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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6016 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, Parte_1 attore opponente, con l'avvocato Fabio Barba
e e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avvocata Giovanna Bigi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 novembre 2025 e perciò, per parte opponente, come atto di citazione, e, per parte opposta, come comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 414/2025 del 4 febbraio 2025 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare la somma di € 13.302,67, oltre interessi come da domanda, Parte_1
pagina 1 di 5 oltre spese e compensi ed accessori come per legge, in favore di Il decreto ingiuntivo Controparte_2 veniva notificato all'odierno opponente alla data del 23 aprile 2025.
Avverso il decreto ingiuntivo l'intimato proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato il 28 maggio 2025, contestando la pretesa azionata in via monitoria da in Controparte_2 nome e per conto di Controparte_1
In particolare l'ingiunto, garante del credito derivante dal contratto di leasing mobiliare originariamente concesso dalla a eccepiva la nullità parziale della clausola derogatoria Controparte_3 CP_4 del disposto dell'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa anti-trust, con conseguente decadenza della garanzia per mancato esercizio dell'azione nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito;
la mancata prova del quantum debeatur, non essendo sufficiente a tal fine la produzione dell'estratto-conto ex art. 50 T.U.B.; la mancata pattuizione e produzione del piano di ammortamento, con conseguenti violazioni del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, ed impossibilità di verificare la corrispondenza tra le somme richieste e le pattuizioni contrattuali (e, conseguentemente, di provare il quantum debeatur).
Tutto ciò premesso, la parte attrice opponente chiedeva che, previo rigetto della domanda diretta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto, il Tribunale nel merito revocasse l'opposto decreto, dichiarando la avvenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria a tale norma per violazione della normativa anti-trust; con declaratoria che nulla era dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice Controparte_1 Controparte_2 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, chiedendo conseguentemente il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto decreto;
in subordine la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della somma di € 13.303,67, o della diversa somma che fosse accertata in esito all'istruttoria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25 novembre 2025 questo Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
infine, all'esito della discussione orale, questo giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 5 2. La asserita decadenza dalla garanzia, per mancata proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, previa declaratoria di nullità parziale della fidejussione rilasciata dall'opponente per violazione della normativa anti-trust.
Afferma in particolare la parte opponente che la garanzia fidejussoria in oggetto sarebbe affetta da nullità parziale (segnatamente sarebbe nulla, tra le altre, la clausola derogatoria della disciplina dell'art. 1957 c.c.), per violazione della disciplina anti-trust, rispecchiando il modulo prestampato dalla società di leasing e sottoscritto dal D'Auria il modello ABI oggetto di un cartello dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. A, della legge n. 287/1990 da Bankitalia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Orbene, tale prospettazione appare destituita di fondamento;
ed invero il principio di diritto invocato da parte opponente ed enunciato dalla ben nota giurisprudenza di legittimità riguarda specificamente soltanto per i modelli-tipo predisposti per i contratti di fidejussione c.d. omnibus, ciò da cui deriva l'esclusione della sua applicabilità alla garanzia de qua, che trova la sua causale nel contratto di fidejussione specifica (cfr. doc. 7 di parte convenuta opposta) in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 21841 del 2 agosto 2024 e successive conformi).
Con la conseguenza che, essendo la norma di cui all'art. 1957 c.c. pacificamente derogabile, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di carattere vessatorio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, ord. n. 3989 del 17 febbraio 2025; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 28943 del 4 dicembre 2017), dal mancato esercizio di azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è conseguita la decadenza della garanzia prestata dal
Pt_1
3. La mancata prova del quantum debeatur, anche in conseguenza della mancata pattuizione del piano di ammortamento e della conseguente violazione del principio di trasparenza e di buona fede e correttezza contrattuale.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Quanto alla asserita necessità di fornire alla utilizzatrice il piano di ammortamento, basti osservare come nessuna norma sia pure di carattere meramente regolamentare, prevede che il contratto di leasing sia corredato obbligatoriamente dal piano di ammortamento.
Quanto alla lamentata lesione del principio di trasparenza, basti osservare che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” non ha causato alcuna lesione alla parte utilizzatrice, che ha avuto fin dalla nascita del rapporto un chiaro prospetto delle obbligazioni derivantile dal contratto, atteso che è pagina 3 di 5 stata indicata la somma totale oggetto dell'obbligo di restituzione, l'esatto importo delle spese accessorie, il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, il criterio per l'indicizzazione del capitale residuo medio dopo il decorso di ciascun trimestre.
Che poi la contestazione circa il quantum debeatur sia totalmente pretestuosa lo dimostra il rilievo che, quando in sede di costituzione la convenuta opposta ha prodotto l'estratto conto completo dal quale risultano gli esatti importi delle rate impagate (che rispecchiano il canone contrattuale) e le somme aggiuntive addebitate per effetto dell'indicizzazione, l'attrice non ha avanzato alcuna specifica contestazione avverso alcuna delle voci di addebito, né sul rispetto dei criteri per il calcolo dell'indicizzazione né sull'ammontare degli interessi moratori;
ciò che induce a ritenere la richiesta c.t.u. a carattere meramente esplorativo.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale Parte_1 in data 4 febbraio 2025 al n. 414/2025, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia l'11 dicembre 2025.
Il giudice pagina 4 di 5 dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6016 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, Parte_1 attore opponente, con l'avvocato Fabio Barba
e e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 convenuta opposta, con l'avvocata Giovanna Bigi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 novembre 2025 e perciò, per parte opponente, come atto di citazione, e, per parte opposta, come comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 414/2025 del 4 febbraio 2025 il Giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva a di pagare la somma di € 13.302,67, oltre interessi come da domanda, Parte_1
pagina 1 di 5 oltre spese e compensi ed accessori come per legge, in favore di Il decreto ingiuntivo Controparte_2 veniva notificato all'odierno opponente alla data del 23 aprile 2025.
