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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 721/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
a socio unico (P. VA ) con sede legale in Monza Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 11, in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Parte_2 giusta procura in atti dall'Avv. Andrea FRANCO (C. F. – pec: C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Email_1
Rho via Cardinal Ferrari n. 109
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. ) – contumace Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per socio unico, appellante Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano adita, in parziale riforma della sentenza impugnata del
Tribunale Ordinario di Monza n. 2403/2024 emessa n data 2.10.2024 e pubblicata in data 4.10.2024, pronunciata nella causa con r.g.n. 255/29024 così ritenere e giudicare:
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in atti, che per l'attività prestata nel giudizio avanti la
Tribunale Ordinario di Monza RGN 255/2024 è dovuto, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, anche il compenso professionale medio relativo alla fase decisionale, pari ad euro 3.474.38
(euro 2.905,00 quale valore medio previsto nel tariffario, oltre ad euro 435,75 quale 15% per rimborso forfettario, oltre ad euro 133.63, quale 4% C.P.A.);
- condannare per l'effetto il sig. al pagamento in favore della dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 3.474,38 o di quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 2.10.2024 data di pubblicazione della sentenza impugnata, alla data di notifica della citazione in appello, ed ex art. 1284 coma 4 dalla notifica della citazione in appello al saldo effettivo).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2403/2024 pubblicata in data 4.10.2024, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3140/2023 del 6.11.2023 emesso dal Tribunale di Monza, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3140/2023 emesso in data 3.11.2023 e pubblicato il successivo 6.11.2023 da dichiararsi definitivamente esecutivo;
pagina 2 di 6 - condanna a rifondere ad in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t. le spese di lite sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3140/2023 emesso in data 3.11.2023 e pubblicato in data 6.11.2023 dal Tribunale di
Monza con cui gli era ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Parte_1
40.480,00 oltre interessi e spese legali, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 49/2021 emessa in data 31.05.2021 per lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Monza via Bach n. 7.
- Si costituiva in giudizio contestando ogni avverso dedotto e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione proposta dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'organo giudicante di primo grado, concessa la provvisoria esecuzione, ritenuta la causa non necessitante di istruttoria, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la impugnata sentenza con la quale rigettava l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 4.200,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, riconoscendo le voci per la fase studio e la fase introduttiva, con applicazione dei valori tariffari medi, e per la fase della trattazione, con applicazione dei valori tariffari minimi, ritenendo in quest'ultima assorbita la fase decisoria per la quale non riconosceva alcun compenso.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando l'erronea Parte_1 esclusione nella liquidazione delle spese di lite della fase decisoria, spettante in ragione del dettato di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014, e lamentando l'ingiustificata parametrazione della voce relativa alla fase di trattazione ai valori tariffari minimi.
pagina 3 di 6 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, chiedeva il riconoscimento della fase decisoria con applicazione dei parametri medi e il riconoscimento dei parametri medi anche per la fase di trattazione.
- Restava contumace nel presente giudizio di appello Controparte_1
All'udienza del 10.07.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'oggetto del presente giudizio di appello è perimetrato alla sola liquidazione delle spese di lite, fatta oggetto di censura dall'appellante in ragione del mancato riconoscimento di tutte le fasi difensiva di spettanza e dei parametri di liquidazione applicati, non essendo state attinte da gravame le altre statuizioni e la stessa regolamentazione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
***
Tanto premesso l'appello proposto appare fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
***
L'art. 4 comma 5 del d.m. 55/2014, individuate le singole fasi processuali oggetto di liquidazione – e segnatamente la fase studio, costituita dallo studio preliminare della causa, la fase introduttiva, costituita dalla redazione e deposito degli atti relativi alla fase introduttiva della causa, la fase di trattazione ed istruzione e la fase decisoria – prevede espressamente che la fase decisoria comprende ogni attività funzionale alla decisione della causa, e dunque le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti in causa, la discussione orale, sia in camera di consiglio sia in udienza pubblica, la redazione e il deposito degli scritti conclusionali previsti dai diversi riti applicabili, la redazione della nota spese e l'esame del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel caso di specie, come rilevabile dagli atti di causa, la difesa di ha Parte_1 presenziato a tutte le fasi e relative attività processuali del giudizio di primo grado, prendendo parte alla fase decisoria nella quale ha precisato le conclusioni come da foglio depositato nel fascicolo telematico di primo grado, e previo esame di quelle formulate da controparte, depositata la nota spese, ha discusso oralmente la causa restando presente alla lettura del dispositivo, come rilevabile dal relativo verbale di udienza.
pagina 4 di 6 Pertanto, avendo preso parte a tutte le attività sottese dalla fase decisoria, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, vanno riconosciuti e liquidati in relazione alla fase decisoria i relativi compensi difensivi per tale fase.
Erroneamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto assorbita nella fase di trattazione la specifica e diversa attività relativa alla fase decisoria, la quale come innanzi evidenziato è caratterizzata da specifiche attività processuali, di rilevanza fondamentale nella dinamica del giudizio, atteso che con la precisazione delle conclusioni si delimita il perimetro decisionale finale della controversa, il che sottende lo studio e la sintesi di tutte le pregresse attività processuali che proprio alla fase decisionale sono funzionali.
Tanto premesso nella liquidazione del compenso professionale in relazione alla predetta fase decisoria va considerato che, in assenza di istruttoria, la fase conclusiva è stata essenzialmente riepilogativa degli atti introduttivi, il che giustifica la parametrazione del compenso di spettanza sui valori tariffari minimi.
Del pari, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, va confermata la parametrazione della fase di trattazione ai valori tariffari minimi.
Ne consegue che per la fase decisoria va riconosciuto l'importo di euro 1.453,00 oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi difensivi, da assommare all'importo di euro 4.200,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, già liquidato con la sentenza impugnata sentenza per la fase studio, la fase introduttiva e la fase di trattazione. Conseguentemente le spese di lite del primo grado di giudizio vanno rideterminate in complessivi euro 5.653,00 per comensi difensivi oltre maggiorazione del 15%,
CPA ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono necessariamente la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in Parte_1 considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti, in euro 175,30 per esborsi (rimborso contributo unificato pari ad euro 147,00, marca da bollo di euro 27,00 e commissione di banca per euro pagina 5 di 6 1.30, come documentato in atti) ed in euro 1.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, oltre ad euro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza 2403/2024 del 4.10.2024 del Tribunale di Monza, Controparte_1 disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna alla rifusione in favore di dell'ulteriore Controparte_1 Parte_1 importo di euro 1.453,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi difensivi per la fase decisoria;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in euro Parte_1
175,30 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 721/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
a socio unico (P. VA ) con sede legale in Monza Viale Parte_1 P.IVA_1
Europa n. 11, in persona del legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa Parte_2 giusta procura in atti dall'Avv. Andrea FRANCO (C. F. – pec: C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Email_1
Rho via Cardinal Ferrari n. 109
APPELLANTE
CONTRO
- (C. F. ) – contumace Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
pagina 1 di 6 Avente ad oggetto: Appalto e altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per socio unico, appellante Parte_1
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano adita, in parziale riforma della sentenza impugnata del
Tribunale Ordinario di Monza n. 2403/2024 emessa n data 2.10.2024 e pubblicata in data 4.10.2024, pronunciata nella causa con r.g.n. 255/29024 così ritenere e giudicare:
- accertare e dichiarare, per quanto esposto in atti, che per l'attività prestata nel giudizio avanti la
Tribunale Ordinario di Monza RGN 255/2024 è dovuto, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, anche il compenso professionale medio relativo alla fase decisionale, pari ad euro 3.474.38
(euro 2.905,00 quale valore medio previsto nel tariffario, oltre ad euro 435,75 quale 15% per rimborso forfettario, oltre ad euro 133.63, quale 4% C.P.A.);
- condannare per l'effetto il sig. al pagamento in favore della dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 3.474,38 o di quel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi (ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 2.10.2024 data di pubblicazione della sentenza impugnata, alla data di notifica della citazione in appello, ed ex art. 1284 coma 4 dalla notifica della citazione in appello al saldo effettivo).
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2403/2024 pubblicata in data 4.10.2024, il Tribunale Ordinario di Monza, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3140/2023 del 6.11.2023 emesso dal Tribunale di Monza, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3140/2023 emesso in data 3.11.2023 e pubblicato il successivo 6.11.2023 da dichiararsi definitivamente esecutivo;
pagina 2 di 6 - condanna a rifondere ad in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t. le spese di lite sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se ed in quanto dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di opposizione proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3140/2023 emesso in data 3.11.2023 e pubblicato in data 6.11.2023 dal Tribunale di
Monza con cui gli era ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Parte_1
40.480,00 oltre interessi e spese legali, a seguito del mancato pagamento della fattura n. 49/2021 emessa in data 31.05.2021 per lavori di ristrutturazione effettuati all'interno dell'immobile di sua proprietà sito in Monza via Bach n. 7.
