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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7169 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice IO TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/6/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 25619/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti COLASURDO CHIARA e GUGLIELMI Parte_1
CARLO
RICORRENTE
E
e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti POZZAGLIA PIETRO e PIERANDREI ILARIA
RESISTENTE
OGGETTO: contratto a termine-recesso ante tempus e ritorsività
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 29.7.2022, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi che e Controparte_1 Controparte_2 costituiscono un “unico centro di imputazione di interessi economico giuridici”;
- accertarsi e dichiararsi che ella ha subito molestie sessuali e/o di genere e/o condotte discriminatorie nel corso del rapporto di lavoro
1 da parte del legale rappresentante di entrambe le società, sig. CP_3
[...]
- accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimatole da CP_1
e/o dall'unico centro di imputazione di interessi economico-
[...] giuridici “ e… con effetto dal Controparte_2 Controparte_1
16.2.2022 è un atto ritorsivo e/o discriminatorio e in quanto tale
“nullo/inefficace/illegittimo”;
- per l'effetto, condannarsi le società, anche in solido tra loro, e, comunque, la società al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale subito per € 8.042,51;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della condotta di molestia sessuale e/o di genere e/o discriminatoria tenuta dal sig. nel corso CP_3 del rapporto di lavoro;
- per l'effetto, condannarsi le società in solido tra loro e, comunque, la società solidalmente o disgiuntamente, al Controparte_1 risarcimento del danno professionale “inteso come la riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, oltre alla riduzione delle opportunità di progressione di carriera, da quantificarsi, secondo equità”, del danno biologico “nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità”, del danno esistenziale “inteso come danno all'identità personale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione nella misura da determinarsi all'esito di CTU medico legale o secondo equità” e del danno morale, in misura non inferiore complessivamente per tali voci di danno ad € 80.000,00;
- ordinarsi alla società e/o all'unico centro di Controparte_1 imputazione di interessi economico-giuridici costituito da
[...]
e di “approntare e porre in essere una CP_4 Controparte_1 procedura operativa al fine di evitare il ripetersi di molestie e violenze sessuali all'interno dei luoghi di lavoro gestiti ordinandone la messa in opera nei tempi più ristretti possibili”. La ricorrente, premesso di essere “diplomata in ottica”, ha esposto in fatto quanto segue:
- le società e hanno ad oggetto la Controparte_1 Controparte_2 distribuzione e commercializzazione, all'ingrosso e al minuto, di materiale ottico di qualunque genere e di prodotti “annessi e affini”, hanno il medesimo rappresentante legale, sig. e CP_3 gestiscono diversi punti vendita su tutto il territorio di Roma ed un
2 punto vendita anche a Pescara, con logo “ ”, come Parte_2 precisamente indicati in ricorso;
- ella ha lavorato in prevalenza presso il punto vendita sito in Roma, v. Salaria n. 1003, ma ha lavorato anche, su indicazione dei propri datori di lavoro, presso gli altri negozi;
- ha iniziato a lavorare in data 28.11.2021 ma il rapporto di lavoro è stato formalizzato da con un contratto a tempo Controparte_1 determinato part-time a 36 ore settimanali, con decorrenza 1.12.2021 e scadenza fissata al 31.5.2022, inquadramento nel livello III del CCNL Confcommercio, qualifica di operaia e mansioni di ottico e con un periodo di prova di 60 giorni;
- in realtà, ha lavorato per entrambe le società ed è stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova con lettera del 2.3.2022 la quale anticipa gli effetti della risoluzione del rapporto al 16.2.2022; si evidenzia che dal 17.2.2022 era stata regolarmente comunicata la malattia, terminata in data 27.2.2022, e che, in data 28.2.2022, le erano stati regolarmente assegnati i turni per la giornata stessa;
- la sig.ra settimanalmente impartiva i turni di Parte_3 lavoro ai dipendenti di entrambe le società e dava indicazione sui punti vendita presso cui questi venivano comandati attraverso una
“chat whatsapp” unica e a lei dovevano essere comunicate le assenze per malattia e richieste di ferie e permessi;
- del pagamento delle retribuzioni si occupava la sig.ra Parte_4
, coniuge del legale rappresentante e contitolare delle
[...] società;
- il sig. sin dall'assunzione, ha iniziato a rivolgerle “attenzioni CP_3 sessuali indesiderate” sia di persona che con i messaggi “whatsapp” che si allegano;
- in particolare, controllando in tempo reale da remoto, attraverso le telecamere installate nei vari punti vendita, i dipendenti, spesso la chiamava per dirle che la stava osservando e commentava i suoi gesti con frasi “ammiccanti” creandole notevole disagio;
- anche all'indomani di una cena aziendale “natalizia”, in data 23.12.2021, il sig. le inviava su “whatsapp” una serie di CP_3 messaggi imbarazzanti, in particolare scrivendole che in una successiva occasione conviviale le avrebbe fatto volentieri da sposo, che l'avrebbe voluta seduta al suo fianco e complimentandosi con lei per l'abbigliamento;
- i messaggi proseguivano nei giorni successivi fino al 7 gennaio 2022;
3 - ella, essendo ancora in prova, “pur comunicando apertamente l'imbarazzo ed il disagio”, nel rispondere usava un tono gentile e cercava di riportare la conversazione in una dimensione di scherzo;
- dal 7.1.2022 in poi, non avendo ricevuto risposta all'ultima domanda del sig. “sul perché non lo ritenesse ingenuo”, CP_3
l'atteggiamento di quest'ultimo è improvvisamente cambiato divenendo “duro” e “brusco”;
- quindi, le ha comunicato che la sig.ra , CP_3 Parte_5 un'addetta alle vendite priva di abilitazione professionale, sarebbe stata la sua “supervisor” e che a lei avrebbe dovuto chiedere il permesso per ogni lavorazione;
- il 29.1.2022, “veniva messa in quarantena preventiva per 10 gg poiché il suo ex marito aveva contratto il covid”;
- al rientro, il sig. le ha comunicato un cambiamento dei turni CP_3 di lavoro, con una dilatazione della pausa pranzo da una o al più due ore a tre ore, e, alla richiesta di spiegazioni, le ha risposto tramite messaggio vocale che i turni sarebbero tornati normali “se ognuno dei dipendenti,…, avesse fatturato 500 euro a testa ogni giorno, obiettivo estremamente difficile da raggiungere quotidianamente”;
- il 17.2.2022, le sono stati “prescritti dei giorni di malattia…” e, rientrata al lavoro il 28.2.2022, le è stato comunicato il trasferimento presso il punto vendita che si trova all'interno del
“Centro Commerciale Gra” e successivamente, tramite e-mail, la destinazione presso il punto vendita di v. Prenestina, entrambi distanti molti chilometri dal suo domicilio;
- comunicato il mancato possesso del “Green Pass”, è stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione e, durante il periodo di sospensione, è stata licenziata;
- non le sono state consegnate le buste paga e non le sono stati corrisposti il TFR e le competenze di fine rapporto;
- il licenziamento è stato tempestivamente impugnato in via stragiudiziale. Ciò premesso e considerato:
- le società e costituiscono un Controparte_1 CP_2 CP_2 unico centro di imputazione di interessi economico-giuridico secondo quanto meglio precisato in ricorso;
- il licenziamento è un atto ritorsivo e, comunque, discriminatorio determinato dal rifiuto della sig.ra di cedere alle avances Pt_1 sessuali del datore di lavoro e viola in particolare la Convenzione OIL
4 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro n. 190 ratificata dall'Italia con L. 4/2021 e il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al D.Lgs. 198/2006; ne deriva la nullità del recesso ante tempus e la condanna delle società al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute, alle competenze di fine rapporto ed al TFR;
- i danni patiti, il danno patrimoniale quale perdita di chances, il danno non patrimoniale e, cioè, biologico per la “gravissima e invalidante sofferenza psichica vissuta” ed esistenziale, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, le società e Controparte_1 si sono costituite in giudizio resistendo alla domanda Controparte_2
e facendo rilevare, in special modo, quanto segue:
- non corrisponde al vero che le società hanno la medesima sede amministrativa e la medesima compagine sociale;
- tra le società vi è un contratto di rete, stipulato in data 19.7.2018, per mezzo del quale si propongono il fine di promuovere e vendere prodotti e materiali per ottica, lenti da sole e da vista, montature e affini;
- non è vero che la ricorrente abbia iniziato a lavorare in data 28.11.2021, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, anche perché il 28 novembre era “una domenica e l'esercizio commerciale era oltretutto chiuso”;
- dopo la frequentazione a scopo conoscitivo del punto vendita di v. Salaria, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter lavorare presso il punto vendita sito all'interno del Centro commerciale Maximo;
- inoltre, è stata affiancata alla collega “in quanto Parte_5 collega più esperta nell'utilizzo del gestionale aziendale per le vendite”;
- non è vero che la avrebbe lavorato indifferentemente per le Pt_1 due società;
- le telecamere installante nei punti vendita sono state utilizzate per i
“normali controlli di sicurezza” e, inoltre, sono prive di “audio (attivo e passivo)”, non sono presenti in magazzino e nella sala misurazione e ad esse è collegato l'antifurto aziendale;
- il sig. ha sempre avuto un atteggiamento cordiale e CP_3 collaborativo nei confronti di tutti i dipendenti, a prescindere dal ruolo ricoperto, dal sesso o dall'età ed è solito utilizzare un tono
“scherzoso e amicale” con tutti;
5 - non è vero che avrebbe rivolto attenzioni sessuali alla CP_3 ricorrente, con qualsiasi mezzo;
si evidenzia che nella “CHAT prodotta in atti da controparte una serie di Pt_6 messaggi inviati dalla al che modificano Pt_1 CP_3 notevolmente la percezione del reale equilibrio comunicativo e relazione tra i due interlocutori”, come emerge dalla trascrizione integrale di cui alla memoria difensiva;
- il sig. mai ha contattato telefonicamente la ricorrente al di CP_3 fuori dell'orario di lavoro, mai l'ha invitata a pranzo o a cena se non nelle occasioni in cui erano coinvolti tutti i dipendenti dell'azienda, mai l'ha inviata a un incontro fuori dal luogo di lavoro, mai ha proferito parole volgari, fatto battute “sconce o di carattere sessuale”;
- come si evince dai messaggi “whatsapp” in atti, la ha errato Pt_1 nella misurazione della vista di diversi clienti, fra i quali la sig.ra che ha riportato fastidi all'occhio sinistro, non ha Parte_7 raggiunto i target di fatturazione giornaliera stabiliti in azienda, ha manifestato lamentele continue rispetto agli orari di lavoro ed al luogo di lavoro presso cui era comandata;
