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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1240/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5662/2021 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 15.12.2021
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Samperisi e Parte_1
A. Zampelli
APPELLANTE-APPELLATO TA
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli
APPELLATO-APPELLANTE TA
, in persona del legale rapp.te p.t., difeso da avv.ti CP_2
Massimiliano Gorgoni, Gianluca Tellone, Sergio Sica e Ida
Verrengia
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il , premettendo di aver prestato Pt_1 ininterrottamente dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 la propria attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1 con la qualifica di Assistente Amministrativo in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata ed ordinaria del rapporto di lavoro intercorso con il con conversione in contratto a tempo CP_1 indeterminato e conseguente diritto alle relative differenze retributive (per le voci di retribuzione ordinaria, tredicesime e compenso individuale accessorio quantificate in ricorso), agli aumenti stipendiali, al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei co.co.co., al risarcimento per abuso delle proroghe, alla ricostruzione della posizione contributiva.
Il si costituiva eccependo la Controparte_1 prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, la decadenza ex art.32 legge n.183/10, l'infondatezza delle richieste.
Successivamente il ricorrente rappresentava in giudizio di essere stato stabilizzato con contratto part time dell'1.9.2018 ex D.lgs.
25 maggio 2017, n. 75.
All'udienza del 30.6.21, il Tribunale di Napoli Nord – a richiesta del difensore del ricorrente - autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto previdenziale quale litisconsorte necessario, che si costituiva il 24.8.21.
Con la sentenza gravata il GL di primo grado, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere in ordine alla domanda di conversione del rapporto di lavoro, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il resistente a decorrere dal 1.07.2001 ed il diritto CP_1 alla ricostruzione della posizione contributiva, condannava
(applicata la prescrizione eccepita dal il al CP_1 CP_3 pagamento della somma di € 14.640,6 a titolo di differenze retributive, € 8.597,06 a titolo di ratei 13ma mensilità ed €
pag. 2/18 8.073,00 a titolo di compenso individuale accessorio e condannava il al pagamento delle spese di lite nella misura di metà CP_1
(liquidandole per intero in complessivi euro 1.750,00).
Agisce in questo grado il per la riforma della sentenza Pt_1 relativamente:
-all'applicazione della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio,
-alla quantificazione delle spese processuali.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene che non doveva essere applicata alcuna prescrizione (non potendola applicare in costanza di rapporto) e che, in subordine, doveva considerarsi comunque il termine decennale trattandosi di un credito non meramente retributivo ma derivante da violazione di direttiva comunitaria;
sotto il profilo della quantificazione delle spese il Pt_1 rileva l'assenza di motivazione in ordine alla misura notevolmente inferiore rispetto ai valori medi di cui alla tabella allegata al
D.M. n. 55/2014 e la corposa attività difensiva espletata tale da giustificare una superiore liquidazione, chiedendo, in riforma della sentenza
-la disapplicazione della prescrizione parziale dei crediti e per l'effetto la condanna del ad erogare integralmente gli CP_1 aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata e le relative differenze retributive dovute, rinvenibili tra quanto avrebbe dovuto percepire dall'1.7.2001 ove il contratto di lavoro fosse già stato stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore e dunque:
€ 22.392,32= a titolo di retribuzione ordinaria;
€ 22.669,70= per ratei di tredicesima mensilità;
€ 8.073,00= a titolo di compenso individuale accessorio oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
pag. 3/18 -di emettere nei confronti del una Controparte_1 condanna alle spese processuali conforme ai parametri di cui alla tabella al D.M. n. 55/2014 e tale da rispettare i principi relativi al decoro della professione forense.
Si è costituito il Controparte_1 contestando l'appello e spiegando appello incidentale tardivo.
In ordine al motivo di appello legato alla prescrizione il ne sostiene l'infondatezza in quanto avendo il CP_1 lavoratore a tempo determinato rivendicato il medesimo trattamento economico riservato al dipendente a tempo indeterminato il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. come affermato dalla S.C. (cfr. n.15352/2020), decorrente, nel caso di specie in assenza di atti interruttivi intermedi, a ritroso dalla data di proposizione del ricorso di prime cure.
In ordine alla censura circa la quantificazione delle spese di lite il osserva che l'accoglimento dell'eccezione di CP_1 prescrizione aveva comportato una soccombenza di essa
Amministrazione solo parziale e, conseguentemente, appariva congrua la compensazione per metà delle spese di giudizio.
Con l'appello incidentale tardivo il censura la sentenza CP_1 laddove ha accolto la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto con conseguente errore di diritto in ordine al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 del c.c.n.l. del comparto scuola ed i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati.