- Si costituiva in giudizio contestando ogni avverso dedotto e chiedendo il Parte_1 rigetto dell'opposizione proposta dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'organo giudicante di primo grado, concessa la provvisoria esecuzione, ritenuta la causa non necessitante di istruttoria, in esito alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciava la impugnata sentenza con la quale rigettava l'opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite che liquidava in complessivi euro 4.200,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, riconoscendo le voci per la fase studio e la fase introduttiva, con applicazione dei valori tariffari medi, e per la fase della trattazione, con applicazione dei valori tariffari minimi, ritenendo in quest'ultima assorbita la fase decisoria per la quale non riconosceva alcun compenso.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello lamentando l'erronea Parte_1 esclusione nella liquidazione delle spese di lite della fase decisoria, spettante in ragione del dettato di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014, e lamentando l'ingiustificata parametrazione della voce relativa alla fase di trattazione ai valori tariffari minimi.
pagina 3 di 6 Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, chiedeva il riconoscimento della fase decisoria con applicazione dei parametri medi e il riconoscimento dei parametri medi anche per la fase di trattazione.
- Restava contumace nel presente giudizio di appello Controparte_1
All'udienza del 10.07.2025 in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 16.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'oggetto del presente giudizio di appello è perimetrato alla sola liquidazione delle spese di lite, fatta oggetto di censura dall'appellante in ragione del mancato riconoscimento di tutte le fasi difensiva di spettanza e dei parametri di liquidazione applicati, non essendo state attinte da gravame le altre statuizioni e la stessa regolamentazione delle spese di lite secondo la regola della soccombenza.
***
Tanto premesso l'appello proposto appare fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
***
L'art. 4 comma 5 del d.m. 55/2014, individuate le singole fasi processuali oggetto di liquidazione – e segnatamente la fase studio, costituita dallo studio preliminare della causa, la fase introduttiva, costituita dalla redazione e deposito degli atti relativi alla fase introduttiva della causa, la fase di trattazione ed istruzione e la fase decisoria – prevede espressamente che la fase decisoria comprende ogni attività funzionale alla decisione della causa, e dunque le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti in causa, la discussione orale, sia in camera di consiglio sia in udienza pubblica, la redazione e il deposito degli scritti conclusionali previsti dai diversi riti applicabili, la redazione della nota spese e l'esame del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel caso di specie, come rilevabile dagli atti di causa, la difesa di ha Parte_1 presenziato a tutte le fasi e relative attività processuali del giudizio di primo grado, prendendo parte alla fase decisoria nella quale ha precisato le conclusioni come da foglio depositato nel fascicolo telematico di primo grado, e previo esame di quelle formulate da controparte, depositata la nota spese, ha discusso oralmente la causa restando presente alla lettura del dispositivo, come rilevabile dal relativo verbale di udienza.
pagina 4 di 6 Pertanto, avendo preso parte a tutte le attività sottese dalla fase decisoria, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, vanno riconosciuti e liquidati in relazione alla fase decisoria i relativi compensi difensivi per tale fase.
Erroneamente l'organo giudicante di primo grado ha ritenuto assorbita nella fase di trattazione la specifica e diversa attività relativa alla fase decisoria, la quale come innanzi evidenziato è caratterizzata da specifiche attività processuali, di rilevanza fondamentale nella dinamica del giudizio, atteso che con la precisazione delle conclusioni si delimita il perimetro decisionale finale della controversa, il che sottende lo studio e la sintesi di tutte le pregresse attività processuali che proprio alla fase decisionale sono funzionali.
Tanto premesso nella liquidazione del compenso professionale in relazione alla predetta fase decisoria va considerato che, in assenza di istruttoria, la fase conclusiva è stata essenzialmente riepilogativa degli atti introduttivi, il che giustifica la parametrazione del compenso di spettanza sui valori tariffari minimi.
Del pari, in ragione dell'assenza di attività istruttoria, va confermata la parametrazione della fase di trattazione ai valori tariffari minimi.
Ne consegue che per la fase decisoria va riconosciuto l'importo di euro 1.453,00 oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi difensivi, da assommare all'importo di euro 4.200,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, già liquidato con la sentenza impugnata sentenza per la fase studio, la fase introduttiva e la fase di trattazione. Conseguentemente le spese di lite del primo grado di giudizio vanno rideterminate in complessivi euro 5.653,00 per comensi difensivi oltre maggiorazione del 15%,
CPA ed VA, se dovuta, come per legge.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono necessariamente la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellato va condannato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in Parte_1 considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti, in euro 175,30 per esborsi (rimborso contributo unificato pari ad euro 147,00, marca da bollo di euro 27,00 e commissione di banca per euro pagina 5 di 6 1.30, come documentato in atti) ed in euro 1.500,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, oltre ad euro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza 2403/2024 del 4.10.2024 del Tribunale di Monza, Controparte_1 disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna alla rifusione in favore di dell'ulteriore Controparte_1 Parte_1 importo di euro 1.453,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge, a titolo di compensi difensivi per la fase decisoria;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante Controparte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in euro Parte_1
175,30 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed VA, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere relatore-estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
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