TAR Parma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 58
TAR
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
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TAR
Decreto presidenziale 17 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del principio del giusto procedimento e di non aggravamento

    Il collegio ritiene fondato il secondo motivo di diritto, assorbendo le ulteriori censure, e accoglie il ricorso.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di pianificazione e governo del territorio rurale

    Il Collegio ritiene che il PRA sia lo strumento necessario e sufficiente per la dimostrazione dell'esigenza di nuovi fabbricati in area rurale con impatto ambientale e territoriale, e che il procedimento unico sia ultroneo. Condivide l'interpretazione della Regione Emilia-Romagna secondo cui il superamento dei livelli massimi di densità edilizia comporta la necessità del PRA e non del procedimento unico.

  • Accolto
    Impugnazione del PUG (NTA e Relazione di strategia)

    Il Collegio ritiene che l'art. 55 delle NTA debba essere interpretato in conformità all'art. 36 della L.R. 24/2017 e all'Atto di coordinamento tecnico, che prevedono la necessità del PRA per interventi di rilevante impatto ambientale e territoriale, anche per l'uso E2. Pertanto, è incongruo attivare un procedimento ex art. 53 in variante al PUG.

  • Altro
    Illegittimità delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rigetto

    Le censure relative alle prescrizioni sono assorbite dall'accoglimento del ricorso basato su altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 58
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 58
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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