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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25739/2022 promossa da:
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (C.F. CodiceFiscale_2
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. P.IVA_1
NO CA del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Siracusa, Via Adda n. 33/c; opponente contro
(C.F. , in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
CO PE del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Milano, Piazza della Repubblica n. 9; opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
unica parte ad aver depositato le note scritte ex art. 127 ter Controparte_1 c.p.c. all'udienza cartolare del 16.4.2024, ha precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 4 “Nel merito: rigettare perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal signor al decreto ingiuntivo n. 8069/2022 – Parte_1 R.G. n. 7946/2022 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la Controparte_1 somma di € 19.500,36= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 da quando dovuti al saldo effettivo. In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., CP_3 l'esibizione dei documenti attesta mi di gas rilevati per i mesi oggetto delle fatture azionate (novembre 2019-settembre 2021) e/o per l'intero periodo di fornitura (dal 23/10/2017 al 15/09/2017) presso il PDR 00882611746369. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di gas naturale con nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 ha instato per la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di € 19.500,36, a titolo di corrispettivi contrattuali, così come indicato nelle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione , contestando la correttezza dei Parte_1 consumi fatturati in quanto, in tesi, non “effettivi” e comunque, sempre in tesi, sproporzionati rispetto all'utilizzo “domestico” del gas indicato nelle fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
La causa, concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata assegnata a questa giudicante in data 24.2.2025,
e, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 4 all'udienza del 16.4.2025 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
Premesso, infatti, che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001), deve osservarsi che l'opposta, mediante la produzione in giudizio del contratto di somministrazione inter partes (doc.
1), delle fatture via via emesse nel corso del rapporto, contenenti l'analitica indicazione del PDR, dei dati di consumo e delle tariffe applicate (doc. 2), nonché delle fatture di trasporto dell'energia e dei dati di lettura emessi dalla società distributrice ossia dal soggetto terzo a ciò Controparte_4 deputato dalla normativa di settore (docc. 4, 5 e 7) – documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dall'opponente – ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
A fronte di ciò, parte opponente, la quale non ha neppure depositato le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ha completamente omesso di sollevare specifiche contestazioni sia in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di gas da parte di all'esistenza di Controparte_1 eventuali difetti di funzionamento del contatore ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, sia rispetto alla pagina 3 di 4 correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti con il ricorso monitorio. E dovendosi ancora rilevare come, nel contesto allegativo e probatorio sopra richiamato, gli invero generici rilievi dell'opponente risultino, di per sé soli e per come allegati, assolutamente inidonei a paralizzare la pretesa creditoria della somministrante.
Pertanto, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da Parte_1 va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 8069/2022 del 10.5.2022);
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 8.7.2025
La Giudice
NC NI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NC NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25739/2022 promossa da:
(C.F. ), quale titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (C.F. CodiceFiscale_2
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. P.IVA_1
NO CA del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Siracusa, Via Adda n. 33/c; opponente contro
(C.F. , in persona del procuratore Dott. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_2
CO PE del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in Milano, Piazza della Repubblica n. 9; opposta
Oggetto: somministrazione;
Conclusioni:
unica parte ad aver depositato le note scritte ex art. 127 ter Controparte_1 c.p.c. all'udienza cartolare del 16.4.2024, ha precisato le conclusioni come segue:
pagina 1 di 4 “Nel merito: rigettare perché infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal signor al decreto ingiuntivo n. 8069/2022 – Parte_1 R.G. n. 7946/2022 emesso dal Tribunale di Milano, confermandolo integralmente ovvero condannare l'opponente a pagare a la Controparte_1 somma di € 19.500,36= o la maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 da quando dovuti al saldo effettivo. In via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., CP_3 l'esibizione dei documenti attesta mi di gas rilevati per i mesi oggetto delle fatture azionate (novembre 2019-settembre 2021) e/o per l'intero periodo di fornitura (dal 23/10/2017 al 15/09/2017) presso il PDR 00882611746369. Con il favore delle spese e dei compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di gas naturale con nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1 ha instato per la condanna di quest'ultimo al pagamento in proprio favore della somma di € 19.500,36, a titolo di corrispettivi contrattuali, così come indicato nelle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione , contestando la correttezza dei Parte_1 consumi fatturati in quanto, in tesi, non “effettivi” e comunque, sempre in tesi, sproporzionati rispetto all'utilizzo “domestico” del gas indicato nelle fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
La causa, concessa in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata assegnata a questa giudicante in data 24.2.2025,
e, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione pagina 2 di 4 all'udienza del 16.4.2025 (udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
Premesso, infatti, che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001), deve osservarsi che l'opposta, mediante la produzione in giudizio del contratto di somministrazione inter partes (doc.
1), delle fatture via via emesse nel corso del rapporto, contenenti l'analitica indicazione del PDR, dei dati di consumo e delle tariffe applicate (doc. 2), nonché delle fatture di trasporto dell'energia e dei dati di lettura emessi dalla società distributrice ossia dal soggetto terzo a ciò Controparte_4 deputato dalla normativa di settore (docc. 4, 5 e 7) – documentazione non contestata nella sua efficacia rappresentativa dall'opponente – ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo della pretesa creditoria vantata in giudizio.
A fronte di ciò, parte opponente, la quale non ha neppure depositato le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., ha completamente omesso di sollevare specifiche contestazioni sia in ordine all'effettiva esecuzione della somministrazione di gas da parte di all'esistenza di Controparte_1 eventuali difetti di funzionamento del contatore ovvero alla rispondenza dei dati rilevati dal contatore rispetto agli importi fatturati, sia rispetto alla pagina 3 di 4 correttezza e congruità dei corrispettivi richiesti con il ricorso monitorio. E dovendosi ancora rilevare come, nel contesto allegativo e probatorio sopra richiamato, gli invero generici rilievi dell'opponente risultino, di per sé soli e per come allegati, assolutamente inidonei a paralizzare la pretesa creditoria della somministrante.
Pertanto, per tutto quanto detto, l'opposizione proposta da Parte_1 va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto (d.i. n. 8069/2022 del 10.5.2022);
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 8.7.2025
La Giudice
NC NI
pagina 4 di 4