Articolo 18 della Legge 4 giugno 1962, n. 524
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 luglio 1962
Art. 18.
Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come risulta modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilita', di cui all'articolo stesso, abbiano gia' conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell' articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482 , o dello stesso articolo 228 sopra citato.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962