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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.971 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Molfetta e Roberta Cofano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Maglie (Le) alla Via Clementina Palma n.69, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(C.F./P.Iva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.Iva ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
RC RO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona (VR), v. lo S. Bernardino,
5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. Persona_1
44583; racc. 16958) (all. A);
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE - All'udienza collegiale del 02.7.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con ricorso per decreto
ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Lecce di ingiungere a di pagare Controparte_1 Parte_1
in suo favore la somma di euro 26.778,25 oltre interessi come da domanda e le spese legali della
procedura monitoria, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
A supporto delle proprie pretese l'istituto di credito asseriva che aveva stipulato Parte_1
con CO S.p.A. un contratto di credito al consumo n.10782217 di finanziamento per prestito
personale e che CO S.p.A. aveva ceduto il proprio credito pro-soluto a Banca IFIS S.p.A. con
atto del 13.11.2014.
Pertanto, era intervenuta cessione di credito con contestuale intimazione di pagamento e che in
relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di euro 26.778,25 di cui euro 1.444,95
per rate scadute e non pagate ed euro16.547,35 per capitale residuo alla data di decadenza del
beneficio del termine, come risultante dall'estratto conto con certificazione ex art.50 TUB, ed euro
8.785,95 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 16.547,35 al tasso
contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/1996)
dalla data dell'atto di cessione fino alla data del decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso
contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/96) a
decorrere dalla data del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo e, quindi, della fase monitoria, poiché non preceduta dall'obbligatoria mediazione, come
invece espressamente previsto nell'art.18 delle condizioni generali del finanziamento n.10782217 e, in caso di mancata declaratoria di improcedibilità, chiedeva la concessione di un termine per
l'esperimento della fase mediativa.
Chiedeva, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità del
finanziamento n.5170138 del quale il prestito n.10782217 sotteso al decreto ingiuntivo costituisce
una rinegoziazione e prolungamento, con particolare riferimento al tasso di interesse effettivamente
applicato poiché eccedente quello legale, al costo complessivo del finanziamento. indeterminato ed
indeterminabile al momento di originaria sottoscrizione (così come lo stesso ammontare delle rate)
nonché alle modalità di articolazione contrattuale in clausole tutte vessatorie per , Parte_1
né trattate tra le parti né mai specificatamente approvate dall'opponente-consumatore, in violazione
di legge, in primis, del combinato disposto degli art.1341, 1342 cc e dell'art.33 Codice del consumo
e per violazione delle norme in subiecta materia in termini di informazione e trasparenza quali doveri
inderogabili a carico dell'erogante ivi compreso il combinato disposto degli artt. 120-novies, comma
5, TUB – 142 comma 2 TUB.
Infatti, ha lamentato l'opponente, trattandosi di rinegoziazione e prolungamento di un originario
finanziamento sempre acceso dalla Barba con CO, la composizione creditoria attuale deve
essere valutata anche tenendo conto del precedente prestito di euro 20.000,00 avente n.5170138,
contratto in data 18 febbraio 2009, con Banca Popolare di Bari e che la stessa ha gestito con Linea
Finanziamenti CO.
Le condizioni del finanziamento prevedevano un importo erogato di euro 20.000,00, una
commissione fissa di euro 150,00, una polizza assicurativa (anche detta “protezione titolare”) di
€.2.373,00, un T.A.N. di 11,07%, il T.A.E.G. di 12,08%, un numero di rate pari ad 84 mensilità, un
“totale da rimborsare” di euro 32.466,00.
Ebbene, ha sostenuto l'opponente, da un semplice calcolo, inserendo i predetti dati ed omettendone
altri, tutti imposti da CO in pejus per l'opponente, come le spese di incasso e quelle di ritardo
nell'adempimento, si giunge ad un tasso reale ed effettivo del finanziamento non inferiore al 17,35%
a fronte di una soglia ai fini d'usura del 14,90%. Inoltre, ha sostenuto , dalla disamina del contratto si evidenzia che CO ha Parte_1
imposto alla stessa condizioni contrattuali vessatorie a cui corrispondono voci di costo aggiuntive,
le quali hanno concorso a determinare l'illegittimo effetto moltiplicativo della rata mensile e, dunque,
la sua assoluta grave indeterminatezza ed indeterminabilità.
Per effetto di ciò ha chiesto condannarsi CO e, quindi, attualmente a ripetere, a CP_1
favore dell'opponente, tutti gli interessi conseguiti sul prestito n.5170138, in violazione dell'art.1815
c.c., configurandosi, da parte dell'accipiens, indebito oggettivo ex art.2033 c.c. nella riscossione e,
pertanto, dovendosi ritenere limitato il quantum debeatur a carico di , ad importo Parte_1
non superiore ad € €.16.547,35 quale capitale residuo indicato nel decreto ingiuntivo ovvero
decurtando quanto corrisposto a titolo di interessi dalla somma ritenuta spettante all'opposta.
Inoltre, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità del
finanziamento n.10782217 che, erroneamente, assume, quale valore iniziale della sorte capitale, il
medesimo importo erogato con l'originario finanziamento n.5170138, senza alcuna decurtazione in
termini favorevoli all'opponente a fronte degli importi, invece, dalla stessa corrisposti, Pt_1
viziando, per l'effetto, anche il quantum indicato nell'opposto decreto ingiuntivo.
Tra l'altro, ha sostenuto parte opponente, trovandosi nell'impossibilità economica Parte_1
di continuare ad adempiere al finanziamento, è stata costretta a “rinegoziare” e “prolungare” il
finanziamento n. 5170138 con il prestito n. 10782217.
Pertanto, la c.d. estinzione anticipata del finanziamento è consistita, “semplicemente” nel far
ricominciare a pagare a l'intera somma dell'importo erogato con il finanziamento Parte_1
n.5170138, imputando tutti gli importi pagati a copertura degli interessi usurai, come se la stessa
nulla avesse mai pagato sulla unica somma erogata, ovvero i 20.000,00 euro, con il prestito
rinegoziato.
Eppure, ha lamentato l'opponente, la stessa ha versato con regolarità per circa un triennio. Di tal
ché, già considerando solo 36 rate (386,50 x 36 rate) si ottiene la somma di 13.914,00 a fronte di un (apparente) costo del finanziamento pari ad €.9.943,00. Ovviamente alla rata dovranno poi
aggiungersi i vari costi aggiuntivi sopra indicati.
Tra l'altro, ha evidenziato l'opponente, il contratto n.10782217 indica, fittiziamente, un importo
erogato pari ad euro 17.641,00 ovvero la somma di cui al prestito n.5170138 detratta l'assicurazione
prevista nell'originario prestito.
La non autonomia tra i due finanziamenti estende, de plano, le censure di illegittimità ed illiceità del
prestito n.5170138 al n.10782217 e, per effetto dell'altrui sostenuta cessione, da COMPASS ad CP_1
[...]
Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo e, quindi, della fase monitoria, poiché non preceduta dall'obbligatoria mediazione, come
invece espressamente previsto nell'art.18 delle condizioni generali del finanziamento n.10782217.
Nel merito, per tutte le doglianze espresse, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca
del decreto ingiuntivo poiché emanato in difetto dei suoi presupposti ex lege, di cui all'art.633 c.p.c..
In via subordinata, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità
del finanziamento n.5170138 del quale il prestito n.10782217 sotteso al decreto ingiuntivo è
rinegoziazione e prolungamento, anche per violazione delle norme in subiecta materia in termini di
informazione e trasparenza quali doveri inderogabili a carico dell'erogante ivi compreso il
combinato disposto degli artt. 120-novies, comma 5, TUB – 142 comma 2 TUB, chiedendo, per
l'effetto, di disporre la integrale rimodulazione del finanziamento de quo, escludendo, in ogni caso,
qualsivoglia debenza a titolo di interessi a carico dell'opponente, previa eventuale consulenza
contabile che quantifichi l'effettivo quantum debeatur .
Infine, ha chiesto di condannare (quale cessionaria di CO) a ripetere a favore CP_1
dell'opponente tutti gli interessi conseguiti sul prestito n.5170138 in violazione dell'art.1815 c.c.,
configurandosi indebito oggettivo ex art.2033 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze da
distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Si è costituita impugnando e contestando in toto l'avverso atto di opposizione, in Controparte_1
quanto infondato e chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo”.
La causa – rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto - veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. contabile e, all'esito, decisa con sentenza n.
1262/2022, pubblicata in data 02.05.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando: 1) accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.1258/2019, ritualmente notificato, emesso il 16.5.2019 dal Tribunale di Lecce con il quale, su istanza di Controparte_1
veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 26.778,25, oltre interessi come Parte_1
da domanda e spese della procedura;
2) per quanto emerso dalla c.t.u., condannava Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 19.651,71, oltre interessi legali dal Controparte_1
16.4.2019 al soddisfo;
3) condannava al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
del procuratore di parte opponente antistatario liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per spese,
ed alle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) poneva le spese della c.t.u. a carico dell'opposta.
In particolare, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della perizia contabile – evidenziava come il tasso di usura non fosse stato superato né nel finanziamento concesso nel 2009, né in quello successivo del 2012.
Accertava, invece, come nel primo finanziamento - strettamente connesso al secondo - il TAEG
applicato (16,386%) fosse superiore rispetto a quello indicato in contratto (12,08%) mentre nel secondo finanziamento risultava inferiore (10,612%) a quello pattuito (10,630%), cosicché applicava
– conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente in materia – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, in sostituzione dei tassi dichiarati nulli e,
sulla base della rideterminazione dell'esatto dare-avere eseguita dal perito d'ufficio, decurtava dalla somma ancora dovuta dalla per il finanziamento del 2012, anch'esso ricalcolato applicando il Pt_1
tasso dei Bot in euro 24.997,51, l'importo di euro 5.345,80 di cui la stessa risultava creditrice all'esito del ricalcolo operato con riferimento al finanziamento del 2009. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, cui si Parte_1
opponeva e, per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2
del l.r.p.t chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché istando per la condanna della appellante alla restituzione, in favore di sia delle spese Controparte_1
legali già versate e pari ad euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo, sia delle spese già pagate per la consulenza tecnico-contabile; il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La cessionaria appellata spiegava, altresì, appello incidentale affinché, accertata l'assenza di collegamento negoziale e funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto n. 10782217,
CP_ la venisse condannata al pagamento, in favore di , dell'intera somma mutuata, pari ad euro Pt_1
26.778,25, ovvero, in subordine, al pagamento del minor importo quantificato in euro 24.997,51, per effetto del ricalcolo operato dal perito d'ufficio mediante applicazione del regime di capitalizzazione semplice al tasso Bot ex art. 117 TUB.
All'udienza collegiale del 02.7.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'appello
principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con il terzo motivo di appello, da trattarsi in via prioritaria per ragioni di pregiudizialità,
CP l'appellante contesta la mancanza di titolarità del credito da parte di , nonché la sua legittimazione attiva per non avere allegato – in violazione degli artt. 58 TUB, 4 L. 130/1990, 1264/2697 c.c., 2719
c.c., 633 e 634 c.p.c. – la documentazione idonea a dimostrare il credito vantato, nonché l'avvenuta cessione dello stesso.
3. Detta censura è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, in disparte la tardività dell'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di gravame,
CP occorre rilevare come risulti documentalmente provata la titolarità del credito da parte di , avendo quest'ultima versato in atti l'estratto dei crediti ceduti (doc 4 monitorio), dal quale risulta l'avvenuta cessione del credito de quo, nonché la lettera raccomandata del 19.11.2014 (cfr. docc.
5-6 monitorio),
comprensiva della diffida ad adempiere, a mezzo della quale l'appellante comunicava alla di Pt_1
aver acquistato il credito maturato in relazione al contratto per cui è causa.
Inoltre, occorre rilevare che la comunicazione della cessione al ceduto è irrilevante ai fini della legittimazione attiva, atteso che la stessa si perfeziona con il semplice consenso tra creditore cedente e creditore cessionario e che la conoscenza della cessione da parte del ceduto assume rilevanza solo ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto da quest'ultimo al cedente. 4. Con l'appello incidentale - che per ragioni di pregiudizialità logica, va delibato preliminarmente
CP rispetto agli altri motivi dell'appello principale - censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, ritenendo funzionalmente collegati il contratto CO n. 10782217 del 2012, ceduto ad ed il contratto CO n.5170138 stipulato nel 2009, e successivamente estinto, ha CP_1
compensato il saldo a credito risultante dal ricalcolo di quest'ultimo, pari ad euro 5.345,80, con il saldo a debito scaturente dal contratto di finanziamento ceduto, anch'esso ricalcolato, riconoscendo in capo alla appellata-appellante incidentale il minor credito di euro 19.651,71.
In particolare, contesta l'esistenza di un collegamento funzionale tra i suddetti CP_1
finanziamenti, evidenziando, in particolare, come oggetto del ricorso per ingiunzione, dal quale ha avuto origine il d.i. opposto, fosse esclusivamente il contratto n. 10782217, e non anche il finanziamento del 2009, mai azionato.
Conclude chiedendo “in riforma parziale della sentenza di primo grado, … accertarsi l'assenza di collegamento negoziale e funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto n. 10782217,
con la conseguenza che nessuna compensazione deve essere operata e per l'effetto condannare
CP_ controparte al pagamento in favore di di € 26.778,25; In subordine, in caso di conferma delle conclusioni contenute nella consulenza tecnico-contabile a firma del dott. Persona_2
condannare la sig.ra al pagamento del minor importo di € 24.997,51, senza Parte_1
decurtazione/compensazione alcuna di qualsivoglia genere;
in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di di € 26.778,25 alla data del DI (ovvero CP_1 Parte_1
della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso,
in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso contrattuale e spese, con condanna al pagamento;
Condannare la sig.ra a restituire a le spese Parte_1 Controparte_1
CP_ legali già versate da , pari ad € 3.50000, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
Condannare la sig.ra a restituire a Parte_1 Controparte_1
CP_ le spese per la consulenza tecnico-contabile già pagate da;
in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%”. 5. Con il primo motivo del gravame principale – speculare all'appello incidentale di CP_3
lamenta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere il Tribunale -
[...]
malgrado l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d.i. n 1258/2019 e la revoca dello stesso - condannato essa istante a pagare, in favore di la somma di euro 19.651,71, Controparte_1
oltre interessi legali dal 16.04.2019 fino al soddisfo, anziché “porre nel nulla” la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta con un titolo annullato.
CP In particolare, deduce di non essere tenuta a restituire ad le somme di cui al finanziamento n.
10782217, messo in esecuzione dalla cessionaria, posto che l'invalidità del primo finanziamento,
stipulato nel 2009, lo rende viziato e nullo essendo la rinegoziazione ed il prolungamento del precedente e configurandosi, in assenza di qualsivoglia traditio in denaro, come una semplice operazione contabile finalizzata esclusivamente a ripianare il debito.
6. Dette censure vanno trattate congiuntamente stante la connessione logica e giuridica tra le stesse.
Ed invero, è noto, secondo la pacifica e consolida giurisprudenza di legittimità, che il mutuo può
essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, compresa quella di ripianare esposizioni pregresse, senza che possano contestarsi la simulazione del mutuo né la nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa, non essendo ravvisabile in tali circostanze un uso distorto dello schema negoziale del mutuo (Cass. 19282/14; 28663/13).
Fa eccezione l'ipotesi del “mutuo di scopo”, contratto mediante il quale il mutuatario riceve risorse economiche destinare ad essere utilizzate per la specifica finalità indicata nel contratto, condivisa dal finanziatore, nel quale lo scopo perseguito, “entra nella struttura del negozio connotandone il profilo
causale ampliandolo rispetto alla sua normale consistenza tanto sotto il profilo strutturale, visto che
il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma
anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata, quanto
sotto un profilo funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima
prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata” (Cass. 15929/18,
25180/07; 7116/98; 5805/94) Diversamente, qualora la somme mutuate vengano concesse per esclusivo interesse del mutuatario e non vi sia alcuna clausola che imponga a quest'ultimo di destinare le somme ricevute in prestito per la realizzazione di un fine specifico, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto ed il prestito può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, compresa quella di ripianare esposizioni pregresse, non essendo contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico, ma al contrario rispondendo ad un principio di ordine pubblico onorare i propri debiti.
Ed è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la mutuataria non ha assunto alcuno specifico obbligo nei confronti del mutuante in ordine all'utilizzo delle somme per un determinato scopo, che
– infatti – non risulta esplicitato nel contratto.
Orbene posto che “il mutuo solutorio non è nullo, perché il ripianamento della passività costituisce
in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Cass. Ordinanza n.
37654/2021) la circostanza per cui, nella fattispecie in oggetto, tramite le somme ottenute con il finanziamento del 2012, la mutuataria abbia proceduto ad estinguere un debito pregresso, non comporta la perdita dei connotati di autonomia del contratto de quo, atteso che la S.C. respinge la tesi che lo equipara ad una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, ad un pactum
de non petendo ovvero ad una mera operazione contabile, costituendo diritto vivente il principio secondo cui, nel contratto di mutuo, la datio rei deve essere giuridica e non fisica (cfr. Cass. 23149/22,
Cass. 29644/22).
Orbene, in disparte il rilievo per cui - all'accertamento di un minor credito, in capo al ricorrente/opposto, consegue la revoca del titolo esecutivo formato dal decreto monitorio e la condanna dell'opponente al pagamento della minor debitoria accertata, non potendo convivere due diversi titoli esecutivi, onde si appalesa l'infondatezza della richiesta di “porre nel nulla” l'intero credito - in virtù delle considerazioni innanzi esposte, va accertata l'assenza del collegamento funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto CO n. 10782217 con conseguente conferma integrale del d.i. opposto. Ciò in quanto, per quanto attiene il criterio di determinazione della rata di rimborso della somma mutuata, secondo il piano di ammortamento cd. 'alla francese', occorre rilevare come tale forma di rimborso non produce un fenomeno di anatocismo.
Detto sistema prevede che, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore debba corrispondere rate di importo costante, costituite da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente. Il debitore deve rimborsare alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato. In ogni rata, la quota interessi è
calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata, in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che - nella invarianza della rata - viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.
Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (così Cass. SS.UU. n. Trib.
Torino, 21.3.2017, n. 1524; conf. Trib. Arezzo 24.11.2011; Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano
5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché 21.1.2013 n. 429 e ABF 25.2.2014
n. 1127).
Né il calcolo della rata e la costruzione del piano di rimborso del prestito determinati applicando nell'ammortamento “alla francese” le formule previste nel regime della capitalizzazione complessa,
anziché quelle del regime di capitalizzazione semplice, genera un fenomeno anatocistico, atteso che la Cassazione a SS.UU con la sentenza n.15130/2024 ha escluso che l'applicazione del regime de quo
conduca alla produzione di interessi sugli interessi.
Tanto considerato, ed escluso il collegamento funzionale tra il finanziamento in oggetto ed altro precedente, in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'opposizione originariamente proposta dalla e confermato il d.i. opposto. Pt_1
8. Il terzo motivo con il quale l'appellante principale ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2012, per violazione dell'art.117 TUB, avendo la Banca calcolato - in applicazione del cd. metodo alla francese - la rata del mutuo e costruito il piano di rimborso del prestito applicando le formule del regime della capitalizzazione composta, anziché quelle del regime della capitalizzazione semplice che, diversamente dalle prime, avrebbero consentito di calcolare gli interessi escludendo fenomeni anatocistici;
nonché il quarto motivo del gravame principale, con il quale si duole che il Tribunale non abbia accolto la richiesta di cancellazione della segnalazione “a sofferenza” devono ritenersi assorbiti dalle considerazioni innanzi esposte.
9. All'esito del giudizio consegue la condanna della alla rifusione, in favore dell'appellata, Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei principi di cui al
D.M. n.147/2022. Pone, altresì', definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
CP_ Condanna la alla restituzione, in favore di , delle spese legali e dei compensi al c.t.u. già Pt_1
versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di in persina del Parte_1 CP_1
l.r.p.t, avverso la sentenza n. 1262/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla con citazione del 24/6/2019, con conseguente Pt_1
conferma dell'impugnato d.i.;
3) condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della appellata/appellante incidentale,
delle spese del doppio grado liquidate per il primo grado, in complessivi euro 3.000,00 per compensi,
e per il presente gravame, in complessivi euro 2.355,00, di cui euro 2.000,00 per compensi ed euro
355,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; CP_ 4) condanna, altresì, l'appellante principale al rimborso, in favore di , delle somme da quest'ultima versate, a titolo di spese di lite nonché di compensi al c.t.u., in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
5) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
2) Dott. Riccardo MELE - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.971 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio Molfetta e Roberta Cofano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Maglie (Le) alla Via Clementina Palma n.69, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
(C.F./P.Iva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.Iva ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
RC RO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona (VR), v. lo S. Bernardino,
5A, in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. Persona_1
44583; racc. 16958) (all. A);
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE - All'udienza collegiale del 02.7.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “Con ricorso per decreto
ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Lecce di ingiungere a di pagare Controparte_1 Parte_1
in suo favore la somma di euro 26.778,25 oltre interessi come da domanda e le spese legali della
procedura monitoria, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
A supporto delle proprie pretese l'istituto di credito asseriva che aveva stipulato Parte_1
con CO S.p.A. un contratto di credito al consumo n.10782217 di finanziamento per prestito
personale e che CO S.p.A. aveva ceduto il proprio credito pro-soluto a Banca IFIS S.p.A. con
atto del 13.11.2014.
