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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3643/2024
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte 7 ; [...]
Controparte_8 Persona_1 CP_9 CP_10 Controparte_11
[...] ; Controparte_12 CP_13 Parte_2 Parte_3
"[...] con l'avvocato Francesca Cerri
ricorrenti nei confronti di
Controparte_14
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti: Persona_2hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
-
[...] nato ad [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "I ricorrenti discendono da Persona_2
-
...
[...] cittadino italiano, nato ad [...], il giorno 19.07.1872 (v. estratto del registro '
dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Annicco (CR) doc. 1), figlio di Persona_3
[...] e Persona_4 successivamente emigrato in Brasile. In Brasile Persona_2
si uni in matrimonio con Persona_5 il 22.05.1897 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 2). L'ascendente degli odierni ricorrenti ha trascorso la sua intera vita in
Brasile ed ivi è deceduto (v. annotazione, doc. 3) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare volontariamente ed espressamente alla cittadinanza italiana (v. certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano in data 13.12.2023,
doc. 4). Dal matrimonio tra il 10.02.1898 è nato Persona_2 e Persona_5
(v. certificato di nascita integrale, contenente la rettifica del nome del registrato, Persona_6
dei nomi dei genitori del registrato e dei nomi dei nonni paterni del registrato, doc. 5) che in seguito si è unito in matrimonio con CP_15 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio,
contenente la rettifica del nome del contraente, dei nomi dei genitori del contraente, del luogo di nascita e dell'età del padre del contraente, doc. 6). Da questo matrimonio il 19.05.1925 è nato
Persona_7 (v. certificato di nascita integrale, contenente la rettifica del nome del registrato, dei nomi dei genitori del registrato e dei nomi dei nonni paterni del registrato, doc. 7) che in seguito si è unito in matrimonio con Persona_8 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, contenente la rettifica del nome del contraente e dei nomi dei genitori del contraente, CP_12doc. 8). Da questo matrimonio sono nati cinque figli ( Persona_9
Controparte_1 ). 1) Il primo Persona_10
[...] Parte_2 e figlio di Persona_9 , è nato il [...] (v. certificato di nascita Persona_7
(v. certificatoCP_16integrale, doc. 9) ed in seguito si è unito in matrimonio con integrale dell'atto di matrimonio, doc. 10). Da questo matrimonio il 20.06.1975 è nato [...]
CP_7 , odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 11) che, in seguito, si è unito in matrimonio con Controparte_17 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 12). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti, il 05.11.2003 Controparte_6 (v. certificato di nascita integrale, doc. 13) e il 15.01.2007 (v. Controparte_8
certificato di nascita integrale, doc. 14); 2) La seconda figlia di Persona_7 CP_12
odierna ricorrente, è nata il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 15) ed
[...] in seguito si è unita in matrimonio con CP_18 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 16); 3) Il terzo figlio di Persona_7 Parte_2 odierno ricorrente, è nato il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 17) ed in seguito si è unito
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 18). Dain matrimonio con CP_19
Persona_1questo matrimonio sono nate due figlie, odierne ricorrenti: - il 03.07.1983,
(v. certificato di nascita integrale, doc. 19), che in seguito si è unita in matrimonio con Per_11
[...] (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 20) e da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 15.10.2019 CP_9 (v. certificato di nascita integrale, doc.
21) e il 18.05.2022 CP_10 (v. certificato integrale dell'atto di nascita, doc. 22); il
- 26.08.1986, Parte_4 (v. certificato di nascita integrale, doc. 23). 4) La quarta figlia di
,
odierna ricorrente, è nata il [...] (v. certificatoPersona_7 Persona_10
,
Controparte_20 (v.di nascita integrale, doc. 24) ed in seguito si è unita in matrimonio con certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 25). Da questo matrimonio sono nati tre figli,
odierni ricorrenti: - l'11.12.1983, Controparte_11 (v. certificato di nascita integrale, doc. 26), che in seguito si è unito in matrimonio con (v. certificato Controparte_21
, (v. certificato di Controparte_4integrale dell'atto di matrimonio, doc. 27); - il 04.08.1987, و
nascita integrale, doc. 28) che in seguito si è unito in matrimonio con Controparte_22 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 29) e da questo matrimonio, il 15.03.2021, è odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 30); - ilnato Controparte_5
,
(v. certificato di nascita integrale, doc. 31). 5) La quinta 25.05.1994, Parte_1
figlia di Persona_7 وodierna ricorrente, è nata l'[...] (v. Controparte_1
certificato di nascita integrale, doc. 32) ed in seguito si è unita in matrimonio con CP_23
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 33). Da questo matrimonio sono nate due
CP_2 (v. certificato di nascita integrale, doc. 34)figlie, odierne ricorrenti: il 21.07.2006,
e il 21.07.2006, Controparte_3 (v. certificato di nascita integrale, doc. 35)".
