Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 275/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012
nella controversia di primo grado promossa da
(codice fiscale e numero di iscrizione Parte_1 al Registro delle Imprese di Milano n. ), in persona del P.IVA_1 procuratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio Moresco, Giada Maria Cagnes ed Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, Via Cavour n. 43, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Boris Infantino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, via Roma n. 48 come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione L. n. 92/2012 cd. Legge Fornero
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.06.2021, Pt_1 Parte_1
(da ora solo ) ha proposto opposizione ex art. 1, comma 51, Pt_1 della l. n. 92/2012 contro l'ordinanza emessa il 3.5.2021 con la quale il
Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, a definizione della prima fase del procedimento, ha accolto il ricorso proposto da
All'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva così disposto:
“I Il ricorrente, alle dipendenze della convenuta da settembre 2014 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di operaio magazziniere presso il sito logistico di Castel San Giovanni, impugna licenziamento comminatogli per giusta causa il 27.2.2020 all'esito di procedimento disciplinare in cui era addebitato al lavoratore concorso in tentato di furto (414 tablet Kindle del valore di circa €
58.000,00), che la sicurezza interna di sventava quasi due anni Pt_1 prima.
Invero, come risulta dalla lettera di contestazione dell'infrazione disciplinare, l'autore materiale del tentativo, altro dipendente tale Pt_1 il 23.3.20218 (stesso giorno del fatto) Persona_1 spontaneamente dichiarava alla P.G. (carabinieri), che interveniva in loco: verso “le ore 18,00 circa, si è avvicinato a me il collega
[...]
, con il quale spesso lavoriamo nello stesso turno, il quale CP_1 mi chiedeva di caricare un bancale incelofanato di colore nero, di cui non conoscevo il contenuto, su un rimorchio con telone di colore azzurro che, si doveva posizionare alla ribalta n.
6. Poiché in un'altra circostanza, mi sembra circa un mese fa, lo stesso mi aveva Controparte_1 chiesto di caricare dei pallet vuoti su un rimorchio, dove c'era già un bancale con della merce, sempre da lui indicato, e che per tale operazione mi aveva poi consegnato la somma di Euro 1000, ho accettato la sua proposta senza fare domande. Verso le ore 21,00 circa, alla ribalta che mi era stata indicata dal collega, è giunto il rimorchio con il telone azzurro ed io ho scaricato i bancali presenti all'interno che contenevano dei libri. Dopo aver scaricato tutto il rimorchio, come mi era stato indicato, ho caricato con il papero il bancale che mi aveva consegnato lo e l'ho caricato CP_1 sul rimorchio. Dopo aver caricato il bancale ho preso dei pallet e li ho messi dietro al bancale incelofanato, per coprirlo e non farlo vedere da fuori". Di queste dichiarazioni, sarebbe poi venuta a conoscenza Pt_1 nel 2020, allorchè, quale persona offesa, era notiziata della citazione diretta avanti al giudice penale di questo Tribunale sia di Persona_1 ia del ricorrente (unitamente al terzo che conduceva il veicolo a
[...] bordo del quale era caricato il pallet della refurtiva), sicchè, accedendo al fascicolo delle indagini preliminari penali, aveva contezza del coinvolgimento di nell'episodio (per il resto già noto). CP_1
RITENUTO
2 Detto che l'eccezione pregiudiziale (irrituale impugnativa stragiudiziale del licenziamento e conseguente decadenza dal relativo termine) è palesemente infondata perché la legge pretende solo impugnazione con atto scritto e che l'impugnativa sia portata a conoscenza della parte datoriale, sicché l'atto scritto ben può essere veicolato dalla copia analogica di documento cartaceo allegata a messaggio di posta elettronica senza sottoscrizione digitale del nuncius;
detto, altresì, che la tardiva contestazione dell'addebito è giustificata dall'acquisizione in epoca successiva della notitia criminis e che non risultano altre circostanze dalle quali possa presumersi una inerzia significante (=tolleranza) della convenuta datrice di lavoro;
ciò detto, sfugge al giudicante la prova che il fatto sussista e che l'incolpato lo abbia commesso. Il giudicante non può prestare fede alle dichiarazioni di rilasciate alla p.g. Persona_1 nella immediatezza del fatto perché queste dichiarazioni non costituiscono prova di reità e possono unicamente utilizzarsi nella fase procedimentale
(c.d. indagini preliminari) del processo penale (onde decretare, come è stata decretata, la citazione diretta a giudizio). Il giudicante non può ritenere attendibile la “chiamata in correità” quale prova atipica, perché il ripetuto nell'interrogatorio di garanzia (prima della R_ Persona_1 citazione a giudizio) si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha assunto la qualità di “testimone” con riguardo alla corresponsabilità dell'odierno ricorrente (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Il giudicante non può ritenere altrimenti acquisita la prova della sussistenza del fatto e che il ricorrente lo ha commesso perché Pt_1 pur essendone onerata, neanche ha indicato a teste Persona_1
e perché dall'escussione della prova testimoniale ammessa il
[...] ricorrente è risultato essere una delle “gole profonde” di cui la security di si è ampiamente servita onde controllare altri lavoratori sospettati Pt_1 di vari furti nel sito di Castel San Giovanni.