Pertanto, era intervenuta cessione di credito con contestuale intimazione di pagamento e che in
relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di euro 26.778,25 di cui euro 1.444,95
per rate scadute e non pagate ed euro16.547,35 per capitale residuo alla data di decadenza del
beneficio del termine, come risultante dall'estratto conto con certificazione ex art.50 TUB, ed euro
8.785,95 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 16.547,35 al tasso
contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/1996)
dalla data dell'atto di cessione fino alla data del decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso
contrattualmente previsto e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/96) a
decorrere dalla data del decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo e, quindi, della fase monitoria, poiché non preceduta dall'obbligatoria mediazione, come
invece espressamente previsto nell'art.18 delle condizioni generali del finanziamento n.10782217 e, in caso di mancata declaratoria di improcedibilità, chiedeva la concessione di un termine per
l'esperimento della fase mediativa.
Chiedeva, inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità del
finanziamento n.5170138 del quale il prestito n.10782217 sotteso al decreto ingiuntivo costituisce
una rinegoziazione e prolungamento, con particolare riferimento al tasso di interesse effettivamente
applicato poiché eccedente quello legale, al costo complessivo del finanziamento. indeterminato ed
indeterminabile al momento di originaria sottoscrizione (così come lo stesso ammontare delle rate)
nonché alle modalità di articolazione contrattuale in clausole tutte vessatorie per , Parte_1
né trattate tra le parti né mai specificatamente approvate dall'opponente-consumatore, in violazione
di legge, in primis, del combinato disposto degli art.1341, 1342 cc e dell'art.33 Codice del consumo
e per violazione delle norme in subiecta materia in termini di informazione e trasparenza quali doveri
inderogabili a carico dell'erogante ivi compreso il combinato disposto degli artt. 120-novies, comma
5, TUB – 142 comma 2 TUB.
Infatti, ha lamentato l'opponente, trattandosi di rinegoziazione e prolungamento di un originario
finanziamento sempre acceso dalla Barba con CO, la composizione creditoria attuale deve
essere valutata anche tenendo conto del precedente prestito di euro 20.000,00 avente n.5170138,
contratto in data 18 febbraio 2009, con Banca Popolare di Bari e che la stessa ha gestito con Linea
Finanziamenti CO.
Le condizioni del finanziamento prevedevano un importo erogato di euro 20.000,00, una
commissione fissa di euro 150,00, una polizza assicurativa (anche detta “protezione titolare”) di
€.2.373,00, un T.A.N. di 11,07%, il T.A.E.G. di 12,08%, un numero di rate pari ad 84 mensilità, un
“totale da rimborsare” di euro 32.466,00.
Ebbene, ha sostenuto l'opponente, da un semplice calcolo, inserendo i predetti dati ed omettendone
altri, tutti imposti da CO in pejus per l'opponente, come le spese di incasso e quelle di ritardo
nell'adempimento, si giunge ad un tasso reale ed effettivo del finanziamento non inferiore al 17,35%
a fronte di una soglia ai fini d'usura del 14,90%. Inoltre, ha sostenuto , dalla disamina del contratto si evidenzia che CO ha Parte_1
imposto alla stessa condizioni contrattuali vessatorie a cui corrispondono voci di costo aggiuntive,
le quali hanno concorso a determinare l'illegittimo effetto moltiplicativo della rata mensile e, dunque,
la sua assoluta grave indeterminatezza ed indeterminabilità.
Per effetto di ciò ha chiesto condannarsi CO e, quindi, attualmente a ripetere, a CP_1
favore dell'opponente, tutti gli interessi conseguiti sul prestito n.5170138, in violazione dell'art.1815
c.c., configurandosi, da parte dell'accipiens, indebito oggettivo ex art.2033 c.c. nella riscossione e,
pertanto, dovendosi ritenere limitato il quantum debeatur a carico di , ad importo Parte_1
non superiore ad € €.16.547,35 quale capitale residuo indicato nel decreto ingiuntivo ovvero
decurtando quanto corrisposto a titolo di interessi dalla somma ritenuta spettante all'opposta.
Inoltre, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità del
finanziamento n.10782217 che, erroneamente, assume, quale valore iniziale della sorte capitale, il
medesimo importo erogato con l'originario finanziamento n.5170138, senza alcuna decurtazione in
termini favorevoli all'opponente a fronte degli importi, invece, dalla stessa corrisposti, Pt_1
viziando, per l'effetto, anche il quantum indicato nell'opposto decreto ingiuntivo.
Tra l'altro, ha sostenuto parte opponente, trovandosi nell'impossibilità economica Parte_1
di continuare ad adempiere al finanziamento, è stata costretta a “rinegoziare” e “prolungare” il
finanziamento n. 5170138 con il prestito n. 10782217.
Pertanto, la c.d. estinzione anticipata del finanziamento è consistita, “semplicemente” nel far
ricominciare a pagare a l'intera somma dell'importo erogato con il finanziamento Parte_1
n.5170138, imputando tutti gli importi pagati a copertura degli interessi usurai, come se la stessa
nulla avesse mai pagato sulla unica somma erogata, ovvero i 20.000,00 euro, con il prestito
rinegoziato.
Eppure, ha lamentato l'opponente, la stessa ha versato con regolarità per circa un triennio. Di tal
ché, già considerando solo 36 rate (386,50 x 36 rate) si ottiene la somma di 13.914,00 a fronte di un (apparente) costo del finanziamento pari ad €.9.943,00. Ovviamente alla rata dovranno poi
aggiungersi i vari costi aggiuntivi sopra indicati.
Tra l'altro, ha evidenziato l'opponente, il contratto n.10782217 indica, fittiziamente, un importo
erogato pari ad euro 17.641,00 ovvero la somma di cui al prestito n.5170138 detratta l'assicurazione
prevista nell'originario prestito.
La non autonomia tra i due finanziamenti estende, de plano, le censure di illegittimità ed illiceità del
prestito n.5170138 al n.10782217 e, per effetto dell'altrui sostenuta cessione, da COMPASS ad CP_1
[...]
Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per decreto
ingiuntivo e, quindi, della fase monitoria, poiché non preceduta dall'obbligatoria mediazione, come
invece espressamente previsto nell'art.18 delle condizioni generali del finanziamento n.10782217.
Nel merito, per tutte le doglianze espresse, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca
del decreto ingiuntivo poiché emanato in difetto dei suoi presupposti ex lege, di cui all'art.633 c.p.c..
In via subordinata, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per nullità, illegittimità e/o illiceità
del finanziamento n.5170138 del quale il prestito n.10782217 sotteso al decreto ingiuntivo è
rinegoziazione e prolungamento, anche per violazione delle norme in subiecta materia in termini di
informazione e trasparenza quali doveri inderogabili a carico dell'erogante ivi compreso il
combinato disposto degli artt. 120-novies, comma 5, TUB – 142 comma 2 TUB, chiedendo, per
l'effetto, di disporre la integrale rimodulazione del finanziamento de quo, escludendo, in ogni caso,
qualsivoglia debenza a titolo di interessi a carico dell'opponente, previa eventuale consulenza
contabile che quantifichi l'effettivo quantum debeatur .
Infine, ha chiesto di condannare (quale cessionaria di CO) a ripetere a favore CP_1
dell'opponente tutti gli interessi conseguiti sul prestito n.5170138 in violazione dell'art.1815 c.c.,
configurandosi indebito oggettivo ex art.2033 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze da
distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Si è costituita impugnando e contestando in toto l'avverso atto di opposizione, in Controparte_1
quanto infondato e chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo”.
La causa – rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto - veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. contabile e, all'esito, decisa con sentenza n.
1262/2022, pubblicata in data 02.05.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando: 1) accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n.1258/2019, ritualmente notificato, emesso il 16.5.2019 dal Tribunale di Lecce con il quale, su istanza di Controparte_1
veniva ingiunto a il pagamento della somma di euro 26.778,25, oltre interessi come Parte_1
da domanda e spese della procedura;
2) per quanto emerso dalla c.t.u., condannava Parte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 19.651,71, oltre interessi legali dal Controparte_1
16.4.2019 al soddisfo;
3) condannava al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
del procuratore di parte opponente antistatario liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per spese,
ed alle spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) poneva le spese della c.t.u. a carico dell'opposta.
In particolare, il giudice adito – aderendo alle conclusioni della perizia contabile – evidenziava come il tasso di usura non fosse stato superato né nel finanziamento concesso nel 2009, né in quello successivo del 2012.
Accertava, invece, come nel primo finanziamento - strettamente connesso al secondo - il TAEG
applicato (16,386%) fosse superiore rispetto a quello indicato in contratto (12,08%) mentre nel secondo finanziamento risultava inferiore (10,612%) a quello pattuito (10,630%), cosicché applicava
– conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente in materia – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, in sostituzione dei tassi dichiarati nulli e,
sulla base della rideterminazione dell'esatto dare-avere eseguita dal perito d'ufficio, decurtava dalla somma ancora dovuta dalla per il finanziamento del 2012, anch'esso ricalcolato applicando il Pt_1
tasso dei Bot in euro 24.997,51, l'importo di euro 5.345,80 di cui la stessa risultava creditrice all'esito del ricalcolo operato con riferimento al finanziamento del 2009. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, cui si Parte_1
opponeva e, per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2
del l.r.p.t chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché istando per la condanna della appellante alla restituzione, in favore di sia delle spese Controparte_1
legali già versate e pari ad euro 3.500,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo, sia delle spese già pagate per la consulenza tecnico-contabile; il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
La cessionaria appellata spiegava, altresì, appello incidentale affinché, accertata l'assenza di collegamento negoziale e funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto n. 10782217,
CP_ la venisse condannata al pagamento, in favore di , dell'intera somma mutuata, pari ad euro Pt_1
26.778,25, ovvero, in subordine, al pagamento del minor importo quantificato in euro 24.997,51, per effetto del ricalcolo operato dal perito d'ufficio mediante applicazione del regime di capitalizzazione semplice al tasso Bot ex art. 117 TUB.
All'udienza collegiale del 02.7.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'appello
principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con il terzo motivo di appello, da trattarsi in via prioritaria per ragioni di pregiudizialità,
CP l'appellante contesta la mancanza di titolarità del credito da parte di , nonché la sua legittimazione attiva per non avere allegato – in violazione degli artt. 58 TUB, 4 L. 130/1990, 1264/2697 c.c., 2719
c.c., 633 e 634 c.p.c. – la documentazione idonea a dimostrare il credito vantato, nonché l'avvenuta cessione dello stesso.
3. Detta censura è infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, in disparte la tardività dell'eccezione, sollevata per la prima volta in sede di gravame,
CP occorre rilevare come risulti documentalmente provata la titolarità del credito da parte di , avendo quest'ultima versato in atti l'estratto dei crediti ceduti (doc 4 monitorio), dal quale risulta l'avvenuta cessione del credito de quo, nonché la lettera raccomandata del 19.11.2014 (cfr. docc.
5-6 monitorio),
comprensiva della diffida ad adempiere, a mezzo della quale l'appellante comunicava alla di Pt_1
aver acquistato il credito maturato in relazione al contratto per cui è causa.
Inoltre, occorre rilevare che la comunicazione della cessione al ceduto è irrilevante ai fini della legittimazione attiva, atteso che la stessa si perfeziona con il semplice consenso tra creditore cedente e creditore cessionario e che la conoscenza della cessione da parte del ceduto assume rilevanza solo ai fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto da quest'ultimo al cedente. 4. Con l'appello incidentale - che per ragioni di pregiudizialità logica, va delibato preliminarmente
CP rispetto agli altri motivi dell'appello principale - censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, ritenendo funzionalmente collegati il contratto CO n. 10782217 del 2012, ceduto ad ed il contratto CO n.5170138 stipulato nel 2009, e successivamente estinto, ha CP_1
compensato il saldo a credito risultante dal ricalcolo di quest'ultimo, pari ad euro 5.345,80, con il saldo a debito scaturente dal contratto di finanziamento ceduto, anch'esso ricalcolato, riconoscendo in capo alla appellata-appellante incidentale il minor credito di euro 19.651,71.
In particolare, contesta l'esistenza di un collegamento funzionale tra i suddetti CP_1
finanziamenti, evidenziando, in particolare, come oggetto del ricorso per ingiunzione, dal quale ha avuto origine il d.i. opposto, fosse esclusivamente il contratto n. 10782217, e non anche il finanziamento del 2009, mai azionato.
Conclude chiedendo “in riforma parziale della sentenza di primo grado, … accertarsi l'assenza di collegamento negoziale e funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto n. 10782217,
con la conseguenza che nessuna compensazione deve essere operata e per l'effetto condannare
CP_ controparte al pagamento in favore di di € 26.778,25; In subordine, in caso di conferma delle conclusioni contenute nella consulenza tecnico-contabile a firma del dott. Persona_2
condannare la sig.ra al pagamento del minor importo di € 24.997,51, senza Parte_1
decurtazione/compensazione alcuna di qualsivoglia genere;
in ogni caso, accertare che
[...]
è creditrice nei confronti di di € 26.778,25 alla data del DI (ovvero CP_1 Parte_1
della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso,
in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso contrattuale e spese, con condanna al pagamento;
Condannare la sig.ra a restituire a le spese Parte_1 Controparte_1
CP_ legali già versate da , pari ad € 3.50000, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
Condannare la sig.ra a restituire a Parte_1 Controparte_1
CP_ le spese per la consulenza tecnico-contabile già pagate da;
in ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso spese generali 15%”. 5. Con il primo motivo del gravame principale – speculare all'appello incidentale di CP_3
lamenta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere il Tribunale -
[...]
malgrado l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il d.i. n 1258/2019 e la revoca dello stesso - condannato essa istante a pagare, in favore di la somma di euro 19.651,71, Controparte_1
oltre interessi legali dal 16.04.2019 fino al soddisfo, anziché “porre nel nulla” la pretesa creditoria fatta valere dall'opposta con un titolo annullato.
CP In particolare, deduce di non essere tenuta a restituire ad le somme di cui al finanziamento n.
10782217, messo in esecuzione dalla cessionaria, posto che l'invalidità del primo finanziamento,
stipulato nel 2009, lo rende viziato e nullo essendo la rinegoziazione ed il prolungamento del precedente e configurandosi, in assenza di qualsivoglia traditio in denaro, come una semplice operazione contabile finalizzata esclusivamente a ripianare il debito.
6. Dette censure vanno trattate congiuntamente stante la connessione logica e giuridica tra le stesse.
Ed invero, è noto, secondo la pacifica e consolida giurisprudenza di legittimità, che il mutuo può
essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, compresa quella di ripianare esposizioni pregresse, senza che possano contestarsi la simulazione del mutuo né la nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa, non essendo ravvisabile in tali circostanze un uso distorto dello schema negoziale del mutuo (Cass. 19282/14; 28663/13).