Avverso il decreto ingiuntivo l'intimato proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato il 28 maggio 2025, contestando la pretesa azionata in via monitoria da in Controparte_2 nome e per conto di Controparte_1
In particolare l'ingiunto, garante del credito derivante dal contratto di leasing mobiliare originariamente concesso dalla a eccepiva la nullità parziale della clausola derogatoria Controparte_3 CP_4 del disposto dell'art. 1957 c.c., per contrarietà alla normativa anti-trust, con conseguente decadenza della garanzia per mancato esercizio dell'azione nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza del credito;
la mancata prova del quantum debeatur, non essendo sufficiente a tal fine la produzione dell'estratto-conto ex art. 50 T.U.B.; la mancata pattuizione e produzione del piano di ammortamento, con conseguenti violazioni del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, ed impossibilità di verificare la corrispondenza tra le somme richieste e le pattuizioni contrattuali (e, conseguentemente, di provare il quantum debeatur).
Tutto ciò premesso, la parte attrice opponente chiedeva che, previo rigetto della domanda diretta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto, il Tribunale nel merito revocasse l'opposto decreto, dichiarando la avvenuta decadenza dalla garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale della clausola derogatoria a tale norma per violazione della normativa anti-trust; con declaratoria che nulla era dovuto dagli opponenti alla convenuta opposta;
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio in persona della procuratrice Controparte_1 Controparte_2 contestando la fondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, chiedendo conseguentemente il rigetto dell'opposizione, con integrale conferma dell'opposto decreto;
in subordine la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della somma di € 13.303,67, o della diversa somma che fosse accertata in esito all'istruttoria.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25 novembre 2025 questo Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, invitava le parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a precisare le proprie conclusioni;
infine, all'esito della discussione orale, questo giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 5 2. La asserita decadenza dalla garanzia, per mancata proposizione dell'azione giudiziale nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, previa declaratoria di nullità parziale della fidejussione rilasciata dall'opponente per violazione della normativa anti-trust.
Afferma in particolare la parte opponente che la garanzia fidejussoria in oggetto sarebbe affetta da nullità parziale (segnatamente sarebbe nulla, tra le altre, la clausola derogatoria della disciplina dell'art. 1957 c.c.), per violazione della disciplina anti-trust, rispecchiando il modulo prestampato dalla società di leasing e sottoscritto dal D'Auria il modello ABI oggetto di un cartello dichiarato in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. A, della legge n. 287/1990 da Bankitalia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Orbene, tale prospettazione appare destituita di fondamento;
ed invero il principio di diritto invocato da parte opponente ed enunciato dalla ben nota giurisprudenza di legittimità riguarda specificamente soltanto per i modelli-tipo predisposti per i contratti di fidejussione c.d. omnibus, ciò da cui deriva l'esclusione della sua applicabilità alla garanzia de qua, che trova la sua causale nel contratto di fidejussione specifica (cfr. doc. 7 di parte convenuta opposta) in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent.
n. 21841 del 2 agosto 2024 e successive conformi).
Con la conseguenza che, essendo la norma di cui all'art. 1957 c.c. pacificamente derogabile, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di carattere vessatorio (cfr., da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, ord. n. 3989 del 17 febbraio 2025; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 28943 del 4 dicembre 2017), dal mancato esercizio di azione giudiziaria nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è conseguita la decadenza della garanzia prestata dal
Pt_1
3. La mancata prova del quantum debeatur, anche in conseguenza della mancata pattuizione del piano di ammortamento e della conseguente violazione del principio di trasparenza e di buona fede e correttezza contrattuale.
L'infondatezza dell'eccezione, e della conseguente domanda restitutoria, è patente.
Quanto alla asserita necessità di fornire alla utilizzatrice il piano di ammortamento, basti osservare come nessuna norma sia pure di carattere meramente regolamentare, prevede che il contratto di leasing sia corredato obbligatoriamente dal piano di ammortamento.
Quanto alla lamentata lesione del principio di trasparenza, basti osservare che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” non ha causato alcuna lesione alla parte utilizzatrice, che ha avuto fin dalla nascita del rapporto un chiaro prospetto delle obbligazioni derivantile dal contratto, atteso che è pagina 3 di 5 stata indicata la somma totale oggetto dell'obbligo di restituzione, l'esatto importo delle spese accessorie, il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, il criterio per l'indicizzazione del capitale residuo medio dopo il decorso di ciascun trimestre.
Che poi la contestazione circa il quantum debeatur sia totalmente pretestuosa lo dimostra il rilievo che, quando in sede di costituzione la convenuta opposta ha prodotto l'estratto conto completo dal quale risultano gli esatti importi delle rate impagate (che rispecchiano il canone contrattuale) e le somme aggiuntive addebitate per effetto dell'indicizzazione, l'attrice non ha avanzato alcuna specifica contestazione avverso alcuna delle voci di addebito, né sul rispetto dei criteri per il calcolo dell'indicizzazione né sull'ammontare degli interessi moratori;
ciò che induce a ritenere la richiesta c.t.u. a carattere meramente esplorativo.
4. Conclusioni.
In conclusione da quanto sopra esposto discende l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.001,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale Parte_1 in data 4 febbraio 2025 al n. 414/2025, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Brescia l'11 dicembre 2025.
Il giudice pagina 4 di 5 dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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