Rileva l'appellante incidentale la non corretta applicazione sia delle norme regolanti la tipologia contrattuale sottoscritta da controparte sia dei principi elaborati della giurisprudenza in tema di individuazione degli indici della subordinazione;
osserva pag. 4/18 che per l'esercizio della prestazione lavorativa il collaboratore utilizza strutture e strumenti del committente, coordinandosi necessariamente con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso per cui le circostanze individuate dal Tribunale come indici di subordinazione (rispetto di un orario predeterminato, autorizzazione per fruire di permessi e ferie, giustificazione dell'assenza per malattia) sono certamente plausibili in ragione della configurazione normativa della tipologia contrattuale per cui è causa;
che il era stato destinatario di contratti di Pt_1 collaborazione coordinata e continuata ai sensi del D.M. n.
66/2001 essendo stato precedentemente impiegato in qualità di
L.S.U. per cui era stata la stessa legge a prevedere la possibilità d'impiego dei lavoratori LSU tramite la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella scuola dove erano precedentemente utilizzati (aspetto che comportava una rafforzata copertura normativa dei contratti di lavoro autonomo, non frutto, dunque, di autonomia contrattuale dei soggetti, dirigente scolastico– collaboratore); che è inconfigurabile, in astratto, un rapporto di lavoro subordinato a seguito di accettazione del processo di stabilizzazione per violazione del divieto del venire contra factum proprium per cui la stipula del contratto a tempo indeterminato costituiva un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, inidonea a giustificare e legittimare l'azione, di natura economica, proposta dal . Pt_1
L' si è costituito anche in questo grado evidenziando la CP_2 propria estraneità all'oggetto della controversia (essendo un mero destinatario delle conseguenze legate al rapporto di lavoro nonché alla richiesta di stabilizzazione ovvero di risarcimento relativo agli istituti di diritto del lavoro azionati dalla parte appellante) chiedendo, laddove accolto l'appello principale, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute pag. 5/18 all'Istituto a titolo di contribuzione obbligatoria sulle somme eventualmente riconosciute al lavoratore e sulla contribuzione che dovesse risultare omessa.
***********
Con il ricorso di primo grado il , ex LSU ed in tale qualità Pt_1 già impiegato nella segreteria dell'Istituto scolastico Emilio
Sereni di Afragola dal 1996, aveva dedotto di aver prestato ininterrottamente, a decorrere dal 18.7.2001 al 31.12.2017, la propria attività lavorativa presso il medesimo istituto scolastico alle dipendenze del (subentrato nei Controparte_1 contratti tra Enti locali e LSU ex l. 124/1999) con la qualifica di Assistente Amministrativo profilo b1 in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, con le stesse mansioni, senza soluzione di continuità ed aveva denunciato pertanto l'illegittimità del ricorso reiterato a questo strumento contrattuale, utilizzato al solo fine di celare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa;
aveva quindi eccepito che il rapporto di lavoro, protrattosi ininterrottamente per 16 anni, non era mai stato caratterizzato dagli elementi tipici della collaborazione, ma da quelli della subordinazione, essendo egli stato inserito stabilmente nell'organizzazione funzionale interna dell'Amministrazione Scolastica Statale, alla stregua di un dipendente ATA strutturato in organico, lavorando quotidianamente e per 36 ore settimanali, in via esclusiva e continuativa.
Secondo la tesi sussistevano tutti i caratteri propri della subordinazione: assoggettamento gerarchico-personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro, nonché tutti i criteri complementari (indici sintomatici della subordinazione), consistenti nell'obbligo di osservare l'orario di lavoro anche mediante l'apposito foglio pag. 6/18 firme ed altri sistemi di rilevazione delle presenze, nell'obbligo di giustificare le assenze, di recuperare le ore a debito, nella ricezione di ordini di servizio, nell'uso degli strumenti di lavoro messi della amministrazione con conseguente violazione del
D. Lgs. n.368/2001 e della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe stipulati in violazione della citata Direttiva UE con conseguente diritto al risarcimento del danno;
di accertare e dichiarare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa svolta e, per l'effetto, condannare il alla ricostruzione della CP_1 propria carriera contributiva ed all'erogazione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo come quantificato in ricorso (€
22.392,32 a titolo di retribuzione ordinaria, € 22.669,70 per ratei di tredicesima mensilità, € 8.073,00 a titolo di compenso individuale accessorio).
Nell'atto di appello la parte si è lamentata dell'erronea applicazione della prescrizione quinquennale e il di CP_1 contro, con l'appello incidentale ha sottolineato l'insussistenza degli indici qualificanti la subordinazione.
In via logica va esaminata dapprima la censura avanzata dal involgendo l'accertamento degli elementi qualificanti CP_1 del rapporto.
Osserva il Collegio che, secondo le allegazioni, parte ricorrente avrebbe svolto la propria prestazione, formalmente, in virtù di una successione di contratti di collaborazione (co.co.co.) ma, di pag. 7/18 fatto, alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico e funzionale della P.A. appellata.
La pretesa azionata trovava il suo fondamento nell'art 2126 c.c., espressamente richiamato dal GL a supporto della propria decisione
(con richiamo alla giurisprudenza della S.C. sul punto) di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione e di liquidazione delle differenze retributive
(la stessa pronuncia della S.C. n.3384/17 riportata nella sentenza appellata afferma che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'articolo
2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”); ciò chiarito va innanzitutto osservato che i contratti in esame traggono origine da motivi assistenziali e sono finalizzati all'immissione nel mondo del lavoro di LSU;
ed infatti all'art. 2 del D.M. 66/2001 si legge: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
pag. 8/18 Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto. In tal senso la Suprema
Corte (Cass. n.10951/2018) la quale ha chiarito che “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
In altre parole, la S.C. ha evidenziato come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda: ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro pag. 9/18 verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 10951 cit.). La qualificazione operata è, quindi, sempre suscettibile di verifica giurisdizionale;
una diversa esegesi risulterebbe costituzionalmente illegittima, non esistendo una presunzione relativa (o, men che meno, assoluta) di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (Cass. sent. n. 1639/2012).
Va altresì osservato che, come noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art.2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 10/18 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie le allegazioni svolte in primo grado non appaiono tali da configurare i caratteri della subordinazione.
Ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.lgs. 81 del 2000 “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
L'art. 1 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66, emanato al fine di dare attuazione all'art. 6 sopra cit. ha a sua volta disposto: “I soggetti di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma
1, impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto".
Il successivo art. 2 prevede:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1 luglio
2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle
pag. 11/18 funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 6, comma 2, e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Secondo un consolidato condivisibile principio, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav,
5.4.2006 n. 7966); ma nel caso in esame non può non sottolinearsi che la specifica inclusione normativa, nei termini illustrati, delle mansioni di assistente amministrativo nel novero di quelle assegnabili mediante i contestati contratti di parasubordinazione, deve correlarsi all'oggettiva impossibilità dello svolgimento di un'attività come quella in esame senza, se non un'eterodirezione, quantomeno un coordinamento tecnico, peraltro in sé presente in tutti i rapporti tra lavoratore autonomo e committente, particolarmente pregante.
Non sarebbe evidentemente possibile non assegnare una postazione fissa per svolgere l'attività di assistente amministrativo, con l'inevitabile utilizzo di tutti gli strumenti della scuola committente, seguendo l'orario di apertura degli uffici, dato che la prestazione in discorso non può che svolgersi in ufficio e in sinergia con tutto il settore amministrativo, così come il risultato dell'attività produttiva non può che essere indirizzato a favore della scuola. In altri termini, l'attività di assistente amministrativo, dovendosi svolgere nell'Istituto scolastico, negli orari previsti, necessariamente secondo direttive emanate dal
Dirigente, in coerenza con il piano delle attività stabilito dal predetto Dirigente di concerto con il DSGA, non può prescindere da pag. 12/18 una rilevante “messa a disposizione del committente”, tratto che appare avvicinarsi a quello proprio del lavoro subordinato.
Pertanto, se il legislatore ha conferito forma di autonomia a questa attività, peraltro in un contesto particolare, riservato ad ex LSU e con una certa assimilazione a tale peculiare forma di rapporto, non ha voluto né avrebbe potuto escludere tali elementi, per cui la distinzione rispetto a un rapporto di lavoro subordinato va ricercata sul sottile crinale del particolare e speciale stato di soggezione che solo la subordinazione esprime.
In tale ambito, per esempio, le assenze, certamente dovevano essere comunicate e anche documentate, perché si trattava pur sempre di rispettare obbligazioni contrattualmente assunte: ma non vi è prova che in concreto vi fosse la possibilità che le richieste non venissero autorizzate o che il sistema in cui parte ricorrente era pur stabilmente inserita potesse arrivare ad irrogare sanzioni disciplinari.
Non è chiaro, inoltre, quale spazio, compatibile con le finalità dell'azione amministrativa, era lasciato o meno all'esecuzione del lavoro da svolgere e, quindi, quale fosse in concreto la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato.
Trattasi di profili importanti e decisivi, perché, nella peculiarità della fattispecie azionata, ove l'autonomia viene rimodulata dallo stesso impianto normativo, sono proprio questi marginali, ma fondamentali, profili a delineare un rapporto di subordinazione e non di parasubordinazione.
Questi aspetti non vengono specificamente esaminati nel ricorso di primo grado né è stata articolata prova testimoniale sul punto.
In definitiva non risulta dimostrato e, ancor prima allegato, che la parte ricorrente fosse destinataria di ordini e/o disposizioni di servizio, impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non pag. 13/18 riconducibili a quelle direttive destinate al mero fine di coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività di istituto.
In conclusione, se pur in relazione alle specifiche mansioni esercitate i periodi pre e post ruolo siano stati percepiti dal ricorrente come svolti senza soluzione di continuità, e sul piano materiale e apparente il lavoro espletato con i contratti di collaborazione e quello seguito alla stabilizzazione sia stato tendenzialmente indifferenziato, è il rilievo della soggezione, quantomeno formale e giuridica, ad aver costituito il discrimen tra due modalità di svolgimento del lavoro presentanti vincoli almeno parzialmente differenti e meno intensi nella prima fase.
Trattasi, d'altronde, di elementi che nella fattispecie al vaglio si atteggiano in modo peculiare, ma normalmente determinanti nella definizione della subordinazione.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 22.8.2003 n. 12364) ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione
è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il Giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita pag. 14/18 dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante.
Senza contare che, come rilevato dal Ministero, parte ricorrente omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co. e che a tali contratti il aveva avuto accesso Pt_1 quale LSU;
pretendere di utilizzare, quale presupposto per il riconoscimento delle subordinazione e per finalità economiche, la vicenda che ha consentito al lavoratore un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che per effetto degli stessi è stata conseguita dal . Pt_1
Con la stipula del contratto a seguito della stabilizzazione è stata infatti manifestata un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato.
Esclusa la natura subordinata ex art.2126 c.c. resta assorbita anche la pretesa di ricostruzione di carriera in virtù del principio di non discriminazione e la disamina delle domande inerenti le differenze retributive e l'omissione contributiva, posto che prima della stabilizzazione il rapporto era di matrice diversa (LSU).
Esclusa la sussistenza degli indici propri della subordinazione come richiesto dal nell'appello incidentale, il Collegio CP_1 condivide il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo C.
Cass. L. Ord. 32904/2023) secondo cui “l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato «rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente» ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di pag. 15/18 ristoro pecuniario del «danno comunitario» (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego (v. Cass. n. 16336/2017); la giurisprudenza che esclude tale risarcibilità nel caso in cui l'illegittima precarizzazione sia sfociata nella stabilizzazione del rapporto ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n.15353/2020; conf. Cass. n.14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi).
Come appunto avvenuto nella fattispecie in esame, trattandosi “di una consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà” nell'ambito di una procedura di stabilizzazione ex lege 27 dicembre 2017 n. 205. L'art. 1 co. 619 aveva previsto infatti per il
[...]
l'indizione, “entro il 28 febbraio Controparte_4
2018, di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici…”; al co. 624. era stato precisato che “Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale”, come accaduto nella fattispecie, “nei limiti delle risorse
pag. 16/18 finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili”.
Si osserva altresì come il non poteva pretendere di Pt_1 avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato.
La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse
“apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (in motivazione Cass. ordinanza 10 marzo 2021, n.
6718).
Ritiene, dunque, la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, sia fondata la pretesa del di riforma della CP_1 sentenza appellata laddove ha riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato con conseguente pagamento delle invocate differenze retributive.
pag. 17/18 Tale accoglimento assorbe il motivo di appello sollevato dal in ordine alla prescrizione (non essendoci alcuna Pt_1 retribuzione da corrispondere) e comporta la caducazione della statuizione in ordine al diritto alla ricostruzione della posizione contributiva (pronuncia conseguente a quella della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato).
La complessità della questione controversa – oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali – giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello incidentale del assorbita CP_1
l'impugnazione del , e per l'effetto, in parziale riforma Pt_1 della gravata sentenza, che conferma quanto alla cessazione parziale della materia, rigetta la domanda di primo grado del
; Pt_1 compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Napoli 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1240/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5662/2021 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 15.12.2021
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Samperisi e Parte_1
A. Zampelli
APPELLANTE-APPELLATO TA
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., difeso ope legis dalla Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli
APPELLATO-APPELLANTE TA
, in persona del legale rapp.te p.t., difeso da avv.ti CP_2
Massimiliano Gorgoni, Gianluca Tellone, Sergio Sica e Ida
Verrengia
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado il , premettendo di aver prestato Pt_1 ininterrottamente dal 1° luglio 2001 al 31 agosto 2018 la propria attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1 con la qualifica di Assistente Amministrativo in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, aveva chiesto l'accertamento della natura subordinata ed ordinaria del rapporto di lavoro intercorso con il con conversione in contratto a tempo CP_1 indeterminato e conseguente diritto alle relative differenze retributive (per le voci di retribuzione ordinaria, tredicesime e compenso individuale accessorio quantificate in ricorso), agli aumenti stipendiali, al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei co.co.co., al risarcimento per abuso delle proroghe, alla ricostruzione della posizione contributiva.
Il si costituiva eccependo la Controparte_1 prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, la decadenza ex art.32 legge n.183/10, l'infondatezza delle richieste.
Successivamente il ricorrente rappresentava in giudizio di essere stato stabilizzato con contratto part time dell'1.9.2018 ex D.lgs.
25 maggio 2017, n. 75.
All'udienza del 30.6.21, il Tribunale di Napoli Nord – a richiesta del difensore del ricorrente - autorizzava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto previdenziale quale litisconsorte necessario, che si costituiva il 24.8.21.