Tutto, dunque, allo stato potrebbe essere: che il lavoratore sia, effettivamente, coinvolto nel tentato furto e vi abbia concorso;
che il lavoratore abbia agito da provocatore (e per questa ragione il reato sia rimasto allo stadio del tentativo); che il lavoratore sia stato scoperto nel suo ruolo di informatore (e, per questa ragione sia stato “calunniato” da
; che, a distanza di due anni, durante i quali Persona_1 proseguiva nell'attività di informatore, il lavoratore più non fosse utile in questa seconda veste perché oramai “bruciato”. Pertanto, anche in ragione della cognizione sommaria propria del presente procedimento e in mancanza di ulteriori sviluppi del procedimento penale (che le parti non hanno allegato), si imporne la reintegrazione del lavoratore e l'accoglimento del ricorso con le ulteriori statuizioni in dispositivo ove
3 l'indennità risarcitoria, che dovrebbe essere pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, è diminuita nell'importo indicato in ragione dell'aliunde perceptum et percipiendi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, annulla il licenziamento intimato da a Parte_1
e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a reintegrare nel posto di lavoro Parte_1
; Controparte_1 dichiara tenuta e condanna a Parte_1 corrispondere a l'indennità risarcitoria Controparte_1 commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di euro € 1.940,98 che, dedotto l'aliunde perceptum et percipiendum, si liquida all'attualità in euro 15.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ISTAT fino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al versamento della contribuzione Parte_1 previdenziale e assistenziale, maggiorata degli interessi al tasso legale, dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
dichiara tenuta e condanna a rifondere Parte_1 le spese di giudizio di che liquida in euro Controparte_1
8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con il presente ricorso in opposizione Pt_1 Parte_1 ha impugnato l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di decadenza dell'impugnazione ex art. 6 della legge 604 in quanto intervenuta oltre il termine dei 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del licenziamento e non preceduta da valida impugnazione stragiudiziale, nel merito, insistendo per la legittimità del licenziamento, sia sotto il profilo della tempestività della contestazione che per la sussistenza della giusta causa.
si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
in particolare argomentando in merito alla sussistenza dei fatti contestati e alla loro rilevanza disciplinare, insistendo, in via incidentale, per l'accertamento della illegittimità del licenziamento, con vittoria di spese di lite.
4 Sul contraddittorio così instaurato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'escussione di diversi testimoni, la causa è stata trattenuta in discussione.
************
Integralmente richiamate le motivazioni del provvedimento qui gravato, il
Tribunale – tenuto conto delle specifiche ragioni di doglianza di parte opponente – ritiene di osservare e precisare quanto segue.
L'eccezione preliminare di decadenza formulata da parte ricorrente non è fondata.
Il resistente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento con una comunicazione pec del difensore alla quale veniva allegata una fotocopia dell'impugnativa, atto quest'ultimo privo di sottoscrizione digitale tanto della parte quanto del difensore (doc. 8 res.).