Controparte_14 è rimasto contumace dopo la regolare notificazione degli atti. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 22.10.2025 parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: "Dal certificato di matrimonio del Sig. Per_7 emerge la qualifica di militare dello stesso. In ordine all'eventuale incidenza di tale qualifica sulla conservazione dello status di cittadino italiano occorre, innanzitutto, chiarire che lo stesso nell'Esercito Brasiliano ha svolto, in realtà, soltanto mansioni di meccanico. Come si evince chiaramente dalla dichiarazione rilasciata in data 24 settembre 2025 dal Primo Tenente
dell'Esercito Brasiliano, Persona_12 Comandante del Plotone di Manutenzione
e Trasporto, infatti, il Sig. Pt_2 ha prestato servizio presso l'Esercito Brasiliano soltanto in qualità di meccanico di veicoli, con compiti di manutenzione preventiva e correttiva degli automezzi appartenenti al reparto. Dal documento risulta, inoltre, che il Sig. Pt_2 non svolge attualmente alcuna funzione, essendo pensionato dal servizio attivo e non sussistendo possibilità di reintegro nelle precedenti funzioni. Da tale dichiarazione si desume chiaramente che l'attività prestata dal sig.
Pt_2 non ha avuto carattere di comando o di diretta responsabilità militare, ma ha avuto natura meramente tecnica e ausiliaria, funzionale al supporto logistico delle attività di reparto e priva di qualsivoglia implicazione di poteri militari o rappresentanza dello Stato estero. Attesa dunque la natura delle funzioni esercitate dal sig. Pt_2 si ritiene che le stesse non integrino in alcun modo quelle idonee a far perdere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91. A favore di questa conclusione non milita soltanto la natura delle funzioni svolte dal Sig.
Pt_2 ma anche il disposto dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 il quale prevede che:
"Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare." Dalla lettura dell'evocata disposizione si desume con chiarezza che la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego pubblico o di un incarico militare presso uno Stato estero, ma presuppone necessariamente un atto formale del Governo italiano. Tale atto deve consistere in una specifica intimazione rivolta al cittadino, con la quale lo si inviti ad abbandonare l'impiego o il servizio militare entro un termine stabilito. Solo in caso di mancato adempimento a tale intimazione, e decorso inutilmente il termine assegnato, può prodursi la perdita della cittadinanza. Ne deriva, dunque, che l'intimazione del
Governo italiano rappresenta una condizione imprescindibile per l'applicazione della norma: in sua assenza, non può configurarsi alcuna perdita dello status civitatis. Nel caso del sig. Controparte_7 non risulta che il Governo italiano abbia mai compiuto una simile intimazione, né che abbia ritenuto la sua attività presso lo Stato estero contraria agli interessi nazionali. Il sig. Pt_2 , infatti, non è mai stato destinatario di alcun provvedimento governativo che lo invitasse ad abbandonare il servizio svolto, né è mai stato posto in mora rispetto a eventuali obblighi di rinuncia o cessazione. Ne consegue che l'eventuale prestazione di attività alle dipendenze di un'autorità estera rilevante ai fini dell'art. 12 L. 91/1992 solo se accompagnata da una valutazione negativa dell'ordinamento italiano nel caso di specie è del tutto assente. Per questo motivo, oltre a quelli già esposti, si ritiene che il Sig.
Pt_2 abbia conservato il suo status di cittadino italiano (il cui riconoscimento è oggetto del giudizio de quo) non essendosi verificata alcuna perdita dello stesso”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non
-
prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
-
illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la
-
tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912,
art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti, Persona_2 "nato ad [...] il [...] (doc.
1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.); la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Sulla questione rilevata con ordinanza del 16.10.2024 è sufficiente rinviare alle articolate considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota del 22.10.2025 trascritta sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al Controparte_14 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 11.12.2025
Il giudice
RI MB
NEPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile
nel giudizio promosso da
Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte 7 ; [...]
Controparte_8 Persona_1 CP_9 CP_10 Controparte_11
[...] ; Controparte_12 CP_13 Parte_2 Parte_3
"[...] con l'avvocato Francesca Cerri
ricorrenti nei confronti di
Controparte_14
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti: Persona_2hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
-
[...] nato ad [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: "I ricorrenti discendono da Persona_2
-
...