Con la sentenza gravata il GL di primo grado, dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere in ordine alla domanda di conversione del rapporto di lavoro, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed il resistente a decorrere dal 1.07.2001 ed il diritto CP_1 alla ricostruzione della posizione contributiva, condannava
(applicata la prescrizione eccepita dal il al CP_1 CP_3 pagamento della somma di € 14.640,6 a titolo di differenze retributive, € 8.597,06 a titolo di ratei 13ma mensilità ed €
pag. 2/18 8.073,00 a titolo di compenso individuale accessorio e condannava il al pagamento delle spese di lite nella misura di metà CP_1
(liquidandole per intero in complessivi euro 1.750,00).
Agisce in questo grado il per la riforma della sentenza Pt_1 relativamente:
-all'applicazione della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio,
-alla quantificazione delle spese processuali.
Sotto il primo profilo l'appellante sostiene che non doveva essere applicata alcuna prescrizione (non potendola applicare in costanza di rapporto) e che, in subordine, doveva considerarsi comunque il termine decennale trattandosi di un credito non meramente retributivo ma derivante da violazione di direttiva comunitaria;
sotto il profilo della quantificazione delle spese il Pt_1 rileva l'assenza di motivazione in ordine alla misura notevolmente inferiore rispetto ai valori medi di cui alla tabella allegata al
D.M. n. 55/2014 e la corposa attività difensiva espletata tale da giustificare una superiore liquidazione, chiedendo, in riforma della sentenza
-la disapplicazione della prescrizione parziale dei crediti e per l'effetto la condanna del ad erogare integralmente gli CP_1 aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata e le relative differenze retributive dovute, rinvenibili tra quanto avrebbe dovuto percepire dall'1.7.2001 ove il contratto di lavoro fosse già stato stipulato a tempo indeterminato rispetto a quanto fino ad oggi effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore e dunque:
€ 22.392,32= a titolo di retribuzione ordinaria;
€ 22.669,70= per ratei di tredicesima mensilità;
€ 8.073,00= a titolo di compenso individuale accessorio oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
pag. 3/18 -di emettere nei confronti del una Controparte_1 condanna alle spese processuali conforme ai parametri di cui alla tabella al D.M. n. 55/2014 e tale da rispettare i principi relativi al decoro della professione forense.
Si è costituito il Controparte_1 contestando l'appello e spiegando appello incidentale tardivo.
In ordine al motivo di appello legato alla prescrizione il ne sostiene l'infondatezza in quanto avendo il CP_1 lavoratore a tempo determinato rivendicato il medesimo trattamento economico riservato al dipendente a tempo indeterminato il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. come affermato dalla S.C. (cfr. n.15352/2020), decorrente, nel caso di specie in assenza di atti interruttivi intermedi, a ritroso dalla data di proposizione del ricorso di prime cure.
In ordine alla censura circa la quantificazione delle spese di lite il osserva che l'accoglimento dell'eccezione di CP_1 prescrizione aveva comportato una soccombenza di essa
Amministrazione solo parziale e, conseguentemente, appariva congrua la compensazione per metà delle spese di giudizio.
Con l'appello incidentale tardivo il censura la sentenza CP_1 laddove ha accolto la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto con conseguente errore di diritto in ordine al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 del c.c.n.l. del comparto scuola ed i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati.
Rileva l'appellante incidentale la non corretta applicazione sia delle norme regolanti la tipologia contrattuale sottoscritta da controparte sia dei principi elaborati della giurisprudenza in tema di individuazione degli indici della subordinazione;
osserva pag. 4/18 che per l'esercizio della prestazione lavorativa il collaboratore utilizza strutture e strumenti del committente, coordinandosi necessariamente con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso per cui le circostanze individuate dal Tribunale come indici di subordinazione (rispetto di un orario predeterminato, autorizzazione per fruire di permessi e ferie, giustificazione dell'assenza per malattia) sono certamente plausibili in ragione della configurazione normativa della tipologia contrattuale per cui è causa;
che il era stato destinatario di contratti di Pt_1 collaborazione coordinata e continuata ai sensi del D.M. n.
66/2001 essendo stato precedentemente impiegato in qualità di
L.S.U. per cui era stata la stessa legge a prevedere la possibilità d'impiego dei lavoratori LSU tramite la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella scuola dove erano precedentemente utilizzati (aspetto che comportava una rafforzata copertura normativa dei contratti di lavoro autonomo, non frutto, dunque, di autonomia contrattuale dei soggetti, dirigente scolastico– collaboratore); che è inconfigurabile, in astratto, un rapporto di lavoro subordinato a seguito di accettazione del processo di stabilizzazione per violazione del divieto del venire contra factum proprium per cui la stipula del contratto a tempo indeterminato costituiva un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, inidonea a giustificare e legittimare l'azione, di natura economica, proposta dal . Pt_1
L' si è costituito anche in questo grado evidenziando la CP_2 propria estraneità all'oggetto della controversia (essendo un mero destinatario delle conseguenze legate al rapporto di lavoro nonché alla richiesta di stabilizzazione ovvero di risarcimento relativo agli istituti di diritto del lavoro azionati dalla parte appellante) chiedendo, laddove accolto l'appello principale, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute pag. 5/18 all'Istituto a titolo di contribuzione obbligatoria sulle somme eventualmente riconosciute al lavoratore e sulla contribuzione che dovesse risultare omessa.