- il 28.2.2022, la ha comunicato alla che non si Pt_1 Pt_3 sarebbe recata al lavoro in quanto sprovvista di “green pass” e che sarebbe stata “assente fino a che sul lavoro sarà richiesto il tampone e il green pass per lavorare”;
- all'offerta datoriale di un “cambio” di destinazione, verso un punto vendita sito su strada e privo di restrizioni previste per i centri commerciali, la ricorrente non dava alcun riscontro e non si presentava più sul luogo di lavoro;
- contattata telefonicamente dalla la ricorrente ha ribadito la Pt_5 sua intenzione di non voler lavorare e “la mandava (letteralmente) 'affanculo'”;
- quindi, il 2.3.2022, è stato comunicato alla il recesso dal Pt_1 periodo di prova;
- è stato corrisposto alla ricorrente tutto quanto a lei dovuto a titolo di TFR e di altre competenze di fine rapporto;
- è onere della lavoratrice dimostrare o di aver positivamente superato il periodo di prova o di essere stata licenziata per un motivo illecito non collegato all'esito della prova;
si evidenzia che nel caso in questione la pur potendo effettuare i periodici tamponi per Pt_1 accedere al luogo di lavoro, ha comunicato la propria unilaterale decisione di astenersi dalla prestazione di lavoro;
6 - dunque, l'abbandono del posto di lavoro in data 29.12.2021, in reazione ad una osservazione della collega sulle tecniche di Pt_5 vendita, l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 28.2.2022 al 2.3.2022, il comportamento maleducato tenuto con la al Pt_5 telefono, gli errori di misurazione commessi, il mancato raggiungimento dei “target” di fatturazione giornaliera e le continue lamentele rispetto ad orari e sedi di lavoro hanno contribuito al mancato superamento del periodo di prova;
- la domanda di risarcimento dei danni è priva di allegazione e prova. Tutto ciò detto, le società hanno chiesto rigettarsi il ricorso e condannarsi parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria avendo fondato le accuse di molestie sessuali su “comunicazioni whatsapp non veritiere”. All'udienza di prima comparizione delle parti, il 7.12.2022, il procuratore di presente ha contestato il documento allegato al n. Pt_1
5bis del fascicolo di controparte, “whatsapp con , perché “non CP_3 veritiero, manipolato” ed ha chiesto di essere autorizzato alla produzione di un documento che mette a confronto l'allegato con le conversazioni prodotte in all. 8 al proprio fascicolo;
ha chiesto, altresì, ove necessaria, una “CTU sui supporti mobili sui quali sono avvenute le conversazioni…”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è decisa come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto, anzitutto, l'accertamento dell'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le società e Controparte_1
e di un unico centro di imputazione del rapporto di Controparte_2 lavoro intercorso formalmente con Hymalaua S.r.l. dal 28.11.2021 al 16.2.2022, delle “molestie sessuali e/o di genere e/o condotte discriminatorie” subite dalla ricorrente nel corso dello stesso ad opera del sig. , legale rappresentante di entrambe le società, della CP_3 ritorsività del recesso ante tempus dal contratto a termine, con effetto dal 16.2.2022. Su tali presupposti, la ricorrente ha chiesto, come si è visto, la condanna delle società, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, per le retribuzioni perdute in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, nonché degli altri danni patrimoniali e non patrimoniali, come meglio specificati nell'atto introduttivo. Ciò premesso, figurano, in particolare, nel fascicolo di parte ricorrente:
- il contratto di assunzione a tempo determinato con orario part-time tra e , con decorrenza 1.12.2021 e Controparte_1 Parte_1
7 scadenza fissata al 31.5.2022, inquadramento nel livello “III” del CCNL “per il settore COMMERCIO – Confcommercio”, qualifica
“OPERAI” e mansioni di “OTTICO”, orario di 36 ore settimanali e
“periodo di prova della durata di 60 giorni, superato il quale il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente confermato” (all. 2);
- la lettera di licenziamento del 2.3.2022 ove si legge “Le comunichiamo la nostra volontà di risolvere il rapporto di lavoro in prova instaurato con Lei in data 30/11/2021. Pertanto, agli effetti contrattuali e di legge (art. 2096, comma 3 c.c. e art. 10, legge n. 604/1966), essendo in atto il periodo di prova indicato nella lettera di assunzione, la risoluzione del rapporto diventa operante alla data del 16-02-2022 (ultimo giorno lavorativo)…” (all. 3).
1. Riguardo al primo aspetto – l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro –, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di distinta personalità giuridica e non determina, di per sé, l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre imprese del gruppo, mentre la codatorialità - che implica la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto - presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, le quali diventano datori di lavoro sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro del dirigente” (Cass. ord. 22509/2024). La unicità del centro di imputazione del rapporto ricorre “ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo
8 indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. 2014/2022). Ciò chiarito, l'esistenza di un collegamento economico-funzionale fra le imprese è sufficientemente dimostrata da una serie di dati oggettivi emergenti dalle visure camerali allegate al n. 1 del fasc. ricorrente e, in special modo:
- dalla identità del legale rappresentante e amministratore unico sig.
