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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1819/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14312/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo A. Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29143 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12668/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta il 30 marzo 2020, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 97459, che gli veniva notificato l'8 maggio 2025, con il quale il Comune di Fiumicino richiedeva il pagamento dell'importo di euro 376,00 relativo all'unità immobiliare sita in Fregene, Indirizzo_1, composta da tre porzioni catastali, per il periodo 1 gennaio – 30 marzo 2020. Il ricorrente deduceva che l'immobile costituiva l'abitazione principale della de cuius, la quale vi aveva la dimora abituale pur non risultando ivi residente anagraficamente, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del tributo, che riteneva decorrere dalla data del decesso e maturata prima dell'emissione dell'avviso, nonché l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie. Lamentava, infine, la mancata notifica dell'avviso bonario e chiedeva l'annullamento dell'atto, con sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva il Comune di Fiumicino, il quale sosteneva la tempestività dell'accertamento alla luce del termine decadenziale previsto dall'art. 1, commi 161 e 163, della legge n. 296/2006, anche tenuto conto delle proroghe normative connesse all'emergenza epidemiologica. L'Ufficio contestava la spettanza dell'esenzione per abitazione principale, rilevando che la contribuente risultava residente altrove e che non veniva fornita prova della dimora abituale nell'immobile di Fregene. Precisava, inoltre, che l'avviso bonario non era necessario, trattandosi di avviso di accertamento, e che l'atto non conteneva sanzioni, essendo stato emesso nei confronti dell'erede per la sola imposta dovuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la questione centrale riguarda la spettanza dell'esenzione IMU per abitazione principale.
Ai sensi dell'art. 13 d.l. 201/2011, l'esenzione richiede la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso di specie, non risulta provata la dimora abituale della de cuius nell'immobile di Fregene, sicché l'esenzione non può essere riconosciuta.
Quanto alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per i tributi locali rileva il termine decadenziale quinquennale per la notifica dell'accertamento (art. 1, comma 161, l. 296/2006). L'avviso era stato notificato il 14 maggio 2025, entro il termine del 31 dicembre 2025, sicché anche l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
In ordine alla trasmissibilità delle sanzioni, si rileva che l'avviso impugnato non contiene alcuna sanzione, essendo stato emesso nei confronti dell'erede per la sola imposta dovuta. Pertanto, la doglianza risulta priva di fondamento.
Quanto alla mancata notifica dell'avviso bonario, va ribadito che tale adempimento è previsto per la riscossione a mezzo cartella di pagamento e non per gli avvisi di accertamento e pertanto anche questa eccezione va censurata.
Infine, la Corte rileva che l'imposta è stata correttamente calcolata pro quota, per il 50% dell'immobile, in capo al ricorrente, coerede insieme al fratello Nominativo_2.
Per quanto espresso, il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 280,00 oltre agli accessori di legge a favore del Comune di Fiumicino.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di
Fiumicino liquidate in euro 280,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
US AC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VACCHELLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14312/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. Carlo A. Dalla Chiesa 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29143 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12668/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta il 30 marzo 2020, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 97459, che gli veniva notificato l'8 maggio 2025, con il quale il Comune di Fiumicino richiedeva il pagamento dell'importo di euro 376,00 relativo all'unità immobiliare sita in Fregene, Indirizzo_1, composta da tre porzioni catastali, per il periodo 1 gennaio – 30 marzo 2020. Il ricorrente deduceva che l'immobile costituiva l'abitazione principale della de cuius, la quale vi aveva la dimora abituale pur non risultando ivi residente anagraficamente, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del tributo, che riteneva decorrere dalla data del decesso e maturata prima dell'emissione dell'avviso, nonché l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie. Lamentava, infine, la mancata notifica dell'avviso bonario e chiedeva l'annullamento dell'atto, con sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva il Comune di Fiumicino, il quale sosteneva la tempestività dell'accertamento alla luce del termine decadenziale previsto dall'art. 1, commi 161 e 163, della legge n. 296/2006, anche tenuto conto delle proroghe normative connesse all'emergenza epidemiologica. L'Ufficio contestava la spettanza dell'esenzione per abitazione principale, rilevando che la contribuente risultava residente altrove e che non veniva fornita prova della dimora abituale nell'immobile di Fregene. Precisava, inoltre, che l'avviso bonario non era necessario, trattandosi di avviso di accertamento, e che l'atto non conteneva sanzioni, essendo stato emesso nei confronti dell'erede per la sola imposta dovuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la questione centrale riguarda la spettanza dell'esenzione IMU per abitazione principale.
Ai sensi dell'art. 13 d.l. 201/2011, l'esenzione richiede la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso di specie, non risulta provata la dimora abituale della de cuius nell'immobile di Fregene, sicché l'esenzione non può essere riconosciuta.
Quanto alla prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per i tributi locali rileva il termine decadenziale quinquennale per la notifica dell'accertamento (art. 1, comma 161, l. 296/2006). L'avviso era stato notificato il 14 maggio 2025, entro il termine del 31 dicembre 2025, sicché anche l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
In ordine alla trasmissibilità delle sanzioni, si rileva che l'avviso impugnato non contiene alcuna sanzione, essendo stato emesso nei confronti dell'erede per la sola imposta dovuta. Pertanto, la doglianza risulta priva di fondamento.
Quanto alla mancata notifica dell'avviso bonario, va ribadito che tale adempimento è previsto per la riscossione a mezzo cartella di pagamento e non per gli avvisi di accertamento e pertanto anche questa eccezione va censurata.
Infine, la Corte rileva che l'imposta è stata correttamente calcolata pro quota, per il 50% dell'immobile, in capo al ricorrente, coerede insieme al fratello Nominativo_2.
Per quanto espresso, il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 280,00 oltre agli accessori di legge a favore del Comune di Fiumicino.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di
Fiumicino liquidate in euro 280,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il Giudice
US AC