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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 532/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IA presso il cui studio in Voghera Via Depretis n. 28 è domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Girolamo Controparte_1 C.F._2
De AD presso il cui studio in Pavia, C.so Mazzini n. 1° è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. Preso atto della cessazione della convivenza, disporre che le parti vivano nel reciproco e mutuo rispetto, badando a non assumere comportamenti che possano in qualunque modo ledere la dignità morale dei figli e del loro equilibrio psicologico.
2. Disporre che la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A di esclusiva proprietà del sig. resti Controparte_1
assegnata alla Sig.ra e così i relativi arredi, fino a che Parte_1
non resterà dalla medesima occupata;
3. Dare atto che il Sig. si è già trasferito comunicando alla Controparte_1
sig.ra la nuova residenza in RN LO (PV), Via Parte_1
Bevilacqua n. 31;
4. Disporre che il figlio minore resti affidato, ex Legge n. Per_1
54/2006, in modo condiviso ad entrambi i genitori ma che resterà collocato
e fisserà la propria residenza con la madre presso la di lei abitazione, con ampia facoltà del padre di fargli visita quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico;
5. Disporre che anche il figlio maggiorenne , attualmente studente Per_2
universitario e pertanto non economicamente autosufficiente continui a vivere con la madre presso la cui abitazione manterrà la propria residenza.
Pag. 2 di 17
6. Concedere la facoltà alle parti di concordare settimanalmente
(compatibilmente con gli impegni di entrambi e tenuto conto delle attività di studio e ludiche del minore tempi, modalità, orari di visita, Per_3
nonché i periodi di permanenza del figlio minore con il padre presso la Sua abitazione o altrove previo consenso della madre;
7. Dare atto che ogni decisione da adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il figlio minore;
8. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 3.0000.00 (1.000 per
e 2.000,00 per il figlio minore entro il giorno 5 di Per_2 Per_3
ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. Disporre che il padre provveda altresì alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli individuate secondo il Protocollo
2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia che si richiama qui integralmente;
la rifusione delle spese anticipate dalla madre avverrà il mese successivo dietro presentazione dei documenti fiscali a comprova degli esborsi;
10. Disporre a carico del sig. il pagamento di tutte le spese Controparte_1
(ordinarie,
Pag. 3 di 17 straordinarie, utenze, ecc.) relative alla casa di abitazione familiare assegnata alla sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria, si chiede che il Giudice:
a) disponga opportune indagini a mezzo della polizia tributaria onde accertare la reale consistenza del reddito e del patrimonio del sig. CP_1
disponendo accertamenti sia in ordine ai rapporti bancari
[...]
intrattenuti dal medesimo che alla verifica delle attività lavorative svolte ivi compresa le partecipazioni societarie sia esse di persone che di capitali;
b) nomini un CTU contabile al fine di accertare, previa verifica della documentazione contabile in atti e di quella che, previa autorizzazione del
Giudice, il medesimo, ritenuta necessaria, potrà acquisire anche mediante richiesta a privati o presso Pubbliche amministrazioni: a) l'esatta entità del reddito e del patrimonio del sig. ; b) se e in quale Controparte_1
misura siano stati versati dalla società alla sig.ra Parte_2 Parte_1
pagamenti relativi alla quota alla medesima spettante;
c) se e in
[...]
quale misura siano state trasferite somme di denaro dalla sul Parte_2
conto comune cointestato ai sigg. d) se in quale misura Parte_3
e per quale necessità ciascuno di questi abbia utilizzato le suddette somme;
e) se in quali periodi e di quale entità sono i trasferimenti intervenuti dal suddetto conto sui conti personali del sig. . Controparte_1
c) ordini al resistente ex. art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della dichiarazione dei
Pag. 4 di 17 redditi, di tutta la documentazione bancaria relativa ai conti correnti in essere intestati al medesimo esistenti in Italia e all'estero degli ultimi 5 anni nonché la documentazione relativa alla partecipazione a società di persone e/o capitali ovvero quella diretta ad accertare la proprietà di beni immobili di sua proprietà o comunque di contratti di locazione in essere da cui il medesimo trae reddito.
d) ordini a controparte di produrre in giudizio i seguenti documenti: 1) i bonifici versati da alla sig.ra relativi al Parte_2 Parte_1
periodo 2022 e 2023; 2) gli estratti conto antecedenti il 2022 Parte_2
(dal 2013 al 2021); 3) gli estratti conto intestati a relativi Controparte_1
agli ultimi cinque anni esistenti sui seguenti Istituti di credito: Fineco, C/C con numero finale ….804; Poste Italiane con numero finale ….079; Credit
Agricole C/C con numero finale ….397; Credito Valtellinese C/C con numero finale ..556. 4) Si chiede inoltre che venga riprodotto l'estratto conto del Credit Agricole del /03/2023 in quanto risulta cancellato il saldo iniziale .”