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Con il ricorso di primo grado il , ex LSU ed in tale qualità Pt_1 già impiegato nella segreteria dell'Istituto scolastico Emilio
Sereni di Afragola dal 1996, aveva dedotto di aver prestato ininterrottamente, a decorrere dal 18.7.2001 al 31.12.2017, la propria attività lavorativa presso il medesimo istituto scolastico alle dipendenze del (subentrato nei Controparte_1 contratti tra Enti locali e LSU ex l. 124/1999) con la qualifica di Assistente Amministrativo profilo b1 in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) a tempo determinato, con le stesse mansioni, senza soluzione di continuità ed aveva denunciato pertanto l'illegittimità del ricorso reiterato a questo strumento contrattuale, utilizzato al solo fine di celare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa;
aveva quindi eccepito che il rapporto di lavoro, protrattosi ininterrottamente per 16 anni, non era mai stato caratterizzato dagli elementi tipici della collaborazione, ma da quelli della subordinazione, essendo egli stato inserito stabilmente nell'organizzazione funzionale interna dell'Amministrazione Scolastica Statale, alla stregua di un dipendente ATA strutturato in organico, lavorando quotidianamente e per 36 ore settimanali, in via esclusiva e continuativa.
Secondo la tesi sussistevano tutti i caratteri propri della subordinazione: assoggettamento gerarchico-personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro, nonché tutti i criteri complementari (indici sintomatici della subordinazione), consistenti nell'obbligo di osservare l'orario di lavoro anche mediante l'apposito foglio pag. 6/18 firme ed altri sistemi di rilevazione delle presenze, nell'obbligo di giustificare le assenze, di recuperare le ore a debito, nella ricezione di ordini di servizio, nell'uso degli strumenti di lavoro messi della amministrazione con conseguente violazione del
D. Lgs. n.368/2001 e della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti di collaborazione e delle proroghe stipulati in violazione della citata Direttiva UE con conseguente diritto al risarcimento del danno;
di accertare e dichiarare la reale natura subordinata della prestazione lavorativa svolta e, per l'effetto, condannare il alla ricostruzione della CP_1 propria carriera contributiva ed all'erogazione delle differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello previsto dal contratto collettivo del comparto scuola per il profilo di assistente amministrativo come quantificato in ricorso (€
22.392,32 a titolo di retribuzione ordinaria, € 22.669,70 per ratei di tredicesima mensilità, € 8.073,00 a titolo di compenso individuale accessorio).
Nell'atto di appello la parte si è lamentata dell'erronea applicazione della prescrizione quinquennale e il di CP_1 contro, con l'appello incidentale ha sottolineato l'insussistenza degli indici qualificanti la subordinazione.
In via logica va esaminata dapprima la censura avanzata dal involgendo l'accertamento degli elementi qualificanti CP_1 del rapporto.
Osserva il Collegio che, secondo le allegazioni, parte ricorrente avrebbe svolto la propria prestazione, formalmente, in virtù di una successione di contratti di collaborazione (co.co.co.) ma, di pag. 7/18 fatto, alle dipendenze e sotto il controllo gerarchico e funzionale della P.A. appellata.
La pretesa azionata trovava il suo fondamento nell'art 2126 c.c., espressamente richiamato dal GL a supporto della propria decisione
(con richiamo alla giurisprudenza della S.C. sul punto) di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione e di liquidazione delle differenze retributive
(la stessa pronuncia della S.C. n.3384/17 riportata nella sentenza appellata afferma che “La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'articolo
2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale”); ciò chiarito va innanzitutto osservato che i contratti in esame traggono origine da motivi assistenziali e sono finalizzati all'immissione nel mondo del lavoro di LSU;
ed infatti all'art. 2 del D.M. 66/2001 si legge: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
pag. 8/18 Ciononostante, una volta istituiti e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo, essi devono essere assoggettati alla disciplina loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Ciò si traduce nell'applicazione, anche a tali contratti, dei principi generali e, quindi, è possibile superare il dato formale ed indagare la vera natura del rapporto. In tal senso la Suprema
Corte (Cass. n.10951/2018) la quale ha chiarito che “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
In altre parole, la S.C. ha evidenziato come non possa prescindersi dal vaglio analitico dei contratti posti a fondamento della domanda: ai fini della qualificazione del rapporto, non può assumere valenza dirimente, per un verso, il nomen iuris utilizzato dalle parti dovendo piuttosto attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti;
e, per altro pag. 9/18 verso, la qualificazione normativa, ove le modalità di svolgimento si siano discostate dalla previsione di legge, sì che la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 10951 cit.). La qualificazione operata è, quindi, sempre suscettibile di verifica giurisdizionale;
una diversa esegesi risulterebbe costituzionalmente illegittima, non esistendo una presunzione relativa (o, men che meno, assoluta) di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (Cass. sent. n. 1639/2012).
Va altresì osservato che, come noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art.2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004).
La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, cui costituiscono specificazione il potere di controllo e pag. 10/18 quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie le allegazioni svolte in primo grado non appaiono tali da configurare i caratteri della subordinazione.
Ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.lgs. 81 del 2000 “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
L'art. 1 del D.I. 20 aprile 2001, n. 66, emanato al fine di dare attuazione all'art. 6 sopra cit. ha a sua volta disposto: “I soggetti di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 2, comma
1, impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto".
Il successivo art. 2 prevede:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1 luglio
2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici
Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle
pag. 11/18 funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 6, comma 2, e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Secondo un consolidato condivisibile principio, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav,
5.4.2006 n. 7966); ma nel caso in esame non può non sottolinearsi che la specifica inclusione normativa, nei termini illustrati, delle mansioni di assistente amministrativo nel novero di quelle assegnabili mediante i contestati contratti di parasubordinazione, deve correlarsi all'oggettiva impossibilità dello svolgimento di un'attività come quella in esame senza, se non un'eterodirezione, quantomeno un coordinamento tecnico, peraltro in sé presente in tutti i rapporti tra lavoratore autonomo e committente, particolarmente pregante.
Non sarebbe evidentemente possibile non assegnare una postazione fissa per svolgere l'attività di assistente amministrativo, con l'inevitabile utilizzo di tutti gli strumenti della scuola committente, seguendo l'orario di apertura degli uffici, dato che la prestazione in discorso non può che svolgersi in ufficio e in sinergia con tutto il settore amministrativo, così come il risultato dell'attività produttiva non può che essere indirizzato a favore della scuola. In altri termini, l'attività di assistente amministrativo, dovendosi svolgere nell'Istituto scolastico, negli orari previsti, necessariamente secondo direttive emanate dal
Dirigente, in coerenza con il piano delle attività stabilito dal predetto Dirigente di concerto con il DSGA, non può prescindere da pag. 12/18 una rilevante “messa a disposizione del committente”, tratto che appare avvicinarsi a quello proprio del lavoro subordinato.
Pertanto, se il legislatore ha conferito forma di autonomia a questa attività, peraltro in un contesto particolare, riservato ad ex LSU e con una certa assimilazione a tale peculiare forma di rapporto, non ha voluto né avrebbe potuto escludere tali elementi, per cui la distinzione rispetto a un rapporto di lavoro subordinato va ricercata sul sottile crinale del particolare e speciale stato di soggezione che solo la subordinazione esprime.
In tale ambito, per esempio, le assenze, certamente dovevano essere comunicate e anche documentate, perché si trattava pur sempre di rispettare obbligazioni contrattualmente assunte: ma non vi è prova che in concreto vi fosse la possibilità che le richieste non venissero autorizzate o che il sistema in cui parte ricorrente era pur stabilmente inserita potesse arrivare ad irrogare sanzioni disciplinari.
Non è chiaro, inoltre, quale spazio, compatibile con le finalità dell'azione amministrativa, era lasciato o meno all'esecuzione del lavoro da svolgere e, quindi, quale fosse in concreto la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato.
Trattasi di profili importanti e decisivi, perché, nella peculiarità della fattispecie azionata, ove l'autonomia viene rimodulata dallo stesso impianto normativo, sono proprio questi marginali, ma fondamentali, profili a delineare un rapporto di subordinazione e non di parasubordinazione.
Questi aspetti non vengono specificamente esaminati nel ricorso di primo grado né è stata articolata prova testimoniale sul punto.
In definitiva non risulta dimostrato e, ancor prima allegato, che la parte ricorrente fosse destinataria di ordini e/o disposizioni di servizio, impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non pag. 13/18 riconducibili a quelle direttive destinate al mero fine di coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività di istituto.
In conclusione, se pur in relazione alle specifiche mansioni esercitate i periodi pre e post ruolo siano stati percepiti dal ricorrente come svolti senza soluzione di continuità, e sul piano materiale e apparente il lavoro espletato con i contratti di collaborazione e quello seguito alla stabilizzazione sia stato tendenzialmente indifferenziato, è il rilievo della soggezione, quantomeno formale e giuridica, ad aver costituito il discrimen tra due modalità di svolgimento del lavoro presentanti vincoli almeno parzialmente differenti e meno intensi nella prima fase.
Trattasi, d'altronde, di elementi che nella fattispecie al vaglio si atteggiano in modo peculiare, ma normalmente determinanti nella definizione della subordinazione.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla S.C. (cfr. Cass.,
Sez. Lav., 22.8.2003 n. 12364) ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione
è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il Giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita pag. 14/18 dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante.
Senza contare che, come rilevato dal Ministero, parte ricorrente omette di considerare che la stabilizzazione del rapporto è avvenuta proprio in ragione della pregressa reiterazione dei co.co.co. e che a tali contratti il aveva avuto accesso Pt_1 quale LSU;
pretendere di utilizzare, quale presupposto per il riconoscimento delle subordinazione e per finalità economiche, la vicenda che ha consentito al lavoratore un'assunzione che, altrimenti, in difetto di concorso, non sarebbe stata possibile, appare all'evidenza contraddittorio.
Affermare l'illegittimità dei pregressi co.co.co. significherebbe far venir meno il presupposto della stabilizzazione che per effetto degli stessi è stata conseguita dal . Pt_1
Con la stipula del contratto a seguito della stabilizzazione è stata infatti manifestata un'accettazione del rapporto intrattenuto come co.co.co, quale condizione per l'accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato.
Esclusa la natura subordinata ex art.2126 c.c. resta assorbita anche la pretesa di ricostruzione di carriera in virtù del principio di non discriminazione e la disamina delle domande inerenti le differenze retributive e l'omissione contributiva, posto che prima della stabilizzazione il rapporto era di matrice diversa (LSU).
Esclusa la sussistenza degli indici propri della subordinazione come richiesto dal nell'appello incidentale, il Collegio CP_1 condivide il consolidato orientamento di legittimità (da ultimo C.
Cass. L. Ord. 32904/2023) secondo cui “l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato «rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente» ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di pag. 15/18 ristoro pecuniario del «danno comunitario» (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego (v. Cass. n. 16336/2017); la giurisprudenza che esclude tale risarcibilità nel caso in cui l'illegittima precarizzazione sia sfociata nella stabilizzazione del rapporto ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass. n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n.15353/2020; conf. Cass. n.14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi).
Come appunto avvenuto nella fattispecie in esame, trattandosi “di una consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà” nell'ambito di una procedura di stabilizzazione ex lege 27 dicembre 2017 n. 205. L'art. 1 co. 619 aveva previsto infatti per il
[...]
l'indizione, “entro il 28 febbraio Controparte_4
2018, di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici…”; al co. 624. era stato precisato che “Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 622, avvengono anche a tempo parziale”, come accaduto nella fattispecie, “nei limiti delle risorse
pag. 16/18 finanziarie di cui al comma 625 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili”.
Si osserva altresì come il non poteva pretendere di Pt_1 avvalersi dello stesso substrato giuridico-fattuale, da un lato affermando la nullità della forma utilizzata (in contrasto con l'attuazione del rapporto) per invocare le differenze retributive corrispondenti al trattamento del lavoratore subordinato e, dall'altro, invece, utilizzando quella forma giuridica del co.co.co. per accedere alla stabilizzazione e conservare il conseguito status di dipendente a tempo indeterminato.
La Cassazione, in una fattispecie di reiterazione di contratti a termine in cui la ricorrente non era stata stabilizzata e pretendeva che ai fini del risarcimento del danno venisse
“apprezzata la mancata stabilizzazione” ha osservato che “…6.1. la stabilizzazione, infatti, al pari della conversione, è nella specie impedita dalla disciplina analizzata nei punti che precedono e, pertanto, si è in presenza di un pregiudizio che non può essere ritenuto ingiusto e che, tra l'altro, non è conseguenza diretta ed immediata della reiterazione, di fatto, del rapporto a termine, reiterazione che, al contrario, costituisce, nei casi di formale assunzione, un presupposto necessario per l'accesso alla procedura” (in motivazione Cass. ordinanza 10 marzo 2021, n.
6718).
Ritiene, dunque, la Corte che, all'esito dell'esame degli atti di causa, sia fondata la pretesa del di riforma della CP_1 sentenza appellata laddove ha riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato con conseguente pagamento delle invocate differenze retributive.
pag. 17/18 Tale accoglimento assorbe il motivo di appello sollevato dal in ordine alla prescrizione (non essendoci alcuna Pt_1 retribuzione da corrispondere) e comporta la caducazione della statuizione in ordine al diritto alla ricostruzione della posizione contributiva (pronuncia conseguente a quella della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato).
La complessità della questione controversa – oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali – giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello incidentale del assorbita CP_1
l'impugnazione del , e per l'effetto, in parziale riforma Pt_1 della gravata sentenza, che conferma quanto alla cessazione parziale della materia, rigetta la domanda di primo grado del
; Pt_1 compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Napoli 13.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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