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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9714 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 31653/2022 promossa da:
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocatura generale dello Stato) ATTORE contro
(Avv. Claudia Marocchini) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
FATTO E DIRITTO
Parte opponente impugna il pignoramento presso terzi notificato in data 21.7.2021 per un importo pari a euro 24.745,50 di cui chiede dichiararsi la nullità eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La censura appare cogliere nel segno.
Ed infatti, il d.l. n. 1/2020 ha previsto il riassetto governativo del
[...]
, mediante la riorganizzazione delle Controparte_2 attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentire la valorizzazione delle rispettive competenze e specifiche attribuzioni.
L'art. 2 del citato d.l. 1/2020 ha apportato le conseguenti modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificando l'art. 49 (Istituzione del ministero e attribuzioni) relativo alla istituzione del (attualmente ridenominato Parte_1
) : “1. E' istituito il , cui Controparte_3 Parte_1 pagina 1 di 5 sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al sono trasferite, con le Parte_1 inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del , nei limiti Controparte_2 di cui all'articolo 502, eccettuate quelle attribuite 1 All'art. 1 del d.l. 1/2020 (“Istituzione del del ”) si legge: “1. Parte_1 Controparte_2
Sono istituiti il il ed è Parte_1 Controparte_2 conseguentemente soppresso il Controparte_2
[…]”
Le funzioni dell'attuale sono oggetto di dettagliata Controparte_3 previsione di cui all'art. 50, rubricato “aree funzionali” del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (così come riformulata dal d.l. 1/2020), in base al quale ”il , in particolare, Parte_1 svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, laddove invece il successivo art. 3 del d.l. 1/2020 disciplina i criteri di “ripartizione delle strutture e degli uffici”, disponendo che “al Controparte_2 sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per superiore nonché il personale CP_4 Controparte_5 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Controparte_2
; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete
[...] scolastica;
definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
definizione degli indirizzi per 'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale;
definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;
attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali;
formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore;
congiuntamente con il di indirizzo e Controparte_6 pagina 2 di 5 vigilanza dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_8
individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
[...] pubblica, anche come Controparte_9
(Erasmus+) con riferimento alle misure
[...] di competenza del , fermo restando che la nomina dei relativi Parte_1 presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del
[...]
; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di CP_10 istruzione e formazione;
sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;
valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;
riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea;
consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.
2. Al
sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, Parte_1 compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso i l medesimo Dipartimento .
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al
[...]
. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali Parte_1 della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Controparte_2
continua ad avvalersi del medesimo Controparte_2
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il
[...]
, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per gli Controparte_2 anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.”
pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga che l'art. 4, comma 11 del citato decreto legge, recante “disposizioni transitorie” espressamente prevede che “il e il Parte_1 [...]
succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti Controparte_2 attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dall'esame della normativa dianzi citata emerge, anche in forza della accertata successione sostanziale (e conseguentemente processuale) nei rapporti attivi e passivi, che nei giudizi promossi per il pagamento di somme dovute dall'attuale sussiste Controparte_3 esclusivamente la legittimazione passiva di quest'ultimo (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/09/2013, n. 21809).
Per tutto quanto sopra precede, e tenuto conto dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte, appare corretta l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva del Ministero ricorrente che risulta pienamente accertato e conseguentemente il ricorso va integralmente accolto dichiarando la nullità dell'atto di pignoramento opposto.
Sussistono nondimeno gravi motivi, connessi al differente orientamento espresso sulla medesima questione dal giudice dell'esecuzione, per compensare le spese del presente giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, eccezione ed istanza rigettando, così provvede: dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto e compensa le spese.
Roma, 2.10.2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 31653/2022 promossa da:
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocatura generale dello Stato) ATTORE contro
(Avv. Claudia Marocchini) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
FATTO E DIRITTO
Parte opponente impugna il pignoramento presso terzi notificato in data 21.7.2021 per un importo pari a euro 24.745,50 di cui chiede dichiararsi la nullità eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La censura appare cogliere nel segno.
Ed infatti, il d.l. n. 1/2020 ha previsto il riassetto governativo del
[...]
, mediante la riorganizzazione delle Controparte_2 attribuzioni in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, al fine di consentire la valorizzazione delle rispettive competenze e specifiche attribuzioni.
L'art. 2 del citato d.l. 1/2020 ha apportato le conseguenti modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificando l'art. 49 (Istituzione del ministero e attribuzioni) relativo alla istituzione del (attualmente ridenominato Parte_1
) : “1. E' istituito il , cui Controparte_3 Parte_1 pagina 1 di 5 sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al sono trasferite, con le Parte_1 inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del , nei limiti Controparte_2 di cui all'articolo 502, eccettuate quelle attribuite 1 All'art. 1 del d.l. 1/2020 (“Istituzione del del ”) si legge: “1. Parte_1 Controparte_2
Sono istituiti il il ed è Parte_1 Controparte_2 conseguentemente soppresso il Controparte_2
[…]”
Le funzioni dell'attuale sono oggetto di dettagliata Controparte_3 previsione di cui all'art. 50, rubricato “aree funzionali” del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (così come riformulata dal d.l. 1/2020), in base al quale ”il , in particolare, Parte_1 svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, laddove invece il successivo art. 3 del d.l. 1/2020 disciplina i criteri di “ripartizione delle strutture e degli uffici”, disponendo che “al Controparte_2 sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per superiore nonché il personale CP_4 Controparte_5 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso il medesimo Dipartimento. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Controparte_2
; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete
[...] scolastica;
definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
definizione degli indirizzi per 'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;
valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale;
definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo;
attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali;
formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore;
congiuntamente con il di indirizzo e Controparte_6 pagina 2 di 5 vigilanza dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_8
individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
[...] pubblica, anche come Controparte_9
(Erasmus+) con riferimento alle misure
[...] di competenza del , fermo restando che la nomina dei relativi Parte_1 presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del
[...]
; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di CP_10 istruzione e formazione;
sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;
valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore;
riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea;
consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea;
istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.
2. Al
sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, Parte_1 compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo presso i l medesimo Dipartimento .
3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al
[...]
. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali Parte_1 della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Controparte_2
continua ad avvalersi del medesimo Controparte_2
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il
[...]
, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per gli Controparte_2 anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.”
pagina 3 di 5 A ciò si aggiunga che l'art. 4, comma 11 del citato decreto legge, recante “disposizioni transitorie” espressamente prevede che “il e il Parte_1 [...]
succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti Controparte_2 attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, dall'esame della normativa dianzi citata emerge, anche in forza della accertata successione sostanziale (e conseguentemente processuale) nei rapporti attivi e passivi, che nei giudizi promossi per il pagamento di somme dovute dall'attuale sussiste Controparte_3 esclusivamente la legittimazione passiva di quest'ultimo (cfr. ex plurimis, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/09/2013, n. 21809).
Per tutto quanto sopra precede, e tenuto conto dell'autorevole insegnamento della Suprema Corte, appare corretta l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva del Ministero ricorrente che risulta pienamente accertato e conseguentemente il ricorso va integralmente accolto dichiarando la nullità dell'atto di pignoramento opposto.
Sussistono nondimeno gravi motivi, connessi al differente orientamento espresso sulla medesima questione dal giudice dell'esecuzione, per compensare le spese del presente giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, eccezione ed istanza rigettando, così provvede: dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto e compensa le spese.
Roma, 2.10.2025
Il G.L.
P. Farina
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