Parte resistente:
“ Nel merito:
- rigettare le pretese di parte ricorrente in relazione alla domanda proposta ex art. 1, c 65 L76/2016 dalla Signora in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda alimentare avanzata dalla ricorrente con il proprio ricorso ex art. 337 septies c.c. a favore del Signor in Parte_4
quanto maggiore di età e indipendente economicamente;
Pag. 5 di 17 - disporre che le parti vivano nel reciproco e mutuo rispetto, badando a non assumere comportamenti che possano in qualunque modo ledere la dignità morale dei figli e del loro equilibrio psicologico;
- disporre che la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A di esclusiva proprietà del sig. resti Controparte_1
assegnata alla Sig.ra e così i relativi arredi, fino a che il Parte_1
figlio convivrà con lei;
Per_1
- disporre che il figlio minore resti affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori ma che resterà collocato e fisserà la propria residenza con la madre presso la di lei abitazione, con ampia facoltà del padre di fargli visita quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico;
- concedere la facoltà alle parti di concordare settimanalmente
(compatibilmente con gli impegni di entrambi e tenuto conto delle attività di studio e ludiche del minore tempi, modalità, orari di visita, Per_3
nonché i periodi di permanenza del figlio minore con il padre presso la Sua abitazione o altrove;
- dare atto che ogni decisione ad adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé li figlio minore;
- disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio la somma complessiva mensile di € Per_1
Pag. 6 di 17 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il padre provveda alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio individuate secondo il Per_1
Protocollo 2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia che si richiama qui integralmente;
alla rifusione delle spese anticipate dalla madre avverrà il mese successivo dietro presentazione dei documenti fiscali a comprova degli esborsi;
Nel merito in subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente proposta ex art. 1, c 65 L76/2016 porre a carico del Signor Controparte_1
l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla
Signora attualmente disoccupata e sino al reperimento di Parte_1
una occupazione lavorativa stabile un assegno mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento a fronte dell'impegno documentato della stessa (almeno trimestralmente) a reperire un'occupazione lavorativa, dispone che tale assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a febbraio 2025;
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente di assegno alimentare a favore del figlio disporre a carico del padre Per_2
l'obbligo di corrispondere per il mantenimento del figlio , la Per_2
somma complessiva mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi direttamente all'avente diritto;
Pag. 7 di 17 - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che a seguito dell'interruzione della relazione non matrimoniale tra le parti, lunga relazione dalla quale sono nati due figli, parte ricorrente ha chiesto di procedere alla regolamentazione delle questioni relative ai figli, ma ha anche formulato ulteriori domande, in particolare di contributo al proprio mantenimento e di riconoscimento di quanto dovutole quale socia della domande che non sono Pt_2
invero più state formulate soltanto con il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, tanto che parte resistente si è determinata a dover affrontare nei suoi atti anche tutte le questioni relative alle domande alquanto tardivamente rinunciate.
Altra circostanza che il Collegio intende sottolineare è il deposito di documenti a istruttoria terminata o non autorizzati ( ad esempio a chiusura del verbale che contiene l'ascolto del minore è stato autorizzato il deposito del contratto d'affitto del figlio maggiorenne, mentre parte resistente ha depositato ulteriore documentazione senza chiedere di essere autorizzata).
Sull'affidamento del minore , sul collocamento e sulle Per_1
frequentazioni
Per quel che concerne l'affido del minore , le parti sono Per_1
concordi nella richiesta di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione del minore presso la madre e con la possibilità per il sig. di fare visita al figlio quando lo desideri, previo avviso telefonico. CP_1
Premesso che le parti possono assumere accordi molto liberi in punto frequentazione del minore, appare comunque corretto stabilire una
Pag. 8 di 17 calendarizzazione che potrà entrare in vigore ove le parti sul punto non riescano ad accordarsi. La calendarizzazione disposta in sede di provvedimenti provvisori, anche alla luce del successivo ascolto del minore
( che ha dichiarato di avere un rapporto sereno sia con la madre che con il padre, che vede ogni qualvolta desidera, in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, pernottando anche da lui. “Sono tranquillo, la mia vita mi piace.”), appare conforme all'interesse del ragazzino e va dunque confermata.
Il minore, come concordemente richiesto dalle parti, va prevalentemente collocato, per dare continuità a quanto già accade, presso la madre .
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente è rimasta con i figli a vivere nella casa familiare, mentre il resistente se ne è allontanato. Il principio sotteso all'assegnazione della casa coniugale è quello di evitare lo sradicamento da un ambiente familiare dei figli già provati dalla crisi della coppia genitoriale.
Le parti non discutono circa la ragionevolezza dell'assegnazione della casa coniugale, sebbene interamente di proprietà del ricorrente, alla madre prevalente collocataria della prole, sino a che con lei coabiterà il figlio minore e fino alla sua completa indipendenza economica.
Allo stato il figlio maggiorenne risulta vivere a Torino in un appartamento preso in affitto per seguire i corsi universitari. Il figlio quando non segue i corsi vive prevalentemente presso la casa familiare.