[...] cittadino italiano, nato ad [...], il giorno 19.07.1872 (v. estratto del registro '
dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Annicco (CR) doc. 1), figlio di Persona_3
[...] e Persona_4 successivamente emigrato in Brasile. In Brasile Persona_2
si uni in matrimonio con Persona_5 il 22.05.1897 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 2). L'ascendente degli odierni ricorrenti ha trascorso la sua intera vita in
Brasile ed ivi è deceduto (v. annotazione, doc. 3) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare volontariamente ed espressamente alla cittadinanza italiana (v. certificato di mancata naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia brasiliano in data 13.12.2023,
doc. 4). Dal matrimonio tra il 10.02.1898 è nato Persona_2 e Persona_5
(v. certificato di nascita integrale, contenente la rettifica del nome del registrato, Persona_6
dei nomi dei genitori del registrato e dei nomi dei nonni paterni del registrato, doc. 5) che in seguito si è unito in matrimonio con CP_15 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio,
contenente la rettifica del nome del contraente, dei nomi dei genitori del contraente, del luogo di nascita e dell'età del padre del contraente, doc. 6). Da questo matrimonio il 19.05.1925 è nato
Persona_7 (v. certificato di nascita integrale, contenente la rettifica del nome del registrato, dei nomi dei genitori del registrato e dei nomi dei nonni paterni del registrato, doc. 7) che in seguito si è unito in matrimonio con Persona_8 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, contenente la rettifica del nome del contraente e dei nomi dei genitori del contraente, CP_12doc. 8). Da questo matrimonio sono nati cinque figli ( Persona_9
Controparte_1 ). 1) Il primo Persona_10
[...] Parte_2 e figlio di Persona_9 , è nato il [...] (v. certificato di nascita Persona_7
(v. certificatoCP_16integrale, doc. 9) ed in seguito si è unito in matrimonio con integrale dell'atto di matrimonio, doc. 10). Da questo matrimonio il 20.06.1975 è nato [...]
CP_7 , odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 11) che, in seguito, si è unito in matrimonio con Controparte_17 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 12). Da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti, il 05.11.2003 Controparte_6 (v. certificato di nascita integrale, doc. 13) e il 15.01.2007 (v. Controparte_8
certificato di nascita integrale, doc. 14); 2) La seconda figlia di Persona_7 CP_12
odierna ricorrente, è nata il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 15) ed
[...] in seguito si è unita in matrimonio con CP_18 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 16); 3) Il terzo figlio di Persona_7 Parte_2 odierno ricorrente, è nato il [...] (v. certificato di nascita integrale, doc. 17) ed in seguito si è unito
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 18). Dain matrimonio con CP_19
Persona_1questo matrimonio sono nate due figlie, odierne ricorrenti: - il 03.07.1983,
(v. certificato di nascita integrale, doc. 19), che in seguito si è unita in matrimonio con Per_11
[...] (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 20) e da questo matrimonio sono nati due figli, odierni ricorrenti: il 15.10.2019 CP_9 (v. certificato di nascita integrale, doc.
21) e il 18.05.2022 CP_10 (v. certificato integrale dell'atto di nascita, doc. 22); il
- 26.08.1986, Parte_4 (v. certificato di nascita integrale, doc. 23). 4) La quarta figlia di
,
odierna ricorrente, è nata il [...] (v. certificatoPersona_7 Persona_10
,
Controparte_20 (v.di nascita integrale, doc. 24) ed in seguito si è unita in matrimonio con certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 25). Da questo matrimonio sono nati tre figli,
odierni ricorrenti: - l'11.12.1983, Controparte_11 (v. certificato di nascita integrale, doc. 26), che in seguito si è unito in matrimonio con (v. certificato Controparte_21
, (v. certificato di Controparte_4integrale dell'atto di matrimonio, doc. 27); - il 04.08.1987, و
nascita integrale, doc. 28) che in seguito si è unito in matrimonio con Controparte_22 (v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 29) e da questo matrimonio, il 15.03.2021, è odierno ricorrente (v. certificato di nascita integrale, doc. 30); - ilnato Controparte_5
,
(v. certificato di nascita integrale, doc. 31). 5) La quinta 25.05.1994, Parte_1
figlia di Persona_7 وodierna ricorrente, è nata l'[...] (v. Controparte_1
certificato di nascita integrale, doc. 32) ed in seguito si è unita in matrimonio con CP_23
(v. certificato integrale dell'atto di matrimonio, doc. 33). Da questo matrimonio sono nate due
CP_2 (v. certificato di nascita integrale, doc. 34)figlie, odierne ricorrenti: il 21.07.2006,
e il 21.07.2006, Controparte_3 (v. certificato di nascita integrale, doc. 35)".