e dell'assetto proprietario che vede quest'ultimo CP_3 titolare del 99% delle quote azionarie e la sig.ra Parte_4
, indicata negli atti quale coniuge del sig. titolare
[...] CP_3 del restante 1%;
- la similitudine dell'oggetto sociale, sintetizzabile nella
“DISTRIBUZIONE E… COMMERCIALIZZAZIONE, ALL'INGROSSO E AL MINUTO, DI MATERIALE OTTICO DI QUALUNQUE GENERE E DEI PRODOTTI ANNESSI E COMUNQUE AFFINI E, SEGNATAMENTE DI LENTI DA VISTA E NON, OCCHIALERIA, LENTI INDUSTRIALI,…”;
- la previsione della sede di “VIA PRENESTINA 742 CAP 00155”, sede legale di fra le unità locali di Controparte_1 Controparte_2
Nel senso della unicità del centro di imputazione, depongono gli elementi raccolti in sede di istruttoria orale, ovvero l'utilizzazione indiscriminata dei dipendenti nelle unità locali ove l'una o l'altra società esercitavano l'attività, l'identità dell'attività svolta e dell'apparato organizzativo – tutti gli esercizi avevano lo stesso logo “ ” –, Parte_2
l'unicità del soggetto direttivo facendo capo il potere di direzione al sig.
ed essendo i compiti amministrativi e di gestione dei CP_3 rapporti di lavoro ripartiti tra e . Parte_3 Parte_4
Sul punto, il primo teste intimato dalla ricorrente, Testimone_1 premesso di aver lavorato quale ottico “alle dipendenze di CP_2 dall'ottobre 2010 al 30.3.2022”, data nella quale si è dimesso, ha
[...] indicato i punti vendita ove è stato impiegato e cioè:
“inizialmente, fino all'anno 2012, presso il punto vendita sito in Roma, v. Prenestina n. 742, poi fino al 2014, alternandomi presso il punto vendita sito in Roma, v. Cisternino, e presso il punto vendita sito in v. TI, dal 2014 al 2017 presso il punto vendita sito in Circonvallazione Orientale n. 4701, e successivamente fino al 2021, in v. Salaria n. 1300, e, infine, alternandomi presso i punti vendita di v. Prenestina, Circonvallazione Orientale, v.le dei Consoli e Centro Commerciale Maximo e Centro Commerciale Gran Roma”.
9 Dunque, il teste, pur formalmente dipendente di ha Controparte_2 lavorato anche presso le unità locali di v. TI e di v. NA (Centro commerciale Maximo) appartenenti, secondo l'articolazione territoriale disegnata nelle visure camerali, a . CP_1
Il teste ha aggiunto di aver lavorato con la ricorrente poche volte, 2 o 3, di domenica, presso il punto vendita “interno al Centro Commerciale Maximo, in v. NA”, nel mese di gennaio o febbraio 2022, ed ha affermato:
“…, non ho mai lavorato per la ma la conosco;
preciso Controparte_1 che si tratta di una società distinta ma alcuni dipendenti che lavoravano nel punto vendita di cui ho detto avevano un rapporto di lavoro con questa società e per sentito dire so che le società erano amministrate dalla stessa persona, ossia dal sig. ; la stessa CP_3 ricorrente era dipendente della società in questione. Di altri non posso precisare”. Dalla dichiarazione si trae la conferma dell'utilizzazione promiscua nei vari punti vendita di dipendenti dell'una e dell'altra società. Sul cap. 19 del ricorso che cita, fra i colleghi che hanno condiviso i loro turni di lavoro con la oltre al teste stesso, il sig. Pt_1 [...]
, anch'egli dipendente di il teste ha detto Tes_2 Controparte_2 di averlo appreso dalla stessa e tuttavia ha affermato con Pt_1 chiarezza che “Tutti i punti di vendita… avevano il logo ' e Parte_2 presso gli stessi lavoravano indifferentemente i dipendenti dell'una e dell'altra società”. Inoltre, il teste ha dichiarato:
“… IT predisponeva i turni di lavoro anche per Pt_3 Pt_1
era in amministrazione e lavorava altrove, non so precisare Pt_3 dove…
… mi è capitato che la modalità di richiesta di ferie o di permessi consisteva nell'invio di una email a un indirizzo, mi sembra
, credo, e non ricordo se a tale Email_1 indirizzo rispondeva la sig.ra oppure telefonicamente alla sig.ra Pt_3
”. Per_1
Sul pagamento delle retribuzioni, il teste ha detto, relativamente alla propria posizione, che se ne occupava la sig.ra attraverso il Parte_4 commercialista Cirelli (vd. il cap. 20). Anche il cap. 21, relativo all'utilizzazione da parte dei punti vendita, oltreché del logo “ ”, dei medesimi indirizzo e-mail Parte_2
(“ ”) e numero di telefono Email_2
(“0698184455”), è stato confermato dal teste il quale ha aggiunto che
10 “valevano per tutti i dipendenti, dell'una e dell'altra società” (verbale udienza del 5.4,2023). Il teste , che ha lavorato quale ottico “anche per le Testimone_2 società e assunto da quest'ultima, Controparte_1 Controparte_2 dal 13.12.2018 e… fino a un anno e mezzo fa” allorché si è dimesso, ha dichiarato di aver lavorato assieme alla sig.ra nel negozio Pt_1 situato all'interno del Centro commerciale Maximo (unità locale appartenente, come si è visto, a dal novembre 2021 “per Controparte_1 un paio di settimane continuativamente, osservando il medesimo orario di lavoro” e, successivamente, per un paio di domeniche. Sul cap. 4 del ricorso, riguardante il rapporto tra le società solo formalmente distinte, il teste ha detto:
“… la proprietà è la stessa ed è riconducibile al sig. e a sua CP_3 moglie, di cui non ricordo il nome”. Ha confermato, poi, l'esistenza della sede amministrativa di entrambe in
“Via di Torpignattara n. 98” ove insiste anche il laboratorio per l'assemblaggio delle lenti graduate e da sole sulle montature (cap. 13), la predisposizione, settimanalmente, dei turni di lavoro e la indicazione delle sedi di assegnazione, variabili, per i dipendenti di entrambe le società, tramite “gruppo whatsapp”, da parte di alla Parte_3 quale andavano comunicate le assenze per malattia e la richiesta di ferie e permessi (capitoli nn. 14 e 15), i pagamenti delle retribuzioni ad opera di (cap. 20), l'utilizzazione da parte dei punti Parte_4 vendita, oltreché del logo “ ”, dei medesimi indirizzo e numero Parte_2 di telefono come indicati nel cap. 21 (verbale udienza del 15.11.2023). Il teste , ex coniuge della sig.ra (“siamo stati Testimone_3 Pt_1 sposati dal 2000 fino al divorzio ottenuto nel 2022, separati fin dall'anno 2007”), ha detto di essere stato una volta presso il negozio di ottica all'interno del Centro commerciale Maximo, che aveva il logo
“ ”, con il figlio della coppia, e di aver visto al lavoro il sig. Parte_2
(verbale udienza del 10.4.2024). Testimone_2
Altro teste, , dopo aver detto di essere stata dipendente, Testimone_4 in qualità di ottico, di “per un anno e mezzo o due Controparte_2 anni”, ma senza essere in grado di ricordare il periodo, ha dichiarato di aver girato “un po' tutti i negozi, nel centro commerciale Roma Est, in v. Salaria, nel centro commerciale Maximo, sul raccordo” e di aver fatto delle sostituzioni “in v. Casilina, in v. TI” e di aver lavorato insieme alla nel negozio situato nel Centro commerciale Pt_1
Maximo.
