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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/09/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 847/2022 R.G.A.C. P.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 847/2022 R.G.L avverso la sentenza n. 885/2022 emessa in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall' avv. A. Manuela Nucera (pec: ; Email_1
appellante
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_1 C.F._1
Desantis (pec: ; Email_2
appellata
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Palmi, , in qualità di coniuge superstite di Controparte_1
, già reddituario per malattia professionale ragguagliata al grado Parte_2 Pt_1 del 58% per “pneumoconiosi da silice e silicati”, decorrente dal 15.10.1976 e cessata in data 9.4.2008 per decesso dell'avente diritto, chiedeva il riconoscimento della rendita a superstiti. Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'estinzione di ogni diritto per intervenuta Pt_1 prescrizione, l'infondatezza della pretesa e la carenza dei requisiti di cui al D.P.R.
30/6/1965, n. 1124 per dar luogo al riconoscimento della prestazione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , rilevando che il termine triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 Pt_1 decorre non solo dal momento della morte dell'assicurato, ma anche dalla conoscenza o conoscibilità, da parte dei superstiti, della riconducibilità del decesso alla malattia professionale.
In applicazione di tale principio, il giudice ha evidenziato che grava sull' l'onere Pt_1 di provare la tardività della domanda proposta dalla ricorrente e che, tuttavia, l'ente resistente non ha fornito alcuna prova concreta circa la circostanza che la ricorrente fosse consapevole, o dovesse esserlo con l'ordinaria diligenza, della natura professionale della patologia che aveva condotto al decesso del coniuge .
Il giudice ha, altresì, valorizzato la mancata trasmissione agli eredi da parte dell' Pt_1 della comunicazione prevista dall'art. 122 del medesimo Testo Unico, con la quale l'istituto avrebbe dovuto informare i superstiti della facoltà di proporre domanda entro il termine decadenziale di novanta giorni, giungendo alla conclusione che, nel caso di specie, il momento in cui la ricorrente ha acquisito consapevolezza dell'eziologia professionale del decesso è coinciso con il rilascio della scheda ISTAT, acquisita dal
Comune di San Giorgio Morgeto e datata 9 giugno 2016, da qui la tempestività della domanda amministrativa presentata il 7 giugno 2017.
Il giudice ha, poi, ritenuto fondata la domanda anche nel merito, rilevando che la scheda
ISTAT redatta dal medico curante e il certificato necroscopico hanno attestato che la causa del decesso era riconducibile a insufficienza respiratoria per silicosi polmonare, ovvero la medesima patologia che aveva determinato il riconoscimento della rendita.
In assenza di elementi idonei a far emergere patologie concomitanti o alternative e considerato che la stessa relazione del dirigente medico dell' non conteneva alcuna Pt_1 motivazione sanitaria atta a giustificare il rigetto della richiesta, il giudice ha ritenuto superfluo un accertamento peritale.
Sulla scorta delle superiori emergenze, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello l' . Pt_1
L'appellante, con il primo motivo, deduce che il giudice di prime cure, pur richiamando correttamente l'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 e la giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe fatto errata applicazione delle regole sull'onere della prova e nella determinazione del dies a quo del termine prescrizionale.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, secondo i principi generali del processo civile, spetta alla parte attrice dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ivi compresa la tempestività della domanda rispetto al termine prescrizionale.
Nella specie, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'impossibilità di acquisire tempestivamente i certificati sanitari comprovanti il nesso causale tra la malattia professionale e il decesso del congiunto, né giustificato il ritardo di quasi nove anni nell'ottenimento della scheda ISTAT e degli ulteriori documenti sanitari.
L'appellante ribadisce, inoltre, che il termine di prescrizione triennale decorre dal momento in cui i superstiti abbiano avuto conoscenza o avrebbero potuto avere, con l'ordinaria diligenza, la conoscibilità oggettiva del fatto che il decesso sia riconducibile alla malattia professionale;
invoca la giurisprudenza secondo cui, in presenza di elementi di oggettiva conoscibilità, non è necessario che i superstiti abbiano avuto certezza assoluta del diritto, essendo sufficiente che vi sia una ragionevole probabilità di una connessione causale tra malattia e decesso.
