Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
KJ UH, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto datato 04/04/2025 e notificato in pari data, con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. UH KJ perché irricevibile e stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/12/2025:
- del decreto datato 09/07/2025 con cui il Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. UH KJ perché irricevibile stabilendo che allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MA RE e udito il procuratore di parte resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. UH KJ, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza al 17.11.2024, prima della scadenza presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato.
Con decreto del 04.04.2025, notificato in pari data, il Questore di Grosseto respingeva la domanda, dichiarandola irricevibile e affermando che non poteva essere rilasciato permesso ad altro titolo.
Avverso tale provvedimento veniva notificato (il 16.05.2025) il presente ricorso, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, lamentandone l’illegittimità.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 20.06.2025).
Con ordinanza cautelare n. 389/2025 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame della domanda.
Tuttavia in data 9.07.2025 la Questura a valle di una nuova istruttoria emetteva un nuovo decreto, sostanzialmente confermativo del precedente, ribadendo di non essere competente a sostituirsi all’Ufficio Territoriale del Governo (SUI) per la verifica dell’istanza, trattandosi di conversione “fuori quota”.
Tale atto veniva comunicato via PEC al difensore, considerata come notifica anche al ricorrente.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha notificato (il 3.12.2025) ricorso per motivi aggiunti lamentando in tre motivi violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Il ricorrente ha depositato memoria il 3.12.2025.
Alla udienza pubblica del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono fondati.
3. Con il primo motivo del ricorso originario e il terzo di quello per motivi aggiunti, trattati congiuntamente poiché sovrapponibili per argomentazioni di fatto e di diritto, si lamenta violazione del DL n. 145/2025 ed eccesso di potere.
Il ricorrente evidenzia che il diniego si fonda sull’asserita incompetenza della Questura e sulla necessità di indirizzare la richiesta alla Prefettura per la conversione “fuori quota”. Tuttavia, il ricorrente sostiene di aver diritto alla conversione senza riserva di quota ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. 145/2024; la domanda è stata presentata online sul portale ministeriale. Il ricorrente ammette un errore nell’uso del kit postale che tuttavia sarebbe scusabile e avrebbe necessitato dell’avvio del soccorso istruttorio, evitando un provvedimento negativo di diniego basato su rigidità formali. La P.A. avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione dell’istanza mediante la presentazione secondo le ordinarie modalità telematiche, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
Le doglianze meritano condivisione.
Occorre premettere che il decreto del 9.07.2025 (oggetto di motivi aggiunti) ha natura confermativa e convalidante del precedente. Ciò è dato desumere dal tono letterale del documento (vi si legge che “le risultanze del riesame che di fatto portano alla conferma del rifiuto del rinnovo del titolo di soggiorno”) nonché dalla lettura dei profili motivazionali.
Il provvedimento infatti giunge a negare la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato in forza dell’interpretazione data all’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 e della imprescindibilità della competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione anche a valle dell’abolizione della necessità del nulla osta relativo alla capienza dei flussi intervenuta dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 145/2024, convertito in l. n. 187/2024.
Il provvedimento decreta letteralmente il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per conversione da lavoro stagionale a causa della sua irricevibilità e contestuale impossibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo.
Nel precedente decreto si motivava il diniego con la carenza della certificazione relativa all'eventuale richiesta, presentata allo S.U.I. della Prefettura, di una quota per conversione del proprio titolo di soggiorno.
L’amministrazione, nei provvedimenti impugnati, non mette in discussione la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la conversione di cui all’art. 24, comma 10, del T.U.I. ma sancisce l’irricevibilità della istanza per il solo fatto che il procedimento ha preso avvio direttamente avanti la Questura e non presso il S.U.I.
Il punto qui controverso è la modalità di accertamento della capienza correlata alle quote dei flussi annuali, vale a dire se l’onere debba necessariamente essere posto in capo al richiedente e se l’amministrazione possa dichiarare inammissibile una domanda solo in base alla carenza di tale dato formale o non sia chiamata a seguire un approccio maggiormente sostanziale.
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 così recitava “ il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4” .
Il DL n. 145 del 11.10.2024 ha modificato la disposizione sopprimendo le parole: “nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4”.
L’art. 1, comma 2, del decreto disciplina la sua entrata in vigore, confermata dalla legge di conversione. La norma così prevede: “[…] Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 ”.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, anche nella formulazione dell’art. 24, comma 10 del D.Lgs. n. 286/1998 precedente la novella di cui al D.L. n. 145/2024 “ in mancanza di una previsione espressa circa l’onere per il richiedente, di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d’ufficio l’Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di permesso di soggiorno, incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12.4.2018 n. 987, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.6.2016, n. 6458, T.A.R. Toscana n. 1327/2014, T.A.R. Marche, Sez. I, 4.4.2013, n. 269), come ha avuto luogo nel caso di specie” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25/8/2020, n. 1597; conforme T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 11/04/2022, sent. n. 480, conforme TAR Toscana, sez. II, 17/04/2024, n. 465).
Anche questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che, fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento all’epoca necessarie, l'attestazione della disponibilità di una quota, nell'ambito del numero complessivo annuale dei flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non costituisce onere del richiedente, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17/04/2018, n. 541).
La novella normativa introdotta con il DL n. 145/2024 non ha modificato l’assetto delle competenze al rilascio dei permessi di soggiorno, in capo sempre alla Questura, ma ha solo eliminato la necessità dell’attestazione dei limiti connessi alle quote flussi per lavoro subordinato.
La più recente giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ in tema di riscontro ad una domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi stagionali in permesso di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, D. Lgs. n.286/1998, rileva la modifica disposta dall'art. 1, punto 6, del Decreto-legge n.145/2024 convertito in Legge n.187/2024, il quale nel sopprimere le parole “nei limiti delle quote di cui all'art.3, comma 4” ha reso il nulla osta in parola come atto dovuto” (TAR Lombardia, Milano, 11/12/2025, n. 4083).
È stato altresì ribadito che il procedimento avviato con domanda di conversione dello stesso in permesso di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, D. Lgs. n.286/1998 sia di competenza della Questura, anche a seguito della più volte citata novella normativa del 2024, e che il mancato avvio e la mancata conduzione e conclusione del procedimento risultano contrari “ al dovere delle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso "nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio", in corrispondenza ad una situazione soggettiva protetta e qualificata come tale dall'ordinamento ” (TAR Lombardia, Milano, 20/02/2025, n. 573).
La circostanza che la norma individui il SUI quale articolazione del Ministero dell’Interno presso il quale presentare l’istanza di conversione assume significato organizzativo pregnante, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione resistente, ma non tale da autorizzare la Questura a considerare per ciò solo irricevibile o inammissibile la domanda di conversione presentata avanti i propri uffici senza avviare contraddittorio con l’interessato e consentirgli di sanare l’errore procedurale, giacché trattasi del medesimo plesso amministrativo.
In altri termini non vi è ragione neanche a valle delle modifiche introdotte al comma 10 del citato art. 24 ad opera dell’art. 1 del DL n. 145/2024 di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra indicato e già fatto proprio da questo Tribunale.
Per tali motivi il motivo del ricorso originario e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti sono fondati.
4. In considerazione della fondatezza dei motivi sopra scrutinati risulta privo di interesse concreto l’esame del primo e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con i quali il ricorrente contesta la notifica del decreto del 09.07.2025, effettuata via PEC al difensore, in violazione delle norme che impongono comunicazione diretta allo straniero e delle regole sulla notificazione telematica (ex art. 3-bis della L. 53/1994) priva di relata, firma digitale e attestazione di conformità, irregolarità che renderebbero la notifica invalida e l’atto inefficace.
5. Il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono fondati e pertanto devono essere accolti: per l’effetto i provvedimenti impugnati sono annullati.
6. Le spese possono essere compensate, in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
MA RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RE | SS RI |
IL SEGRETARIO