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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
3502/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa
Kumbasar ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.3502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...], rappresentati, C.F._2 assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Bonacini ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio del difensore a Scandiano (RE), Corso Garibaldi, 6, eleggono speciale domicilio, giusta delega in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. residente a residente a [...]Controparte_1 C.F._3
(RE), in Via Carmelina Adani n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. GI Cigarini, elettivamente domiciliato presso la persona e lo Studio del difensore a Carpi (MO), in Via
Bramante n. 34, in virtù di procura in atti;
-parte convenuta-
Controparte_2
[...]
- parti convenute contumaci–
OGGETTO: usucapione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
In via preliminare:- rigettare integralmente le eccezioni e le domande avanzate dal convenuto per le ragioni sopra esposte e condannare quest'ultimo al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 3, D. lgs. 28/2010;In via principale: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'intervenuta usucapione da parte dei Sig.ri e dell'immobile identificato al Parte_2 Parte_1 fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno), e, conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione del suddetto immobile in favore degli attori. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, ivi incluse quelle relative al procedimento di mediazione, nei confronti del convenuto come da nota depositata”; Controparte_1
CONCLUSIONI per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni eccezione contraria disattesa In via preliminare di merito: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Sig. per i motivi meglio Controparte_1 espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese, anche generali, IVA
e CPA come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato ai signori , e , i CP_2 CP_2 Controparte_1 signori e hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per Parte_2 Parte_1 usucapione dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Correggio al foglio
59 particella 448 (sia fabbricato che terreno).
Hanno quindi esposto:
- di essere divenuti proprietari, per metà ciascuno, in seguito a successione per causa di morte del di loro padre , di un capannone con area cortiliva di pertinenza, sito in Persona_1
Correggio (RE), Via Dario Ascari 22/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Correggio
(RE) al foglio 59, mappale 245 (nel vecchio catasto l'area era ricompresa nel mappale 2349);
- che il compendio confina a ovest con l'unità immobiliare censita al foglio 59, mappale 83
(nel vecchio catasto mappale 9783), oggi di proprietà del Sig. (a Controparte_1 quest'ultimo pervenuta in seguito ad atto di compravendita del 2008 stipulato con Tre Esse di
SI GI & C. Snc);
pagina 2 di 5 - che il capannone di proprietà degli attori è stato edificato dal padre di questi ultimi nel corso degli anni 70 sull'allora mappale 2349, in aderenza ad un capannone già esistente che insisteva sul mappale 9783, sulla scorta del confine di fatto che non coincideva con quello di diritto, correttamente individuato nelle mappe del vecchio catasto;
- che l'edificio è stato realizzato in gran parte sul mappale 2349 (poi divenuto mappale 245) ed in minor parte sul mappale confinante 9783 (oggi mappale 83);
- che alla fine degli anni settanta il Comune di Correggio provvedeva a redigere nuove mappe catastali (cfr doc. 5 attori) e il confine tra i mappali sopradescritti veniva erroneamente rettificato ed “inclinato” in modo da rispecchiare lo stato esistente con la conseguenza che nel nuovo catasto una porzione di capannone (e relativa area cortiliva), che in realtà avrebbe dovuto far parte del mappale 83 (attuale proprietà , risulta invece ricompresa CP_1 all'interno del mappale 245 (cfr. doc.ti 6-9,13 e 14 attori);
- che la porzione immobiliare, oggetto della presente causa di usucapione, è stata stralciata dal mappale 245 ed accatastata nel Catasto Fabbricati del Comune di Correggio al foglio 59, mappale 448;
- che gli attori e prima di loro il loro dante causa , da oltre vent'anni hanno Persona_1 esercitato sull'area di cui sopra il possesso “uti domini” .
Tanto premesso, gli odierni attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Correggio al Foglio 59 particella 448.
A sostengo della domanda gli attori hanno asserito di avere goduto uti dominus dei suddetti immobili, e prima di loro il loro dante causa, da oltre venti anni, senza mai perderne il possesso.
Con comparsa in data 7/12/2023 si è costituito il quale in via preliminare Controparte_1 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto di non essere titolare della posizione giuridica passiva dedotta in giudizio da parte attrice. Nello specifico CP_1 ha precisato di non avere mai acquistato nè voluto acquistare la porzione di terreno
[...] rivendicata dagli attori e oggetto del presente giudizio di usucapione.
Ha quindi chiesto che venisse accertata e dichiarata la propria legittimazione passiva con vittoria delle spese processuali.
Nessuno si è costituito per i convenuti e CP_2 CP_2
La causa è stata istruita con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e le prove orali richieste dalle parti e all'udienza cartolare dell'8/4/2025 è stata trattenuta per la decisone.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e i quali, pur CP_2 CP_2 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Risultano infatti integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per il verificarsi dell'usucapione.
Parte convenuta , i convenuti e rimasti contumaci Controparte_1 CP_2 CP_2 ma sentiti in sede di interrogatorio formale ed i testi escussi hanno invero confermato il possesso esclusivo da parte degli attori dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno),
L'istruttoria ha pertanto dimostrato il possesso ultraventennale “uti domini” inequivoco, continuo, pacifico ed ininterrotto da parte prima del Sig. , poi dei figli e Persona_1 Pt_2
della porzione immobiliare dagli stessi rivendicata (mappale 448) (in questo senso le Pt_1 deposizioni dei testi , e , nonché le dichiarazioni Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 rese in sede di interrogatorio formale dai convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
. CP_2
2. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1 se ne rileva l'infondatezza e pertanto va rigettata.
Va all'uopo preliminarmente rilevato che costituisce circostanza pacifica, documentata in atti la titolarità in capo a del mappale 83, del quale faceva parte la porzione Controparte_1 immobiliare oggetto di usucapione, pertanto alla luce del principio della Suprema Corte, in virtù del quale “la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda” (tra le ultime Cass. Civ.
28793/2023), correttamente parte attrice ha chiamato in giudizio;
tanto più Controparte_1 che il predetto ha deciso di non partecipare al procedimento di mediazione, seppure convocato, dove avrebbe potuto sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed evitare di essere citato in giudizio;
ma non l'ha fatto manifestando invece disinteresse alla vicenda de qua.
pagina 4 di 5 Essendo stato dunque provato il possesso continuativo per oltre vent'anni del bene immobile per cui è causa, risulta fondato ex art. 1158 c.c. il diritto degli attori all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del medesimo.
3. Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione in giudizio dei convenuti e e l'omessa formulazione da parte degli attori nei loro confronti CP_2 CP_2 della domanda di condanna alle spese di lite costituiscono giusto motivo per non provvedere sulle spese di lite tra le suddette parti;
quanto al rapporto processuale tra gli attori e CP_1
la sostanziale adesione alla domanda di usucapione da parte del convenuto
[...] CP_1 giustifica tra i predetti l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa RG 3502/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dei signori Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) entrambi residenti a C.F._2 Parte_1 C.F._1
Correggio (RE), in Via Ascari, 22, dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno);
Ordina alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti variazioni catastali;
Nulla per le spese tra gli attori e i convenuti e;
CP_2 CP_2
Spese compensate tra gli attori e . Controparte_1
Così deciso in Reggio Emilia in data 4 settembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa
Kumbasar ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.3502 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti a [...], rappresentati, C.F._2 assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Bonacini ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio del difensore a Scandiano (RE), Corso Garibaldi, 6, eleggono speciale domicilio, giusta delega in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. residente a residente a [...]Controparte_1 C.F._3
(RE), in Via Carmelina Adani n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. GI Cigarini, elettivamente domiciliato presso la persona e lo Studio del difensore a Carpi (MO), in Via
Bramante n. 34, in virtù di procura in atti;
-parte convenuta-
Controparte_2
[...]
- parti convenute contumaci–
OGGETTO: usucapione pagina 1 di 5 CONCLUSIONI per parte attrice:” Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
In via preliminare:- rigettare integralmente le eccezioni e le domande avanzate dal convenuto per le ragioni sopra esposte e condannare quest'ultimo al pagamento, in Controparte_1 favore degli attori, di quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 3, D. lgs. 28/2010;In via principale: - accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c., l'intervenuta usucapione da parte dei Sig.ri e dell'immobile identificato al Parte_2 Parte_1 fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno), e, conseguentemente, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione del suddetto immobile in favore degli attori. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze, ivi incluse quelle relative al procedimento di mediazione, nei confronti del convenuto come da nota depositata”; Controparte_1
CONCLUSIONI per parte convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni eccezione contraria disattesa In via preliminare di merito: Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto Sig. per i motivi meglio Controparte_1 espressi in narrativa. Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese, anche generali, IVA
e CPA come per legge.”
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato ai signori , e , i CP_2 CP_2 Controparte_1 signori e hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto per Parte_2 Parte_1 usucapione dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Correggio al foglio
59 particella 448 (sia fabbricato che terreno).
