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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 6090/2024 proposta da Parte_1
avv. Federica Lorenzetti
e da Parte_2
avv. Federica Lorenzetti
con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI
Esaminati gli atti;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni, come indicate nel ricorso e nelle note del 13.1.2025: “1 La casa coniugale sita in Roma via Turano 61 Per_ assegnata dall' alla sig.ra rimarrà alla stessa assegnata. 2 Le figlie minori CP_1 Parte_1
e sono affidate in regime di responsabilità genitoriale in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori con collocazione preferenziale presso il domicilio della madre. Il padre potrà vedere e Per_ tenere con sé , in considerazione dell'età della ragazza (17 anni) quando lo vorrà e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della predetta, mentre il padre potrà
Per_ vedere e tenere con sé la piccola secondo le seguenti modalità - che potranno essere modificate in qualunque momento purché vi sia l'accordo congiunto di entrambi i coniugi tenendo conto come, attualmente, il padre sia costretto ad esercitare attività lavorativa anche durante le notti ed anche nei week end e, così precisamente a week end alternati dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 19:00 e 2 pomeriggi infrasettimanali quando il padre andrà a prenderla a scuola per riportarla presso la madre entro le ore 19:00.I pomeriggi saranno concordati la settimana
Per_ precedente per quella successiva. Durante il periodo estivo la figlia (17 anni) deciderà in autonomia con ciascun genitore, mentre la piccola starà con la madre dal 1 luglio e sino al Per_2
31 luglio e poi starà con il padre dal 1 agosto al 31 agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le vacanze di Natale i genitori alterneranno tra loro di anno in anno il 24/12 e 25/12 ed il
31/12 con il 01/01, il giorno della Befana sarà ad anni alterni tra i genitori, mentre i giorni ricompresi nelle predette festività saranno cosi alternate di anno in anno tra i genitori dal 26/12 al
30/12 con la madre e dal 02/01 al 05/01 con il padre, ad anni alterni e sempre salvo diverso accordo;
3 Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per le figlie minori la somma di Euro 500,00 presso il suo domicilio entro il giorno 5 di ogni mese rivalutandola annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
4 Gli assegni famigliari/assegno unico per le figlie di circa Euro 300,00 mensili saranno poste in favore della sig.ra Parte_1
al 100%; 5 I coniugi economicamente autosufficienti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”; Per_ rilevato che la figlia è diventata maggiorenne nelle more del presente procedimento e che, pertanto, nessun provvedimento può essere assunto circa il suo affidamento, collocamento e diritto di visita;
ritenuto che
nulla osti la conferma delle suddette condizioni, valutato l'interesse della figlia minore, quanto al contenuto necessario delle domande relative al presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto,
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.10.2010 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00589 parte 2 serie A04 - anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva quanto al contenuto necessario delle domande relative al presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 6090/2024 proposta da Parte_1
avv. Federica Lorenzetti
e da Parte_2
avv. Federica Lorenzetti
con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI
Esaminati gli atti;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni, come indicate nel ricorso e nelle note del 13.1.2025: “1 La casa coniugale sita in Roma via Turano 61 Per_ assegnata dall' alla sig.ra rimarrà alla stessa assegnata. 2 Le figlie minori CP_1 Parte_1
e sono affidate in regime di responsabilità genitoriale in modo condiviso ad entrambi i Per_2
genitori con collocazione preferenziale presso il domicilio della madre. Il padre potrà vedere e Per_ tenere con sé , in considerazione dell'età della ragazza (17 anni) quando lo vorrà e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della predetta, mentre il padre potrà
Per_ vedere e tenere con sé la piccola secondo le seguenti modalità - che potranno essere modificate in qualunque momento purché vi sia l'accordo congiunto di entrambi i coniugi tenendo conto come, attualmente, il padre sia costretto ad esercitare attività lavorativa anche durante le notti ed anche nei week end e, così precisamente a week end alternati dal venerdì sera sino alla domenica alle ore 19:00 e 2 pomeriggi infrasettimanali quando il padre andrà a prenderla a scuola per riportarla presso la madre entro le ore 19:00.I pomeriggi saranno concordati la settimana
Per_ precedente per quella successiva. Durante il periodo estivo la figlia (17 anni) deciderà in autonomia con ciascun genitore, mentre la piccola starà con la madre dal 1 luglio e sino al Per_2
31 luglio e poi starà con il padre dal 1 agosto al 31 agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le vacanze di Natale i genitori alterneranno tra loro di anno in anno il 24/12 e 25/12 ed il
31/12 con il 01/01, il giorno della Befana sarà ad anni alterni tra i genitori, mentre i giorni ricompresi nelle predette festività saranno cosi alternate di anno in anno tra i genitori dal 26/12 al
30/12 con la madre e dal 02/01 al 05/01 con il padre, ad anni alterni e sempre salvo diverso accordo;
3 Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per le figlie minori la somma di Euro 500,00 presso il suo domicilio entro il giorno 5 di ogni mese rivalutandola annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
4 Gli assegni famigliari/assegno unico per le figlie di circa Euro 300,00 mensili saranno poste in favore della sig.ra Parte_1
al 100%; 5 I coniugi economicamente autosufficienti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento”; Per_ rilevato che la figlia è diventata maggiorenne nelle more del presente procedimento e che, pertanto, nessun provvedimento può essere assunto circa il suo affidamento, collocamento e diritto di visita;
ritenuto che
nulla osti la conferma delle suddette condizioni, valutato l'interesse della figlia minore, quanto al contenuto necessario delle domande relative al presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto,
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 16.10.2010 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00589 parte 2 serie A04 - anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva quanto al contenuto necessario delle domande relative al presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi