TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3333 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3333 /2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], c.f. Parte_1
residente in RES LES H MARCOUVILLE (FRANCIA) elettivamente C.F._1 domiciliato in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo studio dell'avv. BIUNDO GLORIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo studio dell'avv. BIUNDO GLORIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Venaero (IS) in data 20.6.2017 tra i sigg.ri e alle medesime condizioni stabilite per Parte_1 Controparte_1 la separazione [ovvero alle diverse condizioni se necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3.dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto e, quindi, di rinunciare a richiedere assegni di mantenimento e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
4.spese della procedura integralmente sostenute dal sig. ” Pt_1
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in VENAFRO Parte_1 Controparte_1
o dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i r m
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3333 /2025 promossa da:
, nato in [...] in data [...], c.f. Parte_1
residente in RES LES H MARCOUVILLE (FRANCIA) elettivamente C.F._1 domiciliato in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo studio dell'avv. BIUNDO GLORIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazzale G. Marconi n. 23, presso lo studio dell'avv. BIUNDO GLORIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
1.dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Venaero (IS) in data 20.6.2017 tra i sigg.ri e alle medesime condizioni stabilite per Parte_1 Controparte_1 la separazione [ovvero alle diverse condizioni se necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3.dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto e, quindi, di rinunciare a richiedere assegni di mantenimento e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
4.spese della procedura integralmente sostenute dal sig. ” Pt_1
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale per le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in VENAFRO Parte_1 Controparte_1
o dello stato civile del predetto comune al n. 5, Parte I, anno 2017. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i r m
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso