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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1407/2021 R.G.A.C.
E' presente per parte appellante l'avv. PASQUALE FERRARA per delega orale dell'avv.
FIORILLO GENNARO.
A questo punto il Giudice invita il suddetto difensore alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. L'avv. Ferrara si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in atti e nei verbali di causa.
Pertanto, dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza del difensore (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale.
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1407 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla piazza S. Francesco D'Assisi n. 3
APPELLANTE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
23.05.1975
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 141/2021 del 9.04.2021
(dep. il 12.04.2021).
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello del 4.11.2021, ritualmente notificato, l' Parte_2
proponeva gravame avverso la sentenza n. 141/2021 emessa il 9.04.2021 dal Giudice di
[...]
Pace di Sala Consilina, depositata il 12.04.2021, non notificata, resa nel procedimento iscritto al n.228/2021 R.G., con cui veniva accolta la domanda proposta da di annullamento CP_1
della cartella esattoriale n. 10020130008168562000 di euro 1.319,62 relativa al mancato pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 2008 e, per l'effetto, veniva dichiarato estinto per prescrizione il diritto della a riscuotere la suddetta somma sul ruolo con conseguente Controparte_2 cancellazione e condanna al pagamento delle spese del giudizio. L'appellante eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'azione proposta da in quanto l'estratto ruolo non CP_1 era autonomamente impugnabile atteso che la cartella di pagamento n. 10020130008168562000 era stata regolarmente notificata il 2.07.2013 e pertanto il giudice di prime cure non avrebbe dovuto decidere sull'eccezione di prescrizione;
aggiungeva che la mancata impugnazione della cartella esattoriale determinava la definitività del ruolo – titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73 con la conseguenza che non poteva dedursi alcunché sia in merito alla pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, sia relativamente alla cartella di pagamento la quale aveva acquisito valore di cosa giudicata e, pertanto, il termine prescrizionale era quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c.; che,
a ogni modo, il provvedeva a notificare, successivamente alla Controparte_3
cartella esattoriale, una serie di atti interruttivi e cioè, il 13.11.2015 il preavviso di fermo n.
10080201400016992000, l'11.3.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020189003877022000, nonché il 23.12.2019 l'intimazione di pagamento n. 10020199014456458000.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Lagonegro, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
141/2021, pubblicata in data 12.4.2021, resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, dott.ssa
Giovanna Scaffa, non notificata inter partes, per i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto, in rigetto della domanda per accertamento negativo del credito spiegata, in primo grado, dal sig.
, sentir accertare e dichiarare inammissibile la domanda così come introdotta ed in CP_1
ogni caso dichiarare la piena vigenza del diritto di a riscuotere la Parte_1
somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, presupposta all'iscrizione esattoriale di cui alla cartella n. 10020130008168562000. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Salvo ogni diritto”.
Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica dell'atto di citazione l'8.11.2021, l'appellato non si costituiva, né compariva e, con ordinanza del 7.06.2022, resa all'esito dell'udienza celebrata in pari data, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva dichiarata la contumacia di
. CP_1
La causa veniva istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da Parte_1
- occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della
[...]
proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione è stato notificato telematicamente l'8.11.2021, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data il 12.04.2021.
Ne consegue che l'appello deve essere considerato tempestivo. Sempre in via preliminare giova precisare che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
3. L'appello è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/2015 l'"estratto di ruolo" è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal a richiesta dell'interessato, Controparte_4
contenente unicamente gli "elementi" di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l'esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l'eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (Cass. S.U. n. 19704/2015; cfr in termini analoghi. Cass. ordinanza n.
22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013; Cass. 2018 n. 27779).
La Corte di Cassazione, nelle pronunce richiamate e in altre successive (Cass. 11439/2016; Cass.
20611/2016), ha tuttavia evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l'impugnazione investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. “In tale caso” – afferma Cass. n.
23076/2019 - “sussiste evidentemente l'interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi "il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacchè l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”
(Cass. n. 19704/2015); Resta poi fermo che la impugnazione dell'estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell'impugnazione dell'estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli)”. Ancora, la S.C. ha affermato: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cass. civile n.
22946/2016).
La Corte di Cassazione, con la pronuncia 6723/2019, ha affermato che non ricorre tale interesse nel caso in cui, “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata” non veda a presupposto “l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi”; coeva a tale pronuncia è Cass. 5443/2019: “l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615
c.p.c. si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità la quale ha ribadito il seguente principio secondo cui “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. civile n.
7353/022; in tal senso Cass. SS.UU. n. 19704/2015, Cass. civ. n. 29294/2019, Cassa. civile n.
31240/2019 e Cass. civile n. 21289/2020).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021, in vigore dal 21.12.2021.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito che "L'estratto di ruolo non è impugnabile" ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili. Ciò che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (cfr ex multis
Cass. n. 21289/2020), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il legislatore al comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/1973 ha indicato le casistiche in cui, invece, sussiste l'interesse del debitore a impugnare direttamente "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata", senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso),
"per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, "l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile".
Inoltre, la Suprema Corte a SS.UU., con la pronuncia n. 26283 del 6.09.2022, ha affermato che “I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”.
Applicando i principi di diritto sopra richiamati al caso di specie, il Tribunale osserva che l'azione promossa da va dichiarata inammissibile. CP_1
L ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, documentazione comprovante la rituale notifica CP_5
della cartella di pagamento n. 10020130008168562000 in data 2.07.2013, aspetto questo non contestato dal che, nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, ha dato atto che CP_1
“l'ultimo atto interruttivo posto in essere dall' Ente incaricato alla riscossione risale al
02.07.2013(doc. 01)” (punto b atto di citazione). In presenza della valida notifica della cartella di pagamento sarebbe stato onere del VE impugnare il suddetto atto per eccepire la prescrizione del credito. Non avendo il impugnato la suddetta cartella il credito è divenuto irretrattabile Pt_3 (cfr Cass. S.U. n. 23397/2016; in termini analoghi Cass. n. 11760/2019). Il non è quindi CP_1 legittimato ad impugnare l'estratto di ruolo per far valere la prescrizione maturata prima della notifica della cartella, senza peraltro allegare i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973.
In conclusione, alla luce dei principi sopra enunciati e delle predette considerazioni, l'appello va accolto e pertanto la domanda proposta da va dichiarata inammissibile. CP_1
4. Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronuncia n.
26283 del 6.09.2022, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost n. 77/2018) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma integrale della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Sala
Consilina n. 141/2021, emessa il 9.04.2021, dep. il 12.04.2021, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
CP_1
2) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 17.06.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma