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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.11.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 26767/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa De Lucia, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, l'opponente in epigrafe indicata, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno di invalidità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 27.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 12266/23 al presente procedimento.
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'errata valutazione delle patologie da cui è affetta.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott.ssa , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1 sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da “1) Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza valvolare aortica (cod. 6041 = 21%); 2) Obesità
(IMC = 37,73) con artrosi polidistrettuale più marcata alla spalla dx e al rachide cervicale;
fibromialgia ( cod. 7105 = 35%); 3) Note di BPCO in tabagista attiva (cod. 6013 = 11%); 4)
Ipoacusia bilaterale (- 185 dB AuD e AuS) (cod. 4005 = 16%); 5) Sindrome ansiosa depressiva (cod.
2207 = 15%)”. Ha inoltre specificato che: “La ricorrente ha compiuto 50 anni. È ipertesa arteriosa in terapia farmacologica. Il compenso emodinamico è buono: al momento della visita la perizianda era asintomatica per angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, edemi declivi o altri segni di scompenso cardiocircolatorio. L'ecocardiogramma in atti mostra un ventricolo sinistro dalle pareti ipertrofiche con cinesi parietale e segmentaria conservata e frazione di eiezione pari al 60%, eccellente. La cardiopatia è quindi valutabile in I classe NYHA con attribuzione di 21 punti percentuali di invalidità. La perizianda è obesa;
l'indice di massa corporea
è pari a 37,73, configurando una obesità di II classe in una scala di III […]. L'indice di massa corporea (IMC o BMI dall'inglese body mass index) si ottiene dividendo il peso in kg per il quadrato dell'altezza espressa in metri. Il peso eccessivo corporeo è associato a diverse malattie, in particolare
a problematiche cardiovascolari al diabete mellito tipo 2, alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, ad alcuni tipi di cancro e alla osteoartrosi. Come risultato, l'obesità è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita. Vi sono complicanze artrosiche invero a scarsa incidenza funzionale: segni di sindrome della cuffia dei rotatori a dx e spondiloartrosi più marcata a livello di C4-C5 e C6-C7.
La perizianda ha inoltre lamentato dolori osteoarticolari diffusi riconducibili anche, considerata la scarsa significatività della patologia artrosica, a una sindrome fibromialgica. La fibromialgia è una patologia comune caratterizzata da dolore acuto, dolenzia e rigidità del tronco e delle estremità e dalla presenza di alcuni specifici punti dolorosi. È più frequente nelle donne che negli uomini;
spesso si associa a disturbi del sonno. La diagnosi si basa su dati clinici: la valutazione del paziente dimostra punti dolorosi a livello di tessuti molli, senza alterazioni delle articolazioni all'esame obiettivo, agli esami bioumorali, alle radiografie. Il trattamento si basa sulla somministrazione di benzodiazepine o antidepressivi triciclici per i disturbi del sonno, provvedimenti locali (calore, massaggio, iniezioni nei punti dolorosi), FANS. La patologia è quindi valutabile al codice 7105 delle tabelle con attribuzione di 35 punti di invalidità. La perizianda è affetta da ipoacusia bilaterale. Ha inteso la voce alta di conversazione senza errori di discriminazione uditiva. Il deficit è valutabile
(cod. 4005) 25 punti percentuali ai quali vanno sottratti 9 punti essendo protesizzabile, a mente delle indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali dei singoli apparati contenute nella I parte del
D.M.
5.2.92. La perizianda è un'accanita tabagista e presenta lievi segni di broncopneumopatia ostruttiva meritevoli di 11 punti percentuali di invalidità. L'esame obiettivo psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha mostrato discreti livelli di ansia libera e somatizzata testimoniata dalla tachicardia rilevata. La patologia e ben tabellata al cod. 2207 che prevede la percentuale fissa del 15%”. Il CTU, valutate le patologie diagnosticate secondo le tabelle del D.M. 05.02.92, applicando il calcolo riduzionistico, ha quindi concluso, che: “La perizianda è invalida al 67 Parte_1
(sessantasette)% dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per
ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 27.11.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 26767/2024 R.G.
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luisa De Lucia, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio elettivamente domicilia;
Opponente
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi, CP_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55.
Opposto
Oggetto: opposizione ad ATP
Conclusioni: conformi a quelle svolte nei rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2024, l'opponente in epigrafe indicata, premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo, intrapreso al fine di ottenere la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno di invalidità civile, deduceva di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente alle suddette prestazioni.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, che ha negato l'esistenza di patologie idonee al riconoscimento della provvidenza richiesta.