11 Il teste non ha saputo fornire indicazioni sui rapporti tra le società ma ha confermato che era la a comunicare i turni di lavoro e le sedi Pt_3 di assegnazione “tramite whatsapp”, che a lei andavano comunicate le assenze per malattia e la richiesta di ferie e permessi anche, da un certo periodo in poi, si potevano rivolgere le richieste indifferentemente a lei o al sig. (verbale udienza del 9.10.2024). Parte_8
Gli elementi raccolti dalle deposizioni dei testi intimati dalle controparti non sono idonei a smentire la ricostruzione di un'alterità societaria solo apparente. Il teste , sentita all'udienza del 5.4.2023, premesso di Parte_3 essere “impiegata amministrativa dipendente di dal Controparte_2
2019” e di lavorare nella sede di “v. di Torpignattara n. 98”, ha in merito dichiarato:
“ e sono società che collaborano fra Controparte_2 Controparte_1 loro;
posso dire che mi occupo del carico della merce che arriva nei diversi punti di vendita, per entrambe le società”. Il teste ha, poi, sottolineato, quale elemento di divaricazione, la gestione di “distinti punti vendita” mentre sulla compresenza, negli stessi, indifferentemente, dei dipendenti dell'una o dell'altra società, non ha saputo dire (“non mi occupo io dei contratti di lavoro”). Ha comunque confermato l'esistenza di un unico ufficio sia per la fornitura della merce sia per le questioni amministrative e contabili;
ha negato invece l'attività di predisposizione dei turni di lavoro di cui si occupavano i responsabili dei diversi punti vendita e che lei si limitava a contabilizzare a fine mese. Priva di informazioni utili si è rivelata la dichiarazione di , Parte_5 dipendente di “dal 2018, in qualità di commessa, in Controparte_2 servizio principalmente presso il punto vendita sito in Roma, v. Salaria”. La stessa ha detto di non conoscere in dettaglio i rapporti intercorrenti tra le due società resistenti e di sapere soltanto che “collaborano, dei negozi fanno parte dell'una e dei negozi fanno parte dell'altra” (verbale udienza del 11.10.2023). Il teste , escussa all'udienza del 10.4.2024, Parte_4 premesso di aiutare il sig. , con il quale è coniugata dal CP_3
2008 in regime di separazione dei beni, nell'attività di amministratore di entrambe le società resistenti, per la gestione economico-finanziaria, per il supporto dato all'amministrazione ed a , “dipendente Parte_5 addetta alla predisposizione dei turni di lavoro”, e premesso di essere socio di minoranza (“nella misura del 1% e nella misura del 5%”), si è limitata a dire:
12 “ e sono società che collaborano fra Controparte_2 Controparte_1 loro. I punti vendita di cui ho parlato sono tutti con insegna ' . Parte_2
Ella ha, però, aggiunto che la sig.ra “ha il compito di Parte_3 comunicare i turni di lavoro ai vari punti vendita, di rilevare le presenze e di trasmetterle settimanalmente al commercialista”. Infine, il teste , premesso di aver in passato, per Testimone_5 conto della società Revert S.r.l. di cui è attualmente direttore commerciale rifornito di occhiali entrambe le società resistenti “da molto tempo”, ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente “come dipendente di la quale “lavorava nei vari punti vendita ruotando Controparte_1 come in generale il personale dipendente della società”. Ha dichiarato, poi, che le società “gestivano distinti punti vendita” ma
“facevano capo al sig. ” (verbale udienza del 9.10.2024). CP_3
Risultano, in conclusione, dotati di maggior forza persuasiva gli elementi che si desumono dalle visure camerali e dalle dichiarazioni di e . Tes_1 Tes_2
2. In ordine alla ritorsività del recesso, va subito chiarito che, nei contratti a termine qual è quello in esame, il datore di lavoro può recedere prima della scadenza “in due ipotesi: per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta” al di fuori delle quali il licenziamento è qualificabile come
“inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito” e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da commisurarsi all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, “stante l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (1. 604/1966, art. 18 1. 300/1970)” (fra le altre, Cass. 4648/2013), con detrazione - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire con l'ordinaria diligenza (Cass. 9122/1997). Nella fattispecie, in realtà, il recesso è qualificato dal datore di lavoro quale recesso “durante il periodo di prova” – così nell'oggetto della lettera del 2.3.2022 – e, dunque, libero non essendo stata pattuita una durata minima garantita. Diversa è la qualificazione della lavoratrice secondo cui il recesso è stato determinato dal rifiuto opposto alle avances sessuali del datore quale motivo illecito e discriminante, non collegato all'esito del periodo di esperimento concordato, di 60 giorni;
