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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/07/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21466/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. ENRICHENS ARIANNA Parte_1
CARLOTTA presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. TOMA MARIA LUIGIA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come conclusioni di cui alla memoria del 24.05.2023
Pronunziare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al signor Pt_1
Respingere la domanda di contribuzione al mantenimento formulata dal marito nei confronti della moglie.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge. Per parte resistente come da conclusioni di cui alla memoria del 29.11.2024
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 disponendo ogni consequenziale incombente a carico dell'Ufficiale dello Stato Civile competente.
RESPINGERSI la domanda proposta dalla ricorrente in ordine all'addebito della separazione al marito.
Per il P.M. nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 CP_1 il 07/03/1996.
Dal matrimonio è nato una figlia maggiorenne e non convivente con i genitori.
Con ricorso depositato il 15/11/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito. Chiedeva quindi l'addebito della separazione.
Si costituiva in giudizio il 27.1.2023 non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, formulando le proprie difese e chiedendo respingersi ogni domanda proposta dalla ricorrente, in particolare quella dell'addebito della separazione. Chiedeva inoltre disporsi a carico della moglie, in proprio favore, il versamento della somma di € 200,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, in data 8.2.2023, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21.02.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, rigettando richiesta del convenuto di porre a carico della ricorrente un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 4.11.2023 il G.I ammetteva i mezzi di prova come in parte motiva e delegava al G.O.P. la celebrazione dell'udienza istruttoria.
All'udienza del 16.02.2024 avanti al G.O.P delegato, le parti venivano ascoltate per la discussione sui capitoli di prova.
All'udienza del 02.12.24 le parti precisavano le conclusioni, il G.I assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e per il deposito della memoria di replica;
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla richiesta di addebito
La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge a fronte delle condotte maltrattanti Pt_1 e delle aggressioni fisiche poste in essere nei suoi confronti dal marito nel corso della vita matrimoniale. Va premesso che “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge così da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (Cass. Sezione I, sentenza 19 settembre 2005 n. 18475). E inoltre: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dall'esito dell'istruttoria orale, è emerso che già nell'anno 2018, a seguito della denuncia sporta dalla moglie per maltrattamenti, il convenuto veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, sentenza confermata in appello (cfr. docc.ti 3 e 4 di parte ricorrente).
Il marito, dopo il periodo di detenzione, contatta poi la moglie con la richiesta di perdono e di riammissione presso la casa famigliare, faceva rientro in casa nel 2020; la ricorrente infatti confidava in un reale cambiamento del marito e lo riaccoglieva presso di lei. Tuttavia, dopo un breve periodo in cui la convivenza matrimoniale procedeva serenamente, il marito ricominciava a porre in essere condotte aggressive sia verbalmente che fisicamente, nei confronti della moglie.
A seguito di tali condotte la ricorrente si vedeva costretta a sporgere nuovamente denuncia querela nell'ottobre del 2022 - con successive integrazioni – a seguito della quale si instaurava il p.p. RGNR 215052/22 per il reato di maltrattamenti in famiglia e la ricorrente veniva collocata in una casa protetta. All'esito del giudizio penale il convenuto veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (cfr. doc di parte ricorrente del 26.6.2024).
Va integralmente confermata l'ordinanza del Giudice Istruttore con cui veniva ammessa la prova per interpello e testi dedotta dalla ricorrente e rigettate le richieste di prova dedotte da parte convenuta.
L'istruttoria orale, svolta nella presente sede, ha confermato le condotte violente del marito nei confronti della ricorrente, avendo la teste – figlia delle parti – dichiarato che, Testimone_1 pur non abitando più all'epoca dei fatti contestati presso i genitori, aveva ricevuto le confidenze della madre circa le aggressioni fisiche poste del padre nei confronti della madre. La teste sui capi 1 e 2 ha risposto: “è vero, io non abitavo con i miei genitori ma mia madre mi raccontava che mio padre aveva ripreso a far uso di alcol, anche io ho visto qualche volta mio padre in stato di alterazione alcolica anche se mi recavo poche volte a casa dei miei genitori”. “è vero;
preciso che io non ero presente;
questo è quanto mi riferiva mia madre che mi diceva che quando tornava dal lavoro trovava mio padre ubriaco e che la picchiava e le dava degli schiaffi”.
La testimonianza della figlia rileva nel presente giudizio ed è pienamente utilizzabile. La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006) ha ritenuto che le “testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica”.
Alla luce quindi di quanto emerso in istruttoria, la domanda di addebito spiegata dalla moglie va accolta.
Sulle altre questioni
Nulla deve disporsi sulla domanda avanzata da parte convenuta di disporre a carico della moglie in favore del marito il versamento della somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, avendo parte convenuta rinunciato a tale domanda in corso di causa.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., addebitandola al sig.
[...] CP_1 CONDANNA a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21466/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. ENRICHENS ARIANNA Parte_1
CARLOTTA presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. TOMA MARIA LUIGIA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come conclusioni di cui alla memoria del 24.05.2023
Pronunziare la separazione personale dei coniugi, addebitandola al signor Pt_1
Respingere la domanda di contribuzione al mantenimento formulata dal marito nei confronti della moglie.
In ogni caso
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge. Per parte resistente come da conclusioni di cui alla memoria del 29.11.2024
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1 disponendo ogni consequenziale incombente a carico dell'Ufficiale dello Stato Civile competente.
RESPINGERSI la domanda proposta dalla ricorrente in ordine all'addebito della separazione al marito.
Per il P.M. nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Romania Parte_1 CP_1 il 07/03/1996.
Dal matrimonio è nato una figlia maggiorenne e non convivente con i genitori.
Con ricorso depositato il 15/11/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito. Chiedeva quindi l'addebito della separazione.
Si costituiva in giudizio il 27.1.2023 non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, formulando le proprie difese e chiedendo respingersi ogni domanda proposta dalla ricorrente, in particolare quella dell'addebito della separazione. Chiedeva inoltre disporsi a carico della moglie, in proprio favore, il versamento della somma di € 200,00.
Avanti al Presidente del Tribunale, in data 8.2.2023, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del 21.02.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, rigettando richiesta del convenuto di porre a carico della ricorrente un assegno a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori.
Con ordinanza del 4.11.2023 il G.I ammetteva i mezzi di prova come in parte motiva e delegava al G.O.P. la celebrazione dell'udienza istruttoria.
All'udienza del 16.02.2024 avanti al G.O.P delegato, le parti venivano ascoltate per la discussione sui capitoli di prova.
All'udienza del 02.12.24 le parti precisavano le conclusioni, il G.I assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e per il deposito della memoria di replica;
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla richiesta di addebito
La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge a fronte delle condotte maltrattanti Pt_1 e delle aggressioni fisiche poste in essere nei suoi confronti dal marito nel corso della vita matrimoniale. Va premesso che “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale sociale dell'altro coniuge così da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, sottraendosi anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere” (Cass. Sezione I, sentenza 19 settembre 2005 n. 18475). E inoltre: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022, conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dall'esito dell'istruttoria orale, è emerso che già nell'anno 2018, a seguito della denuncia sporta dalla moglie per maltrattamenti, il convenuto veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, sentenza confermata in appello (cfr. docc.ti 3 e 4 di parte ricorrente).
Il marito, dopo il periodo di detenzione, contatta poi la moglie con la richiesta di perdono e di riammissione presso la casa famigliare, faceva rientro in casa nel 2020; la ricorrente infatti confidava in un reale cambiamento del marito e lo riaccoglieva presso di lei. Tuttavia, dopo un breve periodo in cui la convivenza matrimoniale procedeva serenamente, il marito ricominciava a porre in essere condotte aggressive sia verbalmente che fisicamente, nei confronti della moglie.
A seguito di tali condotte la ricorrente si vedeva costretta a sporgere nuovamente denuncia querela nell'ottobre del 2022 - con successive integrazioni – a seguito della quale si instaurava il p.p. RGNR 215052/22 per il reato di maltrattamenti in famiglia e la ricorrente veniva collocata in una casa protetta. All'esito del giudizio penale il convenuto veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione (cfr. doc di parte ricorrente del 26.6.2024).
Va integralmente confermata l'ordinanza del Giudice Istruttore con cui veniva ammessa la prova per interpello e testi dedotta dalla ricorrente e rigettate le richieste di prova dedotte da parte convenuta.
L'istruttoria orale, svolta nella presente sede, ha confermato le condotte violente del marito nei confronti della ricorrente, avendo la teste – figlia delle parti – dichiarato che, Testimone_1 pur non abitando più all'epoca dei fatti contestati presso i genitori, aveva ricevuto le confidenze della madre circa le aggressioni fisiche poste del padre nei confronti della madre. La teste sui capi 1 e 2 ha risposto: “è vero, io non abitavo con i miei genitori ma mia madre mi raccontava che mio padre aveva ripreso a far uso di alcol, anche io ho visto qualche volta mio padre in stato di alterazione alcolica anche se mi recavo poche volte a casa dei miei genitori”. “è vero;
preciso che io non ero presente;
questo è quanto mi riferiva mia madre che mi diceva che quando tornava dal lavoro trovava mio padre ubriaco e che la picchiava e le dava degli schiaffi”.
La testimonianza della figlia rileva nel presente giudizio ed è pienamente utilizzabile. La Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006) ha ritenuto che le “testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica”.
Alla luce quindi di quanto emerso in istruttoria, la domanda di addebito spiegata dalla moglie va accolta.
Sulle altre questioni
Nulla deve disporsi sulla domanda avanzata da parte convenuta di disporre a carico della moglie in favore del marito il versamento della somma di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, avendo parte convenuta rinunciato a tale domanda in corso di causa.
Le spese di lite
In ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite devono essere interamente poste a carico della parte resistente. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 3.808,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., addebitandola al sig.
[...] CP_1 CONDANNA a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 3.808,00, oltre esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.