Art. 26. Impianto di radionavigazione 1. Il radiogoniometro deve essere sistemato in maniera tale che la corretta determinazione dei rilevamenti sia influenzata il meno possibile da rumori di origine meccanica od altra.
2. Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale sia per la chiamata, sia per la conversazione deve essere disponibile tra il locale dove e' posto il radiogoniometro ed il ponte di comando; si puo' prescindere da detto collegamento nel caso in cui il radiogoniometro si trovi in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante.
3. L'impianto radiogoniometrico deve essere tarato con nave in assetto di navigazione e corredato del grafico relativo alla «curva delle deviazioni residue» ricavata dai rilevamenti effettuati su almeno una delle frequenze di servizio dei radiofari o delle stazioni costiere radiotelegrafiche ad onde medie.
4. L'esistenza di dispositivi di compensazione e di correzione automatiche delle deviazioni residue non esime dal suddetto obbligo.
5. Le deviazioni residue non devono di massima superare i due gradi.
6. In particolari condizioni di ubicazione dell'antenna del radiogoniometro rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani longitudinale e trasversale della nave, la taratura puo' essere ritenuta accettabile con valori anche maggiori di deviazione, purche' questi siano uguali e di segno opposto per valori reciproci del rilevamento e l'andamento della relativa curva risulti prossimo ad una sinusoide.
7. La taratura deve essere verificata ad intervalli non superiori ad un anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte; dette verifiche devono essere eseguite almeno per due punti della curva delle deviazioni residue in ogni quadrante, effettuando rilevamenti di radiofari o di stazioni costiere a portata ottica.
8. Inoltre l'impianto radiogoniometrico deve essere provvisto di un dispositivo atto ad impedire il funzionamento del radiogoniometro quando l'antenna del ricetrasmettitore ad onde medio-corte e corte non sia nella configurazione (isolata o messa a terra) in cui era all'atto della taratura.
2. Un efficiente mezzo di comunicazione bilaterale sia per la chiamata, sia per la conversazione deve essere disponibile tra il locale dove e' posto il radiogoniometro ed il ponte di comando; si puo' prescindere da detto collegamento nel caso in cui il radiogoniometro si trovi in un locale attiguo al ponte di comando e con esso comunicante.
3. L'impianto radiogoniometrico deve essere tarato con nave in assetto di navigazione e corredato del grafico relativo alla «curva delle deviazioni residue» ricavata dai rilevamenti effettuati su almeno una delle frequenze di servizio dei radiofari o delle stazioni costiere radiotelegrafiche ad onde medie.
4. L'esistenza di dispositivi di compensazione e di correzione automatiche delle deviazioni residue non esime dal suddetto obbligo.
5. Le deviazioni residue non devono di massima superare i due gradi.
6. In particolari condizioni di ubicazione dell'antenna del radiogoniometro rispetto alle masse metalliche e rispetto ai piani longitudinale e trasversale della nave, la taratura puo' essere ritenuta accettabile con valori anche maggiori di deviazione, purche' questi siano uguali e di segno opposto per valori reciproci del rilevamento e l'andamento della relativa curva risulti prossimo ad una sinusoide.
7. La taratura deve essere verificata ad intervalli non superiori ad un anno e comunque ogni qualvolta siano apportate modifiche alla posizione di qualsiasi antenna o di qualsiasi struttura sul ponte; dette verifiche devono essere eseguite almeno per due punti della curva delle deviazioni residue in ogni quadrante, effettuando rilevamenti di radiofari o di stazioni costiere a portata ottica.
8. Inoltre l'impianto radiogoniometrico deve essere provvisto di un dispositivo atto ad impedire il funzionamento del radiogoniometro quando l'antenna del ricetrasmettitore ad onde medio-corte e corte non sia nella configurazione (isolata o messa a terra) in cui era all'atto della taratura.