il recesso sarebbe, in tale
13 evenienza, nullo e la tutela, nei casi in cui non sia possibile la prosecuzione del rapporto, è egualmente risarcitoria. Sul punto, le testimonianze non hanno consentito di acquisire elementi di riscontro concreti e puntuali alle deduzioni attoree. Sui capitoli formulati in proposito, capitoli dal n. 23 al n. 40, riguardanti sia le presunte molestie perpetrate attraverso messaggi whatsapp con complimenti ripetuti e non graditi e allusioni a sfondo sessuale tali da porre la in uno stato di “forte disagio” (dal Pt_1
18.12.2021 al 10.1.2022, versati in all. 8 al relativo fasc.) sia il brusco cambio di atteggiamento da gennaio 2022 in poi allorché il datore prima comunicava alla dipendente che una collega addetta alle vendite e priva di abilitazione professionale sarebbe stata la sua “supervisor”, poi comunicava una modifica peggiorativa dei turni di lavoro e, infine, il trasferimento in punti vendita situati a notevole distanza dal suo domicilio, il teste non ha saputo riferire. Tes_1
Solo il teste ha fornito qualche dettaglio. Tes_2
Egli ha confermato il controllo da remoto e l'ascolto da parte di CP_3 delle conversazioni tra i dipendenti nei vari punti vendita (capitoli nn. 23 e 24) – nel prosieguo ha affermato di averlo dedotto dalle chiamate che faceva –, le telefonate nelle quali diceva alla collega che in CP_3 quel momento la stava osservando inquietandola “profondamente” (“io ascoltavo in quanto la azionava il vivavoce sul telefono fisso del Pt_1 negozio”; cap. 25), il cambio di atteggiamento da parte di “Dal 7 CP_3
Gennaio 2022” di cui al cap. 33 in conseguenza dello scambio di messaggi nel precedente periodo che la stessa gli avrebbe Pt_1 mostrato, la variazione dei turni di lavoro al momento del rientro di dopo il periodo di “quarantena preventiva” che avrebbe Pt_1 interessato lei soltanto mentre di altre circostanze come la decisione di incaricare la di fare da “supervisor” alla dipendente ed i Pt_5 trasferimenti di sede è stato informato dalla stessa Pt_1
Ha negato, infine, che “fosse solito usare un tono scherzoso e CP_3 amichevole con i dipendenti, comunque non con tutti” (cap. 23 della memoria difensiva). La rilevanza della deposizione di sui capitoli nn. 24 e 25 Tes_3 inerenti all'ascolto da parte di delle conversazioni tra i dipendenti CP_3 nei vari punti vendita ed ai commenti ed alle frasi ammiccanti che egli rivolgeva alla sua ex coniuge è sostanzialmente nulla trattandosi di un testimone "de relato actoris" (si veda Cass., sez. 1, 569/2015 e Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020). Allo stesso modo deve valutarsi quanto riferito in merito alla variazione dei turni di lavoro benché questa abbia avuto
14 un riflesso sulla gestione degli impegni genitoriali verso il figlio della coppia, , all'epoca minorenne, nel senso di un Persona_2
“aggravio” del suo impegno (“a volte io lo portavo con me all'uscita della scuola, gli facevo da mangiare e se aveva impegni con i compagni o impegni sportivi lo accompagnavo io e a volte quando la ricorrente usciva da casa per lavoro io lo andavo a prendere o lo aiutavo a fare i compiti”). Nessun contributo informativo utile è stato dato dal teste la Tes_4 quale, anzi, ha dichiarato che in sua presenza non è accaduto che il sig. chiamasse la ricorrente “ai fini di un controllo”; nulla ha saputo CP_3 dire di eventuali commenti sgraditi o frasi ammiccanti rivolte dal CP_3 alla collega e non ha ricordato un cambiamento nella condotta del verso la “anche perché non era presente in CP_3 Pt_1 CP_3 negozio”. Riguardo, poi, alla il teste ha dichiarato che “lei era la store Pt_5 manager del negozio sito in v. Salaria e a un certo punto ha iniziato a controllare e gestire più negozi, tra cui uno era quello sito nel centro commerciale Maximo”. Ha, infine, detto di essere stata interessata anche lei dal cambiamento dei turni di lavoro di cui al cap. 38 (“non ricordo il motivo del cambiamento e non ricordo altro”). Esclusa la rilevanza degli elementi raccolti in sede testimoniale, la prova delle molestie resta affidata agli screenshot dei messaggi scambiati tra e CP_3 Pt_1
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo, sia pur in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, che “i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.” (Cass. SS.UU. 11197/2023). Quindi, sono certamente utilizzabili i messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot" i quali rientrano nella categoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2172 c.c.. Ai sensi dell'articolo ora citato, tali riproduzioni “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Dunque, se la loro produzione in giudizio non è contestata, le chat fanno piena prova dei fatti in essa riprodotti.
