Art. 11.
Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul pubblico registro, venga domandata l'iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel numero 1 dell'art. 6 del presente decreto:
1° il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore;
2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;
3° l'ammontare della somma dovuta;
4° gli interessi che il credito produce;
5° il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.
L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del pubblico registro all'uopo riservata. Il funzionario dell'A. C.
I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.
Indica altresi' la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell' art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.
Gli atti che danno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione del privilegio nel pubblico registro automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato. ((2))
Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 luglio 1929, n. 1158 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli, risultanti da privata scrittura, sono soggetti ad una tassa graduale di bollo in ragione di L. 2 per ogni 1000 lire di eredito privilegiato. La tassa sostituisce quella di registro, stabilita [...] dall' art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ".
Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul pubblico registro, venga domandata l'iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel numero 1 dell'art. 6 del presente decreto:
1° il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore;
2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;
3° l'ammontare della somma dovuta;
4° gli interessi che il credito produce;
5° il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.
L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del pubblico registro all'uopo riservata. Il funzionario dell'A. C.
I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.
Indica altresi' la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell' art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.
Gli atti che danno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione del privilegio nel pubblico registro automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato. ((2))
Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 luglio 1929, n. 1158 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli, risultanti da privata scrittura, sono soggetti ad una tassa graduale di bollo in ragione di L. 2 per ogni 1000 lire di eredito privilegiato. La tassa sostituisce quella di registro, stabilita [...] dall' art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ".