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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 6972 / 2019
Il giudice Dott.ssa LE AR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa LE AR, all'udienza de 29-10-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6972/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.to Perruso Antonella, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
- Opponente –
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappr.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico De Crescenzo e Alfonso
Tagliamonte, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di quest'ultimo in Eboli (SA), Via Madonna del Soccorso, n. 12;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha proposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1686/2019 con cui il
[...]
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
la condannava al pagamento di euro 42.230,70, oltre interessi e spese,
[...] relativo alla fattura n. 486 del 30.09.2018 con scadenza 30.11.2018 emessa dalla società AL Srl, chiedendo: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di AL Srl, nonché del sig. ; preliminarmente, accertare e Persona_1 dichiarare la nullità/revoca del D.I. opposto attesa la carenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare per i fatti dedotti in atti nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. opposto revocandolo e annullandolo e ciò in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea sottesa stante il pagamento liberatorio di Parte_1 della fattura azionata n. 486/2018 in favore di AL S.r.l. in ragione dell'assenza di un negozio di cessione sottostante la “comunicazione del
10.10.2018”; in via subordinata, autorizzata la chiamata in causa del sig. persona fisica, si chiede che sia accertata e dichiarata la Persona_1 responsabilità civile personale del sig. quale autore del fatto Persona_1 costituente reato e dunque sia da Parte_1 quest'ultimo garantita e manlevata dal pagamento che dovesse essere tenuta a corrispondere nei confronti di oltre il risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa o comunque quest'ultimo, persona fisica, accertata e dichiarata la sua Persona_1 responsabilità per la fattispecie astratta di truffa contrattuale sia condannato a rifondere/restituire a la somma che Parte_1 quest'ultima dovrà corrispondere in favore di oltre il Controparte_1 danno morale da quantificarsi in via equitativa dal Giudicante, rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
in via ulteriore subordinata, autorizzata la chiamata in causa di AL Srl e laddove non si configurasse la fattispecie astratta di reato e quindi di truffa contrattuale ex art. 640 c.p. a carico del sig. si chiedeva previo Persona_1 accertamento/dichiarazione del dolo contrattuale l'annullamento della scrittura privata del 30 novembre 2018 tra e AL Parte_1
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e, dunque, la restituzione dell'intera somma di Euro 101.560,09 corrisposta in ragione della scrittura suddetta da alla AL S.r.l., oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al soddisfo corrisposta e ciò in quanto, in assenza dei raggiri di AL S.r.l., in persona del legale rappresentante non avrebbe Persona_1 Parte_1 concluso detta scrittura ed effettuato il conseguente pagamento di Euro
101.560,09; in via ulteriormente subordinata, autorizzata la chiamata in causa di
AL S.r.l., si chiedeva che accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 2033 e ss c.c. condannare la AL S.r.l. alla restituzione a Parte_1 dell'importo di cui alla fattura n. 486/2018 indebitamente e in
[...] mala fede ricevuto e pari ad Euro 39.181,92, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
infine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_1
annullare revocare il D.I. emesso n. 1686/2019 poiché, per le ragioni
[...] indicate in atti, l'importo da corrispondere al creditore originario sulla base della fattura n. 486/2018 è di Euro 39.181,92; con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Eccepiva: che la domanda monitoria era infondata;
l'inesistenza del contratto di cessione;
che l'opponente era vittima di una truffa contrattuale;
che in data
30.11.2018 il sig. , previa sottoscrizione di scrittura privata di pari data, Per_1 riceveva il bonifico dell'importo complessivo di Euro 101.560,09, comprensivo della fattura azionata da Controparte_1
Con comparsa depositata in data 13.11.2019, la si è Controparte_1 costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in rito, rigettare la richiesta di chiamata in causa di AL in quanto inconferente con il giudizio per cui è causa;
nel merito, autorizzare la al deposito in originale dei documenti Controparte_1 indicati nella comparsa di risposta de qua;
rigettare in toto la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed diritto, confermato il d.i. opposto, condannando parte opponente al pagamento degli importi ingiunti in sede monitoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Eccepiva: la richiesta di esibizione dell'originale dei documenti prodotti con comparsa;
che in atti vi era la prova della cessione del contratto contestato;
che il pagamento effettuato dall'odierna opponente è stato effettuato al creditore cedente e non al cessionario;
che la cessione veniva formalmente riconosciuta e ritenuta valida;
con opposizione alla chiamata in causa della terza AL Srl;
che l'opponente era tenuta al pagamento dell'importo in fattura.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento 13.05.2020, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico
e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate
a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento della fattura n.
486/2018 emessa da AL RL, soggetto estraneo al presente giudizio, per l'importo di euro 42.230,70 e ceduta pro solvendo in favore di CP_1
Quindi ha agito in via monitoria nei confronti di
[...] Controparte_1
quale debitore ceduto. Parte_1
Ebbene il vulnus del presente giudizio attiene al se il pagamento eseguito da in favore del cedente abbia o meno effetto Parte_1 liberatorio.
Nello specifico, per quanto rappresentato dallo stesso opponente ( cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) in data 10-10-2018 riceveva comunicazione da parte di del seguente tenore: “Egregi Signori ci preghiamo di notificarvi Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del cod. civ. che la Parte_2 P.IVA_3
(cedente) che sottoscrive la presente in segno di conferma e accettazione, ci ha ceduto il suo credito verso di Voi, del complessivo importo di Euro 42.230,70 relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture: fattura n. 486 del 30.09.2018 di importo di Euro 42.230,70 scadenza 30/11/2018.
In dipendenza di quanto precede vorrete effettuare i pagamenti relativi alla predetta fattura sul seguente numero di conto corrente ordinario nr. (iban conto corrente ordinario di accredito) [...]. Vogliate cortesemente confermarci di avere preso nota dell'avvenuta cessione spedendo alla nostra attenzione
l'allegato atto di accettazione da Voi debitamente sottoscritto”
Risulta che in data 30.11.2018 ha eseguito il bonifico in Parte_1 favore di AL RL .
Parte opponente contesta la validità della cessione del credito sostenendo che la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c. non sia valida poiché non reca la sottoscrizione del cedente. Parte opponente contesta la validità della cessione in quanto non contenuta in un unico contratto ed anche perché il documento notificato al debitore ceduto non reca la sottoscrizione del cedente.
Parte opposta contesta la ricostruzione dell'opponente, sostenendo la piena validità ed efficacia della cessione del credito.
Ebbene in punto di diritto si osserva che, per consolidato orientamento di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria proprio al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., 13/07/2011, n. 15364; Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass.,
26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n. 28300).
Orbene applicando i superiori principi deve rilevarsi che dalla documentazione depositata e dalla stessa rappresentazione di parte opponente emerge che la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto in data 10.10.2018 ed è da quella data che era a conoscenza della intervenuta Parte_1 cessione della fattura. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente la cessione del credito produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza che il debitore ceduto ne abbia.
Inoltre deve ritenersi che per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto.
Nel caso di specie deve ritenersi che il contratto tra cedente e cessionario si è concluso mediante scambio di proposta e accettazione: la proposta inviata da
AL in data 8.10.2018 e 6.11.2018 e accettata in data 8.10.2018 dalla banca mediante accettazione notificata al debitore ceduto.
Se dunque non si nutrono dubbi sulla validità del contratto di cessione è necessario verificarne la sua efficacia ai fini del comprendere se il pagamento effettuato abbia o meno valenza liberatoria.
Ebbene in data 10.10.2018 riceveva la notifica Parte_1 della cessione del credito derivante dalla fattura n. 486 del 30.9.2018 e tanto risulta sia dall'avviso di ricevimento, sia da quanto dedotto da parte opponente nonchè dalla pec del 6.11.2018 inviata da a Parte_1
dal seguente tenore “ Con la presente confermiamo che la fattura Controparte_1 da voi indicata è conforme a quella in nostro possesso e che, alla scadenza verrà liquidata sul c/c da voi segnalato , trattenendo, come a voi noto, un importo del 5% relativo a quanto, contrattualmente, dobbiamo riconoscere direttamente ai fornitori utilizzati da
AL “
Deve ritenersi, alla luce di quanto rappresentato, che la cessione del credito era valida ed efficace;
pertanto il pagamento eseguito in favore del cedente in data
30.11.2018, quindi successivamente alla data di notifica dell'atto di cessione, non può essere considerato liberatorio in quanto a quella data la cessione del credito era già avvenuta e portata a conoscenza del debitore ceduto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Venendo alle spese processuali sussistono, ad avviso di questo Giudice, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, rappresentate dalla circostanza che il pagamento è stato già eseguito.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa LE AR
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 6972 / 2019
Il giudice Dott.ssa LE AR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa LE AR, all'udienza de 29-10-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6972/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” TRA
C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.to Perruso Antonella, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
- Opponente –
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappr.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico De Crescenzo e Alfonso
Tagliamonte, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di quest'ultimo in Eboli (SA), Via Madonna del Soccorso, n. 12;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1 ha proposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1686/2019 con cui il
[...]