15 Nel caso di specie, le società convenute hanno contestato la genuinità delle conversazioni “whatsapp” di cui al documento in all. 8 al fascicolo di parte ricorrente sostenendo che, dall'integrale contenuto delle conversazioni da esse prodotte – screenshot in all. 5bis al relativo fascicolo –, risulta “evidente la parità comunicativa, nel senso del gioco e dello scherzo, dei due interlocutori” (così, a pg. 6 della memoria difensiva). Di fronte alle vicendevoli accuse d'aver manipolato il testo dei messaggi anche attraverso specifiche applicazioni informatiche ed alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente all'udienza di prima comparizione delle parti, il 7.12.2022, “ove necessaria”, di una “CTU sui supporti mobili”, il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre una perizia informatica sui
“supporti mobili e relative schede SIM” dei sig.ri e al fine Pt_1 CP_3 di ricostruire il reale contenuto delle conversazioni tra i due (provvedimento depositato in data 12.3.2025). Le parti resistenti hanno, però, rappresentato che il sig. “non è CP_3 più nella disponibilità del telefono cellulare dal quale vennero mandati i messaggi… e della scheda sim”, che il cellulare è stato
“gettato a seguito di rottura incidentalmente occorsa in data 17 settembre 2023 (di ritorno dall'evento calcistico Roma-Empoli con la moglie)” e che la scheda SIM “è stata invece gettata a seguito di portabilità del numero avvenuta per cambio operatore il 12 luglio 2024”. Quindi, hanno dichiarato di non volersi avvalere ai fini del giudizio del documento in all. 5bis alla loro memoria di costituzione (nota depositata in data 28.3.2025). Alla successiva udienza, il 9.4.2025, il procuratore delle parti resistenti ha ribadito, comunque, la irrilevanza delle conversazioni. È opportuno, allora, richiamare la nozione di molestie di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 198/2006, “1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
16 2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi” (con nostre sottolineature). Nel caso di specie, dall'esame degli screenshot in all. 8 al fasc. Pt_1 emerge, anzitutto, l'esiguo lasso temporale nel quale si concentrano i messaggi “incriminati”, il primo dei quali risale al 18.12.2021, l'ultimo al 7 gennaio 2022. I messaggi possono così riassumersi:
- il giorno 18.12.2021, dopo un primo scambio di messaggi assolutamente neutro (“… Come ti stai trovando?”, chiede il sig. alla “Benissimo”, risponde lei, “Dai voglio vedere la CP_3 Pt_1 tua produzione di oggi sono proprio curioso”, ribatte lui), si registra un primo complimento da parte del sig. (“togli la foto profilo CP_3 hai due occhi che abbagliano”, seguito dall'emoticon raffigurante una faccina sorridente con occhiali da sole) e la risposta divertita della (“Allora metto gli Occhiali da sole”, anch'essa seguita Pt_1 dalla stessa emoticon);
- il giorno 23.12.2021, dopo aver ricordato alla di CP_3 Pt_1 metterlo in contatto con un suo “ex collega”, le chiede se si è divertita la sera precedente alla “festa” ed alla sua risposta affermativa le dice “Te poi avevi alessandro il tuo sposo” alludendo scherzosamente ad un collega di lavoro della ricorrente;
la conversazione prosegue con il rammarico in tono scherzoso del sig.
“ avrei fatto io il tuo sposo” e con uno scambio di CP_3 Per_3 carattere evidentemente giocoso ( si propone dicendo “Va bene CP_3 la prox volta dico che mi devi stare accanto tu”, frase seguita dall'emoticon raffigurante una faccina ammiccante e dal simbolo del cuore rosso, e la risponde, in tono spiritoso, “Ok, ma Pt_1 lontano da Maurone che ce se magna pure a noi”, risposta seguita dall'emoticon raffigurante una faccina con gli occhi ruotati) dopodiché riafferma “Allora ci conto prossima cena sei senza il CP_3 tuo sposo! E sei vicina a me”; la frase è subito seguita da un apprezzamento sull'abbigliamento della lavoratrice, “Eri al top ieri”, accompagnato dall'emoticon raffigurante una faccina sorridente con occhiali da sole, che prosegue con un'espressione della Pt_1 divertita e presumibilmente imbarazzata al tempo stesso, “Al top! Ma dai, ero l'unica in jeans”, seguita da due emoticon, raffiguranti la prima una faccina che ride con lacrime di gioia, la seconda una faccina che ride a crepapelle;
a questo punto, la conversazione vira
17 verso un piano più scivoloso in quanto il sig. dopo aver CP_3 ribadito l'apprezzamento (“Beh stavi molto bene!!!!”), le chiede
“Perché se mi fai da sposa accanto a cena che ti metti? Sono curioso a questo punto” e, a tale domanda, la mostra, sempre in Pt_1 modo educato, di non voler soddisfare la curiosità dell'interlocutore e di voler concludere la conversazione essendo intenta a lavorare (“E niente sono a lavoro e non posso stare al cellulare sennò la capa mi cazzia”, con tre emoticon raffiguranti faccine ammiccanti, e, a seguire, “quindi… non lo saprai mai!”, con l'emoticon raffigurante la faccina che ride a crepapelle); poi, di fronte all'insistenza del CP_3 nel volerlo sapere, con le frasi “Noo sono curioso me lo devi dire… sennò poi non ci dormo… Su su Lo voglio sapere (faccina ammiccante) Se ti invito lo scopro… (faccina ammiccante) ma… lo voglio anche sapere… Io aspetto, Allora me lo dici? (faccina ammiccante) Sono un uomo curioso e poi sapere il tuo stile mi piace…”, la risponde “Non credo ti piaccia il mio stile, Pt_1 sempre abbastanza sportiva e comoda (faccina ammiccante)”; lo scambio prosegue con che ribatte “(emoticon con pollice in su) CP_3