Nella fattispecie, tali elementi di conoscibilità erano evidenti sin dal momento del decesso, in quanto:
- il dante causa era già titolare di rendita per malattia professionale (silicosi Pt_1 polmonare);
- la causa di morte, come riportata nel certificato necroscopico del 10 aprile 2008, era chiaramente indicata come “insufficienza respiratoria per silicosi polmonare”;
- la diagnosi della patologia era nota ai superstiti già prima del decesso.
Secondo l' il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dare rilievo alla successiva Pt_1 acquisizione della scheda ISTAT nel 2016, avvenuta per iniziativa della ricorrente dopo un ritardo ingiustificato di quasi un decennio;
tale interpretazione consentirebbe infatti di procrastinare arbitrariamente il termine prescrizionale, in contrasto con il principio di conoscibilità oggettiva sancito dalla Suprema Corte.
L'appellante contesta, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 122 del T.U. n. 1124/1965 per avere il giudice di primo grado ritenuto che l'assenza della comunicazione Pt_1 prevista da tale norma potesse incidere sul decorso della prescrizione.
L'appellante censura, infine, la sentenza per avere riconosciuto la rendita ai superstiti pur in assenza dei presupposti normativi necessari per l'accoglimento della relativa prestazione;
ciò in quanto secondo la disciplina vigente il diritto alla rendita per i superstiti sorge esclusivamente quando il decesso dell'assicurato sia direttamente riconducibile alla malattia professionale o a una sua conseguenza patologica diretta, tale da configurare un nesso di causalità determinante tra la tecnopatia e l'evento morte;
occorre pertanto una rigorosa verifica medico-legale, atta a stabilire se la patologia professionale abbia avuto un ruolo causale o concausale efficiente nel decesso.
Nel caso di specie, invece, la sussistenza del nesso causale era stata affermata sulla base di una mera valutazione documentale, fondata esclusivamente sul certificato necroscopico e sulla scheda ISTAT, senza disporre alcun accertamento tecnico specialistico o perizia medico-legale.
L'onere della prova della riconducibilità causale tra la tecnopatia e il decesso gravava sulla parte attrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare, attraverso adeguata documentazione clinico-sanitaria, che la morte del congiunto fosse stata effettivamente determinata dagli esiti della patologia professionale;
tuttavia, nessun elemento probatorio era stato fornito in tal senso.
Di contro, gli accertamenti svolti dall' in sede amministrativa e sanitaria avrebbero Pt_1 escluso che il decesso fosse riconducibile alla silicosi diagnosticata nel 1976, patologia che risultava stabilizzata da decenni e che, negli anni precedenti alla morte, non aveva registrato aggravamenti clinici, ricoveri o episodi critici di natura respiratoria.
L'appellante evidenzia, inoltre, che al momento del decesso aveva un'età Pt_2 avanzata e che la crisi respiratoria riportata nel certificato necroscopico potrebbe essere stata determinata da cause diverse, quali patologie di natura cardiaca o oncologica, le quali non sono state adeguatamente indagate.
La morte in età senile è, di per sé, un evento fisiologico riconducibile a un progressivo deterioramento organico, e nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova che la silicosi abbia avuto un'incidenza diretta e determinante nell'evento letale..
L' ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata con declaratoria Pt_1 dell'estinzione di ogni diritto per intervenuta prescrizione e comunque con il rigetto della domanda promossa in 1° grado da l'ammissione di CTU medico-legale, Controparte_1 ove ritenuta utile;
la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
In particolare ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché ai sensi dell'art. 112 del T.U. 1124/1965, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il superstite acquisisce la ragionevole certezza del nesso causale tra la malattia professionale e il decesso dell'assicurato e nella fattispecie l' appellata ha avuto piena contezza del nesso eziologico tra la silicosi polmonare e la morte del dante causa solo a seguito del rilascio del certificato necroscopico (2017) e della scheda ISTAT (2016); prima di tale momento, non disponeva di elementi certi per individuare la malattia quale causa del decesso.
L' , pertanto, avrebbe dovuto dimostrare che la conoscenza fosse maturata in epoca Pt_1 anteriore, prova che non è stata fornita. In ogni caso, l'eccezione risulta infondata anche sotto un diverso profilo.