Bisogna dunque osservare che detta circostanza non inficia la validità dell'impugnativa stragiudiziale che deve ritenersi valida e tempestiva. Sul punto basti richiamare l'orientamento consolidato secondo cui “Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria” (Cass.
17731/23; Cass. 7451/2023; Cass. 1444/2019; Cass. 4750/1982).
Nel caso di specie, l'impugnazione stragiudiziale risulta sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, oltre che esprimere in modo inequivocabile la volontà di contestare l'efficacia e la validità del recesso datoriale e del contratto di somministrazione.
Quanto al merito, era stato assunto da in Controparte_1 Pt_1 data 15.09.2014 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (doc. 2 res.), con qualifica di operaio e inquadramento nel quarto livello del CCNL Terziario-Distribuzione e servizi.
Ha dedotto di aver ricevuto lettera di contestazione in data 14.02.2020 e contestuale sospensione cautelare. In particolare (doc. 4 res.): “(…) Il 23 marzo 2018, verso le ore 20:00 circa, lei ha tentato di appropriarsi, con la collaborazione dei Sig.ri e di 414 Persona_1 Persona_2 tablet marca “Kindle” modello “Fire HD8”, stoccati nel magazzino Pt_1 di MXP5, presso cui lei è impiegato. In particolare, lei ha chiesto al Sig.
di caricare su un rimorchio in sosta presso lo stabilimento un R_
5 bancale contenente tali tablet, senza che ciò le fosse stato ordinato dai suoi superiori o fosse previsto tra le sue mansioni, e senza che tale rimorchio fosse autorizzato a ricevere un simile bancale. Lei ha anche offerto al Sig. la somma di € 1.000 per caricare il bancale su tale R_ rimorchio. Il valore accertato dei 414 tablet era pari ad € 57.995,00. Il furto è stato sventato dall'intervento dei responsabili della sicurezza in turno nello stabilimento, che si sono subito accorti della movimentazione inusuale di tale bancale e hanno fermato il rimorchio prima che uscisse dallo stabilimento, denunciando subito l'accaduto ai Carabinieri della
Stazione di Castel San Giovanni. Siamo venuti a conoscenza di quanto sopra il 7 febbraio 2020, quando ci è stato comunicato che, all'esito delle indagini preliminari svolte dalle autorità competenti a seguito della nostra denuncia, la Procura della Repubblica di Piacenza ha disposto il suo rinvio a giudizio per il tentativo di furto da lei commesso, ed abbiamo potuto prendere visione dei documenti relativi ai fatti accertati dalla P. G. e dalla
Magistratura Inquirente. Quanto le viene contestato non solo costituisce una grave infrazione alla disciplina inerente al rapporto di lavoro, ma assume anche rilevanza penale”.
Con lettera inviata a mezzo pec in data 17.02.2020, l ha reso CP_1 le seguenti giustificazioni (doc. 5 res.): “(…) Il sig. nega CP_1
l'addebito ed osserva quanto segue. Nell'anno 2017 il mio assistito, avendo riscontrato che alcuni lavoratori caricavano dei bancali in maniera anomala, ha informato della circostanza il General Manager sig. Pt_2
Questi gli ha quindi chiesto di fare riferimento ai responsabili della sicurezza del sito, sigg.ri e . ha quindi riferito a Pt_3 Pt_4 CP_1
e ciò che aveva appreso e, da quel momento, i due Pt_3 Pt_4 superiori lo hanno incaricato di vigilare con discrezione sull'operato degli altri lavoratori, tenendo sempre informati i due responsabili. Il sig.
ha proseguito nel collaborare con il reparto Security di CP_1
In merito al fatto contestato, il sig. nega in modo Pt_1 CP_1 assoluto l'addebito e ritiene che il sig. lo abbia indicato Persona_3 come mandante del furto, proprio in ragione della sua attività di collaborazione con la Security di Inoltre, si deve precisare che la Pt_1
Vostra società è stata immediatamente messa a conoscenza della chiamata in correità a carico del sig. . Questi, peraltro, ha CP_1 affrontato l'argomento in maniera specifica con il sig. , ST chiedendo come dovesse comportarsi. Di NT ha risposto che non c'era ragione di preoccuparsi, dal momento che la società era consapevole della sua estraneità ai furti. Successivamente, il sig. ha CP_1 proseguito la collaborazione con , indicandogli fatti anomali e Pt_4
6 persone coinvolte in attività potenzialmente a rischio. Pertanto, alla luce della totale estraneità del sig. alla vicenda, peraltro CP_1 ampiamente nota alla società, si chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare”.