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
la condannava al pagamento di euro 42.230,70, oltre interessi e spese,
[...] relativo alla fattura n. 486 del 30.09.2018 con scadenza 30.11.2018 emessa dalla società AL Srl, chiedendo: in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di AL Srl, nonché del sig. ; preliminarmente, accertare e Persona_1 dichiarare la nullità/revoca del D.I. opposto attesa la carenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare per i fatti dedotti in atti nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. opposto revocandolo e annullandolo e ciò in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda attorea sottesa stante il pagamento liberatorio di Parte_1 della fattura azionata n. 486/2018 in favore di AL S.r.l. in ragione dell'assenza di un negozio di cessione sottostante la “comunicazione del
10.10.2018”; in via subordinata, autorizzata la chiamata in causa del sig. persona fisica, si chiede che sia accertata e dichiarata la Persona_1 responsabilità civile personale del sig. quale autore del fatto Persona_1 costituente reato e dunque sia da Parte_1 quest'ultimo garantita e manlevata dal pagamento che dovesse essere tenuta a corrispondere nei confronti di oltre il risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa o comunque quest'ultimo, persona fisica, accertata e dichiarata la sua Persona_1 responsabilità per la fattispecie astratta di truffa contrattuale sia condannato a rifondere/restituire a la somma che Parte_1 quest'ultima dovrà corrispondere in favore di oltre il Controparte_1 danno morale da quantificarsi in via equitativa dal Giudicante, rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
in via ulteriore subordinata, autorizzata la chiamata in causa di AL Srl e laddove non si configurasse la fattispecie astratta di reato e quindi di truffa contrattuale ex art. 640 c.p. a carico del sig. si chiedeva previo Persona_1 accertamento/dichiarazione del dolo contrattuale l'annullamento della scrittura privata del 30 novembre 2018 tra e AL Parte_1
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e, dunque, la restituzione dell'intera somma di Euro 101.560,09 corrisposta in ragione della scrittura suddetta da alla AL S.r.l., oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al soddisfo corrisposta e ciò in quanto, in assenza dei raggiri di AL S.r.l., in persona del legale rappresentante non avrebbe Persona_1 Parte_1 concluso detta scrittura ed effettuato il conseguente pagamento di Euro
101.560,09; in via ulteriormente subordinata, autorizzata la chiamata in causa di
AL S.r.l., si chiedeva che accertati e dichiarati i presupposti di cui all'art. 2033 e ss c.c. condannare la AL S.r.l. alla restituzione a Parte_1 dell'importo di cui alla fattura n. 486/2018 indebitamente e in
[...] mala fede ricevuto e pari ad Euro 39.181,92, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;
infine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di CP_1
annullare revocare il D.I. emesso n. 1686/2019 poiché, per le ragioni
[...] indicate in atti, l'importo da corrispondere al creditore originario sulla base della fattura n. 486/2018 è di Euro 39.181,92; con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Eccepiva: che la domanda monitoria era infondata;
l'inesistenza del contratto di cessione;
che l'opponente era vittima di una truffa contrattuale;
che in data
30.11.2018 il sig. , previa sottoscrizione di scrittura privata di pari data, Per_1 riceveva il bonifico dell'importo complessivo di Euro 101.560,09, comprensivo della fattura azionata da Controparte_1
Con comparsa depositata in data 13.11.2019, la si è Controparte_1 costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in rito, rigettare la richiesta di chiamata in causa di AL in quanto inconferente con il giudizio per cui è causa;
nel merito, autorizzare la al deposito in originale dei documenti Controparte_1 indicati nella comparsa di risposta de qua;
rigettare in toto la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed diritto, confermato il d.i. opposto, condannando parte opponente al pagamento degli importi ingiunti in sede monitoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Eccepiva: la richiesta di esibizione dell'originale dei documenti prodotti con comparsa;
che in atti vi era la prova della cessione del contratto contestato;
che il pagamento effettuato dall'odierna opponente è stato effettuato al creditore cedente e non al cessionario;
che la cessione veniva formalmente riconosciuta e ritenuta valida;
con opposizione alla chiamata in causa della terza AL Srl;
che l'opponente era tenuta al pagamento dell'importo in fattura.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento 13.05.2020, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico
e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate
a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento della fattura n.
486/2018 emessa da AL RL, soggetto estraneo al presente giudizio, per l'importo di euro 42.230,70 e ceduta pro solvendo in favore di CP_1
Quindi ha agito in via monitoria nei confronti di
[...] Controparte_1
quale debitore ceduto. Parte_1
Ebbene il vulnus del presente giudizio attiene al se il pagamento eseguito da in favore del cedente abbia o meno effetto Parte_1 liberatorio.
Nello specifico, per quanto rappresentato dallo stesso opponente ( cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) in data 10-10-2018 riceveva comunicazione da parte di del seguente tenore: “Egregi Signori ci preghiamo di notificarvi Controparte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 del cod. civ. che la Parte_2 P.IVA_3
(cedente) che sottoscrive la presente in segno di conferma e accettazione, ci ha ceduto il suo credito verso di Voi, del complessivo importo di Euro 42.230,70 relativo alle forniture risultanti dalle seguenti fatture: fattura n. 486 del 30.09.2018 di importo di Euro 42.230,70 scadenza 30/11/2018.
In dipendenza di quanto precede vorrete effettuare i pagamenti relativi alla predetta fattura sul seguente numero di conto corrente ordinario nr. (iban conto corrente ordinario di accredito) [...]. Vogliate cortesemente confermarci di avere preso nota dell'avvenuta cessione spedendo alla nostra attenzione
l'allegato atto di accettazione da Voi debitamente sottoscritto”
Risulta che in data 30.11.2018 ha eseguito il bonifico in Parte_1 favore di AL RL .
Parte opponente contesta la validità della cessione del credito sostenendo che la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 1264 c.c. non sia valida poiché non reca la sottoscrizione del cedente. Parte opponente contesta la validità della cessione in quanto non contenuta in un unico contratto ed anche perché il documento notificato al debitore ceduto non reca la sottoscrizione del cedente.
Parte opposta contesta la ricostruzione dell'opponente, sostenendo la piena validità ed efficacia della cessione del credito.
Ebbene in punto di diritto si osserva che, per consolidato orientamento di legittimità, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria proprio al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., 13/07/2011, n. 15364; Cass., 16/06/2006, n. 13954; Cass.,
26/04/.2004, n. 7919; Cass., 21/12/2005, n. 28300).
Orbene applicando i superiori principi deve rilevarsi che dalla documentazione depositata e dalla stessa rappresentazione di parte opponente emerge che la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto in data 10.10.2018 ed è da quella data che era a conoscenza della intervenuta Parte_1 cessione della fattura. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente la cessione del credito produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza che il debitore ceduto ne abbia.
Inoltre deve ritenersi che per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto.
Nel caso di specie deve ritenersi che il contratto tra cedente e cessionario si è concluso mediante scambio di proposta e accettazione: la proposta inviata da
AL in data 8.10.2018 e 6.11.2018 e accettata in data 8.10.2018 dalla banca mediante accettazione notificata al debitore ceduto.
Se dunque non si nutrono dubbi sulla validità del contratto di cessione è necessario verificarne la sua efficacia ai fini del comprendere se il pagamento effettuato abbia o meno valenza liberatoria.
Ebbene in data 10.10.2018 riceveva la notifica Parte_1 della cessione del credito derivante dalla fattura n. 486 del 30.9.2018 e tanto risulta sia dall'avviso di ricevimento, sia da quanto dedotto da parte opponente nonchè dalla pec del 6.11.2018 inviata da a Parte_1
dal seguente tenore “ Con la presente confermiamo che la fattura Controparte_1 da voi indicata è conforme a quella in nostro possesso e che, alla scadenza verrà liquidata sul c/c da voi segnalato , trattenendo, come a voi noto, un importo del 5% relativo a quanto, contrattualmente, dobbiamo riconoscere direttamente ai fornitori utilizzati da
AL “
Deve ritenersi, alla luce di quanto rappresentato, che la cessione del credito era valida ed efficace;
pertanto il pagamento eseguito in favore del cedente in data
30.11.2018, quindi successivamente alla data di notifica dell'atto di cessione, non può essere considerato liberatorio in quanto a quella data la cessione del credito era già avvenuta e portata a conoscenza del debitore ceduto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Venendo alle spese processuali sussistono, ad avviso di questo Giudice, gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente, rappresentate dalla circostanza che il pagamento è stato già eseguito.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa LE AR