Controparte_14 è rimasto contumace dopo la regolare notificazione degli atti. Il
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 22.10.2025 parte ricorrente ha evidenziato quanto segue: "Dal certificato di matrimonio del Sig. Per_7 emerge la qualifica di militare dello stesso. In ordine all'eventuale incidenza di tale qualifica sulla conservazione dello status di cittadino italiano occorre, innanzitutto, chiarire che lo stesso nell'Esercito Brasiliano ha svolto, in realtà, soltanto mansioni di meccanico. Come si evince chiaramente dalla dichiarazione rilasciata in data 24 settembre 2025 dal Primo Tenente
dell'Esercito Brasiliano, Persona_12 Comandante del Plotone di Manutenzione
e Trasporto, infatti, il Sig. Pt_2 ha prestato servizio presso l'Esercito Brasiliano soltanto in qualità di meccanico di veicoli, con compiti di manutenzione preventiva e correttiva degli automezzi appartenenti al reparto. Dal documento risulta, inoltre, che il Sig. Pt_2 non svolge attualmente alcuna funzione, essendo pensionato dal servizio attivo e non sussistendo possibilità di reintegro nelle precedenti funzioni. Da tale dichiarazione si desume chiaramente che l'attività prestata dal sig.
Pt_2 non ha avuto carattere di comando o di diretta responsabilità militare, ma ha avuto natura meramente tecnica e ausiliaria, funzionale al supporto logistico delle attività di reparto e priva di qualsivoglia implicazione di poteri militari o rappresentanza dello Stato estero. Attesa dunque la natura delle funzioni esercitate dal sig. Pt_2 si ritiene che le stesse non integrino in alcun modo quelle idonee a far perdere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91. A favore di questa conclusione non milita soltanto la natura delle funzioni svolte dal Sig.
Pt_2 ma anche il disposto dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 il quale prevede che:
"Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare." Dalla lettura dell'evocata disposizione si desume con chiarezza che la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego pubblico o di un incarico militare presso uno Stato estero, ma presuppone necessariamente un atto formale del Governo italiano. Tale atto deve consistere in una specifica intimazione rivolta al cittadino, con la quale lo si inviti ad abbandonare l'impiego o il servizio militare entro un termine stabilito. Solo in caso di mancato adempimento a tale intimazione, e decorso inutilmente il termine assegnato, può prodursi la perdita della cittadinanza. Ne deriva, dunque, che l'intimazione del
Governo italiano rappresenta una condizione imprescindibile per l'applicazione della norma: in sua assenza, non può configurarsi alcuna perdita dello status civitatis. Nel caso del sig. Controparte_7 non risulta che il Governo italiano abbia mai compiuto una simile intimazione, né che abbia ritenuto la sua attività presso lo Stato estero contraria agli interessi nazionali. Il sig. Pt_2 , infatti, non è mai stato destinatario di alcun provvedimento governativo che lo invitasse ad abbandonare il servizio svolto, né è mai stato posto in mora rispetto a eventuali obblighi di rinuncia o cessazione. Ne consegue che l'eventuale prestazione di attività alle dipendenze di un'autorità estera rilevante ai fini dell'art. 12 L. 91/1992 solo se accompagnata da una valutazione negativa dell'ordinamento italiano nel caso di specie è del tutto assente. Per questo motivo, oltre a quelli già esposti, si ritiene che il Sig.
Pt_2 abbia conservato il suo status di cittadino italiano (il cui riconoscimento è oggetto del giudizio de quo) non essendosi verificata alcuna perdita dello stesso”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
- lo Statuto Albertino non recava una definizione di "regnicolo";
- l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»>;
- la 1. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 1. n. 555/1912, nella parte in cui non
-
prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[1]e norme precostituzionali riconosciute
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illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini>>.
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
si era posto il problema della c.d. "grande naturalizzazione", introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti principi di diritto: «(i) secondo la
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tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912,
art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
l'avo italiano dei ricorrenti, Persona_2 "nato ad [...] il [...] (doc.
1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.); la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Sulla questione rilevata con ordinanza del 16.10.2024 è sufficiente rinviare alle articolate considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota del 22.10.2025 trascritta sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione resistente abbia dato causa all'affare.
La compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia di parte resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
2. Ordina al Controparte_14 e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 11.12.2025
Il giudice
RI MB