. Inoltre, quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio, ma dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ai superstiti, da parte dell' della loro facoltà di proporre la predetta domanda. Pt_1
La Corte Costituzionale n. 14/1994, ha sancito l'obbligo dell' di comunicare ai Pt_1 superstiti la facoltà di presentare domanda per la rendita;
il termine di prescrizione decorre, quindi, solo dal momento della ricezione di tale comunicazione, che deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel caso concreto l' Pt_1 non ha mai provveduto a tale comunicazione nei confronti degli eredi del sig. Pt_2
, con la conseguenza che alcun termine prescrizionale poteva decorrere.
[...]
L'appellata ha infine dedotto che il diritto alla rendita spettava in ragione della sussistenza del nesso causale tra la morte e la tecnopatia per come documentato dal certificato necroscopico e dalla scheda ISTAT.
Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11.10.2024; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.9.2025
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza di primo grado per avere Pt_1 rigettato l'eccezione di prescrizione in violazione delle regole sull'onere della prova e sulla decorrenza del termine prescrizionale ex art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, avendo attribuito all' l'onere di dimostrare la tardività dell'azione, laddove spettava invece Pt_1 alla parte attrice provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la tempestività della domanda;
l'appellata non avrebbe fornito prova dell'impossibilità di acquisire tempestivamente la documentazione sanitaria, né giustificazione del ritardo di nove anni;
la conoscibilità era evidente sin dal decesso, essendo il dante causa titolare di rendita per silicosi, con causa di morte chiaramente indicata nel certificato necroscopico Pt_1
e patologia nota ai superstiti già in vita.
La doglianza è fondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che il diritto alla rendita ai superstiti, previsto dall'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale sancita dall'art. 112 dello stesso decreto (Cass. 1585-1997; 13145-
1999; 4223-2002). La norma prevede quale dies a quo la data dell'infortunio o il momento della manifestazione della malattia professionale.
I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti, affermando che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante "iure Pt_1 proprio", nella qualità, e quindi, perché possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto
a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi
i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza
o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa” (Cass.
n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del 2000; Cass. n. 6828 del
2000).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto tempestiva la domanda amministrativa presentata il 7 giugno 2017, sul presupposto che la ricorrente avesse acquisito consapevolezza del nesso eziologico soltanto con il rilascio della scheda ISTAT, datata 9 giugno 2016.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Risulta, infatti, priva di ogni credibilità l'affermazione che il certificato necroscopico e la scheda ISTAT siano stati acquisiti per la prima volta a distanza di otto anni dal decesso, trattandosi di atti necessari e obbligatori per la formazione dell'atto di morte e per l'espletamento degli adempimenti successivi al decesso, ai sensi del D.P.R. n. 396/2000
(artt. 72, 73 e 74).
L'art. 72 del D.P.R. citato prevede che la dichiarazione di morte debba essere resa all'ufficiale dello stato civile entro ventiquattro ore dal decesso da parte di un congiunto, di un convivente, di un loro delegato o, in mancanza, da altra persona informata dell'evento. In caso di decesso avvenuto nell'abitazione privata – come nella fattispecie – è necessaria l'esibizione sia del certificato necroscopico sia della scheda ISTAT.
Ai sensi dell'art. 74, inoltre, la tumulazione del cadavere non può aver luogo senza la preventiva presentazione dei medesimi documenti.
A ciò si aggiunga che è del tutto inverosimile un disinteresse della a conoscere CP_1 nell'immediatezza la causa del decesso del marito, che è stata certificata a partire dalla scheda Istat.
Non può dubitarsi pertanto del fatto che tali certificazioni fossero nella disponibilità del coniuge superstite sin dall'immediatezza dell'evento luttuoso e che la stessa fosse consapevole della causa del decesso, espressamente indicata nei documenti come
“insufficienza respiratoria per silicosi polmonare”.
La del resto non ha neppure tentato di fornire una giustificazione al ritardo di ben CP_1 otto anni nell'acquisizione di informazioni sulle cause del decesso, correttamente evidenziata dalla controparte, così da risultare la richiesta di accesso agli atti nel 2016 funzionale unicamente al differimento del termine iniziale di prescrizione,.
A ciò si aggiunga che la in qualità di coniuge convivente, era a conoscenza della CP_1 natura professionale della patologia che aveva colpito il marito, essendo quest'ultimo titolare di rendita per silicosi. Pt_1
La conoscenza dell'eziologia professionale della silicosi era, dunque, nella sfera cognitiva dell'appellante sin dal decesso e la stessa disponeva già all'epoca di tutti gli elementi necessari per attivarsi e richiedere la documentazione poi acquisita solo nel 2016.
L'attesa di oltre otto anni per l'ottenimento della scheda ISTAT e del certificato necroscopico non appare giustificata se non in termini di negligenza.
Ammettere lo spostamento del dies a quo della prescrizione sulla base di un dato incerto e rimesso alla discrezionalità del superstite – quale l'accesso agli atti amministrativi a distanza di anni – significherebbe svuotare di contenuto la ratio dell'istituto, che è quella di raggiungere un ragionevole grado di certezza nei rapporti giuridici.
Deve, inoltre, escludersi qualsiasi incidenza, nella fattispecie, del termine di decadenza previsto dall'art. 122 d.P.R. n. 1124/1965.
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 14 del 1994, la decadenza non decorre qualora l' , in caso di precedente riconoscimento di una rendita al lavoratore, ometta Pt_1 di informare i superstiti della facoltà di richiedere la liquidazione di una rendita in loro favore, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale previsione non interferisce con la prescrizione del diritto, la cui decorrenza rimane regolata dall'art. 112 del medesimo Testo unico (Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 2000, n. 7373).
Prescrizione e decadenza sono, infatti, istituti diversi e autonomi, i cui termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro.
Ne consegue che l'azione proposta deve essere dichiarata tardiva e, pertanto, prescritta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
Spese del doppio grado irripetibili, in presenza della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' contro avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
885/2022 emessa in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione
Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1809/2018 RG disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di rendita ai superstiti;
spese irripetibili nel doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.9.2025,
IL PRESIDENTE est.
(dott. Eugenio Scopelliti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: :
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 847/2022 R.G.L avverso la sentenza n. 885/2022 emessa in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall' avv. A. Manuela Nucera (pec: ; Email_1
appellante
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Controparte_1 C.F._1
Desantis (pec: ; Email_2
appellata
Conclusioni delle parti: come rispettivi da atti e scritti.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Palmi, , in qualità di coniuge superstite di Controparte_1
, già reddituario per malattia professionale ragguagliata al grado Parte_2 Pt_1 del 58% per “pneumoconiosi da silice e silicati”, decorrente dal 15.10.1976 e cessata in data 9.4.2008 per decesso dell'avente diritto, chiedeva il riconoscimento della rendita a superstiti. Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'estinzione di ogni diritto per intervenuta Pt_1 prescrizione, l'infondatezza della pretesa e la carenza dei requisiti di cui al D.P.R.
30/6/1965, n. 1124 per dar luogo al riconoscimento della prestazione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , rilevando che il termine triennale di cui all'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 Pt_1 decorre non solo dal momento della morte dell'assicurato, ma anche dalla conoscenza o conoscibilità, da parte dei superstiti, della riconducibilità del decesso alla malattia professionale.
In applicazione di tale principio, il giudice ha evidenziato che grava sull' l'onere Pt_1 di provare la tardività della domanda proposta dalla ricorrente e che, tuttavia, l'ente resistente non ha fornito alcuna prova concreta circa la circostanza che la ricorrente fosse consapevole, o dovesse esserlo con l'ordinaria diligenza, della natura professionale della patologia che aveva condotto al decesso del coniuge .
Il giudice ha, altresì, valorizzato la mancata trasmissione agli eredi da parte dell' Pt_1 della comunicazione prevista dall'art. 122 del medesimo Testo Unico, con la quale l'istituto avrebbe dovuto informare i superstiti della facoltà di proporre domanda entro il termine decadenziale di novanta giorni, giungendo alla conclusione che, nel caso di specie, il momento in cui la ricorrente ha acquisito consapevolezza dell'eziologia professionale del decesso è coinciso con il rilascio della scheda ISTAT, acquisita dal
Comune di San Giorgio Morgeto e datata 9 giugno 2016, da qui la tempestività della domanda amministrativa presentata il 7 giugno 2017.
Il giudice ha, poi, ritenuto fondata la domanda anche nel merito, rilevando che la scheda
ISTAT redatta dal medico curante e il certificato necroscopico hanno attestato che la causa del decesso era riconducibile a insufficienza respiratoria per silicosi polmonare, ovvero la medesima patologia che aveva determinato il riconoscimento della rendita.