Pag. 9 di 17 Sul mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Per quel che concerne il mantenimento dei figli, si deve osservare quanto segue.
Con il ricorso la sig. chiedeva che per il mantenimento dei figli le Pt_1
fossero versati € 4000,00. La domanda è stata modificata solo con le precisazione delle conclusioni ( € 1000,00 per ed € 2.000,00 per Per_2
). La ricorrente ha fatto riferimento all'alto tenore di vita della Per_1
famiglia ed al fatto che seppure maggiorenne è studente non Per_2
indipendente.
Il resistente ha contestato la richiesta ritenendola non coerente con i suoi redditi da pensionato e argomentando che già il figlio percepisce Per_2
utili per € 600,00 al mese essendo ( come il padre e la madre) socio della
E dovendo egli anche farsi interamente carico delle spese Pt_2
relative all'immobile familiare. Il sig. inoltre, contestava CP_1
soprattutto la richiesta di mantenimento presentata per Per_2
sottolineando che lo stesso a far data dal 2020 è titolare del 60% delle quote della ed ha un reddito medio di 130.000,00 € avendo anche Pt_2
la possibilità di godere di benefit aziendali tra cui l'uso di una autovettura
BMW. , pertanto, è considerato dal padre a tutti gli effetti Per_2
economicamente autonomo e indipendente e, pertanto, lo stesso ritiene che nulla a titolo di mantenimento sia lui dovuto. In sede di provvedimenti provvisori e urgenti questo Giudice, rilevando il mancato versamento degli utili societari nei confronti di a far data dalla cessazione della Per_2
convivenza, disponeva che il resistente versasse 1.000€ a titolo di mantenimento per (il quale può contare anche sul versamento di Per_2
Pag. 10 di 17 600,00€ da parte del padre a titolo di “ acconto utili”) e 1.500,00 € per considerata la sua minore età e le sue necessità e il tenore di Per_1
vita.
Il ricorrente proponeva reclamo avverso la citata ordinanza ex art. 473bis.24 cpc avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione V Civile, che respingeva il reclamo proposto, e per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza impugnata.
Alla luce di tutto quanto sopra, in merito alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente a favore dei figli, questo Collegio ritiene che vada senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvederne, in concorso tra di loro, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
E' bene dunque procedere con una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Come più volte ribadito in corso di causa, la sig.ra verso la fine Pt_1
dell'anno 2008, in previsione della nascita del secondo figlio , Per_1
interrompeva l'attività lavorativa per dedicarsi a tempo pieno ai bisogni dei figli. Questa scelta, a suo dire, avrebbe favorito in maniera evidente il successo economico della , società del ( attività proseguita Pt_2 CP_1
anche dopo il pensionamento anticipato) , alla quale lo stesso ha potuto liberamente dedicarsi senza preoccupazione alcuna per i figli, ai quali ha sempre garantito un elevato tenore di vita.
La stessa ricorrente ha poi sottolineato di essere stata inserita nella compagine societaria, come socia al 40% inizialmente e al 10% a far data dal 2020 dopo la donazione delle sue quote al figlio , solo Per_2
Pag. 11 di 17 “fittiziamente”. La sig. infatti ha ribadito di non essere “mai Pt_1
stata coinvolta nell'attività della società, non ha mai partecipato ad assemblee né tanto meno ricevuto utili e neppure mai sottoscritto alcun documento che la riguardi ivi compresa la documentazione fiscale societaria e personale”. Attualmente, dunque, la stessa risulta essere priva di alcuna occupazione lavorativa e percepisce solamente il canone di locazione di 350,00€ dalla casa sita in Casei Gerola, a lei intestata. In merito ai versamenti effettuati dalla nei suoi confronti quale socio Pt_2
al 10%, seppure la ricorrente continui ad affermare di non aver usufruito in nessun modo di tali somme, va osservato che non è del tutto coerente che il sig. agendo per conto di versasse quanto CP_1 Pt_2
rispettivamente riconosciuto ai soci ( moglie e figlio) su un conto corrente cointestato a sé e alla moglie, da cui poi il denaro veniva ulteriormente deviato o utilizzato per le spese della famiglia ( ciò è quanto risulta dell'analisi degli estratti dei conti correnti a disposizione e delle carte di credito) .Occorre qui ribadire che la signora lamenta questioni Pt_1
relative alla sua partecipazione alla società di famiglia che non possono trovare spazio nel presente procedimento speciale e che proprio perché non sposata, neppure può pretendere un contributo al proprio mantenimento, neppure in termini di assegno alimentare , ribadito e richiamato quanto già osservato in sede di provvedimenti urgenti assunti dal giudice delegato e considerata la forma in atto di mantenimento indiretto di cui gode poiché non sostiene alcuna spesa per la casa familiare in cui vive con il figlio minore.
Per quel che concerne, invece, la posizione del sig. si sottolinea CP_1
come i suoi evidenti guadagni non siano mai stati oggetto di contestazione
Pag. 12 di 17 da parte dello stesso che, attualmente, risulta essere pensionato con una pensione mensile di circa € 4.500,00, oltre che socio di alle cui Pt_2
movimentazioni in termini di accrediti si rinvia.
Il suo reddito complessivo è sicuramente importante e non può certo essere paragonato a quello della ricorrente.
Correttamente dunque il sig. si occupa, circostanza non contestata, CP_1
integralmente anche di quelle che sono le spese relative all'abitazione familiare nella quale risiedono la sig.ra ed i ragazzi. Di tale non Pt_1
insignificante impegno economico ( di fatto una forma di mantenimento) va tenuto conto nella determinazione del contributo per i figli a carico del padre. Soltanto tardivamente il padre ha depositato un estratto conto da cui risulta che dalla sono state accreditate somme a favore del figlio Pt_2
superiori a quelle, non contestate, di € 600,00 mensili ( prima gli Per_2
acconti per utili riconosciuti al figlio erano versati sul conto cointestato solo tra i genitori e dunque non potevano considerarsi nella disponibilità del ragazzo). Soltanto da settembre - ottobre 2024 somme anche di oltre €
1.500,00 risultano versate al figlio direttamente dalla società di cui il figlio
è socio al 60% e che gli consentono un più che sostenuto tenore di vita, come ammesso dai genitori: il figlio ha anche a disposizione una BMW.
Non vi è inoltre contestazione in ordine al fatto che il padre si faccia carico al 100% delle spese extra assegno relative ai figli, in particolare per il minore.
Se si può ritenere che il figlio sia economicamente indipendente, Per_2
considerati i versamenti effettuati dalla società sul suo conto da settembre
2024 in avanti, non si può considerare dovuto alla madre alcun contributo
Pag. 13 di 17 al suo mantenimento, anche se il figlio vive parzialmente presso di lei, posto che ben può il figlio contribuire alle spese che la madre eventualmente deve sostenere per il vitto quando il figlio è presente ( per le spese di manutenzione della casa per quanto indicato dalle parti anche per le utenze, provvede comunque il padre al 100%). Il Collegio ritiene di escludere che il padre debba versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio, date le sopra osservate circostanze.
Data comunque la disparità reddituale tra le parti e la difficoltà con cu una donna di poco meno di 60 anni può trovare, dopo lunghi anni di inattività , una occupazione lavorativa ,occorre gravare in principalità il sig. CP_1
dell'onere di mantenimento di , figlio minorenne che però ha Per_1
diritto ad un tenore di vita non inferiore a quello consentito al figlio
, ovviamente in proporzione alle rispettive età. Per_2
Pertanto, tenendo conto del fatto che il sig. già provvede e CP_1
provvederà interamente alle spese di gestione della casa e alle utenze, che si fa carico del 100% delle spese extra assegno relative al minore ( e che presumibilmente versa al figlio ulteriori somme per spese quando Per_2
è a Torino) si ritiene di dover stabilire che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma mensile di Per_1
€ 1.500,00, che gli permetteranno di mantenere lo stile di vita fino ad ora goduto.
Qualora sia previsto, l'assegno unico per il minore spetterà interamente alla madre in quanto prevalente collocataria.
Sulle spese di lite
Pag. 14 di 17 La confusione cui le parti hanno contribuito, modificando domande oltre le memorie consentite e depositando documentazione non autorizzata o fuori termine, e l'esito complessivo della controversia ( si deve sottolineare che l'indipendenza economica di è intervenuta solo dopo i Per_2
provvedimenti provvisori) , inducono il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- prende atto della cessata convivenza tra le parti;
- dispone che il figlio minore resti affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre dando atto che ogni decisione da adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé li figlio minore;
-colloca il figlio minore prevalentemente preso la madre;
- assegna la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A) di esclusiva proprietà del sig. alla Sig.ra Controparte_1
che la abiterà con i figli, fino al raggiungimento della Parte_1
indipendenza economica del minore;
Pag. 15 di 17 - stabilisce che il padre possa vedere come da liberi accordi Per_1
delle parti e in caso di mancato accordo: almeno a fine settimana alternati e per una o due serate infrasettimanali, con un pernotto nella settimana in cui il fine settimana non è di competenza paterna;
le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra i genitori e trascorse con il figlio secondo il criterio dell'alternanza; in estate ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro la fine di maggio;
- Dispone a carico del padre, sul presupposto che il padre si fa interamente carico delle spese di gestione e dele utenze della casa familiare -
l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio
, la somma mensile di € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Dispone che il padre provveda interamente alle spese extra assegno che dovessero rendersi necessarie per il figlio individuate secondo il Per_1
Protocollo 2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per il minore venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 16 di 17 Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 532/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IA presso il cui studio in Voghera Via Depretis n. 28 è domiciliata;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Girolamo Controparte_1 C.F._2
De AD presso il cui studio in Pavia, C.so Mazzini n. 1° è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1. Preso atto della cessazione della convivenza, disporre che le parti vivano nel reciproco e mutuo rispetto, badando a non assumere comportamenti che possano in qualunque modo ledere la dignità morale dei figli e del loro equilibrio psicologico.