Hanno quindi esposto:
- di essere divenuti proprietari, per metà ciascuno, in seguito a successione per causa di morte del di loro padre , di un capannone con area cortiliva di pertinenza, sito in Persona_1
Correggio (RE), Via Dario Ascari 22/A, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Correggio
(RE) al foglio 59, mappale 245 (nel vecchio catasto l'area era ricompresa nel mappale 2349);
- che il compendio confina a ovest con l'unità immobiliare censita al foglio 59, mappale 83
(nel vecchio catasto mappale 9783), oggi di proprietà del Sig. (a Controparte_1 quest'ultimo pervenuta in seguito ad atto di compravendita del 2008 stipulato con Tre Esse di
SI GI & C. Snc);
pagina 2 di 5 - che il capannone di proprietà degli attori è stato edificato dal padre di questi ultimi nel corso degli anni 70 sull'allora mappale 2349, in aderenza ad un capannone già esistente che insisteva sul mappale 9783, sulla scorta del confine di fatto che non coincideva con quello di diritto, correttamente individuato nelle mappe del vecchio catasto;
- che l'edificio è stato realizzato in gran parte sul mappale 2349 (poi divenuto mappale 245) ed in minor parte sul mappale confinante 9783 (oggi mappale 83);
- che alla fine degli anni settanta il Comune di Correggio provvedeva a redigere nuove mappe catastali (cfr doc. 5 attori) e il confine tra i mappali sopradescritti veniva erroneamente rettificato ed “inclinato” in modo da rispecchiare lo stato esistente con la conseguenza che nel nuovo catasto una porzione di capannone (e relativa area cortiliva), che in realtà avrebbe dovuto far parte del mappale 83 (attuale proprietà , risulta invece ricompresa CP_1 all'interno del mappale 245 (cfr. doc.ti 6-9,13 e 14 attori);
- che la porzione immobiliare, oggetto della presente causa di usucapione, è stata stralciata dal mappale 245 ed accatastata nel Catasto Fabbricati del Comune di Correggio al foglio 59, mappale 448;
- che gli attori e prima di loro il loro dante causa , da oltre vent'anni hanno Persona_1 esercitato sull'area di cui sopra il possesso “uti domini” .
Tanto premesso, gli odierni attori hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Correggio al Foglio 59 particella 448.
A sostengo della domanda gli attori hanno asserito di avere goduto uti dominus dei suddetti immobili, e prima di loro il loro dante causa, da oltre venti anni, senza mai perderne il possesso.
Con comparsa in data 7/12/2023 si è costituito il quale in via preliminare Controparte_1 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto di non essere titolare della posizione giuridica passiva dedotta in giudizio da parte attrice. Nello specifico CP_1 ha precisato di non avere mai acquistato nè voluto acquistare la porzione di terreno
[...] rivendicata dagli attori e oggetto del presente giudizio di usucapione.
Ha quindi chiesto che venisse accertata e dichiarata la propria legittimazione passiva con vittoria delle spese processuali.
Nessuno si è costituito per i convenuti e CP_2 CP_2
La causa è stata istruita con lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e le prove orali richieste dalle parti e all'udienza cartolare dell'8/4/2025 è stata trattenuta per la decisone.
pagina 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e i quali, pur CP_2 CP_2 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Risultano infatti integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per il verificarsi dell'usucapione.
Parte convenuta , i convenuti e rimasti contumaci Controparte_1 CP_2 CP_2 ma sentiti in sede di interrogatorio formale ed i testi escussi hanno invero confermato il possesso esclusivo da parte degli attori dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno),
L'istruttoria ha pertanto dimostrato il possesso ultraventennale “uti domini” inequivoco, continuo, pacifico ed ininterrotto da parte prima del Sig. , poi dei figli e Persona_1 Pt_2
della porzione immobiliare dagli stessi rivendicata (mappale 448) (in questo senso le Pt_1 deposizioni dei testi , e , nonché le dichiarazioni Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 rese in sede di interrogatorio formale dai convenuti , e Controparte_1 CP_2 [...]
. CP_2
2. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Controparte_1 se ne rileva l'infondatezza e pertanto va rigettata.
Va all'uopo preliminarmente rilevato che costituisce circostanza pacifica, documentata in atti la titolarità in capo a del mappale 83, del quale faceva parte la porzione Controparte_1 immobiliare oggetto di usucapione, pertanto alla luce del principio della Suprema Corte, in virtù del quale “la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda” (tra le ultime Cass. Civ.
28793/2023), correttamente parte attrice ha chiamato in giudizio;
tanto più Controparte_1 che il predetto ha deciso di non partecipare al procedimento di mediazione, seppure convocato, dove avrebbe potuto sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed evitare di essere citato in giudizio;
ma non l'ha fatto manifestando invece disinteresse alla vicenda de qua.
pagina 4 di 5 Essendo stato dunque provato il possesso continuativo per oltre vent'anni del bene immobile per cui è causa, risulta fondato ex art. 1158 c.c. il diritto degli attori all'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del medesimo.
3. Quanto alle spese del presente giudizio, la mancata costituzione in giudizio dei convenuti e e l'omessa formulazione da parte degli attori nei loro confronti CP_2 CP_2 della domanda di condanna alle spese di lite costituiscono giusto motivo per non provvedere sulle spese di lite tra le suddette parti;
quanto al rapporto processuale tra gli attori e CP_1
la sostanziale adesione alla domanda di usucapione da parte del convenuto
[...] CP_1 giustifica tra i predetti l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa RG 3502/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dei signori Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) entrambi residenti a C.F._2 Parte_1 C.F._1
Correggio (RE), in Via Ascari, 22, dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Correggio al foglio 59 particella 448 (sia fabbricato che terreno);
Ordina alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti variazioni catastali;
Nulla per le spese tra gli attori e i convenuti e;
CP_2 CP_2
Spese compensate tra gli attori e . Controparte_1
Così deciso in Reggio Emilia in data 4 settembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 5 di 5