In assenza di elementi idonei a far emergere patologie concomitanti o alternative e considerato che la stessa relazione del dirigente medico dell' non conteneva alcuna Pt_1 motivazione sanitaria atta a giustificare il rigetto della richiesta, il giudice ha ritenuto superfluo un accertamento peritale.
Sulla scorta delle superiori emergenze, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla rendita ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello l' . Pt_1
L'appellante, con il primo motivo, deduce che il giudice di prime cure, pur richiamando correttamente l'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 e la giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe fatto errata applicazione delle regole sull'onere della prova e nella determinazione del dies a quo del termine prescrizionale.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, secondo i principi generali del processo civile, spetta alla parte attrice dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ivi compresa la tempestività della domanda rispetto al termine prescrizionale.
Nella specie, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova circa l'impossibilità di acquisire tempestivamente i certificati sanitari comprovanti il nesso causale tra la malattia professionale e il decesso del congiunto, né giustificato il ritardo di quasi nove anni nell'ottenimento della scheda ISTAT e degli ulteriori documenti sanitari.
L'appellante ribadisce, inoltre, che il termine di prescrizione triennale decorre dal momento in cui i superstiti abbiano avuto conoscenza o avrebbero potuto avere, con l'ordinaria diligenza, la conoscibilità oggettiva del fatto che il decesso sia riconducibile alla malattia professionale;
invoca la giurisprudenza secondo cui, in presenza di elementi di oggettiva conoscibilità, non è necessario che i superstiti abbiano avuto certezza assoluta del diritto, essendo sufficiente che vi sia una ragionevole probabilità di una connessione causale tra malattia e decesso.
Nella fattispecie, tali elementi di conoscibilità erano evidenti sin dal momento del decesso, in quanto:
- il dante causa era già titolare di rendita per malattia professionale (silicosi Pt_1 polmonare);
- la causa di morte, come riportata nel certificato necroscopico del 10 aprile 2008, era chiaramente indicata come “insufficienza respiratoria per silicosi polmonare”;
- la diagnosi della patologia era nota ai superstiti già prima del decesso.
Secondo l' il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dare rilievo alla successiva Pt_1 acquisizione della scheda ISTAT nel 2016, avvenuta per iniziativa della ricorrente dopo un ritardo ingiustificato di quasi un decennio;
tale interpretazione consentirebbe infatti di procrastinare arbitrariamente il termine prescrizionale, in contrasto con il principio di conoscibilità oggettiva sancito dalla Suprema Corte.
L'appellante contesta, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 122 del T.U. n. 1124/1965 per avere il giudice di primo grado ritenuto che l'assenza della comunicazione Pt_1 prevista da tale norma potesse incidere sul decorso della prescrizione.
L'appellante censura, infine, la sentenza per avere riconosciuto la rendita ai superstiti pur in assenza dei presupposti normativi necessari per l'accoglimento della relativa prestazione;
ciò in quanto secondo la disciplina vigente il diritto alla rendita per i superstiti sorge esclusivamente quando il decesso dell'assicurato sia direttamente riconducibile alla malattia professionale o a una sua conseguenza patologica diretta, tale da configurare un nesso di causalità determinante tra la tecnopatia e l'evento morte;
occorre pertanto una rigorosa verifica medico-legale, atta a stabilire se la patologia professionale abbia avuto un ruolo causale o concausale efficiente nel decesso.
Nel caso di specie, invece, la sussistenza del nesso causale era stata affermata sulla base di una mera valutazione documentale, fondata esclusivamente sul certificato necroscopico e sulla scheda ISTAT, senza disporre alcun accertamento tecnico specialistico o perizia medico-legale.
L'onere della prova della riconducibilità causale tra la tecnopatia e il decesso gravava sulla parte attrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare, attraverso adeguata documentazione clinico-sanitaria, che la morte del congiunto fosse stata effettivamente determinata dagli esiti della patologia professionale;
tuttavia, nessun elemento probatorio era stato fornito in tal senso.
Di contro, gli accertamenti svolti dall' in sede amministrativa e sanitaria avrebbero Pt_1 escluso che il decesso fosse riconducibile alla silicosi diagnosticata nel 1976, patologia che risultava stabilizzata da decenni e che, negli anni precedenti alla morte, non aveva registrato aggravamenti clinici, ricoveri o episodi critici di natura respiratoria.
L'appellante evidenzia, inoltre, che al momento del decesso aveva un'età Pt_2 avanzata e che la crisi respiratoria riportata nel certificato necroscopico potrebbe essere stata determinata da cause diverse, quali patologie di natura cardiaca o oncologica, le quali non sono state adeguatamente indagate.
La morte in età senile è, di per sé, un evento fisiologico riconducibile a un progressivo deterioramento organico, e nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova che la silicosi abbia avuto un'incidenza diretta e determinante nell'evento letale..
L' ha concluso chiedendo: l'annullamento della sentenza impugnata con declaratoria Pt_1 dell'estinzione di ogni diritto per intervenuta prescrizione e comunque con il rigetto della domanda promossa in 1° grado da l'ammissione di CTU medico-legale, Controparte_1 ove ritenuta utile;
la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
In particolare ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché ai sensi dell'art. 112 del T.U. 1124/1965, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il superstite acquisisce la ragionevole certezza del nesso causale tra la malattia professionale e il decesso dell'assicurato e nella fattispecie l' appellata ha avuto piena contezza del nesso eziologico tra la silicosi polmonare e la morte del dante causa solo a seguito del rilascio del certificato necroscopico (2017) e della scheda ISTAT (2016); prima di tale momento, non disponeva di elementi certi per individuare la malattia quale causa del decesso.
L' , pertanto, avrebbe dovuto dimostrare che la conoscenza fosse maturata in epoca Pt_1 anteriore, prova che non è stata fornita. In ogni caso, l'eccezione risulta infondata anche sotto un diverso profilo.
. Inoltre, quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio, ma dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ai superstiti, da parte dell' della loro facoltà di proporre la predetta domanda. Pt_1
La Corte Costituzionale n. 14/1994, ha sancito l'obbligo dell' di comunicare ai Pt_1 superstiti la facoltà di presentare domanda per la rendita;
il termine di prescrizione decorre, quindi, solo dal momento della ricezione di tale comunicazione, che deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
nel caso concreto l' Pt_1 non ha mai provveduto a tale comunicazione nei confronti degli eredi del sig. Pt_2
, con la conseguenza che alcun termine prescrizionale poteva decorrere.
[...]
L'appellata ha infine dedotto che il diritto alla rendita spettava in ragione della sussistenza del nesso causale tra la morte e la tecnopatia per come documentato dal certificato necroscopico e dalla scheda ISTAT.
Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11.10.2024; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.9.2025
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza di primo grado per avere Pt_1 rigettato l'eccezione di prescrizione in violazione delle regole sull'onere della prova e sulla decorrenza del termine prescrizionale ex art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, avendo attribuito all' l'onere di dimostrare la tardività dell'azione, laddove spettava invece Pt_1 alla parte attrice provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la tempestività della domanda;
l'appellata non avrebbe fornito prova dell'impossibilità di acquisire tempestivamente la documentazione sanitaria, né giustificazione del ritardo di nove anni;
la conoscibilità era evidente sin dal decesso, essendo il dante causa titolare di rendita per silicosi, con causa di morte chiaramente indicata nel certificato necroscopico Pt_1
e patologia nota ai superstiti già in vita.
La doglianza è fondata.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che il diritto alla rendita ai superstiti, previsto dall'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale sancita dall'art. 112 dello stesso decreto (Cass. 1585-1997; 13145-
1999; 4223-2002). La norma prevede quale dies a quo la data dell'infortunio o il momento della manifestazione della malattia professionale.
I principi richiamati sono stati ribaditi anche per la posizione dei superstiti, affermando che “in tema di malattie professionali, anche per i superstiti dell'assicurato, perché possa esercitarsi l'azione per il conseguimento della prestazione loro spettante "iure Pt_1 proprio", nella qualità, e quindi, perché possa iniziare il decorso della prescrizione, è indispensabile - non essendo ravvisabili a questo proposito situazioni differenti rispetto
a quella dell'assicurato che rivendichi la rendita per inabilità - il realizzarsi di entrambi
i requisiti previsti dalla relativa disciplina, e cioè la morte dell'assicurato e la conoscenza
o conoscibilità da parte dei predetti superstiti, dell'eziologia professionale del decesso, la quale può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta solo dopo di essa” (Cass.
n. 2002 del 2005; Cass. n. 5090 del 2001; Cass. n. 10951 del 2000; Cass. n. 6828 del
2000).
