'interruzione dei termini prescrizionali.
Sul punto si osserva che per il contributo unificato opera la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.
c., come confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2999/2022, in considerazione della sua
“natura di obbligazione tributaria”.
Con riguardo alle sanzioni opera, invece, la prescrizione quinquennale ex art. 20 D.Lgs n. 472/1997, il cui comma 1 stabilisce, altresì, che “entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17 comma 3.”
Il rinvio alle disposizioni sopra indicate è determinato dall'assenza di specifiche previsioni contenute nel
DPR n. 115/2002 con riguardo alla prescrizione del diritto alla riscossione sia del contributo unificato sia delle sanzioni.
Pertanto, enunciate le norme di riferimento e considerate le date di notifica degli atti presupposti (invito al pagamento il 28.10.2022 – sanzioni il 12.05.2023), la data di esecutività del ruolo (4.12.2023), la data di notifica della cartella (3.04.2024), ne discende che nessun credito, vantato da questo Ufficio risulta prescritto,
e che nessun termine decadenziale da parte del Concessionario può dirsi maturato.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 450,00, oltre accessori in solido tra il difensore dell'agente della riscossione, dichiaratosi antistatario e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Giustizia Tributaria Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Cosi deciso in Agrigento, 27 Novembre 2025.
Il GIUDICE Monocratico
RE RI PP
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2150/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via Mariano Stabile, 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 RUOL.515/2024 2024
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240004480226 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/000515 CUT 2022
- RUOLO n. 2024/000515 CUT 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'agente della Riscossione la cartella di pagamento n. n. 29120240004480226, notificata a mezzo pec il 03/04/2024 e il ruolo n. 515/2024 con i quali veniva intimato il pagamento complessivo di € 1.202,38 a titolo di omesso pagamento contributo unificato – Invito al pagamento RG 24396 notificato in data 28/10/2022.
Il ricorrente ha affidato l'impugnazione del ricorso con i seguenti motivi:
1) Invalidità insanabile titolo esecutivo. Illegittimità iscrizione e formazione ruolo esattoriale.
2) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente dell'atto prodromico. Invalidità insanabile del titolo esecutivo impugnato.
3) Richiesta produzione documentale ex at. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia. Disconoscimento ex art. 2712 e 2719 c.c. Inadempimento. Adozione ordinanza ex art. 22, 5° comma, D. Lgs. 546/92. Omessa prova contestata notificazione.:
4) Insussistenza pretesa creditoria;
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 lett. c) DPR 602/1973.
Per i superiori motivi il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L'agente della Riscossione si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali ha controdedotto in merito alla regolarità della notificazione dell'atto impugnato, contestando le altre eccezioni formulate da parte ricorrente, concludendo per la legittimità della procedura di riscossione e per il rigetto del ricorso, col favore delle spese del giudizio.
Si costituiva, con intervento volontario, l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, che insisteva per il rigetto del ricorso stante la legittimità dell'atto impugnato.
Con memoria integrativa parte ricorrente rilevava la inammissibilità della costituzione in giudizio di DE indicando articolati motivi in cui ritiene contestabile la procura allegata dall'ente resistente.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 27 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Ancora preliminarmente viene disattesa le eccezioni indicate nella memoria integrativa di parte ricorrente in cui eccepisce essersi formata la inammissibilità della costituzione in giudizio di DE, attesa l'ammissibilità della procura che legittimano la regolarità del contraddittorio.
Nel merito dei motivi indicati nel ricorso introduttivo, si rileva che la dedotta invalidità dei titoli esecutivi per violazione degli artt. 16 e 248 DPR n. 115/2002 e insussistenza della pretesa creditoria, rilievi di cui ai numeri
1) e 5) non sono meritevoli di accoglimento.
La segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, ha versato in atti la prova della regolare notifica degli atti propedeutici all'iscrizione a ruolo, avvenuta in perfetta aderenza alle disposizioni di cui al DPR n. 115/2002, decidendo che decadono le eccezioni formulate con i detti rilievi.
Osserva che il contributo unificato è dovuto per legge, per ciascun grado del giudizio e sul presupposto dell'azione giurisdizionale promossa, ai sensi degli artt. 9 e 14 DPR n. 115/2002, e controparte non può negare di avere instaurato controversia in Cassazione, a seguito della quale non ha assolto al pagamento del contributo dovuto ed in relazione al quale, fino ad oggi, non ha fornito prova contraria.
Lamenta il ricorrente con il terzo motivo, la mancata produzione documentale ex at. 26, comma 5, DPR
602/73 con cui chiede disporsi l'adozione di ordinanza ex art. 22, 5° comma, D. Lgs. 546/92 essendo omessa la prova contestata di notificazione. Sul punto il Giudice ritiene tale eccezione irrilevante, perché il ricorrente si è regolarmente opposto e quindi era chiara ed individuata la notifica sull'atto successivamente opposto.
Con ultimo motivo si oppone la violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 lett. c) DPR 602/1973.
La regolare notifica degli atti presupposti alla cartella oggi impugnata, determina l'infondatezza anche di tale ultimo rilievo, avendo certamente comportato l'interruzione dei termini prescrizionali.
Sul punto si osserva che per il contributo unificato opera la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.
c., come confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2999/2022, in considerazione della sua
“natura di obbligazione tributaria”.
Con riguardo alle sanzioni opera, invece, la prescrizione quinquennale ex art. 20 D.Lgs n. 472/1997, il cui comma 1 stabilisce, altresì, che “entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17 comma 3.”
Il rinvio alle disposizioni sopra indicate è determinato dall'assenza di specifiche previsioni contenute nel
DPR n. 115/2002 con riguardo alla prescrizione del diritto alla riscossione sia del contributo unificato sia delle sanzioni.
Pertanto, enunciate le norme di riferimento e considerate le date di notifica degli atti presupposti (invito al pagamento il 28.10.2022 – sanzioni il 12.05.2023), la data di esecutività del ruolo (4.12.2023), la data di notifica della cartella (3.04.2024), ne discende che nessun credito, vantato da questo Ufficio risulta prescritto,
e che nessun termine decadenziale da parte del Concessionario può dirsi maturato.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 450,00, oltre accessori in solido tra il difensore dell'agente della riscossione, dichiaratosi antistatario e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Giustizia Tributaria Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Cosi deciso in Agrigento, 27 Novembre 2025.
Il GIUDICE Monocratico
RE RI PP
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