e perché non dovrebbe piacermi….? Alla fine sotto ci sei sempre tu che valorizzi il tutto… (faccina ammiccante e simbolo raffigurante il fuoco) A me piace! Quale dovrebbe piacermi? (faccina ammiccante) insomma mi toccherà scoprirlo… lo stile che mi riservi per un uscita a cena”; la allora, per la prima volta, manifesta una Pt_1 condizione di chiaro disagio, “Mi metti in difficoltà… sei il mio capo!!! (due faccine con gli occhi ruotati)” e la conversazione si chiude con la frase del sig. che dice “(faccina terrorizzata e faccina che CP_3 ride con lacrime di gioia) ti metto in difficoltà??? Tu Per_4 metti in difficoltà me con quegli occhi (faccina ammiccante)”;
- i messaggi che seguono nei giorni 25, 26, 27 dicembre 2021 sono assolutamente neutri trattandosi di scambio di auguri per le festività natalizie e scambio di informazioni di carattere lavorativo;
- gli ultimi messaggi astrattamente rilevanti risalgono al giorno 7.1.2022, allorché rinnova il complimento sugli occhi (“E che CP_3 occhi che hai… (faccina ammiccante)”, cui seguono, in risposta, due faccine sorridenti, poi la domanda del “Ti metto in imbarazzo? CP_3
Hahahahah”, la risposta della “Una cifra (faccina sorridente Pt_1 con la bocca aperta e il sudore freddo)”; segue altro scambio in cui finge di non sapere il motivo per il quale i suoi complimenti CP_3 generano imbarazzo nella lavoratrice, poi le chiede “E quindi non
18 potrò vai invitarti a cena? (faccina ammiccante)” e la gli Pt_1 risponde “Eh no… Nun se pò (faccina con gli occhi ruotati)”;
- ulteriori scambi dei giorni 8 e 21 gennaio 2022 e dei giorni 8 e 12 febbraio 2022 sono irrilevanti. In definitiva, sebbene non possa escludersi il tono ammiccante di alcune espressioni, certamente inopportune in ragione del contesto e della relazione di lavoro, queste appaiono sempre accompagnate da sfumature scherzose senza mai trasmodare in condotte indesiderate a connotazione sessuale aventi lo scopo di ledere la dignità della lavoratrice. È, inoltre, vero che, come sostengono le società convenute, un vero e proprio invito ad uscire insieme non vi è stato così come non vi sono state proposte dirette di relazioni sessuali, apprezzamenti, battute o allusioni oscene o volgari. Del resto, se un approccio vi è stato, questo, ad avviso del Tribunale, non è stato né troppo esplicito né aggressivo, predatorio o insistente tant'è che alle prime manifestazioni di imbarazzo da parte della Pt_1 esso è rientrato. Non possono in conclusione imputarsi al comportamenti attinenti CP_3 alla sfera sessuale tali da ledere la dignità morale della persona. Peraltro, non si ravvisa alcun nesso causale tra le presunte molestie e l'altrettanto asserito trattamento discriminatorio adottato dal datore, ovvero il trattamento sfociato nella risoluzione anticipata del rapporto contrattuale a termine quale conseguenza del rifiuto della di Pt_1 cedere o di sottomettersi alle pressioni indirette a sfondo sessuale del datore. Di un siffatto trattamento non vi è sufficiente prova. Come si è visto, non vi è prova di un incarico specifico alla diretto Pt_5 in sostanza ad umiliare la ricorrente né di una variazione dell'orario di lavoro che abbia riguardato soltanto – il teste ha infatti Pt_1 Tes_4 detto che la variazione ha riguardato anche lei –, né ancora di spostamenti delle sedi di lavoro ingiustificati atteso che la con Pt_1
e-mail ha comunicato all'azienda che non sarebbe rientrata al lavoro, dopo l'assenza per malattia, finché sarebbe stato necessario il green pass (e-mail del 28.2.2022 con la quale in riscontro ad una Pt_1 comunicazione aziendale nella quale si legge che avrebbe potuto
“andare a lavorare a Prenestina”, dove la stessa – si legge a pg. Pt_1
13 della memoria difensiva – “in passato, aveva chiesto di poter lavorare”, ha rappresentato che non sarebbe stata presente sul luogo di lavoro “perché sprovvista di Green pass” ed ha comunicato che sarebbe
19 rimasta assente “fino a che sul lavoro sarà richiesto il tampone e il greenpass per lavorare”, in all. 9 al fasc. resistenti).
3. Da ultimo, è opportuno sottolineare come la lavoratrice abbia dedotto esclusivamente la ritorsività del recesso senza lamentare altri vizi sicché, non essendo dimostrata la ritorsività, senza entrare nel merito del mancato superamento della prova che il datore di lavoro, nella propria memoria difensiva, ha ulteriormente addotto a giustificazione del recesso, la sua domanda non può essere accolta.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore delle società Parte_1 convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.628,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022.
Così deciso in Roma il 18/6/2025
IL GIUDICE
IO TI
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