Nel caso di specie, il primo giudice ha ritenuto tempestiva la domanda amministrativa presentata il 7 giugno 2017, sul presupposto che la ricorrente avesse acquisito consapevolezza del nesso eziologico soltanto con il rilascio della scheda ISTAT, datata 9 giugno 2016.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Risulta, infatti, priva di ogni credibilità l'affermazione che il certificato necroscopico e la scheda ISTAT siano stati acquisiti per la prima volta a distanza di otto anni dal decesso, trattandosi di atti necessari e obbligatori per la formazione dell'atto di morte e per l'espletamento degli adempimenti successivi al decesso, ai sensi del D.P.R. n. 396/2000
(artt. 72, 73 e 74).
L'art. 72 del D.P.R. citato prevede che la dichiarazione di morte debba essere resa all'ufficiale dello stato civile entro ventiquattro ore dal decesso da parte di un congiunto, di un convivente, di un loro delegato o, in mancanza, da altra persona informata dell'evento. In caso di decesso avvenuto nell'abitazione privata – come nella fattispecie – è necessaria l'esibizione sia del certificato necroscopico sia della scheda ISTAT.
Ai sensi dell'art. 74, inoltre, la tumulazione del cadavere non può aver luogo senza la preventiva presentazione dei medesimi documenti.
A ciò si aggiunga che è del tutto inverosimile un disinteresse della a conoscere CP_1 nell'immediatezza la causa del decesso del marito, che è stata certificata a partire dalla scheda Istat.
Non può dubitarsi pertanto del fatto che tali certificazioni fossero nella disponibilità del coniuge superstite sin dall'immediatezza dell'evento luttuoso e che la stessa fosse consapevole della causa del decesso, espressamente indicata nei documenti come
“insufficienza respiratoria per silicosi polmonare”.
La del resto non ha neppure tentato di fornire una giustificazione al ritardo di ben CP_1 otto anni nell'acquisizione di informazioni sulle cause del decesso, correttamente evidenziata dalla controparte, così da risultare la richiesta di accesso agli atti nel 2016 funzionale unicamente al differimento del termine iniziale di prescrizione,.
A ciò si aggiunga che la in qualità di coniuge convivente, era a conoscenza della CP_1 natura professionale della patologia che aveva colpito il marito, essendo quest'ultimo titolare di rendita per silicosi. Pt_1
La conoscenza dell'eziologia professionale della silicosi era, dunque, nella sfera cognitiva dell'appellante sin dal decesso e la stessa disponeva già all'epoca di tutti gli elementi necessari per attivarsi e richiedere la documentazione poi acquisita solo nel 2016.
L'attesa di oltre otto anni per l'ottenimento della scheda ISTAT e del certificato necroscopico non appare giustificata se non in termini di negligenza.
Ammettere lo spostamento del dies a quo della prescrizione sulla base di un dato incerto e rimesso alla discrezionalità del superstite – quale l'accesso agli atti amministrativi a distanza di anni – significherebbe svuotare di contenuto la ratio dell'istituto, che è quella di raggiungere un ragionevole grado di certezza nei rapporti giuridici.
Deve, inoltre, escludersi qualsiasi incidenza, nella fattispecie, del termine di decadenza previsto dall'art. 122 d.P.R. n. 1124/1965.
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 14 del 1994, la decadenza non decorre qualora l' , in caso di precedente riconoscimento di una rendita al lavoratore, ometta Pt_1 di informare i superstiti della facoltà di richiedere la liquidazione di una rendita in loro favore, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale previsione non interferisce con la prescrizione del diritto, la cui decorrenza rimane regolata dall'art. 112 del medesimo Testo unico (Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 2000, n. 7373).
Prescrizione e decadenza sono, infatti, istituti diversi e autonomi, i cui termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro.
Ne consegue che l'azione proposta deve essere dichiarata tardiva e, pertanto, prescritta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
Spese del doppio grado irripetibili, in presenza della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dall' contro avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_1
885/2022 emessa in data 19 maggio 2022 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione
Lavoro e Previdenza - nel procedimento R.G. n. 1809/2018 RG disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di rendita ai superstiti;
spese irripetibili nel doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.9.2025,
IL PRESIDENTE est.
(dott. Eugenio Scopelliti)