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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2906 / 2023 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento .
promosso da: nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, ivi residente nella Via Marzotto,n.10 ,rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
ALESSANDRELLO RAFFAELLA, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
in persona del legale rappresentante ( Controparte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SALERNO ISABELLA, con domicilio P.IVA_2
eletto presso lo studio legale,come da procura in atti,
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 08/11/2023 , il sig. ha proposto opposizione – Parte_2
previa sospensiva - avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2023 9003315438 notificata in data 09/10/2023 per il pagamento di €.5.457,96 di cui al sotteso avviso di addebito (contributi
IVS anno 2005).
Il ricorrente deduce l'estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione quinquennale già al momento della notifica dell'avviso di addebito e senz'altro alla data di notifica dell'atto impugnato.
L' si è costituito , sollevando il proprio difetto di legittimazione per le eccezioni CP_1 relative agli atti di esecuzione posti in essere da successivamente all'iscrizione a ruolo, CP_2
e chiedendo il rigetto del ricorso per essere stato l'avviso di addebito notificato e non opposto e quindi irretrattabile.
Si è costituita, in corso di giudizio, l' , che ha rilevato il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva per l'eccepita prescrizione già al momento della notifica dell'avviso di addebito e chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 14 aprile 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base nelle note scritte delle parti decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Premesso che con l'ordinanza di Codesto G.L. del 5/03/2024 , è stato disposto, ex l'art. 102 comma 2 c.p.c , l'integrazione del contraddittorio nei confronti di per aver parte CP_2
ricorrente eccepito anche l'avvenuta prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Per come emerge dagli atti del giudizio, l'avviso di addebito n.597 2012 0001461807
(contributi IVS anno 2005) risulta notificato in data 23-11-2012 tramite raccomandata a/r consegnata presso l'indirizzo in Comiso Via Marzabotto ,n.10 (doc.1 memoria ) , non CP_1 risultano notificati dall precedenti atti interruttivi della prescrizione ,pertanto all'epoca CP_1
della notifica dell'avviso di addebito i contributi previdenziali anno 2005 sono già prescritti.
Secondo il principio giurisprudenziale costantemente affermato, relativamente alla prescrizione dei contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva
2 e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade in materia civile. Ne consegue che l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è irrinunciabile da parte del contribuente e rilevabile d'ufficio dall' Autorità giudiziaria.(Cass. Civ. S.U. sentenza n. 7514/2022).
L'avviso di addebito va annullato perché relativo a contributi previdenziali il cui termine di prescrizione quinquennale risulta già maturato ( art.3 commi 9- 10 L.n.335/1995).
Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, ma compensate con trattandosi di contributi già prescritti . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
- annulla l'avviso di addebito n.597 2012 0001461807
- condanna l' di Ragusa in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese CP_1 di lite a favore dell'opponente ,che si liquidano in complessive €.1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.
-compensate con CP_2
Ragusa, 28 aprile 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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