Disattese le giustificazioni fornite, ha irrogato la sanzione del Pt_1 licenziamento per giusta causa con provvedimento in data 27.02.2020
(doc. 7 res.): “(...) La Scrivente ha ricevuto le Sue controdeduzioni in data
17 Febbraio 2020 inviateci tramite posta elettronica certificata dallo Studio
Legale Infantino e, dopo averle esaminate, ritiene le stesse non valide e accettabili a giustificazione dell'addebito mossole. Nelle giustificazioni presentate, significativamente, Lei non porta alcun elemento fattuale utile a escludere la Sua responsabilità dai fatti a Lei ascritti, ma si limita a sostenere che altri avessero informazioni sul complesso dei fatti, il che è in ogni caso irrilevante. Neghiamo in ogni caso che chicchessia all'interno della Società Le abbia mai potuto fornire "rassicurazioni" in merito alla Sua estraneità ai fatti addebitati, per i quali Lei è stato rinviato a giudizio dal
Tribunale di Piacenza. Neghiamo inoltre in modo categorico che i Sigg.
[...]
e le abbiamo mai affidato mandato formale o informale di Pt_4 Pt_3 sorvegliare i Suoi colleghi e le attività da essi poste in essere alto scopo di informare il servizio di Security aziendale, al di là dei normali obblighi di collaborazione fra dipendente e datore di lavoro previsti della legge e dalle
Policy richiesti alla generalità dei dipendenti della Società. Pt_1
Pertanto, vista la gravità del fatto sopracitato e la natura dei fatti, La informiamo che consideriamo irrimediabilmente leso l'elemento fiduciario e non proseguibile il rapporto di lavoro e Le comunichiamo pertanto l'adozione della sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso con effetto dal 14 Febbraio 2020, data in cui Lei ha ricevuto la nostra lettera di contestazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2119 Cod.
Civ. e 225 del CCNL per dipendenti di aziende del Terziario”.
ha lamentato l'illegittimità del licenziamento per Controparte_1 insussistenza dei fatti contestati nonché per la genericità e tardività della contestazione.
Quanto alla tempestività della contestazione e del procedimento disciplinare, ha sostenuto di aver appreso la circostanza relativa Pt_1 alla posizione dell' come indagato solo con il rinvio a CP_1 giudizio dello stesso nell'ambito del procedimento penale instaurato a suo carico per il reato di furto aggravato (RGNR 300/2020 – Tribunale di
Piacenza). Ha quindi esercitato il potere disciplinare solo due anni dopo i
7 fatti per questa ragione e la scansione temporale, con tempistiche molto contenute, risulta dalla documentazione in atti.
Diversamente l non ha fornito prova specifica di quanto CP_1 dedotto a sostegno della lamentata non tempestività. Nella sua prospettazione la datrice di lavoro era già a conoscenza del suo coinvolgimento nelle indagini dal marzo 2018, quando proprio lo stesso ricorrente la aveva renderla edotta, riferendolo al responsabile aziendale della sicurezza . In quell'occasione il responsabile lo ST avrebbe rassicurato dicendogli “di non preoccuparsi” in quanto la società era a conoscenza della di lui estraneità ai furti commessi presso il sito aziendale.
, escusso all'udienza dell'11.03.2022, ha invece ST dichiarato “Io non ricordo di aver parlato direttamente con di CP_1 tali fatti. Io non ho rassicurato perché il caso doveva essere CP_1 approfondito”.
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi che provino il momento in cui
è effettivamente venuta a conoscenza del coinvolgimento Pt_1 dell' nelle indagini, deve ritenersi che ciò sia avvenuto CP_1 unicamente in occasione del rinvio a giudizio dei coindagati – proprio in quanto P.O.
A ciò non può che conseguire il rilievo della tempestività dell'azione disciplinare e della sanzione conclusiva.
Deve ancora osservarsi che l'istruttoria svolta in sede di opposizione ha comunque smentito quanto dedotto dall' , ovvero che egli CP_1 avesse in plurime occasioni coadiuvato le attività di controllo e prevenzione dei responsabili della sicurezza del sito aziendale CP_2
e , facendo parte del team della sicurezza
[...] ST aziendale.
In particolare, il teste , responsabile della sicurezza per ST
, sentito sui capitoli del ricorso, ha dichiarato: Pt_1
Cap. 2) “Il signor mai collaborò, in maniera formale o informale, CP_1 con il team Security”: “ non ha mai collaborato come se fosse CP_1 un membro del team però noi all'interno dell'azienda abbiamo una policy, una procedura che dice che se viene notato un comportamento anomalo o un problema questo deve essere portato a conoscenza del manager o del settore preposto, in base al tipo di problematica. faceva così, CP_1 come tutti gli altri, in conformità a questa prassi”. Sentito sui capitoli della memoria difensiva, ha dichiarato:
Cap.12): “In tale occasione i due superiori e hanno Pt_3 Pt_4 incaricato il signor di vigilare con discrezione sull'operato degli CP_1
8 altri lavoratori, tenendoli sempre informati”: “Non è vero. Se CP_1 rilevava anomalie le riportava in ragione della policy di cui ho riferito ma non c'era stato incarico specifico a lui né ad altri cap.13 – (Da quel momento ha collaborato con il reparto Security di CP_1 Pt_1 informando i due responsabili delle anomalie di cui veniva a conoscenza)
ci informava in ragione della policy di cui ho riferito”. CP_1
Cap. 25: “Il signor , quindi, ha proseguito nella sua attività di CP_1 collaborazione con il reparto Security, indicando ai signori e Pt_4
i fatti anomali e le persone coinvolte in attività potenzialmente a Pt_3 rischio”: “Non so essere preciso sul periodo ma ricordo che ha CP_1 continuato a segnalare le anomalie. Non ricordo se più o meno di prima”. ADR: “Preciso che le persone che fanno parte del team Security sono ben indentificate perché hanno una uniforme ed hanno il colore del badge identificativo diverso (giallo invece che blu o verde dei dipendenti) nonché un altro di colore bianco che riporta il nome dell'operatore e l'azienda per la quale lavorano”. ADR: “Non ricordo se ho dato il mio numero personale o aziendale ad
. Non lo escludo”. CP_1
ADR: “Preciso che le segnalazioni vengono gestite in maniera confidenziale”.
Quanto alle segnalazioni al servizio di sicurezza aziendale e a un eventuale incarico conferito all' , il teste CP_1 Testimone_2 sentito sui capitoli della memoria difensiva, ha dichiarato:
Cap. 8): “Per comprendere cosa possa essere accaduto, occorre premettere che nell'anno 2017 l'odierno opposto aveva notato che alcuni lavoratori caricavano dei bancali in maniera anomala;
pertanto, aveva informato della circostanza il General Manager, signor ”: “Mi Per_4 risulta che ci sono state segnalazioni da parte di . Non so se CP_1 siano state fatte a o ad altri. Sono state fatte sicuramente al Per_4 responsabile della sicurezza ”; ST
Cap. 12): “In tale occasione i due superiori e hanno Pt_3 Pt_4 incaricato il signor di vigilare con discrezione sull'operato degli CP_1 altri lavoratori, tenendoli sempre informati”: “Non ricordo”.
Quanto invece all'indagine circa la sussistenza dei fatti contestati con lettera del 12.02.2020 e posti a fondamento del licenziamento impugnato, ovvero il tentato furto di 414 tablet Kindle del valore di circa € 58.000,00, stoccati presso la sede dell'impiego in Castel San Giovanni (Pc), avvenuto in data 23 marzo 2018 verso le ore 20:00 circa – nei termini meglio
9 riportati a pg. 5 e ss. del ricorso in opposizione, non può che trovare conferma la statuizione resa all'esito della fase sommaria.
Non solo tutti i sommari informatori escussi nel corso della fase sommaria avevano confermato quanto dichiarato dall' in sede di CP_1 giustificazioni, ovvero che egli non aveva mai avuto rapporti con ER
(soggetto “coinvolto” nel fatto contestato ed interessato dal
[...] procedimento penale n. r.g. 300/2020 – Trib. Piacenza), mentre quelli con
(licenziato nel mese di marzo 2018) erano Persona_5 consistiti in semplici contatti per motivi di lavoro, ma neppure l'istruttoria svolta nella successiva fase di opposizione non ha comunque fornito alcuna prova significativa circa l'effettivo coinvolgimento dell' CP_1 nel tentativo di furto perpetrato ai danni della convenuta la sera del
23.03.2018.
Il potenziale coinvolgimento del ricorrente è emerso solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni rese dall'indagato Persona_5
nell'immediatezza del fatto (doc. All. sub. C) ric.), mentre
[...] Pt_1 fin dal momento della denuncia-querela (doc. sub All. C) ric.) ha dichiarato di non essere in grado di identificare i responsabili.
Nelle dichiarazioni l ha reso una versione dei fatti che esulava CP_1 dal suo coinvolgimento ma che attribuiva l'iniziativa della sottrazione all' , il quale gli avrebbe impartito in precedenza le direttive, non CP_1 essendo presente nel momento dello svolgimento dei fatti, e lo avrebbe poi remunerato, come era accaduto in altre occasioni in passato.
Nulla di tutto ciò è stato provato, né in sede penale, dove il processo a carico dell' si è concluso con l'assoluzione per insussistenza CP_1 del fatto contestato, né in sede civile, dove l'unica prova è consistita nelle dichiarazioni del coindagato – non confermate in sede istruttoria e dai tabulati telefonici dai quali sono emersi unicamente molteplici contatti tra il e l . Il contenuto delle conversazioni intercorse è R_ CP_1 evidentemente rimasto ignoto e si deve comunque considerare che i due erano colleghi di lavoro oltre che, se non si è male inteso, addetti allo stesso reparto.
Il teste ha riferito di nulla ricordare (neppure se Persona_5 fosse a lavoro o meno in quel determinato giorno) in relazione alla presenza dell' presso lo stabilimento in data CP_1 Pt_1
23.03.2018 (nel turno di lavoro 14:30-22:30) e se lo stesso avesse o meno chiesto ed ottenuto un permesso orario di due ore per uscita anticipata.
10 Quanto al dedotto carico di bancale incellofanato, ha parimenti risposto di non ricordare nulla.
Ad ogni buon conto, pur rammentando l'autonomia tra giudizio civile e penale, il coinvolgimento nei termini di cui alla lettera di contestazione ovvero “ha tentato di appropriarsi, con la collaborazione dei Sig.ri
[...]
e di 414 tablet marca “Kindle” modello “Fire Persona_1 Persona_2
HD8”, non può desumersi in alcun modo neppure dalla sentenza penale resa all'esito del procedimento a carico dell' (depositata da CP_1 parte della difesa di il 28.06.2024). In questa si legge:” Per la CP_1 posizione di vi sono degli indizi portati dai precedenti CP_1 personali e dalle dichiarazioni del teste 197 bis c.p.p. R_
(posizione stralciata che chiamava “ debolmente” in correità l , ma senza palesare espressamente l'accordo tra i due, CP_1 peraltro con vari non ricordo, che rendono la stessa dichiarazione palesemente inattendibile), oltre che l'unica tentata telefonata nella data del furto tra e , ma questi elementi non CP_1 R_ certamente bastevoli ad individuare una responsabilità penale neppure concorsuale consapevole a carico dell' ; deve conseguire CP_1
l'assoluzione di (…)”. Controparte_1
Le suesposte considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, impongono il rigetto del ricorso proposto da Pt_1
e la conferma dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese processuali del presente giudizio liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Piacenza, 21.02.2025
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Il giudice del lavoro dott.ssa Camilla Milani
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