Fa eccezione l'ipotesi del “mutuo di scopo”, contratto mediante il quale il mutuatario riceve risorse economiche destinare ad essere utilizzate per la specifica finalità indicata nel contratto, condivisa dal finanziatore, nel quale lo scopo perseguito, “entra nella struttura del negozio connotandone il profilo
causale ampliandolo rispetto alla sua normale consistenza tanto sotto il profilo strutturale, visto che
il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma
anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata, quanto
sotto un profilo funzionale, poiché nel sinallagma assume rilievo essenziale anche quest'ultima
prestazione, in termini corrispettivi dell'ottenimento della somma erogata” (Cass. 15929/18,
25180/07; 7116/98; 5805/94) Diversamente, qualora la somme mutuate vengano concesse per esclusivo interesse del mutuatario e non vi sia alcuna clausola che imponga a quest'ultimo di destinare le somme ricevute in prestito per la realizzazione di un fine specifico, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto ed il prestito può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, compresa quella di ripianare esposizioni pregresse, non essendo contrario a norme di legge, né all'ordine pubblico, ma al contrario rispondendo ad un principio di ordine pubblico onorare i propri debiti.
Ed è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la mutuataria non ha assunto alcuno specifico obbligo nei confronti del mutuante in ordine all'utilizzo delle somme per un determinato scopo, che
– infatti – non risulta esplicitato nel contratto.
Orbene posto che “il mutuo solutorio non è nullo, perché il ripianamento della passività costituisce
in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Cass. Ordinanza n.
37654/2021) la circostanza per cui, nella fattispecie in oggetto, tramite le somme ottenute con il finanziamento del 2012, la mutuataria abbia proceduto ad estinguere un debito pregresso, non comporta la perdita dei connotati di autonomia del contratto de quo, atteso che la S.C. respinge la tesi che lo equipara ad una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, ad un pactum
de non petendo ovvero ad una mera operazione contabile, costituendo diritto vivente il principio secondo cui, nel contratto di mutuo, la datio rei deve essere giuridica e non fisica (cfr. Cass. 23149/22,
Cass. 29644/22).
Orbene, in disparte il rilievo per cui - all'accertamento di un minor credito, in capo al ricorrente/opposto, consegue la revoca del titolo esecutivo formato dal decreto monitorio e la condanna dell'opponente al pagamento della minor debitoria accertata, non potendo convivere due diversi titoli esecutivi, onde si appalesa l'infondatezza della richiesta di “porre nel nulla” l'intero credito - in virtù delle considerazioni innanzi esposte, va accertata l'assenza del collegamento funzionale tra il contratto CO n. 5170138 e il contratto CO n. 10782217 con conseguente conferma integrale del d.i. opposto. Ciò in quanto, per quanto attiene il criterio di determinazione della rata di rimborso della somma mutuata, secondo il piano di ammortamento cd. 'alla francese', occorre rilevare come tale forma di rimborso non produce un fenomeno di anatocismo.
Detto sistema prevede che, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore debba corrispondere rate di importo costante, costituite da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente. Il debitore deve rimborsare alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato. In ogni rata, la quota interessi è
calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata, in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che - nella invarianza della rata - viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente.
Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (così Cass. SS.UU. n. Trib.
Torino, 21.3.2017, n. 1524; conf. Trib. Arezzo 24.11.2011; Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano
5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché 21.1.2013 n. 429 e ABF 25.2.2014
n. 1127).
Né il calcolo della rata e la costruzione del piano di rimborso del prestito determinati applicando nell'ammortamento “alla francese” le formule previste nel regime della capitalizzazione complessa,
anziché quelle del regime di capitalizzazione semplice, genera un fenomeno anatocistico, atteso che la Cassazione a SS.UU con la sentenza n.15130/2024 ha escluso che l'applicazione del regime de quo
conduca alla produzione di interessi sugli interessi.
Tanto considerato, ed escluso il collegamento funzionale tra il finanziamento in oggetto ed altro precedente, in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata l'opposizione originariamente proposta dalla e confermato il d.i. opposto. Pt_1
8. Il terzo motivo con il quale l'appellante principale ha dedotto la nullità del contratto di finanziamento sottoscritto nel 2012, per violazione dell'art.117 TUB, avendo la Banca calcolato - in applicazione del cd. metodo alla francese - la rata del mutuo e costruito il piano di rimborso del prestito applicando le formule del regime della capitalizzazione composta, anziché quelle del regime della capitalizzazione semplice che, diversamente dalle prime, avrebbero consentito di calcolare gli interessi escludendo fenomeni anatocistici;
nonché il quarto motivo del gravame principale, con il quale si duole che il Tribunale non abbia accolto la richiesta di cancellazione della segnalazione “a sofferenza” devono ritenersi assorbiti dalle considerazioni innanzi esposte.
9. All'esito del giudizio consegue la condanna della alla rifusione, in favore dell'appellata, Pt_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei principi di cui al
D.M. n.147/2022. Pone, altresì', definitivamente a carico dell'appellante principale le spese della c.t.u. espletata in primo grado.
CP_ Condanna la alla restituzione, in favore di , delle spese legali e dei compensi al c.t.u. già Pt_1
versati in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di in persina del Parte_1 CP_1
l.r.p.t, avverso la sentenza n. 1262/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata CP_1
sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla con citazione del 24/6/2019, con conseguente Pt_1
conferma dell'impugnato d.i.;
3) condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore della appellata/appellante incidentale,
delle spese del doppio grado liquidate per il primo grado, in complessivi euro 3.000,00 per compensi,
e per il presente gravame, in complessivi euro 2.355,00, di cui euro 2.000,00 per compensi ed euro
355,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%; CP_ 4) condanna, altresì, l'appellante principale al rimborso, in favore di , delle somme da quest'ultima versate, a titolo di spese di lite nonché di compensi al c.t.u., in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
5) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello,
12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr ssa Anna Rita Pasca