2. Disporre che la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A di esclusiva proprietà del sig. resti Controparte_1
assegnata alla Sig.ra e così i relativi arredi, fino a che Parte_1
non resterà dalla medesima occupata;
3. Dare atto che il Sig. si è già trasferito comunicando alla Controparte_1
sig.ra la nuova residenza in RN LO (PV), Via Parte_1
Bevilacqua n. 31;
4. Disporre che il figlio minore resti affidato, ex Legge n. Per_1
54/2006, in modo condiviso ad entrambi i genitori ma che resterà collocato
e fisserà la propria residenza con la madre presso la di lei abitazione, con ampia facoltà del padre di fargli visita quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico;
5. Disporre che anche il figlio maggiorenne , attualmente studente Per_2
universitario e pertanto non economicamente autosufficiente continui a vivere con la madre presso la cui abitazione manterrà la propria residenza.
Pag. 2 di 17
6. Concedere la facoltà alle parti di concordare settimanalmente
(compatibilmente con gli impegni di entrambi e tenuto conto delle attività di studio e ludiche del minore tempi, modalità, orari di visita, Per_3
nonché i periodi di permanenza del figlio minore con il padre presso la Sua abitazione o altrove previo consenso della madre;
7. Dare atto che ogni decisione da adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé il figlio minore;
8. Disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 3.0000.00 (1.000 per
e 2.000,00 per il figlio minore entro il giorno 5 di Per_2 Per_3
ogni mese con decorrenza dalla data della domanda, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. Disporre che il padre provveda altresì alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli individuate secondo il Protocollo
2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia che si richiama qui integralmente;
la rifusione delle spese anticipate dalla madre avverrà il mese successivo dietro presentazione dei documenti fiscali a comprova degli esborsi;
10. Disporre a carico del sig. il pagamento di tutte le spese Controparte_1
(ordinarie,
Pag. 3 di 17 straordinarie, utenze, ecc.) relative alla casa di abitazione familiare assegnata alla sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria, si chiede che il Giudice:
a) disponga opportune indagini a mezzo della polizia tributaria onde accertare la reale consistenza del reddito e del patrimonio del sig. CP_1
disponendo accertamenti sia in ordine ai rapporti bancari
[...]
intrattenuti dal medesimo che alla verifica delle attività lavorative svolte ivi compresa le partecipazioni societarie sia esse di persone che di capitali;
b) nomini un CTU contabile al fine di accertare, previa verifica della documentazione contabile in atti e di quella che, previa autorizzazione del
Giudice, il medesimo, ritenuta necessaria, potrà acquisire anche mediante richiesta a privati o presso Pubbliche amministrazioni: a) l'esatta entità del reddito e del patrimonio del sig. ; b) se e in quale Controparte_1
misura siano stati versati dalla società alla sig.ra Parte_2 Parte_1
pagamenti relativi alla quota alla medesima spettante;
c) se e in
[...]
quale misura siano state trasferite somme di denaro dalla sul Parte_2
conto comune cointestato ai sigg. d) se in quale misura Parte_3
e per quale necessità ciascuno di questi abbia utilizzato le suddette somme;
e) se in quali periodi e di quale entità sono i trasferimenti intervenuti dal suddetto conto sui conti personali del sig. . Controparte_1
c) ordini al resistente ex. art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio della dichiarazione dei
Pag. 4 di 17 redditi, di tutta la documentazione bancaria relativa ai conti correnti in essere intestati al medesimo esistenti in Italia e all'estero degli ultimi 5 anni nonché la documentazione relativa alla partecipazione a società di persone e/o capitali ovvero quella diretta ad accertare la proprietà di beni immobili di sua proprietà o comunque di contratti di locazione in essere da cui il medesimo trae reddito.
d) ordini a controparte di produrre in giudizio i seguenti documenti: 1) i bonifici versati da alla sig.ra relativi al Parte_2 Parte_1
periodo 2022 e 2023; 2) gli estratti conto antecedenti il 2022 Parte_2
(dal 2013 al 2021); 3) gli estratti conto intestati a relativi Controparte_1
agli ultimi cinque anni esistenti sui seguenti Istituti di credito: Fineco, C/C con numero finale ….804; Poste Italiane con numero finale ….079; Credit
Agricole C/C con numero finale ….397; Credito Valtellinese C/C con numero finale ..556. 4) Si chiede inoltre che venga riprodotto l'estratto conto del Credit Agricole del /03/2023 in quanto risulta cancellato il saldo iniziale .”
