Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3541
CS
Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la censura relativa alla mancata ostensione della corrispondenza con la Guardia di finanza sia inammissibile per mancata esperita azione di accesso ai documenti amministrativi. Inoltre, l'art. 10 della legge 241/90 non prevede il diritto all'audizione orale, ma a un contraddittorio scritto. Il diritto dell'Unione Europea non impone un colloquio orale, essendo sufficiente la possibilità di esporre le proprie deduzioni per iscritto.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela

    Il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento impugnato come atto di 'decadenza', e non di 'annullamento d'ufficio', fondato sul presupposto di aver conseguito il beneficio sulla base di dichiarazioni o documenti non veri. Pertanto, il relativo potere non incontra la preclusione temporale di diciotto mesi prevista dall'art. 21-nonies della legge 241/1990. Le modifiche normative successive all'emissione del provvedimento non sono applicabili.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e prova della falsità della documentazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato questo motivo di appello, affermando che l'onere di dimostrare la falsità della documentazione grava sul ST. La prova non emerge dagli atti, poiché il procedimento penale a carico del tecnico non ha riguardato specificamente i documenti dell'appellante, e il ST non ha svolto un'autonoma istruttoria. La falsificazione di documenti in altri procedimenti non è sufficiente a provare la falsità in questo caso specifico. Pertanto, il provvedimento di decadenza è illegittimo per difetto di prova del presupposto della falsità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 3541
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3541
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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