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Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1976, n. 862
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Legge 23 dicembre 1976, n. 862
Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1976, n. 862
Versione
31 dicembre 1976
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1976
Vedi fonte istituzionale
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