Parte resistente:
“ Nel merito:
- rigettare le pretese di parte ricorrente in relazione alla domanda proposta ex art. 1, c 65 L76/2016 dalla Signora in quanto Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda alimentare avanzata dalla ricorrente con il proprio ricorso ex art. 337 septies c.c. a favore del Signor in Parte_4
quanto maggiore di età e indipendente economicamente;
Pag. 5 di 17 - disporre che le parti vivano nel reciproco e mutuo rispetto, badando a non assumere comportamenti che possano in qualunque modo ledere la dignità morale dei figli e del loro equilibrio psicologico;
- disporre che la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A di esclusiva proprietà del sig. resti Controparte_1
assegnata alla Sig.ra e così i relativi arredi, fino a che il Parte_1
figlio convivrà con lei;
Per_1
- disporre che il figlio minore resti affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori ma che resterà collocato e fisserà la propria residenza con la madre presso la di lei abitazione, con ampia facoltà del padre di fargli visita quando lo desideri, previo congruo preavviso telefonico;
- concedere la facoltà alle parti di concordare settimanalmente
(compatibilmente con gli impegni di entrambi e tenuto conto delle attività di studio e ludiche del minore tempi, modalità, orari di visita, Per_3
nonché i periodi di permanenza del figlio minore con il padre presso la Sua abitazione o altrove;
- dare atto che ogni decisione ad adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé li figlio minore;
- disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio la somma complessiva mensile di € Per_1
Pag. 6 di 17 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che il padre provveda alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio individuate secondo il Per_1
Protocollo 2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia che si richiama qui integralmente;
alla rifusione delle spese anticipate dalla madre avverrà il mese successivo dietro presentazione dei documenti fiscali a comprova degli esborsi;
Nel merito in subordine
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente proposta ex art. 1, c 65 L76/2016 porre a carico del Signor Controparte_1
l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla
Signora attualmente disoccupata e sino al reperimento di Parte_1
una occupazione lavorativa stabile un assegno mensile di € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento a fronte dell'impegno documentato della stessa (almeno trimestralmente) a reperire un'occupazione lavorativa, dispone che tale assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici
Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a febbraio 2025;
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente di assegno alimentare a favore del figlio disporre a carico del padre Per_2
l'obbligo di corrispondere per il mantenimento del figlio , la Per_2
somma complessiva mensile di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da corrispondersi direttamente all'avente diritto;
Pag. 7 di 17 - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che a seguito dell'interruzione della relazione non matrimoniale tra le parti, lunga relazione dalla quale sono nati due figli, parte ricorrente ha chiesto di procedere alla regolamentazione delle questioni relative ai figli, ma ha anche formulato ulteriori domande, in particolare di contributo al proprio mantenimento e di riconoscimento di quanto dovutole quale socia della domande che non sono Pt_2
invero più state formulate soltanto con il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, tanto che parte resistente si è determinata a dover affrontare nei suoi atti anche tutte le questioni relative alle domande alquanto tardivamente rinunciate.
Altra circostanza che il Collegio intende sottolineare è il deposito di documenti a istruttoria terminata o non autorizzati ( ad esempio a chiusura del verbale che contiene l'ascolto del minore è stato autorizzato il deposito del contratto d'affitto del figlio maggiorenne, mentre parte resistente ha depositato ulteriore documentazione senza chiedere di essere autorizzata).
Sull'affidamento del minore , sul collocamento e sulle Per_1
frequentazioni
Per quel che concerne l'affido del minore , le parti sono Per_1
concordi nella richiesta di affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione del minore presso la madre e con la possibilità per il sig. di fare visita al figlio quando lo desideri, previo avviso telefonico. CP_1
Premesso che le parti possono assumere accordi molto liberi in punto frequentazione del minore, appare comunque corretto stabilire una
Pag. 8 di 17 calendarizzazione che potrà entrare in vigore ove le parti sul punto non riescano ad accordarsi. La calendarizzazione disposta in sede di provvedimenti provvisori, anche alla luce del successivo ascolto del minore
( che ha dichiarato di avere un rapporto sereno sia con la madre che con il padre, che vede ogni qualvolta desidera, in base ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici, pernottando anche da lui. “Sono tranquillo, la mia vita mi piace.”), appare conforme all'interesse del ragazzino e va dunque confermata.
Il minore, come concordemente richiesto dalle parti, va prevalentemente collocato, per dare continuità a quanto già accade, presso la madre .
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente è rimasta con i figli a vivere nella casa familiare, mentre il resistente se ne è allontanato. Il principio sotteso all'assegnazione della casa coniugale è quello di evitare lo sradicamento da un ambiente familiare dei figli già provati dalla crisi della coppia genitoriale.
Le parti non discutono circa la ragionevolezza dell'assegnazione della casa coniugale, sebbene interamente di proprietà del ricorrente, alla madre prevalente collocataria della prole, sino a che con lei coabiterà il figlio minore e fino alla sua completa indipendenza economica.
Allo stato il figlio maggiorenne risulta vivere a Torino in un appartamento preso in affitto per seguire i corsi universitari. Il figlio quando non segue i corsi vive prevalentemente presso la casa familiare.
Pag. 9 di 17 Sul mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Per quel che concerne il mantenimento dei figli, si deve osservare quanto segue.
Con il ricorso la sig. chiedeva che per il mantenimento dei figli le Pt_1
fossero versati € 4000,00. La domanda è stata modificata solo con le precisazione delle conclusioni ( € 1000,00 per ed € 2.000,00 per Per_2
). La ricorrente ha fatto riferimento all'alto tenore di vita della Per_1
famiglia ed al fatto che seppure maggiorenne è studente non Per_2
indipendente.
Il resistente ha contestato la richiesta ritenendola non coerente con i suoi redditi da pensionato e argomentando che già il figlio percepisce Per_2
utili per € 600,00 al mese essendo ( come il padre e la madre) socio della
E dovendo egli anche farsi interamente carico delle spese Pt_2
relative all'immobile familiare. Il sig. inoltre, contestava CP_1
soprattutto la richiesta di mantenimento presentata per Per_2
sottolineando che lo stesso a far data dal 2020 è titolare del 60% delle quote della ed ha un reddito medio di 130.000,00 € avendo anche Pt_2
la possibilità di godere di benefit aziendali tra cui l'uso di una autovettura
BMW. , pertanto, è considerato dal padre a tutti gli effetti Per_2
economicamente autonomo e indipendente e, pertanto, lo stesso ritiene che nulla a titolo di mantenimento sia lui dovuto. In sede di provvedimenti provvisori e urgenti questo Giudice, rilevando il mancato versamento degli utili societari nei confronti di a far data dalla cessazione della Per_2
convivenza, disponeva che il resistente versasse 1.000€ a titolo di mantenimento per (il quale può contare anche sul versamento di Per_2
Pag. 10 di 17 600,00€ da parte del padre a titolo di “ acconto utili”) e 1.500,00 € per considerata la sua minore età e le sue necessità e il tenore di Per_1
vita.
Il ricorrente proponeva reclamo avverso la citata ordinanza ex art. 473bis.24 cpc avanti alla Corte di Appello di Milano Sezione V Civile, che respingeva il reclamo proposto, e per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza impugnata.
Alla luce di tutto quanto sopra, in merito alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente a favore dei figli, questo Collegio ritiene che vada senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvederne, in concorso tra di loro, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
E' bene dunque procedere con una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Come più volte ribadito in corso di causa, la sig.ra verso la fine Pt_1
dell'anno 2008, in previsione della nascita del secondo figlio , Per_1
interrompeva l'attività lavorativa per dedicarsi a tempo pieno ai bisogni dei figli. Questa scelta, a suo dire, avrebbe favorito in maniera evidente il successo economico della , società del ( attività proseguita Pt_2 CP_1
anche dopo il pensionamento anticipato) , alla quale lo stesso ha potuto liberamente dedicarsi senza preoccupazione alcuna per i figli, ai quali ha sempre garantito un elevato tenore di vita.
La stessa ricorrente ha poi sottolineato di essere stata inserita nella compagine societaria, come socia al 40% inizialmente e al 10% a far data dal 2020 dopo la donazione delle sue quote al figlio , solo Per_2
Pag. 11 di 17 “fittiziamente”. La sig. infatti ha ribadito di non essere “mai Pt_1
stata coinvolta nell'attività della società, non ha mai partecipato ad assemblee né tanto meno ricevuto utili e neppure mai sottoscritto alcun documento che la riguardi ivi compresa la documentazione fiscale societaria e personale”. Attualmente, dunque, la stessa risulta essere priva di alcuna occupazione lavorativa e percepisce solamente il canone di locazione di 350,00€ dalla casa sita in Casei Gerola, a lei intestata. In merito ai versamenti effettuati dalla nei suoi confronti quale socio Pt_2
al 10%, seppure la ricorrente continui ad affermare di non aver usufruito in nessun modo di tali somme, va osservato che non è del tutto coerente che il sig. agendo per conto di versasse quanto CP_1 Pt_2
rispettivamente riconosciuto ai soci ( moglie e figlio) su un conto corrente cointestato a sé e alla moglie, da cui poi il denaro veniva ulteriormente deviato o utilizzato per le spese della famiglia ( ciò è quanto risulta dell'analisi degli estratti dei conti correnti a disposizione e delle carte di credito) .Occorre qui ribadire che la signora lamenta questioni Pt_1
relative alla sua partecipazione alla società di famiglia che non possono trovare spazio nel presente procedimento speciale e che proprio perché non sposata, neppure può pretendere un contributo al proprio mantenimento, neppure in termini di assegno alimentare , ribadito e richiamato quanto già osservato in sede di provvedimenti urgenti assunti dal giudice delegato e considerata la forma in atto di mantenimento indiretto di cui gode poiché non sostiene alcuna spesa per la casa familiare in cui vive con il figlio minore.
Per quel che concerne, invece, la posizione del sig. si sottolinea CP_1
come i suoi evidenti guadagni non siano mai stati oggetto di contestazione
Pag. 12 di 17 da parte dello stesso che, attualmente, risulta essere pensionato con una pensione mensile di circa € 4.500,00, oltre che socio di alle cui Pt_2
movimentazioni in termini di accrediti si rinvia.
Il suo reddito complessivo è sicuramente importante e non può certo essere paragonato a quello della ricorrente.
Correttamente dunque il sig. si occupa, circostanza non contestata, CP_1
integralmente anche di quelle che sono le spese relative all'abitazione familiare nella quale risiedono la sig.ra ed i ragazzi. Di tale non Pt_1
insignificante impegno economico ( di fatto una forma di mantenimento) va tenuto conto nella determinazione del contributo per i figli a carico del padre. Soltanto tardivamente il padre ha depositato un estratto conto da cui risulta che dalla sono state accreditate somme a favore del figlio Pt_2
superiori a quelle, non contestate, di € 600,00 mensili ( prima gli Per_2
acconti per utili riconosciuti al figlio erano versati sul conto cointestato solo tra i genitori e dunque non potevano considerarsi nella disponibilità del ragazzo). Soltanto da settembre - ottobre 2024 somme anche di oltre €
1.500,00 risultano versate al figlio direttamente dalla società di cui il figlio
è socio al 60% e che gli consentono un più che sostenuto tenore di vita, come ammesso dai genitori: il figlio ha anche a disposizione una BMW.
Non vi è inoltre contestazione in ordine al fatto che il padre si faccia carico al 100% delle spese extra assegno relative ai figli, in particolare per il minore.
Se si può ritenere che il figlio sia economicamente indipendente, Per_2
considerati i versamenti effettuati dalla società sul suo conto da settembre
2024 in avanti, non si può considerare dovuto alla madre alcun contributo
Pag. 13 di 17 al suo mantenimento, anche se il figlio vive parzialmente presso di lei, posto che ben può il figlio contribuire alle spese che la madre eventualmente deve sostenere per il vitto quando il figlio è presente ( per le spese di manutenzione della casa per quanto indicato dalle parti anche per le utenze, provvede comunque il padre al 100%). Il Collegio ritiene di escludere che il padre debba versare alla madre un contributo al mantenimento del figlio, date le sopra osservate circostanze.
Data comunque la disparità reddituale tra le parti e la difficoltà con cu una donna di poco meno di 60 anni può trovare, dopo lunghi anni di inattività , una occupazione lavorativa ,occorre gravare in principalità il sig. CP_1
dell'onere di mantenimento di , figlio minorenne che però ha Per_1
diritto ad un tenore di vita non inferiore a quello consentito al figlio
, ovviamente in proporzione alle rispettive età. Per_2
Pertanto, tenendo conto del fatto che il sig. già provvede e CP_1
provvederà interamente alle spese di gestione della casa e alle utenze, che si fa carico del 100% delle spese extra assegno relative al minore ( e che presumibilmente versa al figlio ulteriori somme per spese quando Per_2
è a Torino) si ritiene di dover stabilire che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma mensile di Per_1
€ 1.500,00, che gli permetteranno di mantenere lo stile di vita fino ad ora goduto.
Qualora sia previsto, l'assegno unico per il minore spetterà interamente alla madre in quanto prevalente collocataria.
Sulle spese di lite
Pag. 14 di 17 La confusione cui le parti hanno contribuito, modificando domande oltre le memorie consentite e depositando documentazione non autorizzata o fuori termine, e l'esito complessivo della controversia ( si deve sottolineare che l'indipendenza economica di è intervenuta solo dopo i Per_2
provvedimenti provvisori) , inducono il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- prende atto della cessata convivenza tra le parti;
- dispone che il figlio minore resti affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre dando atto che ogni decisione da adottare nell'interesse del figlio minore dovrà essere presa dai genitori di comune accordo e che le parti dovranno comunicarsi reciprocamente ogni mutamento di residenza ed il proprio recapito anche telefonico e che comunque le stesse dovranno comunicare sempre all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé li figlio minore;
-colloca il figlio minore prevalentemente preso la madre;
- assegna la casa familiare sita in RN LO (PV in Frazione
Sfogliata n.5/A) di esclusiva proprietà del sig. alla Sig.ra Controparte_1
che la abiterà con i figli, fino al raggiungimento della Parte_1
indipendenza economica del minore;
Pag. 15 di 17 - stabilisce che il padre possa vedere come da liberi accordi Per_1
delle parti e in caso di mancato accordo: almeno a fine settimana alternati e per una o due serate infrasettimanali, con un pernotto nella settimana in cui il fine settimana non è di competenza paterna;
le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra i genitori e trascorse con il figlio secondo il criterio dell'alternanza; in estate ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro la fine di maggio;
- Dispone a carico del padre, sul presupposto che il padre si fa interamente carico delle spese di gestione e dele utenze della casa familiare -
l'obbligo di corrispondere alla madre, per il mantenimento del figlio
, la somma mensile di € 1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Dispone che il padre provveda interamente alle spese extra assegno che dovessero rendersi necessarie per il figlio individuate secondo il Per_1
Protocollo 2323/16 del 09.11.2016 del Tribunale di Pavia;
-dispone che l'assegno unico per il minore venga interamente percepito dalla madre prevalente collocataria;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, camera di consiglio del 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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