Concludeva, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, l'accoglimento della domanda, con condanna al pagamento della prestazione, oltre accessori di legge e spese vinte. CP_ L' costituitosi, premessa la genericità delle contestazioni avverso la CTU, chiedeva il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 27.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione depositate, la causa è stata decisa.
***
Preliminarmente, si dispone la riunione della causa r.g. n. 12266/23 al presente procedimento.
L'opposizione è infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando l'errata valutazione delle patologie da cui è affetta.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U. contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase siano coerenti con il quadro clinico esaustivamente rappresentato e meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott.ssa , valutata nella sua interezza la documentazione Persona_1 sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che la stessa risulta affetta da “1) Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza valvolare aortica (cod. 6041 = 21%); 2) Obesità
(IMC = 37,73) con artrosi polidistrettuale più marcata alla spalla dx e al rachide cervicale;
fibromialgia ( cod. 7105 = 35%); 3) Note di BPCO in tabagista attiva (cod. 6013 = 11%); 4)
Ipoacusia bilaterale (- 185 dB AuD e AuS) (cod. 4005 = 16%); 5) Sindrome ansiosa depressiva (cod.
2207 = 15%)”. Ha inoltre specificato che: “La ricorrente ha compiuto 50 anni. È ipertesa arteriosa in terapia farmacologica. Il compenso emodinamico è buono: al momento della visita la perizianda era asintomatica per angor, palpitazioni, dispnea a riposo e nei movimenti all'interno dell'ambulatorio, edemi declivi o altri segni di scompenso cardiocircolatorio. L'ecocardiogramma in atti mostra un ventricolo sinistro dalle pareti ipertrofiche con cinesi parietale e segmentaria conservata e frazione di eiezione pari al 60%, eccellente. La cardiopatia è quindi valutabile in I classe NYHA con attribuzione di 21 punti percentuali di invalidità. La perizianda è obesa;
l'indice di massa corporea
è pari a 37,73, configurando una obesità di II classe in una scala di III […]. L'indice di massa corporea (IMC o BMI dall'inglese body mass index) si ottiene dividendo il peso in kg per il quadrato dell'altezza espressa in metri. Il peso eccessivo corporeo è associato a diverse malattie, in particolare
a problematiche cardiovascolari al diabete mellito tipo 2, alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, ad alcuni tipi di cancro e alla osteoartrosi. Come risultato, l'obesità è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita. Vi sono complicanze artrosiche invero a scarsa incidenza funzionale: segni di sindrome della cuffia dei rotatori a dx e spondiloartrosi più marcata a livello di C4-C5 e C6-C7.
La perizianda ha inoltre lamentato dolori osteoarticolari diffusi riconducibili anche, considerata la scarsa significatività della patologia artrosica, a una sindrome fibromialgica. La fibromialgia è una patologia comune caratterizzata da dolore acuto, dolenzia e rigidità del tronco e delle estremità e dalla presenza di alcuni specifici punti dolorosi. È più frequente nelle donne che negli uomini;
spesso si associa a disturbi del sonno. La diagnosi si basa su dati clinici: la valutazione del paziente dimostra punti dolorosi a livello di tessuti molli, senza alterazioni delle articolazioni all'esame obiettivo, agli esami bioumorali, alle radiografie. Il trattamento si basa sulla somministrazione di benzodiazepine o antidepressivi triciclici per i disturbi del sonno, provvedimenti locali (calore, massaggio, iniezioni nei punti dolorosi), FANS. La patologia è quindi valutabile al codice 7105 delle tabelle con attribuzione di 35 punti di invalidità. La perizianda è affetta da ipoacusia bilaterale. Ha inteso la voce alta di conversazione senza errori di discriminazione uditiva. Il deficit è valutabile
(cod. 4005) 25 punti percentuali ai quali vanno sottratti 9 punti essendo protesizzabile, a mente delle indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali dei singoli apparati contenute nella I parte del
D.M.
5.2.92. La perizianda è un'accanita tabagista e presenta lievi segni di broncopneumopatia ostruttiva meritevoli di 11 punti percentuali di invalidità. L'esame obiettivo psichico, condotto con la tecnica del libero colloquio, ha mostrato discreti livelli di ansia libera e somatizzata testimoniata dalla tachicardia rilevata. La patologia e ben tabellata al cod. 2207 che prevede la percentuale fissa del 15%”. Il CTU, valutate le patologie diagnosticate secondo le tabelle del D.M. 05.02.92, applicando il calcolo riduzionistico, ha quindi concluso, che: “La perizianda è invalida al 67 Parte_1
(sessantasette)% dalla data di presentazione della domanda amministrativa”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per
ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi l'opposizione deve essere quindi rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP,
e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori